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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 912 R.G.A. 2022 promossa in grado di appello
D A
e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui Uffici in Palermo via V. Villareale
n.6 sono elettivamente domiciliati appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorenzo Dentici, Luigi Controparte_1
Maini Lo Casto e Giorgio Petta presso il cui studio in Palermo, via Dante n.322, è elettivamente domiciliato appellato
All'udienza del 7.11.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n.1102/2022, emessa in data 1.4.2022, il Tribunale di
Palermo, in funzione di G.L., accolse parzialmente il ricorso con il quale
[...]
aveva chiesto la condanna, in solido, dell' CP_1 Controparte_2
del Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e
[...] dell'indennità di buonuscita del personale regionale della Regione Sicilia,
Pag.1 dell' e della Parte_2
al risarcimento del danno pari ad €86.459,97 Parte_1 corrispondente a quanto egli avrebbe percepito a titolo di retribuzione per l'incarico di Ragioniere Generale tra il 22 novembre 2014 ed il 9 agosto 2016 o, in subordine, previa declaratoria di nullità del termine di due anni dell'incarico dirigenziale, al pagamento di €80.671,32 a titolo di differenze retributive o, in ulteriore subordine, previo accertamento della violazione della clausola di salvaguardia ex art. 42 CCRL, al pagamento di €73.942,97 a titolo di differenze retributive.
In particolare, quanto alla pretesa riguardante il risarcimento del danno conseguente alla violazione da parte del datore di lavoro dell'art.42 del CCRL dirigenti 2002-2005 (non avendo ottenuto il , dopo la scadenza CP_1 dell'incarico di in data 22.11.2014, un incarico equivalente fino Parte_3 al 9.8.2016), il Tribunale, esclusa l'applicabilità della successiva legge regionale n.9/2015, ritenne che le Amministrazioni convenute non avessero dimostrato l'esatto adempimento dell'obbligazione contrattuale, ossia l'attribuzione di incarichi equivalenti a quello di Dirigente Generale ricoperto dal fino al CP_1
22.11.2014..
Quanto al pregiudizio subito, osservò che il aveva prodotto CP_1 relazione tecnico contabile da cui emergeva un danno economico corrispondente alla differenza tra quanto egli avrebbe percepito come dirigente generale previa decurtazione del 10% e quanto effettivamente guadagnato in forza degli incarichi effettivamente conferiti e svolti, pari ad euro 73.942,97.
Disattese, invece, la prospettata illegittimità della durata biennale dell'incarico svolto dal dal 23.11.2012 al 22.11.2014. CP_1
Conseguentemente, ritenne sussistente il “credito risarcitorio” soltanto con riferimento alla “terza richiesta formulata in via gradata, cioè in misura pari ad
€73.942,97” e, previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell' e del Fondo Pensioni, condannò la Controparte_2
e l' Parte_1 Parte_2
al pagamento di tale somma in favore del .
[...] CP_1
Pag.2 Avverso tale decisione hanno interposto appello la Parte_1
e l'
[...] Parte_2 con ricorso depositato il 9.8.2002.
[...]
Riproposto, sotto forma di doglianza, il difetto di legittimazione passiva della , le Amministrazioni appellanti sostengono Parte_1 che l'interpretazione “costituzionalmente orientata dell'art. 42 del CCRL esclude l'applicazione della c.d. clausola di salvaguardia per i dirigenti apicali come l'odierno appellato, all'epoca dei fatti Dirigente generale del Dipartimento del Bilancio e Tesoro”.
Soggiungono che non “v'è … alcuna valida ragione per ritenere che l'esclusione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 42 del CCRL per gli incarichi di dirigente generale avrebbe dovuto essere espressamente prevista laddove, come nel caso di specie, vengano in rilievo imperativi precetti costituzionali che impongo di concludere in senso opposto”; in siffatto contesto, ripropongono le difese già spiegate in primo grado e chiedono, in ogni caso, la disapplicazione dell'art.42 del CCRL in quanto in contrasto con gli artt. 3,
81 e 97 Cost... si è costituito in giudizio con memoria depositata il Controparte_1
12/9/2024, chiedendo il rigetto del gravame.
Con note del 12.9.2024 parte appellante ha depositato Ordinanza della
Suprema Corte n.37431/2022, talchè all'udienza del 26.9.2024 questa Corte ha invitato le parti “a dedurre in ordine alla legittimità del conferimento dell'incarico di Direzione
Generale al Dirigente di terza fascia”.
Concesso termine alle parti costituite per il deposito di note difensive, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) In via preliminare e in maniera assorbente di ogni altra considerazione in relazione al merito della controversia nei termini prospettati dalle parti nei rispettivi atti difensivi, assume decisivo rilievo, nella vicenda che occupa, l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con l'ordinanza n.37432/2022 versata in atti dalle
Amministrazioni appellanti.
Col ricorso di primo grado, infatti, l'odierno appellato ha sostanzialmente lamentato il mancato rispetto, ad opera della parte datoriale pubblica, sia della
Pag.3 disciplina in materia di durata minima dei contratti dirigenziali sia della clausola di salvaguardia prevista dall'art.42 del CCRL Dirigenti del 2002/2005.
