Sentenza 21 giugno 2022
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 09/12/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
composta dai magistrati:
Giuseppina MAIO Presidente Paola BRIGUORI Consigliere relatore Giuseppina MIGNEMI Consigliere Antonio PALAZZO Consigliere Primo Referendario pronuncia la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. 60527 del registro di segreteria, proposto da OM LU, nato il [...] a [...]
ed ivi residente in [...]41, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Luongo, con studio in Via Ugo Bassi n. 15, Rimini, presso il quale ha eletto domicilio, giusta delega in atti appellante
contro MINISTERO DELLA DIFESA- DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA E DELLA LE (codice fiscale 80425650589), con sede dal Ten. Col. (AM)
CC rn, Roberto Sulli, giusta delega in atti appellato
avverso la sentenza n. 11/2022/M, depositata il 21 giugno 2022, della Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata;
VISTO
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI
segretario Dott.ssa Giuseppina di Maro - data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del Consigliere Paola Briguori - Avv. Massimo Silvestri, Avv. Angelo Luongo, Ten. Col. Roberto Sulli, per delega della Dott.ssa Antonella Isola, per
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata giudice unico delle pensioni ha respinto il ricorso proposto da LE MB, poi riassunto in corso di giudizio dal figlio, GI
MB.
2. In particolare, il de cuius, in congedo per fine ferma, era già titolare di trattamento pensionistico privilegiato tabellare di seconda ctg., Tab. A, a decorrere dal a vita, Broncopatia cronica di tipo misto con significativa disventilopatia in ,
concesso con il decreto n. 201 del 14.11.2017, sulla base della relativa istanza pervenuta in data 29/07/2016 e in conformità al giudizio del D.M.M.L. di Bari Palese con Verbale n. 1329 del 31/08/2017; classifica tabellare peraltro confermata con sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata n.35/2019/M, depositata in data 9/07/2019, passata in giudicato.
2.1. In data 12.9.2019 LE MB presentava istanza di Broncopatia cronica di tipo misto con significativa disventilopatia in soggetto con esiti di polmonite. In atto con segni di cuore polmonare cronico . Il Ministero della Difesa accoglieva la domanda e, in conformità al giudizio espresso dal D.M.M.L. di Bari con Verbale n. BA120000543 del 02/03/2020, emetteva il Decreto n. 55 del 20/04/2020, con il quale gli conferiva il trattamento tabellare di prima ctg. Tab. A, constatato aggravamento.
2.3. Il suddetto impugnava tale decreto innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata e il giudizio esitava nella sentenza n. 11/2022, con cui la Sezione regionale rigettava, il ricorso, sulla scorta degli atti e della la
Carlo di Potenza.
3. Avverso la sentenza, GI MB proponeva appello dolendosi che il primo giudice si fosse improprie conclusioni"
rese dalla CML dell'Ospedale di Potenza, interpellata con ordinanza del 26 gennaio 2021, che, a sua volta, sarebbero state illegittime poiché le infermità dipendenti da causa di servizio del genitore, all'atto della visita diretta praticata il 23.2.2021 presso la CML di Potenza, erano tali che dopo soltanto 42 giorni e cioè il 7.4.2021, lo avevano condotto a morte.
In altri termini, la CML, dopo aver precisato che la "sopraggiunta infermità cuore polmonare cronico concorso in chiave di stretta interdipendenza a complicare ed aggravare il già compromesso quadro clinico polmonare del ricorrente", avrebbe concluso che "tale condizione clinica, tuttavia, oggi come all'epoca degli accertamenti da ultimo esperiti dalla CMO di Bari in data 2 marzo 2020, non risulterebbe idonea per la concessione dell'ulteriore trattamento pensionistico dell'assegno di superinvalidità di cui alla Tab.E lett.F n.8". Secondo comprenderebbe, invero, come una infermità giudicata aggravata al punto da determinare il decesso dopo solo 45 giorni dall'anzidetta visita possa non essere ritenuta tale da meritare l'invocata superinvalidità Tab.E lett.F n.8.
Da ultimo, MB deduceva - pur ammettendo di aver rinunciato alla relativa pretesa già in prime cure per carenza probatoria - la non corretta decorrenza del riconoscimento del passaggio dalla seconda alla prima ctg.
disposta con decreto ministeriale n.55 del 20.4.2020.
concludeva formulando le seguenti richieste:
1) Annullamento della sentenza impugnata, con l'auspicabile rinvio della causa alla Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata (eventualmente in diversa composizione), onde pervenire ad un appropriato riesame in ordine alla legittimità degli atti di causa e alla adozione dei conseguenti provvedimenti, auspicabilmente concessivi del riconoscimento in favore dell'invalido MB LE, finché in vita (7.4.2021), dell'invocata superinvalidità Tab.E lett.F n.8.
2) Il non luogo a provvedere comunque per le spese di lite, statuite in primo grado, tenuto conto dell'attuale orientamento giurisprudenziale in senso conforme ai disposti della Corte di Cassazione n.2872 del 9.2.2007 e delle sentenze n.277/18/G e n. 164/22/G della Sezione Regionale Emilia-Romagna.
