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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/03/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 20/12/2023 al n. 2285/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
l'11.01.1968, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Alfonso Distaso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Campana n. 23 in Treviso
come da procura in calce all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
pagina 1 di 23 , nato a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
e nato a [...] il [...], C.F. PA
, già soci illimitatamente responsabili della cessata C.F._3 [...]
di e C.F. Controparte_3 CP_1 PA P.IVA_1
rappresentati e difesi in causa dall'avv. Marcello Stivanello – Gussoni C.F.
, in virtù di giusta procura alle liti in calce alla comparsa C.F._4
di costituzione in appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio del nominato procuratore in Venezia – Mestre Corso del Popolo n 70
E
, nato a [...] il [...] e con studio a Controparte_4
OR (Ve), in Via Romagna n.20/A, C.F. e P.IVA CodiceFiscale_5
, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Cecilia Vianello del Foro P.IVA_2
di Venezia ed elettivamente domiciliato presso il recapito professionale della stessa, sito in Mirano (Ve), in Via Barche n.27, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata innanzi indicato, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzo datata
23.112017 e depositata nel fascicolo di primo grado iscritto al Tribunale di
Venezia al numero n. 9145/2017 R.G.
-appellati-
avente per oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa
l'azione ex 1669cc),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 30.01.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 2 di 23 CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Nel merito: in totale riforma dell'appellata sentenza n. 2093/2023, pubblicata il
20 novembre 2023, notificata il 23 novembre 2023, accogliersi le domande
formulate in primo grado dall'appellante, che di seguito si trascrivono:
In via preliminare:
rigettarsi le eccezioni avversarie di prescrizione e/o decadenza ex art. 1667 e/o
1669 c.c. poiché infondate;
- rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'attore in
relazione alla domanda di risarcimento del danno sofferto per il mancato
godimento parziale dell'immobile e per i danni subiti ai mobili, poiché infondata
per i motivi indicati in atti.
Nel merito: accertato che le opere descritte in atti, eseguite da CP_3 CP_3
su progetto e direzione lavori dell'arch. presso
[...] Controparte_4
l'immobile sito a Mestre in via Vallon n. 29, sono risultate affette dai vizi e
difetti denunciati dall'attore, come rilevati nel separato procedimento per ATP e
riconosciuti per comportamento concludente dall'appaltatrice, condannare in
solido l'arch. , nonché Controparte_4 Controparte_5
e con i soci illimitatamente responsabili e PA CP_1
al risarcimento del danno patito pari al costo necessario PA
per l'eliminazione dei suddetti vizi, quantificato nella somma di € 59.522,00
oltre IVA nella misura di legge (come da perizia del geom. , Persona_1
doc. 20), ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia anche
all'esito dell'espletanda CTU, ovvero nella maggiore o minore somma che
risulterà di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa;
pagina 3 di 23 condannarsi i convenuti in solido fra loro al risarcimento del danno sofferto
dall'attore per il mancato parziale godimento dell'immobile, che si quantifica in
€ 36.000,00 in linea capitale, di cui € 3.000,00 per ogni anno di mancata
fruizione parziale dell'immobile dal 2011 al 2022 compreso, oltre a € 5.000,00
quale costo necessario per restauro dei mobili danneggiati dalle infiltrazioni e
dagli allagamenti verificati.
In via istruttoria:
si insiste per la ritualità della produzione documentale di cui alle note di
deposito del 26.02.2024 (docc. G e H), con nota ex art. 127-ter c.p.c. per
l'udienza dell'11.04.2024 (docc. L, M e N), nonché del 7.06.2024 (docc. O, P e
Q), in quanto relativi al permesso di costruire in sanatoria rilasciato il 5 giugno
2024 dal Comune di Venezia in favore del signor , quali documenti Pt_1
formatisi dopo il termine del giudizio di primo grado.
Si insiste altresì per l'ammissione delle richieste istruttorie di cui alla memoria
ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c. dell'8.07.2019 e nella memoria ex art. 183
comma 6 n. 3) c.p.c. del 26.07.2019, non ammesse con ordinanza del 9.12.2020;
in particolare per l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova n. 8) e
18) preceduti dalla locuzione “vero che”:
8) “al temine delle suddette lavorazioni verso la fine dell'estate 2010, alla prima
accensione del condizionatore (che era stato riposizionato per il montaggio del
cappotto esterno), il signor si accorse che, a causa della pendenza del Pt_1
macchinario, l'acqua di condensa scendeva verso il muro del fabbricato
inumidendolo”?
pagina 4 di 23 18)“dopo le predette infiltrazioni, muffa, umidità e allagamenti presenti
nell'abitazione del signor , quest'ultimo ha subito il danneggiamento Pt_1
dei mobili in legno antico presenti nell'appartamento, tra cui il letto, l'armadio
e la toletta nella camera da letto, la cassapanca e la libreria poste lungo la
parete della casa adiacente al magazzino, nonché quadri e stampe appesi ai
muri e calzature (come risulta dalle fotografie che si esibiscono al teste, doc. 10-
11 cassapanca, doc. 12 camera da letto, doc. 32 quadro, doc. 34 calzature)”? Si
indicano come testi i signori: geom. di Venezia;
Tes_1 Testimone_2
di Venezia;
di Venezia. Testimone_3
In denegata ipotesi di ammissione delle prove orali avversarie non ammesse con
ordinanza del 9.12.2020, si chiede di essere abilitati alla prova contraria diretta
con i testi suindicati.
Si chiede di voler disporre C.T.U volta a: - accertare i vizi e difetti descritti
nell'atto introduttivo e quelli emersi nel corso della prova testimoniale, oltre a
quelli ulteriori verificatisi, e ciò anche mediante indagini invasive, stabilendo se
le opere progettate dall'arch. ed eseguite da CP_4 Controparte_3
siano o meno adatte alla loro destinazione e se abbiano provocato le
infiltrazioni lamentate;
accertare, altresì, le responsabilità del progettista e
direttore dei lavori arch. e dell'impresa appaltatrice CP_4 Controparte_3
nella errata progettazione ed esecuzione delle stesse opere e nella
[...]
conseguente causazione dei suddetti vizi e difetti;
- quantificare in via definitiva
le somme necessarie all'eliminazione dei vizi dell'opera; quantificare il danno
subito per il mancato godimento dell'immobile, nonché i danni patiti dalle cose
mobili dell'attore con il costo per il restauro o rimessa in pristino.
pagina 5 di 23 In ogni caso: rigettarsi le domande avversarie ex art. 96 comma 3 c.p.c. e con
vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI : Parte_2
NEL MERITO:
In via principale: rigettare l'appello proposto dal sig. perché Parte_1
infondato in fatto ed in diritto, nonché per i motivi tutti esposti in narrativa, oltre
che per quanto altro allegato e documentato in primo grado, da intendersi qui
integralmente richiamato, e per l'effetto confermare la sentenza n.2093/2023 del
Tribunale di Venezia pubblicata il 20.11.2023, Repertorio n.7065/2023.
In ogni caso: condannare l'appellante al pagamento di una somma
equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3, c.p.c.., nella misura pari alle
competenze legali di causa;
condannare l'appellante alla rifusione degli oneri e
spese di lite anche del presente grado di giudizio.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO : CP_4
Voglia Codesta Ecc. ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, rifiutato il
contraddittorio in ordine alle deduzioni, istanze, allegazioni, domande, anche in
via istruttoria, e/o eccezioni nuove dell'appellante,
IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello
proposto dal sig. ai sensi e per gli effetti degli artt.348 bis Parte_1
c.p.c. e 350 comma 3 c.p.c., adottando all'uopo i provvedimenti ivi previsti.
NEL MERITO:
In via principale:
- rigettare l'appello proposto dal sig. perché infondato in fatto Parte_1
pagina 6 di 23 ed in diritto, nonché per i motivi tutti esposti in narrativa, oltre che per quanto
altro allegato e documentato, da intendersi qui integralmente richiamato, e per
l'effetto
- confermare la sentenza n.2093/2023 del Tribunale di Venezia pubblicata il
20.11.2023.