Da ciò ha fatto discendere le pretese economiche riconosciute, per quanto di ragione, dal primo Giudice in relazione alla mancata applicazione dell'art.42 del dianzi citato CCRL.
Costituisce, tuttavia, fatto incontroverso tra le parti che il era un CP_1
Dirigente della appartenente alla terza fascia al quale era stato Parte_1 conferito un incarico apicale di Dirigente Generale scaduto nel novembre 2014.
La risoluzione della controversia, in altri termini, presuppone la (e si fonda sulla) legittimità o meno dell'attribuzione di un incarico di tal tipo ad un Dirigente regionale appartenente alla c.d. terza fascia.
Solo in caso di risposta affermativa, infatti, potrebbero essere utilmente vagliate le doglianze spiegate dal col ricorso di primo grado (e CP_1 parzialmente accolte dal Tribunale).
Ciò posto, ritiene la Corte di dover dare seguito all'autorevole, recente e condivisibile insegnamento della Suprema Corte siccome consacrato nella pronuncia n.37431/2022 prodotta dalle Amministrazioni appellanti.
Trattasi di pronuncia che ha riguardato un caso analogo a quello per cui si procede in questa sede (deciso, per altro, da questa Corte in sede di gravame) in cui si discuteva, giust'appunto, del mancato rinnovo dell'incarico di Dirigente Generale
e/o del mancato conferimento di un incarico equivalente nei confronti di un
Dirigente appartenente alla terza fascia dirigenziale della . Parte_1
Orbene, la Suprema Corte si è così espressa:
“il primo motivo è infondato, atteso che la Corte territoriale ha proceduto ad una corretta interpretazione della l. regionale, in base ad una lettura rispettosa del fondamentale criterio letterale confortato dal canone sistematico e da quello della intentio legis, desunto dall'iter di approvazione e dalla ordinanza di cessata materia del contendere della Corte cost. (ord. n. 114 del 2004), sicché non è ravvisabile la denunciata violazione di legge;
2.1. infatti, come indicato nella sentenza impugnata, nella ricostruzione ermeneutica della norma in questione, il dato di partenza è rappresentato dalla considerazione dell'art. 9, comma 4, della l. regionale 15 maggio 2000, n. 10, in tema di “Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali”, secondo cui «4. L'incarico di dirigente generale è conferito con decreto del
Presidente della previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Pt_1
Pag.4 competente, a dirigenti di prima fascia, e nel limite di un terzo, che può essere superato in caso di necessità di servizio e nel rispetto del limite numerico di cui alla tabella A allegata alla presente legge, a dirigenti di seconda fascia ovvero a soggetti di cui al comma 8», comma 8 che richiama
«le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.». A tale disposizione si collega strettamente l'art. 11 della l. regionale 3 dicembre 2003, n. 20, in tema di “Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione regionale”, il cui comma 4 recita «L'incarico di dirigente generale è conferito, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, nonché ai soggetti di cui al comma
8 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.», mentre il comma 5 (che è la norma la cui interpretazione è oggetto della censurata violazione di legge) aggiunge che
«L'incarico di dirigente generale può essere, altresì, conferito a dirigenti dell'amministrazione regionale (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) purché, in tal caso, gli stessi siano in possesso di laurea, abbiano maturato almeno sette anni di anzianità nella qualifica di dirigente, siano in possesso di formazione professionale e culturale nonché di capacità ed attitudini adeguate alle funzioni da svolgere, riscontrabili con riferimento all'avere espletato attività connesse al formale conferimento di funzioni di coordinamento, di direzione o preposizione a uffici o strutture della pubblica amministrazione regionale, nazionale e locale, compresi gli enti sottoposti a vigilanza e controllo da parte della
Regione, purché non siano incorsi nella valutazione negativa di cui all'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma». La lettura necessariamente combinata delle due disposizioni – suggerita anche dall'argomento testuale rappresentato dalla circostanza che, con il comma 7 dell'art. 11 della l. n. 20 del 2003, è stato modificato il comma 8 della l. n. 10 del
2000, a conferma della volontà del legislatore regionale di adottare un assetto sistematico della disciplina sul conferimento degli incarichi dirigenziali - conduce, già in base al canone letterale, all'interpretazione secondo cui la facoltà, di cui al comma 5, di nominare come dirigenti generali, oltre ai dirigenti di prima fascia ed ai soggetti esterni di cui al comma 8 dell'art. 9 della l. n. 10 del 2000 di cui al comma 4, i dirigenti dell'amministrazione regionale in possesso dei requisiti ivi specificati va comunque ristretta ai dirigenti di seconda fascia, altrimenti, non avrebbe alcun senso la disposizione di cui all'art. 9, comma 4, della l. n. 10 del 2000 ove dovesse intendersi la disciplina ed i limiti ivi previsti totalmente superati dal comma 5 dell'art. 11 in contestazione.