A suo avviso, la condanna alle spese in prime cure non sarebbe corretta e non l'Amministrazione resistente" nell'udienza del 21.6.2022 in prime cure
(sentenze n.277/18/G dell'11.12.2018 e n. 164/22/G del 19.10.2022) e, pertanto, non doveva farsi luogo a pronuncia sulle spese. In casi siffatti a suo avviso - spetterebbe unicamente il rimborso delle spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota.
3) Spese legali ritenute eque dal Collegio.
4. A del 9 ottobre 2024, il Presidente, sentito il Collegio, rilevata e del decreto di fissazione udienza alla controparte rinviava la discussione del giudizio del 4 aprile 2025, con onere per la parte appellante di procedere alla notifica .
5. La discussione della causa, già prevista per il 4 aprile 2025, veniva rinviata, per esigenze organizzative della Sezione, al 19 novembre 2025, con decreto regolarmente comunicato dalla Segreteria alle parti in data 21 gennaio 2025.
4. Con memoria difensiva depositata in data 31 ottobre 2025, si costituiva il Ministero della Difesa, chiedendo che la Corte, in via preliminare, dichiarasse e, comunque, lo rigettasse perché privo di fondamento giuridico, non ricorrendo i presupposti individuati dalla Sentenza n. 10/2000/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in tema di vizio di motivazione apparente 114/2019, o comunque nella misura ritenuta congrua dalla Corte.
5. 19 novembre 2025, presenti, per ,
Massimo Silvestri, e il Ten. Col.
, veniva richiesta Avv.
Silvestri la prova della tempestiva , non presente in atti.
Dopo una breve sospensione della trattazione del giudizio, disposta per consentire alla difesa di produrre idonea documentazione dichiarava di non essere in grado di depositarla.
Diritto
.
, ove come nel caso di specie, la sentenza di primo grado non sia stata notificata, deve essere proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione 1. L'atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni. 2. E' fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante. 3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l'impugnazione è , c. 3, I termini stabiliti per la proposizione dei gravami sono perentori; le decadenze hanno luogo di diritto e devono essere Il comma 5 del medesimo art. 43 c.g.c. I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno in base ad accordo tra Il gravame va, dunque, prima notificato, nei termini perentori di legge, e successivamente depositato, con la prova delle eseguite notifiche.
Nel caso di specie, la sentenza n. 11/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata ,
in data 21 giugno 2022 e non è stata notificata.
Risulta, altresì gennaio 2023 e che non è stata allegata alcuna prova dell intervenuta notifica in favore del Ministero della Difesa.
Alle udienze del 9 ottobre 2024 e del 19 novembre 2025, il Collegio ha, espressamente invitato il patrono di parte appellante a depositare la prova della , senza esito.
Pertanto, nonostante le reiterate sollecitazioni del Collegio, non sussiste, dimostrazione alcuna che il ricorrente abbia previamente notificato il gravame alla controparte (adempimento da effettuarsi nel rispetto dei termini deposito, da parte del soggetto tenutovi, della documentazione attestante instaurazione del rapporto processuale (in termini, Corte conti, Sez. III App.,
del (in termini, Corte conti, Sez. III App., n. 266/2022).
Detta mancanza non può assolutamente ritenersi sanata dalla successiva notificazione intervenuta, solo in data 28 ottobre 2024, allorquando il termine perentorio 178 c.g.c., in mancanza di notifica della sentenza, in un anno dalla data di pubblicazione era ampiamente spirato e quin era decaduto dal potere di impugnazione.
Infatti, considerata la perentorietà e la inderogabilità dei termini di impugnazione (art. 43 c.g.c. cit.), non si ritiene che fosse nella disponibilità essendo ormai decorso abbond sentenza gravata e non essendo stata fornita alcuna prova neppure della
.
Va rilevato, altresì, che non può attribuirsi alcuna efficacia sanante neanche alla rituale costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, la quale risulta intervenuta (solo) in data 31 ottobre 2025,a seguito della comunicazione, da parte della Segreteria della 19 novembre 2025, prevedente il rinvio, per ragioni organizzative, della precedente udienza del 4 aprile 2025, in quanto la mancata notifica del gravame integra una ipotesi di nullità-inesistenza, come tale non suscettibile di sanatoria ex tunc ed anche in ragione della perentorietà dei termini di impugnazione.
In conclusione, La definizione del giudizio attraverso la decisione unicamente di una questione preliminare giustifica la compensazione integrale delle spese, ai Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in ragione della gratuità, n. 533.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente Spese compensate.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in ragione della gratuità, n. 533.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
L ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Briguori Dott.ssa Giuseppina Maio f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata il
IL DIRIGENTE
f.to digitalmente
DECRETO
giugno 2003 n. 196,
DISPONE
articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giuseppina Maio f.to digitalmente Depositato in Segreteria il Il Dirigente f.to digitalmente 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, Il Dirigente f.to digitalmente