In via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della responsabilità
dell'arch. nella causazione dei predetti vizi, Controparte_4
- accertare il grado di responsabilità dell'arch. e quello dei Controparte_4
sig.ri , nato a [...] il [...] C.F. e CP_1 C.F._2
nato a [...] il [...] C.F. PA
, già soci illimitatamente responsabili della società C.F._3
appaltatrice di e Controparte_3 CP_1 PA
C.F. , in proporzione all'autonomia decisionale di ciascuno in fase P.IVA_1
di progettazione ed esecuzione dell'opera viziata, tenuto conto dei soli vizi
inerenti l'incarico conferito all'arch. e circoscritto alle opere di cui CP_4
alla D.I.A. e, per l'effetto,- ripartire il grado delle colpe concorrenti all'interno
del rapporto solidale tra l'arch. e i sig.ri , nato a [...]_1
Venezia il 16.05.1958 C.F. e , nato a [...]F._2 PA
Venezia il 14 ottobre 1955 C.F. , già soci illimitatamente C.F._3
responsabili della società appaltatrice di e Controparte_3 CP_1
C.F. , sempre limitatamente ai soli vizi PA P.IVA_1
relativi alle opere di cui alla D.I.A. redatta dall'arch. , CP_4
In ogni caso:
pagina 7 di 23 - condannare l'appellante al pagamento in favore dell'arch. Controparte_4
di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3, c.p.c.., nella
misura pari alle competenze legali di causa;
- condannare l'appellante alla
rifusione in favore dell'arch. degli oneri e spese di lite anche Controparte_4
del presente grado di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 28.08.2017 , che aveva Parte_1
precedentemente instaurato un procedimento per accertamento tecnico preventivo, conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Venezia
[...]
e ed i due soci illimitatamente Controparte_5 PA
responsabili nonché l'arch. , chiedendo il risarcimento dei Controparte_4
danni causati dai lavori eseguiti dalla società presso l'immobile da lui abitato e l'adiacente magazzino (di cui era il nudo proprietario) nella primavera del 2010.
Secondo quanto dedotto dall'attore si trattava delle opere per le quali era stata presentata presso il Comune di Venezia in data 11.5.2010 la D.I.A. prot.
PG/2010/0210090 nonché di quelli oggetto dei preventivi dimessi sub docc. 2 e
3 del suo fascicolo.
L'attore riteneva responsabile dei danni anche il professionista per le carenze progettuali e la negligente direzione dei lavori.
Il chiedeva, pertanto, la rifusione delle spese necessarie per porre Pt_1
rimedio all'errata impermeabilizzazione dell'abitazione e del manufatto pertinenziale (Euro 40.843,00) ed il risarcimento del danno per mancata fruizione parziale dell'immobile.
pagina 8 di 23 1.2 L'appaltatrice ed i suoi soci eccepivano la prescrizione e la decadenza del diritto dell'attore, negavano qualunque loro responsabilità per i lavori svolti (che erano unicamente quelli oggetto delle fatture emesse nei confronti del e Pt_1
non anche quelli indicati nei preventivi non sottoscritti dimessi dal committente)
e chiedevano di chiamare in causa il subappaltatore (poi Controparte_6
dichiarato contumace).
1.3 L'arch. eccepiva anch'egli la prescrizione e la decadenza ex artt. CP_4
1667/1669 c.c., sollecitava il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e chiedeva la chiamata in causa della sua compagnia assicurativa,
[...]
(il giudizio tra tali parti veniva successivamente estinto a Controparte_7
seguito della rinuncia agli atti formalizzata dal in data 19.9.2019 ed CP_4
accettata dalla compagnia assicurativa).
1.4 Acquisito il fascicolo per A.T.P., assunte le prove per interpello e testimoniali chieste dalle parti, veniva depositata, dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. la documentazione inerente la pratica di sanatoria edilizia presentata dall'attore e prodotta dall'arch.
, che deduceva di averla reperita a seguito di un'istanza di accesso agli CP_4
atti presso il Comune di Venezia.
Il Tribunale non dava, invece, corso alla richiesta dell'attore di integrazione della
C.T.U. in conseguenza dell'aggravamento delle problematiche denunciate e rigettava le domande proposte innanzitutto in quanto i vizi erano stati denunciati con missive inviate a partire dall'anno 2014 - quindi, ben oltre l'ultimazione dei lavori iniziati nel mese di maggio 2010 - e la causa di merito era stata comunque introdotta dopo due anni dalla denuncia dei vizi.
pagina 9 di 23 Inoltre, il primo giudice evidenziava che dalla consulenza espletata ante causam
era emersa l'effettuazione di ulteriori lavori (oggetto della domanda di sanatoria prot. gen. 2013/265602/PG) rispetto a quelli commissionati a e CP_3 CP_3
che avevano provocato le infiltrazioni denunciate dall'attore.
Osservava, in terzo luogo, che per tali lavori l'attore aveva asserito di avere ottenuto il provvedimento di sanatoria quando, invece, dalla documentazione dallo stesso depositata in replica a quella del direttore dei lavori era emerso il rigetto della domanda da parte del Comune di Venezia.
*****
2.1 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello che con Parte_1
il primo motivo ha eccepito violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e
116 c.p.c. avendo Tribunale erroneamente valutato le risultanze della consulenza tecnica espletata ante causam e le prove acquisite nel corso del giudizio.
Quanto alla consulenza tecnica, il Tribunale ha, infatti, (affermato) che il
C.T.U. per alcuni vizi avrebbe escluso la responsabilità dell'appaltatore e del subappaltatore e per altri avrebbe escluso la paternità delle opere quando, invece,
il geom. ha concluso che entrambe le imprese ( e ed CP_8 CP_3 CP_3
il n.d.t.) avevano partecipato alle opere di rifacimento del magazzino, CP_6
che le cause delle infiltrazioni erano molteplici e che tra queste andava annoverata la mancata corretta impermeabilizzazione del solaio di copertura
(opera pacificamente eseguita da e . CP_3 CP_3
Inoltre, il Tribunale avrebbe sopravvalutato l'importanza delle opere da lui eseguite (senza titolo) successivamente alla fine dei lavori commissionati pagina 10 di 23 all'appaltatrice, mentre si trattava di lavori marginali e non invasivi (scala a chiocciola e parapetto in acciaio).
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione dell'art. 2944 c.c. nonché
violazione ed erronea applicazione degli artt. 1667 e 1669 c.c. in quanto il primo giudice non avrebbe tenuto conto degli esiti delle prove orali, avendo i testi e confermato l'immediata denuncia delle infiltrazioni da parte Tes_2 Tes_1
del committente, il riconoscimento da parte dell'impresa della presenza di ammaloramenti ed infiltrazioni lungo le pareti del magazzino e dell'abitazione principale nonché l'esecuzione da parte dell'appaltatore di plurimi interventi a partire dall'autunno del 2010 per rimediare ai vizi denunciati, con conseguente assunzione di una nuova obbligazione soggetta al termine prescrizionale ordinario decennale.
2.3 Con il terzo motivo ha eccepito violazione dell'art. 115 c.p.c. in quanto nella denuncia querela sporta in data 17.9.2021 presso la Stazione dei Carabinieri di
OR (VE) nei suoi confronti dall'arch. (doc. 30 del fascicolo del CP_4
professionista depositato il 12.01.2022) questi ha confermato di avere ricevuto da lui l'incarico di progettazione e direzione dei lavori, essendosi, pertanto,
perfezionato un rapporto di natura contrattuale con detto appellato. Ha al riguardo evidenziato che “La circostanza che il signor non abbia mai Pt_1
conosciuto personalmente l'arch. è irrilevante, posto che talvolta si CP_4
verifica che i rapporti contrattuali professionali possano perfezionarsi anche
senza una conoscenza personale”. Inoltre, dalla predetta denuncia è emerso che il professionista abbandonò il cantiere a fine giugno 2010 e, quindi, prima dell'ultimazione dei lavori (avvenuta alla fine del mese di agosto 2010). Il
pagina 11 di 23 convenuto risulta, pertanto, responsabile dei vizi per omesso controllo e da tale affermazione si può pure desumere che nessun'altra impresa intervenne fino alla prima denuncia dei vizi effettuata nell'autunno del 2010, sicché risulta a maggior ragione priva di fondamento la tesi dei convenuti, fatta propria del Tribunale,
secondo cui la responsabilità per i vizi sarebbe da attribuire a ditte terze.