Viceversa, per poter pervenire a tale risultato ermeneutico (siccome invocato dall'odierno
Pag.5 ricorrente) era decisivo e determinante l'inciso che faceva riferimento agli “appartenenti alle altre due fasce” (che doveva leggersi in riferimento alla prima fascia, indicata nel precedente comma 4), in quanto solo tale inciso avrebbe espressamente consentito all'amministrazione la nomina anche all'interno della terza fascia dirigenziale purché in possesso dei requisiti indicati. La soppressione dell'inciso, pertanto, opera già sul piano letterale, in quanto l'omesso richiamo alla terza fascia non consente l'ampliamento a tale platea di destinatari del conferimento dell'incarico a soggetti diversi da quelli previsti dal combinato disposto degli artt. 9, comma 4, della l. n. 10 del 2000 e
11, comma 4, della l. n. 20 del 2003, e cioè i dirigenti di prima fascia, i soggetti esterni ed i dirigenti di seconda fascia (questi ultimi nei limiti previsti ed in possesso dei requisiti pure indicati). Tale interpretazione letterale-sistematica si salda perfettamente e risulta ulteriormente confortata dal canone della intentio legis, desunta dall'iter di approvazione della norma, secondo quanto emerge anche dalla ordinanza n. 131 del 2004 della Corte cost. («Considerato che, dopo la proposizione del ricorso, la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 13 novembre
2003 è stata promulgata (legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20) con omissione delle parti impugnate, sicché risulta preclusa la possibilità che sia conferita efficacia alle disposizioni censurate;
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 351 del
2003 e ordinanze n. 32 del 2004 e n. 339 del 2003), deve dichiararsi cessata la materia del contendere.»), dacché proprio l'eliminazione dell'inciso, sospettato di incostituzionalità, ha determinato il superamento dell'opzione – inizialmente perseguita dal legislatore regionale – di estendere l'ambito soggettivo dei potenziali nominandi ai dirigenti di terza fascia. Sicché, i canoni sussidiari dell'interpretazione teleologica e costituzionalmente orientata, lungi dal contrastare il tenore letterale della disposizione, convergono nell'indicare univocamente l'interpretazione adottata dalla Corte territoriale come l'unica aderente alla lettera della legge ed alla mens legis.
Altrettanto correttamente la Corte territoriale ha interpretato il riferimento alle fasce contenuto nell'ultima parte del comma 5 («La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma.») come rinvio alle uniche due fasce all'interno delle quali è consentita la nomina, vale a dire la prima e la seconda fascia;
3. con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di giudizio fra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., consistente nel fatto che anche successivamente al 2014 l'amministrazione regionale ha provveduto a nominare come direttori generali dirigenti di terza fascia;
4. con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 42 c.c.r.l., anche in base ai criteri ermeneutici ex art. 1362 cod. civ., dell'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001,
Pag.6 dell'art. 14 CEDU, in relazione al protocollo aggiuntivo n. 1, e disparità di trattamento, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione alla ritenuta conseguente esclusione dell'applicazione della clausola di salvaguardia di cui alla contrattazione collettiva, senza considerare che l'amministrazione aveva proceduto a diverse nomine di dirigenti di terza fascia, in violazione del canone ermeneutico del comportamento delle parti e della buona fede;
5. i due motivi di ricorso, che possono essere considerati unitariamente in quanto entrambi intesi a contestare l'interpretazione della e della contrattazione collettiva Parte_4 per non aver considerato l'opposto comportamento tenuto dall'amministrazione, sono infondati in quanto l'eventuale violazione di legge da parte dell'amministrazione, con il perpetuarsi della nomina di dirigenti di terza fascia, non può valere a superare i motivi per pervenire alla corretta interpretazione della disciplina di riferimento, come già ritenuto in relazione al primo motivo;
ne consegue che la ritenuta preclusione normativa della nomina a dirigente generale preclude anche l'applicazione della cd. clausola di salvaguardia, ex art. 42 della contrattazione collettiva”.
Trattasi, per come è evidente, di decisione, quella sopra riportata, che si attaglia perfettamente al caso che occupa, atteso che al , dirigente di terza CP_1 fascia, non poteva (in radice) essere attribuito l'incarico di Dirigente Generale.
Conseguentemente, tutte le doglianze spiegate (e le speculari pretese risarcitorie/retributive rivendicate) con l'atto introduttivo del giudizio (ossia la durata triennale e non biennale dell'incarico di Dirigente Generale terminato nel novembre 2014 o l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 42 del
CCRL per gli incarichi successivi fino al 9.8.2016) non potevano (e non possono) essere accolte.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata con conseguente rigetto del ricorso di primo grado.
3) Considerata la novità della questione e l'intervento chiarificatore della
Suprema Corte registratosi in epoca successiva sia all'introduzione del giudizio di primo grado che all'interposto gravame, si ritiene conforme a giustizia l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Pag.7 definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.1102/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo, rigetta il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado.
Palermo 7 novembre 2024
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Michele De Maria
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