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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/02/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1589 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, rimessa in decisione ai sensi dell'art. 189 cpc all'udienza del 11.02.2025,
TRA
( , rappresentato e difeso, giusta procura alle Parte_1 CodiceFiscale_1
liti in allegato all'atto di citazione, dall'Avv. Danilo Ciccarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Fondi (LT), alla via Onorato Gaetani I° n. 10,
ATTORE
E
Controparte_1
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa giusta procura alle liti in allegato della
[...] comparsa di costituzione dall'Avv. Camillo Masci, con studio sito in Terracina Piazza della
Repubblica n° 44,
PARTE CONVENUTA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 11.04.2024, conveniva in giudizio la Parte_1
Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: “Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della presente domanda, così provvedere: a) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità contrattuale, ex artt. 821, comma 3,
c.c., 1175 c.c., 1283 c.c., 1375 c.c., 1439 c.c., 1815 c.c., 120 TUB, art. 6 della delibera CICR del
09/02/2000, nonchè la violazione del canone generale della buona fede da parte della
[...]
, nei confronti dell'odierno attore, Controparte_2
sig. , in merito al contratto di mutuo fondiario datato 05/09/2011, Repertorio n. Parte_1
14.116, Raccolta n. 5.871, registrato in Latina il 12/09/2011 al n. 12258, serie 1/T, ed iscritto in Latina il 13/09/2011, Reg. Gen. 21847, Reg. Part. 3626, per un importo complessivo di € 150.000,00
(centocinquantamila/00), a rogito Dott.ssa e dell'atto modificativo del Persona_1
mutuo, del 24/03/2016; b) accertare e dichiarare l'esistenza di interessi anatocistici ed ultralegali prodotti dal suddetto istituto bancario sul menzionato contratto di mutuo e dell'atto modificativo;
c) per l'effetto, condannare la convenuta, Controparte_2
, alla restituzione immediata dell'importo di € 18.405,16
[...]
(diciottomilaquaottrocentocinque/16), a titolo di anatocismo, sul suddetto contratto di mutuo fondiario e dell'atto modificativo del mutuo del 24/03/2016; d) e, con ulteriore effetto, condannare la convenuta, alla immediata restituzione di € 12.507,34 (dodicimilacinquecentosette/34) per gli interessi indebitamente applicati sui suddetti contratti de quibus. Con vittoria di spese e compenso professionale, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore, il quale si dichiara antistatario, ex art. 93, comma 1, c.p.c.”.
A sostegno di tali domande, l'attore deduceva di avere stipulato in data 05/09/2011 con la
[...]
, avente sede legale in Sabaudia Controparte_2
(LT), alla via Torino n.
5 - presso i locali dell'istituto di credito - contratto di mutuo fondiario, avente
Repertorio n. 14.116 e Raccolta n. 5.871, registrato in Latina il 12/09/2011 al n. 12258, serie 1/T, che prevedeva l'erogazione di un importo pari ad € 150.000,00, avente durata fino al 15.09.2021.
Allegava che, in data 06/03/2015, stipulava con la sig.ra , contratto di compravendita con Persona_2
contestuale accollo del mutuo da parte di quest'ultima, Repertorio n. 2895, Raccolta n. 2895, registrato in Formia (LT) il 09/03/2015 al n. 864, serie 1/T, e trascritto in Latina il 10/03/2015 al N.
Gen. 4758, Part. 3620, a rogito Dott. Notaio in Fondi e che, successivamente, in Persona_3 data 24/03/2016, veniva stipulato tra le parti, un atto “aggiuntivo” del contratto di mutuo fondiario de quo, con accollo cumulativo, con prolungamento del piano di ammortamento fino al 05.9.2023 modifica del tasso applicato.
Allegava che da una verifica econometrica effettuata sul contratto di mutuo e sul successivo patto modificativo del 24.3.2016 erano emerse molteplici anomalie, tali da generare un credito restitutorio nei suoi confronti.
Lamentava la capitalizzazione composta degli interessi, in violazione degli art. 1283 c.c., art. 6 delibera CICR 09/02/2000, art. 120 TUB, art. 821 c.c., la mancata previsione di essa, che gli interessi indicati nel contratto di mutuo e nel successivo atto modificativo erano anatocistici, in quanto generati a partire da altri interessi scaduti, capitalizzati nel futuro, e sommati più volte tra loro.