2.4 Con il quarto motivo ha denunciato violazione ed errata applicazione degli artt. 2697 c.c, 61 c.c. e 116 c.p.c., non avendo il giudice motivato il mancato espletamento della C.T.U. chiesta in corso di causa.
2.5 Con il quinto motivo ha denunciato violazione ed errata applicazione degli artt. 115, comma 1, 116, 183 e 294, comma 2, c.c. nonché dell'art. 2697 c.c. per avere il Tribunale deciso la causa anche sulla base di documenti tardivamente prodotti dall'arch. all'udienza del 24.6.2021 riguardanti la domanda di CP_4
sanatoria da esso appellante presentata per le opere realizzate successivamente alla conclusione dei lavori oggetto di causa di cui il professionista era, però, già a conoscenza al momento del deposito della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2
c.p.c. del 5.7.2019. Inoltre, non è condivisibile quanto affermato dal Tribunale
per ammettere tale documentazione, vale a dire che la stessa non avrebbe introdotto un nuovo tema di indagine, ma solo “nuove prove del medesimo fatto
costitutivo” senza, pertanto, comportare un “inammissibile mutamento della
domanda”
2.6 Con il sesto motivo ha impugnato il capo sulle spese da riformarsi in ragione dell'accoglimento dei precedenti motivi.
2.7 Ha pertanto, chiesto, previo espletamento di C.T.U. per l'accertamento dei vizi e delle relative responsabilità, la condanna degli appellati al risarcimento pagina 12 di 23 dei danni subiti (rappresentati dai costi per l'eliminazione dei vizi e dal mancato parziale godimento dell'immobile).
3.1 Si sono costituiti i soci di (cancellata dal registro delle Controparte_3
imprese in data 4.10.2023 secondo quanto dedotto nella comparsa di costituzione in appello e non contestato dalla controparti) e nonché CP_1 CP_2
l'arch. , che hanno sollecitato la declaratoria di inammissibilità ex art. CP_4
348 bis c.p.c. o comunque il rigetto del gravame nonché la condanna ex art. 96,
comma 3, c.p.c.
3.2 Nel corso del presente giudizio l'appellante ha depositato il permesso in sanatoria rilasciato in data 27.3.2024 dal Comune di Venezia per parte delle opere eseguite abusivamente nonché il provvedimento di irrogazione di sanzione pecuniaria per le opere non sanabili.
Gli appellati hanno eccepito la tardività del deposito.
3.3. La causa è stata trattenuta in decisione, ex art.352 c.p.c., all'udienza del
30.01.2025 a seguito dello scambio delle memorie conclusive come da ordinanza del 24.4.2014 del C.I.
*****
4. Ritiene il Collegio che la causa possa essere decisa sulla base di alcuni preliminari rilievi, che rendono superflua la disamina dell'effettivo contenuto della consulenza del geom. e la decisione sull'ammissibilità della CP_8
documentazione prodotta dall'arch. nelle fasi finali del giudizio di CP_4
primo grado (come pure di quella prodotta dall'appellante nel presente giudizio).
4.1 Quanto al professionista, osserva la Corte che il ha fatto valere Pt_1
esclusivamente una responsabilità di natura contrattuale. L'appellante ha pagina 13 di 23 sostenuto che la sussistenza del rapporto di prestazione d'opera, ammessa dall'arch. , nella predetta denuncia ai carabinieri, sarebbe altresì CP_4
evincibile dalla sottoscrizione dei modelli allegati alla D.I.A. presentata in data
11.5.2010.
L'assunto dell'appellante non è condivisibile.
Infatti, la documentazione cui il ha fatto riferimento è quella inerente la Pt_1
pratica edilizia, sicuramente rilevante nei rapporti con il Comune al fine del rilascio del titolo abilitativo, ma che non comprova di per sé il conferimento di un incarico di prestazione d'opera intellettuale (per quanto può, in taluni casi,
assumere un rilievo di natura indiziaria). Lo stesso appellante ha del resto dichiarato di non avere mai incontrato il progettista/direttore dei lavori ed è
altresì significativo che l'arch. nel 2010 abbia emesso la sua fattura, CP_4
regolarmente registrata in contabilità come risulta dalla documentazione prodotta in primo grado, nei confronti di Ulteriormente, l'appellante non CP_3
ha corrisposto alcuna somma per le prestazioni svolte dal tecnico appellato, il quale non ha mai chiesto il pagamento delle sue competenze al Pt_1
(peraltro, quest'ultimo nel ricorso ex artt. 696/696 bis c.p.c., presentato nell'estate del 2014, aveva riconosciuto di avere pagato solo la ditta appaltatrice).
Risulta, pertanto, evidente che tra le parti non è stato concluso alcun contratto di prestazione d'opera intellettuale e che l'arch. , come sostenuto dalle CP_4
parti appellate, è stato incaricato dall'appaltatrice.
I contenuti della denuncia querela vanno contestualizzati in quanto essa è stata presentata dopo che l'appellato aveva avuto accesso agli atti della pratica di pagina 14 di 23 sanatoria, scoprendo che l'appellante, con le osservazioni depositate a seguito del rigetto della domanda di sanatoria prot. 2013/265602/PG, aveva attribuito a lui (nonché a la responsabilità della realizzazione delle opere CP_3
abusive. Peraltro, le dichiarazioni ivi rese, non essendo indirizzate alla parte,
non hanno valenza confessoria, ma devono essere valutate congiuntamente al materiale probatorio acquisito dal quale, per quanto detto, emerge in maniera incontrovertibile l'assenza di rapporti contrattuali con l'appellante.
Il gravame nei confronti del , che difetta di titolarità passiva, è CP_4
conseguentemente respinto.
*****
4.2.1 Per quanto riguarda la posizione dell'impresa appaltatrice, appare necessaria una disamina delle risultanze della prova testimoniale.
4.2.2 I due testi escussi citati dall'attore hanno confermato i capitoli di prova che erano stati formulati dal al dichiarato scopo di dimostrare, oltre Pt_1
all'avvenuta denuncia, il riconoscimento dei vizi e l'impegno a porre ad essi rimedio.
4.2.3 I capitoli (preceduti dalla formula “Vero che”) formulati con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. dell'attore oggetto delle dichiarazioni rese dai due testi che devono formare oggetto di valutazione sono i seguenti:
11) “appena si verificò quanto sopra, il signor denunciò Pt_1
immediatamente il fatto al signor , il quale, assieme Controparte_5
al signor constatò la presenza di ammaloramenti e infiltrazioni lungo le CP_6
pareti del magazzino e dell'abitazione principale (pareti esterne e interne in
aderenza) e, così, per comprenderne la causa, sempre coadiuvato dal signor
pagina 15 di 23 eseguì un'apertura sull'angolo della terrazza del primo piano (doc. 29, CP_6
che si esibisce al teste), da cui uscì molta acqua”?
12) “nell'estate del 2011 il signor su segnalazione CP_5 CP_3
del signor , intervenne nuovamente mediante sostituzione del Pt_1
“cappello” del camino dell'abitazione perché, a suo dire, quella era la causa
delle infiltrazioni”?
13) “nei primi mesi del 2012 i signori e constatarono il CP_1 CP_6
permanere delle infiltrazioni e, così, applicarono su tutta la superficie del
magazzino e dell'abitazione un liquido isolante, come risulta dalla fotografia
che si esibisce al teste, doc. 15, ove è ritratto il signor all'opera”? CP_6
14) “verso la fine del 2013 si intensificarono le infiltrazioni, con formazione di
ristagni d'acqua lungo le pareti e la comparsa di macchie di umidità sui muri
interni dell'abitazione, come da fotografie che si esibiscono al teste, docc. 8 –
12”?
15) “anche in questa circostanza il signor denunciò immediatamente Pt_1
l'accaduto al signor che intervenne presso Controparte_5
l'abitazione: in tale occasione, alla quale era presente anche il geom. Tes_1
, i signori e incaricarono il signor di trovare
[...] CP_1 CP_6 Persona_2
una soluzione per porre rimedio ai problemi infiltrativi”?
4.2.4. Risulta innanzitutto pacifico che le opere commissionate ed eseguite da in conformità alla D.I.A. e dalle fatture della stessa al Signor CP_3
n.10 del 18.10/2010, 11 del 16/11/2010 e dalla fattura n.9 del Pt_1
17/12/.2010 della ditta individuale a per le Controparte_6 CP_3
opere edili subappaltate, sono le seguenti:
pagina 16 di 23 - Copertura magazzino …. Cambio guaine e coibentazione termica in polistirene e nuova piastrellatura. Lavoro calcolato a corpo;
- Spostamento e canalizzazione fluviali con nuovi pozzetti;
- Sistemazione intonacatura e dipintura interna nel magazzino dopo la nuova copertura;
- Sistemazione pavimentazione perimetrale interna con cambio coperchi vasche condensa grassi, raccolta acque bianche, cavo dispersione terra e totale piastrellatura;
- Spostamento oscuranti;
- Lavori interni di controsoffittatura in cartongesso coibentata con lana di roccia e dipintura finale;
- Montaggio e smontaggio cappotto termico spessore 10 cm traspirante (baumit)
con tasselli rete, colla finitura in intonachino e silicati per un totale di 208 mq comprensivo di oneri per montaggio ponteggio e documenti per la sicurezza;
- Lavori di manodopera rimozione guaine;
demolizione massetti;
rifacimento massetti;
posa piastrelle;
marmi; impermeabilizzazione delle guaine” (queste ultime eseguite in subappalto dalla ditta individuale;
Controparte_6
4.2.5. Circa poi il significato da attribuire alle condotte tenute dall'appaltatore a fronte della denuncia di vizi si deve ricordare che:
- il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera, che, ove configurabile, è una nuova e distinta obbligazione pagina 17 di 23 soggetta al termine di prescrizione decennale;
ne consegue che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto (cfr. Cass. sez. 2, ordinanza n. 19343 del 16/06/2022);
- l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi della cosa o dell'opera costituisce,
alla stregua dei principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, fonte di un'autonoma obbligazione di "facere", la quale si affianca all'originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo;
tale obbligazione, pertanto, è soggetta non già ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale (cfr. Cass. sez.
2, sentenza n. 62 del 04/01/2018);
- qualora l'appaltatore riconosca la sussistenza dei vizi della prestazione eseguita e, ammettendo la propria responsabilità, assuma l'impegno di eliminarli,
proponendo i rimedi idonei ad escludere in modo definitivo gli inconvenienti,
tale dichiarazione unilaterale, mentre per la parte relativa al riconoscimento dei vizi produce l'effetto legale di cui all'art. 2944 cod. civ., per il resto si configura come proposta di novazione dell'obbligazione di garanzia alle condizioni date e non ancora compiutamente definite;
pertanto, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione decennale, poiché la novazione oggettiva è un contratto, pur se realizzabile per fatti concludenti, il fatto costitutivo del nuovo rapporto obbligatorio non interviene al momento dell'assunzione del detto impegno, ma solo con il successivo accordo tra le parti, atteso che la dichiarazione di impegno con atto unilaterale comporta una forma semplificata di conclusione contrattuale
(art. 1333 cod. civ.), la quale è comunque rimessa all'incontro dei consensi,
pagina 18 di 23 ancorché l'accettazione sia presunta per il mancato rifiuto nei termini (cfr. Cass.
sez. 3, sentenza n. 6670 del 19/03/2009);
4.2.6. Fatte tali premesse, si osserva:
- il capitolo 11 riguarda solo la prova della denuncia dei vizi e dell'attività
svolta dall'appaltatore per comprenderne la causa;
- il capitolo 12 riguarda un intervento, la sostituzione del cappello del camino dell'abitazione, che non è oggetto delle fatture azionate e che non risulta nemmeno compreso tra quelli indicati nei preventivi docc. 2 e 3 dimessi dall'appellante, fermo restando che il Collegio ritiene non sufficientemente provata la realizzazione delle ulteriori lavorazioni di cui ai citati documenti dimessi dall'attore in quanto non sottoscritti da parte di ed in CP_3
quanto l'unico teste che ha sul punto risposto - il vicino di casa Testimone_2
– ha dichiarato di avere assistito ai lavori senza identificare soggetti riconducibili alla società ora estinta ed ha reso dichiarazioni contraddittorie (infatti, il dapprima ha dichiarato di non avere mai visto i preventivi e poi ha, Tes_2
invece, confermato di avere visto “il preventivo modificato”);
- l'intervento di cui al capitolo 13 non può essere qualificato come tentativo di emendare l'opera compiuta (ovvero i lavori oggetto delle citate fatture),
apparendo piuttosto un intervento effettuato a titolo di cortesia e senza alcuna ammissione di responsabilità;
- il capitolo 14 descrive gli effetti dell'intensificazione delle infiltrazioni verificatisi verso la fine del 2013 e va letto congiuntamente al capitolo 15;
- le circostanze capitolate sub 15), peraltro confermate solo dal teste , sono Tes_1
incompatibili con l'impegno ad eliminare i vizi, in quanto l'incarico dato al pagina 19 di 23 signor sembra piuttosto presupporre un'incertezza circa l'effettiva causa Per_2
delle problematiche lamentate dalla committenza (infatti, l'appaltatore, se avesse riconosciuto i vizi, non avrebbe avuto necessità di far compiere un indagine ad un terzo, ma avrebbe egli stesso direttamente proceduto al rifacimento/emenda delle opere); inoltre, la generica disponibilità a “trovare una soluzione per porre
rimedio ai problemi infiltrativi” è qualcosa di diverso dall'impegno a modificare l'opera realizzata (di consistente entità come si desume anche dall'importo –
oltre Euro 35.000,00 – delle fatture emesse da;
CP_3
- le circostanze oggetto del capitolo 15 sono poco verosimili in quanto non è
stato chiarito chi fosse il signor , comunque non riconosciuto dal teste Per_2
, e quale fosse la qualifica professionale di tale soggetto;
non risultano Tes_1
neppure essere state indicate le attività dallo stesso svolte a seguito dell'asserito conferimento di incarico (significativamente, l'appellante non ha chiamato a deporre quella persona che in quanto “esperta” e priva di un interesse specifico rispetto ai fatti di causa avrebbe potuto riferire sull'effettivo contenuto dell'incontro tenutosi tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014).
4.2.7 In termini più generali, osserva il Collegio che le deposizioni dei due testi di parte attrice debbono essere valutate con molta prudenza, attesa la laconicità
delle risposte fornite, per lo più limitate a “confermo” oppure “si è vero” , e,
pertanto, inidonee a consentire una compiuta valutazione sull'effettiva conoscenza dei fatti di causa e sull'attendibilità delle dichiarazioni rese (la stessa parte appellante ha sostanzialmente riconosciuto tale criticità sia pure attribuendone la causa, nell'atto d'appello, alla “frettolosa e a volte
frammentaria verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai testi”).
pagina 20 di 23 4.2.8 Può, pertanto, concludersi che vi è stata al più una tempestiva denuncia dei vizi, che, tuttavia, non esonerava il committente dal rispetto del termine di prescrizione previsto dall'art. 1669 c.c.