Infine, rappresentava che il saldo del contratto di mutuo ricalcolato a far data dal 13/01/2021 era pari ad € 61.374,68 a suo debito e che, pertanto, avrebbe avuto diritto a € 18.405,16 a titolo di anatocismo sul contratto di mutuo stipulato pari al differenziale tra la quota di interessi versata e quella ricalcolata al regime semplice ed € 12.507,34 a titolo di interessi pagati, dati dalla differenza tra gli interessi corrisposti e quelli ricalcolati al tasso legale.
Evidenziava, altresì, l'illegittimità dell'esercizio dello ius variandi nella determinazione delle
Condizioni Economiche del Rapporto per violazione degli artt. 1175, 1375 e 1439 c.c.
Si costituiva Controparte_1
la quale in via preliminare evidenziava la carenza di legittimazione attiva ovvero il difetto
[...]
della posizione giuridica attiva dell'attore, atteso che, a seguito della stipula dell'atto pubblico di compravendita a rogito del Dott. del 06/03/2015, acconsentiva all'accollo del Persona_3
mutuo da parte della acquirente . Persona_2
Nel merito la banca contestava tutte le deduzioni e le affermazioni di parte attrice e la deduzione di indeterminatezza della clausola relativa alla misura degli interessi corrispettivi per omessa indicazione del regime di capitalizzazione, semplice o composta, invocando la sentenza delle Sezioni
Unite della Suprema Corte di Cassazione del 17/05/2023 n. 15340.
Evidenzia la banca che il contratto di mutuo oggetto di osservazione non era in violazione del divieto di anatocismo.
Concludeva, pertanto, asserendo che non potevano dirsi violati nel caso di specie gli obblighi previsti dall'art. 117 TUB.
Concludeva, quindi, in tal senso: “Piaccia all'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE rilevare la carenza della legittimazione attiva ovvero il difetto della posizione giuridica attiva dell'attore, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, con ogni consequenziale statuizione di legge;
NEL MERITO si chiede di rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e diritto e per l'effetto, stante la temerarietà della lite condannare parte attrice per responsabilità processuale aggravata con la refusione della somma ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese, competenze ed onorari della procedura”.
In via preliminare deve evidenziarsi, in merito all'eccezione di difetto di legittimazione attiva della parte, che nell'atto pubblico di compravendita a rogito del Dott. del 06/03/2015 con Persona_3 contestuale accollo del mutuo da parte della acquirente , si prevedeva all'art. 5) quanto Persona_2 segue: “la parte acquirente si accolla il detto debito residuo del mutuo, in ogni sua componente, alla data odierna, nonché la relativa ipoteca, subentrando in tutte le posizioni ed obbligazioni dell'originaria parte debitrice, con completa liberazione della medesima;
si obbliga espressamente
a pagare tutte le rate del mutuo con decorrenza dalla rata che andrà a scadere dal 05 aprile 2015; autorizza espressamente l'istituto creditore, ove intervenga la sua adesione, ad addebitare l'importo delle rate di mutuo, in tutte le loro componenti, esclusivamente alla parte acquirente stessa…” All'uopo si osserva che l'accollo, generalmente inquadrato nello schema del contratto a favore di terzo (cioè del creditore), si distingue in liberatorio e cumulativo, a seconda che il creditore, manifestando la volontà di volerne approfittare, dichiari di liberare o meno il debitore originario;
quando, invece, manca l'adesione del creditore si parla di accollo semplice (o interno), caratterizzato dal fatto che il rapporto si esaurisce fra accollante e accollato senza produrre alcun effetto giuridico nei confronti del terzo creditore.
Nell'accollo la liberazione del debitore originario deve risultare da una dichiarazione espressa del creditore, nel caso di specie assente, che non può desumersi da un comportamento tacito del medesimo.
Ne deriva che sussiste la legittimazione attiva della parte attrice.
Nel merito ritiene questo giudice che con riferimento alla fattispecie sia rilevante la sentenza delle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (15130/2024) che di recente ha evidenziato, in relazione a fattispecie di mutuo alla francese a tasso fisso, che la mancata indicazione del regime di capitalizzazione semplice o composta non comporta di per sé indeterminatezza dell'oggetto del contratto di mutuo affermando che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non
è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
La pronuncia in oggetto mette in evidenza che assume rilevanza ai fini della validità del contratto che dal contratto di mutuo emerga il costo complessivo dello strumento finanziario tramite l'indicazione dell'importo totale del mutuo, delle rate, della quota del capitale, degli interessi presenti in ogni rata e del tasso di interesse applicato.