La consulenza del geom. , resa nel procedimento ex artt. 696/696 bis c.p.c. CP_8
è stata depositata in data 29.4.2015 e quantomeno da tale momento va fatto decorrere il termine annuale in quanto il committente con tale elaborato ha sicuramente acquisito piena conoscenza della gravità dei vizi e delle loro cause
(peraltro, tale consapevolezza, sulla base degli stessi fatti narrati dall'appellante,
appare essere stata acquisita già nel periodo 2011/2012, sicché si rileva anche il mancato rispetto del termine annuale di cui all'art. 1669, comma 2, c.c. allorché
furono inoltrate a nel biennio 2014/2015 le missive meglio CP_3
ricordate nella sentenza impugnata).
Consegue che il termine di prescrizione era interamente decorso al momento della notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 28.8.2017.
4.2.9 Anche il gravame nei confronti dei soci della società appaltatrice va,
pertanto, respinto.
*****
5.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e l'appellante va condannato a rifondere le spese del presente grado dei due soci della cessata Controparte_3
e del progettista/direttore dei lavori, liquidate – escludendo la fase
[...]
istruttoria – secondo valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, in
Euro 4.997,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 21 di 23 La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalle parti appellate va rigettata in mancanza del presupposto soggettivo.
5.2 Stante il rigetto dell'appello principale va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di di un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di e già soci di CP_1 PA Controparte_3
cancellata dal Registro delle Imprese in data 4.10.2023, e di
[...] CP_4
avverso la sentenza n. 2093/2023 pronunciata il 20.11.2023 dal
[...]
Tribunale di Venezia, lo rigetta e:
- condanna a rifondere le spese di lite del presente grado Parte_1
di e che liquida in Euro 4.997,00 CP_1 PA
per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere le spese di lite del presente grado Parte_1
di , che liquida in Euro 4.997,00 per compenso, oltre a Controparte_4
spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_1
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 4 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
pagina 22 di 23 Dott. Luca Marani
Dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 23 di 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 20/12/2023 al n. 2285/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
l'11.01.1968, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Alfonso Distaso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Campana n. 23 in Treviso
come da procura in calce all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
pagina 1 di 23 , nato a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
e nato a [...] il [...], C.F. PA
, già soci illimitatamente responsabili della cessata C.F._3 [...]
di e C.F. Controparte_3 CP_1 PA P.IVA_1
rappresentati e difesi in causa dall'avv. Marcello Stivanello – Gussoni C.F.
, in virtù di giusta procura alle liti in calce alla comparsa C.F._4
di costituzione in appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio del nominato procuratore in Venezia – Mestre Corso del Popolo n 70
E
, nato a [...] il [...] e con studio a Controparte_4
OR (Ve), in Via Romagna n.20/A, C.F. e P.IVA CodiceFiscale_5
, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Cecilia Vianello del Foro P.IVA_2
di Venezia ed elettivamente domiciliato presso il recapito professionale della stessa, sito in Mirano (Ve), in Via Barche n.27, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata innanzi indicato, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzo datata
23.112017 e depositata nel fascicolo di primo grado iscritto al Tribunale di
Venezia al numero n. 9145/2017 R.G.
-appellati-
avente per oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa
l'azione ex 1669cc),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 30.01.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 2 di 23 CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Nel merito: in totale riforma dell'appellata sentenza n. 2093/2023, pubblicata il
20 novembre 2023, notificata il 23 novembre 2023, accogliersi le domande
formulate in primo grado dall'appellante, che di seguito si trascrivono:
In via preliminare:
rigettarsi le eccezioni avversarie di prescrizione e/o decadenza ex art. 1667 e/o
1669 c.c. poiché infondate;
- rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'attore in
relazione alla domanda di risarcimento del danno sofferto per il mancato
godimento parziale dell'immobile e per i danni subiti ai mobili, poiché infondata
per i motivi indicati in atti.
Nel merito: accertato che le opere descritte in atti, eseguite da CP_3 CP_3
su progetto e direzione lavori dell'arch. presso
[...] Controparte_4
l'immobile sito a Mestre in via Vallon n. 29, sono risultate affette dai vizi e
difetti denunciati dall'attore, come rilevati nel separato procedimento per ATP e
riconosciuti per comportamento concludente dall'appaltatrice, condannare in
solido l'arch. , nonché Controparte_4 Controparte_5
e con i soci illimitatamente responsabili e PA CP_1
al risarcimento del danno patito pari al costo necessario PA
per l'eliminazione dei suddetti vizi, quantificato nella somma di € 59.522,00
oltre IVA nella misura di legge (come da perizia del geom. , Persona_1
doc. 20), ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia anche
all'esito dell'espletanda CTU, ovvero nella maggiore o minore somma che
risulterà di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa;
pagina 3 di 23 condannarsi i convenuti in solido fra loro al risarcimento del danno sofferto
dall'attore per il mancato parziale godimento dell'immobile, che si quantifica in
€ 36.000,00 in linea capitale, di cui € 3.000,00 per ogni anno di mancata
fruizione parziale dell'immobile dal 2011 al 2022 compreso, oltre a € 5.000,00
quale costo necessario per restauro dei mobili danneggiati dalle infiltrazioni e
dagli allagamenti verificati.
In via istruttoria:
si insiste per la ritualità della produzione documentale di cui alle note di
deposito del 26.02.2024 (docc. G e H), con nota ex art. 127-ter c.p.c. per
l'udienza dell'11.04.2024 (docc. L, M e N), nonché del 7.06.2024 (docc. O, P e
Q), in quanto relativi al permesso di costruire in sanatoria rilasciato il 5 giugno
2024 dal Comune di Venezia in favore del signor , quali documenti Pt_1
formatisi dopo il termine del giudizio di primo grado.
Si insiste altresì per l'ammissione delle richieste istruttorie di cui alla memoria
ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c. dell'8.07.2019 e nella memoria ex art. 183
comma 6 n. 3) c.p.c. del 26.07.2019, non ammesse con ordinanza del 9.12.2020;
in particolare per l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova n. 8) e
18) preceduti dalla locuzione “vero che”:
8) “al temine delle suddette lavorazioni verso la fine dell'estate 2010, alla prima
accensione del condizionatore (che era stato riposizionato per il montaggio del
cappotto esterno), il signor si accorse che, a causa della pendenza del Pt_1
macchinario, l'acqua di condensa scendeva verso il muro del fabbricato
inumidendolo”?
pagina 4 di 23 18)“dopo le predette infiltrazioni, muffa, umidità e allagamenti presenti
nell'abitazione del signor , quest'ultimo ha subito il danneggiamento Pt_1
dei mobili in legno antico presenti nell'appartamento, tra cui il letto, l'armadio
e la toletta nella camera da letto, la cassapanca e la libreria poste lungo la
parete della casa adiacente al magazzino, nonché quadri e stampe appesi ai
muri e calzature (come risulta dalle fotografie che si esibiscono al teste, doc. 10-
11 cassapanca, doc. 12 camera da letto, doc. 32 quadro, doc. 34 calzature)”? Si
indicano come testi i signori: geom. di Venezia;
Tes_1 Testimone_2
di Venezia;
di Venezia. Testimone_3
In denegata ipotesi di ammissione delle prove orali avversarie non ammesse con
ordinanza del 9.12.2020, si chiede di essere abilitati alla prova contraria diretta
con i testi suindicati.
Si chiede di voler disporre C.T.U volta a: - accertare i vizi e difetti descritti
nell'atto introduttivo e quelli emersi nel corso della prova testimoniale, oltre a
quelli ulteriori verificatisi, e ciò anche mediante indagini invasive, stabilendo se
le opere progettate dall'arch. ed eseguite da CP_4 Controparte_3
siano o meno adatte alla loro destinazione e se abbiano provocato le
infiltrazioni lamentate;
accertare, altresì, le responsabilità del progettista e
direttore dei lavori arch. e dell'impresa appaltatrice CP_4 Controparte_3
nella errata progettazione ed esecuzione delle stesse opere e nella
[...]
conseguente causazione dei suddetti vizi e difetti;
- quantificare in via definitiva
le somme necessarie all'eliminazione dei vizi dell'opera; quantificare il danno
subito per il mancato godimento dell'immobile, nonché i danni patiti dalle cose
mobili dell'attore con il costo per il restauro o rimessa in pristino.
pagina 5 di 23 In ogni caso: rigettarsi le domande avversarie ex art. 96 comma 3 c.p.c. e con
vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI : Parte_2
NEL MERITO:
In via principale: rigettare l'appello proposto dal sig. perché Parte_1
infondato in fatto ed in diritto, nonché per i motivi tutti esposti in narrativa, oltre
che per quanto altro allegato e documentato in primo grado, da intendersi qui
integralmente richiamato, e per l'effetto confermare la sentenza n.2093/2023 del
Tribunale di Venezia pubblicata il 20.11.2023, Repertorio n.7065/2023.
In ogni caso: condannare l'appellante al pagamento di una somma
equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3, c.p.c.., nella misura pari alle
competenze legali di causa;
condannare l'appellante alla rifusione degli oneri e
spese di lite anche del presente grado di giudizio.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO : CP_4
Voglia Codesta Ecc. ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, rifiutato il
contraddittorio in ordine alle deduzioni, istanze, allegazioni, domande, anche in
via istruttoria, e/o eccezioni nuove dell'appellante,
IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello
proposto dal sig. ai sensi e per gli effetti degli artt.348 bis Parte_1
c.p.c. e 350 comma 3 c.p.c., adottando all'uopo i provvedimenti ivi previsti.
NEL MERITO:
In via principale:
- rigettare l'appello proposto dal sig. perché infondato in fatto Parte_1
pagina 6 di 23 ed in diritto, nonché per i motivi tutti esposti in narrativa, oltre che per quanto
altro allegato e documentato, da intendersi qui integralmente richiamato, e per
l'effetto
- confermare la sentenza n.2093/2023 del Tribunale di Venezia pubblicata il
20.11.2023.
In via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della responsabilità
dell'arch. nella causazione dei predetti vizi, Controparte_4
- accertare il grado di responsabilità dell'arch. e quello dei Controparte_4
sig.ri , nato a [...] il [...] C.F. e CP_1 C.F._2
nato a [...] il [...] C.F. PA
, già soci illimitatamente responsabili della società C.F._3
appaltatrice di e Controparte_3 CP_1 PA
C.F. , in proporzione all'autonomia decisionale di ciascuno in fase P.IVA_1
di progettazione ed esecuzione dell'opera viziata, tenuto conto dei soli vizi
inerenti l'incarico conferito all'arch. e circoscritto alle opere di cui CP_4
alla D.I.A. e, per l'effetto,- ripartire il grado delle colpe concorrenti all'interno
del rapporto solidale tra l'arch. e i sig.ri , nato a [...]_1
Venezia il 16.05.1958 C.F. e , nato a [...]F._2 PA
Venezia il 14 ottobre 1955 C.F. , già soci illimitatamente C.F._3
responsabili della società appaltatrice di e Controparte_3 CP_1
C.F. , sempre limitatamente ai soli vizi PA P.IVA_1
relativi alle opere di cui alla D.I.A. redatta dall'arch. , CP_4
In ogni caso:
pagina 7 di 23 - condannare l'appellante al pagamento in favore dell'arch. Controparte_4
di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3, c.p.c.., nella
misura pari alle competenze legali di causa;
- condannare l'appellante alla
rifusione in favore dell'arch. degli oneri e spese di lite anche Controparte_4
del presente grado di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 28.08.2017 , che aveva Parte_1
precedentemente instaurato un procedimento per accertamento tecnico preventivo, conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Venezia
[...]
e ed i due soci illimitatamente Controparte_5 PA
responsabili nonché l'arch. , chiedendo il risarcimento dei Controparte_4
danni causati dai lavori eseguiti dalla società presso l'immobile da lui abitato e l'adiacente magazzino (di cui era il nudo proprietario) nella primavera del 2010.
Secondo quanto dedotto dall'attore si trattava delle opere per le quali era stata presentata presso il Comune di Venezia in data 11.5.2010 la D.I.A. prot.
PG/2010/0210090 nonché di quelli oggetto dei preventivi dimessi sub docc. 2 e
3 del suo fascicolo.
L'attore riteneva responsabile dei danni anche il professionista per le carenze progettuali e la negligente direzione dei lavori.
Il chiedeva, pertanto, la rifusione delle spese necessarie per porre Pt_1
rimedio all'errata impermeabilizzazione dell'abitazione e del manufatto pertinenziale (Euro 40.843,00) ed il risarcimento del danno per mancata fruizione parziale dell'immobile.
pagina 8 di 23 1.2 L'appaltatrice ed i suoi soci eccepivano la prescrizione e la decadenza del diritto dell'attore, negavano qualunque loro responsabilità per i lavori svolti (che erano unicamente quelli oggetto delle fatture emesse nei confronti del e Pt_1
non anche quelli indicati nei preventivi non sottoscritti dimessi dal committente)
e chiedevano di chiamare in causa il subappaltatore (poi Controparte_6
dichiarato contumace).
1.3 L'arch. eccepiva anch'egli la prescrizione e la decadenza ex artt. CP_4
1667/1669 c.c., sollecitava il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e chiedeva la chiamata in causa della sua compagnia assicurativa,
[...]
(il giudizio tra tali parti veniva successivamente estinto a Controparte_7
seguito della rinuncia agli atti formalizzata dal in data 19.9.2019 ed CP_4
accettata dalla compagnia assicurativa).
1.4 Acquisito il fascicolo per A.T.P., assunte le prove per interpello e testimoniali chieste dalle parti, veniva depositata, dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. la documentazione inerente la pratica di sanatoria edilizia presentata dall'attore e prodotta dall'arch.
, che deduceva di averla reperita a seguito di un'istanza di accesso agli CP_4
atti presso il Comune di Venezia.
Il Tribunale non dava, invece, corso alla richiesta dell'attore di integrazione della
C.T.U. in conseguenza dell'aggravamento delle problematiche denunciate e rigettava le domande proposte innanzitutto in quanto i vizi erano stati denunciati con missive inviate a partire dall'anno 2014 - quindi, ben oltre l'ultimazione dei lavori iniziati nel mese di maggio 2010 - e la causa di merito era stata comunque introdotta dopo due anni dalla denuncia dei vizi.
pagina 9 di 23 Inoltre, il primo giudice evidenziava che dalla consulenza espletata ante causam
era emersa l'effettuazione di ulteriori lavori (oggetto della domanda di sanatoria prot. gen. 2013/265602/PG) rispetto a quelli commissionati a e CP_3 CP_3
che avevano provocato le infiltrazioni denunciate dall'attore.
Osservava, in terzo luogo, che per tali lavori l'attore aveva asserito di avere ottenuto il provvedimento di sanatoria quando, invece, dalla documentazione dallo stesso depositata in replica a quella del direttore dei lavori era emerso il rigetto della domanda da parte del Comune di Venezia.
*****
2.1 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello che con Parte_1
il primo motivo ha eccepito violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e
116 c.p.c. avendo Tribunale erroneamente valutato le risultanze della consulenza tecnica espletata ante causam e le prove acquisite nel corso del giudizio.
Quanto alla consulenza tecnica, il Tribunale ha, infatti, (affermato) che il
C.T.U. per alcuni vizi avrebbe escluso la responsabilità dell'appaltatore e del subappaltatore e per altri avrebbe escluso la paternità delle opere quando, invece,
il geom. ha concluso che entrambe le imprese ( e ed CP_8 CP_3 CP_3
il n.d.t.) avevano partecipato alle opere di rifacimento del magazzino, CP_6
che le cause delle infiltrazioni erano molteplici e che tra queste andava annoverata la mancata corretta impermeabilizzazione del solaio di copertura
(opera pacificamente eseguita da e . CP_3 CP_3
Inoltre, il Tribunale avrebbe sopravvalutato l'importanza delle opere da lui eseguite (senza titolo) successivamente alla fine dei lavori commissionati pagina 10 di 23 all'appaltatrice, mentre si trattava di lavori marginali e non invasivi (scala a chiocciola e parapetto in acciaio).