Si evidenzia che il mutuo alla francese che presenta una rata costante, ha costi diversi a seconda che si utilizzi un metodo di capitalizzazione degli interessi semplice o composto, poiché nel primo caso gli interessi debitori sono calcolati solo sul capitale residuo, anche se maggiorato per il fatto che questo viene restituito nell'ultimo periodo del contratto di mutuo, nel secondo caso gli interessi sono calcolati anche sugli interessi già maturati, per cui si verifica un fenomeno anatocistico e il tipo di mutuo nasconde costi occulti.
È per questo motivo che la giurisprudenza evidenzia che il mutuo alla francese non è di per sé illegale o anatocistico ma, a seconda di come è strutturato, può nascondere costi occulti in violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c., essendo necessario a questo riguardo indagare nel concreto del piano di rientro, se sia stato utilizzato un metodo di capitalizzazione degli interessi composto non oggetto di espressa pattuizione.
Il contratto di mutuo, anche secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione, può essere indeterminato nel suo oggetto qualora dallo stesso non sia chiaro il suo costo per il fatto che applicando un metodo di capitalizzazione composta non espressamente pattuito fra le parti, presenta costi occulti che fanno differire il TEG del contratto effettivo, rispetto a quello dichiarato in sede contrattuale.
Ritiene sul punto questo giudice che nel caso di specie le modalità di calcolo degli interessi corrispettivi sono chiaramente indicate nel contratto (cfr. articolo 5 del Mutuo e Allegato “D” e al contratto di mutuo).
Il piano di ammortamento allegato al contratto riporta in modo analitico l'indicazione dell'importo totale della rata, del capitale, degli interessi e delle spese, oltre all'indicazione dei tassi applicati.
Esso espone anche il prospetto del piano di ammortamento con indicazione del tasso di interesse, dell'importo della rata, della quota interessi e della quota capitale di ciascuna rata, del capitale residuo.
Quindi, il piano di rientro indica nel dettaglio l'importo del mutuo, il numero delle rate, la quota capitale e la quota interessi presente in ogni singola rata, nonché il tasso di interesse applicato e il costo totale del mutuo è agevolmente ricavabile dalla sommatoria delle rate.
Il montante più elevato di interessi da corrispondere nel corso dell'intero piano di ammortamento è diretta conseguenza, poi, della scelta concordata tra banca e cliente, di prevedere un rimborso a rate costanti e non decrescenti.
Ne deriva che il mutuo in questione non presenta costi occulti, con conseguente determinatezza dell'oggetto del contratto.
Nel mutuo «alla francese», infatti, la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di ulteriori interessi nel periodo successivo.
La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro
Quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato, quindi, non sussiste alcuna nullità o costo occulto. Il contratto è, dunque, valido, efficace e conforme alle disposizioni di legge ed è, quindi, destituita di fondamento la deduzione di parte attrice in ordine all'indeterminatezza dell'oggetto e alla sussistenza di costi occulti.
Per quanto concerne, invece, la contestazione di parte attrice relativamente alla richiesta restitutoria scaturente dall'atto aggiuntivo del 24/03/2016 e all'esercizio dello ius variandi da parte della CP_2
risulta che la richiesta di modifica contrattuale è stata richiesta dalla parte accollante al Persona_2
fine di prolungare il debito residuo dalla iniziale scadenza del 05 settembre 2021 alla successiva scadenza del 05 settembre 2031, con riduzione del tasso di interesse del mutuo dall'originario 6,30% al successivo 3,50 %.
Ne deriva che non si vede come la parte possa dolersi dello ius variandi con riferimento a tale modifica del rapporto.
Ne deriva che l'azione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta,
- condanna parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte convenuta che si quantificano per la fase di studio € 2.000,00, per la fase introduttiva € 1.500,00, € 1.000,00 per la fase istruttoria, € 3.000,00 per la fase decisoria, oltre IVA, rimborso spese forfettario e cpa.
Latina, 20.02.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Concetta Serino)