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione dell'art. 2944 c.c. nonché
violazione ed erronea applicazione degli artt. 1667 e 1669 c.c. in quanto il primo giudice non avrebbe tenuto conto degli esiti delle prove orali, avendo i testi e confermato l'immediata denuncia delle infiltrazioni da parte Tes_2 Tes_1
del committente, il riconoscimento da parte dell'impresa della presenza di ammaloramenti ed infiltrazioni lungo le pareti del magazzino e dell'abitazione principale nonché l'esecuzione da parte dell'appaltatore di plurimi interventi a partire dall'autunno del 2010 per rimediare ai vizi denunciati, con conseguente assunzione di una nuova obbligazione soggetta al termine prescrizionale ordinario decennale.
2.3 Con il terzo motivo ha eccepito violazione dell'art. 115 c.p.c. in quanto nella denuncia querela sporta in data 17.9.2021 presso la Stazione dei Carabinieri di
OR (VE) nei suoi confronti dall'arch. (doc. 30 del fascicolo del CP_4
professionista depositato il 12.01.2022) questi ha confermato di avere ricevuto da lui l'incarico di progettazione e direzione dei lavori, essendosi, pertanto,
perfezionato un rapporto di natura contrattuale con detto appellato. Ha al riguardo evidenziato che “La circostanza che il signor non abbia mai Pt_1
conosciuto personalmente l'arch. è irrilevante, posto che talvolta si CP_4
verifica che i rapporti contrattuali professionali possano perfezionarsi anche
senza una conoscenza personale”. Inoltre, dalla predetta denuncia è emerso che il professionista abbandonò il cantiere a fine giugno 2010 e, quindi, prima dell'ultimazione dei lavori (avvenuta alla fine del mese di agosto 2010). Il
pagina 11 di 23 convenuto risulta, pertanto, responsabile dei vizi per omesso controllo e da tale affermazione si può pure desumere che nessun'altra impresa intervenne fino alla prima denuncia dei vizi effettuata nell'autunno del 2010, sicché risulta a maggior ragione priva di fondamento la tesi dei convenuti, fatta propria del Tribunale,
secondo cui la responsabilità per i vizi sarebbe da attribuire a ditte terze.
2.4 Con il quarto motivo ha denunciato violazione ed errata applicazione degli artt. 2697 c.c, 61 c.c. e 116 c.p.c., non avendo il giudice motivato il mancato espletamento della C.T.U. chiesta in corso di causa.
2.5 Con il quinto motivo ha denunciato violazione ed errata applicazione degli artt. 115, comma 1, 116, 183 e 294, comma 2, c.c. nonché dell'art. 2697 c.c. per avere il Tribunale deciso la causa anche sulla base di documenti tardivamente prodotti dall'arch. all'udienza del 24.6.2021 riguardanti la domanda di CP_4
sanatoria da esso appellante presentata per le opere realizzate successivamente alla conclusione dei lavori oggetto di causa di cui il professionista era, però, già a conoscenza al momento del deposito della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2
c.p.c. del 5.7.2019. Inoltre, non è condivisibile quanto affermato dal Tribunale
per ammettere tale documentazione, vale a dire che la stessa non avrebbe introdotto un nuovo tema di indagine, ma solo “nuove prove del medesimo fatto
costitutivo” senza, pertanto, comportare un “inammissibile mutamento della
domanda”
2.6 Con il sesto motivo ha impugnato il capo sulle spese da riformarsi in ragione dell'accoglimento dei precedenti motivi.
2.7 Ha pertanto, chiesto, previo espletamento di C.T.U. per l'accertamento dei vizi e delle relative responsabilità, la condanna degli appellati al risarcimento pagina 12 di 23 dei danni subiti (rappresentati dai costi per l'eliminazione dei vizi e dal mancato parziale godimento dell'immobile).
3.1 Si sono costituiti i soci di (cancellata dal registro delle Controparte_3
imprese in data 4.10.2023 secondo quanto dedotto nella comparsa di costituzione in appello e non contestato dalla controparti) e nonché CP_1 CP_2
l'arch. , che hanno sollecitato la declaratoria di inammissibilità ex art. CP_4
348 bis c.p.c. o comunque il rigetto del gravame nonché la condanna ex art. 96,
comma 3, c.p.c.
3.2 Nel corso del presente giudizio l'appellante ha depositato il permesso in sanatoria rilasciato in data 27.3.2024 dal Comune di Venezia per parte delle opere eseguite abusivamente nonché il provvedimento di irrogazione di sanzione pecuniaria per le opere non sanabili.
Gli appellati hanno eccepito la tardività del deposito.
3.3. La causa è stata trattenuta in decisione, ex art.352 c.p.c., all'udienza del
30.01.2025 a seguito dello scambio delle memorie conclusive come da ordinanza del 24.4.2014 del C.I.
*****
4. Ritiene il Collegio che la causa possa essere decisa sulla base di alcuni preliminari rilievi, che rendono superflua la disamina dell'effettivo contenuto della consulenza del geom. e la decisione sull'ammissibilità della CP_8
documentazione prodotta dall'arch. nelle fasi finali del giudizio di CP_4
primo grado (come pure di quella prodotta dall'appellante nel presente giudizio).
4.1 Quanto al professionista, osserva la Corte che il ha fatto valere Pt_1
esclusivamente una responsabilità di natura contrattuale. L'appellante ha pagina 13 di 23 sostenuto che la sussistenza del rapporto di prestazione d'opera, ammessa dall'arch. , nella predetta denuncia ai carabinieri, sarebbe altresì CP_4
evincibile dalla sottoscrizione dei modelli allegati alla D.I.A. presentata in data
11.5.2010.
L'assunto dell'appellante non è condivisibile.
Infatti, la documentazione cui il ha fatto riferimento è quella inerente la Pt_1
pratica edilizia, sicuramente rilevante nei rapporti con il Comune al fine del rilascio del titolo abilitativo, ma che non comprova di per sé il conferimento di un incarico di prestazione d'opera intellettuale (per quanto può, in taluni casi,
assumere un rilievo di natura indiziaria). Lo stesso appellante ha del resto dichiarato di non avere mai incontrato il progettista/direttore dei lavori ed è
altresì significativo che l'arch. nel 2010 abbia emesso la sua fattura, CP_4
regolarmente registrata in contabilità come risulta dalla documentazione prodotta in primo grado, nei confronti di Ulteriormente, l'appellante non CP_3
ha corrisposto alcuna somma per le prestazioni svolte dal tecnico appellato, il quale non ha mai chiesto il pagamento delle sue competenze al Pt_1
(peraltro, quest'ultimo nel ricorso ex artt. 696/696 bis c.p.c., presentato nell'estate del 2014, aveva riconosciuto di avere pagato solo la ditta appaltatrice).
Risulta, pertanto, evidente che tra le parti non è stato concluso alcun contratto di prestazione d'opera intellettuale e che l'arch. , come sostenuto dalle CP_4
parti appellate, è stato incaricato dall'appaltatrice.
I contenuti della denuncia querela vanno contestualizzati in quanto essa è stata presentata dopo che l'appellato aveva avuto accesso agli atti della pratica di pagina 14 di 23 sanatoria, scoprendo che l'appellante, con le osservazioni depositate a seguito del rigetto della domanda di sanatoria prot. 2013/265602/PG, aveva attribuito a lui (nonché a la responsabilità della realizzazione delle opere CP_3
abusive. Peraltro, le dichiarazioni ivi rese, non essendo indirizzate alla parte,
non hanno valenza confessoria, ma devono essere valutate congiuntamente al materiale probatorio acquisito dal quale, per quanto detto, emerge in maniera incontrovertibile l'assenza di rapporti contrattuali con l'appellante.
Il gravame nei confronti del , che difetta di titolarità passiva, è CP_4
conseguentemente respinto.
*****
4.2.1 Per quanto riguarda la posizione dell'impresa appaltatrice, appare necessaria una disamina delle risultanze della prova testimoniale.
4.2.2 I due testi escussi citati dall'attore hanno confermato i capitoli di prova che erano stati formulati dal al dichiarato scopo di dimostrare, oltre Pt_1
all'avvenuta denuncia, il riconoscimento dei vizi e l'impegno a porre ad essi rimedio.
4.2.3 I capitoli (preceduti dalla formula “Vero che”) formulati con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. dell'attore oggetto delle dichiarazioni rese dai due testi che devono formare oggetto di valutazione sono i seguenti:
11) “appena si verificò quanto sopra, il signor denunciò Pt_1
immediatamente il fatto al signor , il quale, assieme Controparte_5
al signor constatò la presenza di ammaloramenti e infiltrazioni lungo le CP_6
pareti del magazzino e dell'abitazione principale (pareti esterne e interne in
aderenza) e, così, per comprenderne la causa, sempre coadiuvato dal signor
pagina 15 di 23 eseguì un'apertura sull'angolo della terrazza del primo piano (doc. 29, CP_6
che si esibisce al teste), da cui uscì molta acqua”?
12) “nell'estate del 2011 il signor su segnalazione CP_5 CP_3
del signor , intervenne nuovamente mediante sostituzione del Pt_1
“cappello” del camino dell'abitazione perché, a suo dire, quella era la causa
delle infiltrazioni”?
13) “nei primi mesi del 2012 i signori e constatarono il CP_1 CP_6
permanere delle infiltrazioni e, così, applicarono su tutta la superficie del
magazzino e dell'abitazione un liquido isolante, come risulta dalla fotografia
che si esibisce al teste, doc. 15, ove è ritratto il signor all'opera”? CP_6
14) “verso la fine del 2013 si intensificarono le infiltrazioni, con formazione di
ristagni d'acqua lungo le pareti e la comparsa di macchie di umidità sui muri
interni dell'abitazione, come da fotografie che si esibiscono al teste, docc. 8 –
12”?
15) “anche in questa circostanza il signor denunciò immediatamente Pt_1
l'accaduto al signor che intervenne presso Controparte_5
l'abitazione: in tale occasione, alla quale era presente anche il geom. Tes_1
, i signori e incaricarono il signor di trovare
[...] CP_1 CP_6 Persona_2
una soluzione per porre rimedio ai problemi infiltrativi”?
4.2.4. Risulta innanzitutto pacifico che le opere commissionate ed eseguite da in conformità alla D.I.A. e dalle fatture della stessa al Signor CP_3
n.10 del 18.10/2010, 11 del 16/11/2010 e dalla fattura n.9 del Pt_1
17/12/.2010 della ditta individuale a per le Controparte_6 CP_3
opere edili subappaltate, sono le seguenti:
pagina 16 di 23 - Copertura magazzino …. Cambio guaine e coibentazione termica in polistirene e nuova piastrellatura. Lavoro calcolato a corpo;
- Spostamento e canalizzazione fluviali con nuovi pozzetti;
- Sistemazione intonacatura e dipintura interna nel magazzino dopo la nuova copertura;
- Sistemazione pavimentazione perimetrale interna con cambio coperchi vasche condensa grassi, raccolta acque bianche, cavo dispersione terra e totale piastrellatura;
- Spostamento oscuranti;
- Lavori interni di controsoffittatura in cartongesso coibentata con lana di roccia e dipintura finale;
- Montaggio e smontaggio cappotto termico spessore 10 cm traspirante (baumit)
con tasselli rete, colla finitura in intonachino e silicati per un totale di 208 mq comprensivo di oneri per montaggio ponteggio e documenti per la sicurezza;
- Lavori di manodopera rimozione guaine;
demolizione massetti;
rifacimento massetti;
posa piastrelle;
marmi; impermeabilizzazione delle guaine” (queste ultime eseguite in subappalto dalla ditta individuale;
Controparte_6
4.2.5. Circa poi il significato da attribuire alle condotte tenute dall'appaltatore a fronte della denuncia di vizi si deve ricordare che:
- il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera, che, ove configurabile, è una nuova e distinta obbligazione pagina 17 di 23 soggetta al termine di prescrizione decennale;
ne consegue che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto (cfr. Cass. sez. 2, ordinanza n. 19343 del 16/06/2022);
- l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi della cosa o dell'opera costituisce,
alla stregua dei principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, fonte di un'autonoma obbligazione di "facere", la quale si affianca all'originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo;
tale obbligazione, pertanto, è soggetta non già ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale (cfr. Cass. sez.
2, sentenza n. 62 del 04/01/2018);
- qualora l'appaltatore riconosca la sussistenza dei vizi della prestazione eseguita e, ammettendo la propria responsabilità, assuma l'impegno di eliminarli,
proponendo i rimedi idonei ad escludere in modo definitivo gli inconvenienti,
tale dichiarazione unilaterale, mentre per la parte relativa al riconoscimento dei vizi produce l'effetto legale di cui all'art. 2944 cod. civ., per il resto si configura come proposta di novazione dell'obbligazione di garanzia alle condizioni date e non ancora compiutamente definite;
pertanto, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione decennale, poiché la novazione oggettiva è un contratto, pur se realizzabile per fatti concludenti, il fatto costitutivo del nuovo rapporto obbligatorio non interviene al momento dell'assunzione del detto impegno, ma solo con il successivo accordo tra le parti, atteso che la dichiarazione di impegno con atto unilaterale comporta una forma semplificata di conclusione contrattuale
(art. 1333 cod. civ.), la quale è comunque rimessa all'incontro dei consensi,
pagina 18 di 23 ancorché l'accettazione sia presunta per il mancato rifiuto nei termini (cfr. Cass.
sez. 3, sentenza n. 6670 del 19/03/2009);
4.2.6. Fatte tali premesse, si osserva:
- il capitolo 11 riguarda solo la prova della denuncia dei vizi e dell'attività
svolta dall'appaltatore per comprenderne la causa;
- il capitolo 12 riguarda un intervento, la sostituzione del cappello del camino dell'abitazione, che non è oggetto delle fatture azionate e che non risulta nemmeno compreso tra quelli indicati nei preventivi docc. 2 e 3 dimessi dall'appellante, fermo restando che il Collegio ritiene non sufficientemente provata la realizzazione delle ulteriori lavorazioni di cui ai citati documenti dimessi dall'attore in quanto non sottoscritti da parte di ed in CP_3
quanto l'unico teste che ha sul punto risposto - il vicino di casa Testimone_2
– ha dichiarato di avere assistito ai lavori senza identificare soggetti riconducibili alla società ora estinta ed ha reso dichiarazioni contraddittorie (infatti, il dapprima ha dichiarato di non avere mai visto i preventivi e poi ha, Tes_2
invece, confermato di avere visto “il preventivo modificato”);
- l'intervento di cui al capitolo 13 non può essere qualificato come tentativo di emendare l'opera compiuta (ovvero i lavori oggetto delle citate fatture),
apparendo piuttosto un intervento effettuato a titolo di cortesia e senza alcuna ammissione di responsabilità;
- il capitolo 14 descrive gli effetti dell'intensificazione delle infiltrazioni verificatisi verso la fine del 2013 e va letto congiuntamente al capitolo 15;
- le circostanze capitolate sub 15), peraltro confermate solo dal teste , sono Tes_1
incompatibili con l'impegno ad eliminare i vizi, in quanto l'incarico dato al pagina 19 di 23 signor sembra piuttosto presupporre un'incertezza circa l'effettiva causa Per_2
delle problematiche lamentate dalla committenza (infatti, l'appaltatore, se avesse riconosciuto i vizi, non avrebbe avuto necessità di far compiere un indagine ad un terzo, ma avrebbe egli stesso direttamente proceduto al rifacimento/emenda delle opere); inoltre, la generica disponibilità a “trovare una soluzione per porre
rimedio ai problemi infiltrativi” è qualcosa di diverso dall'impegno a modificare l'opera realizzata (di consistente entità come si desume anche dall'importo –
oltre Euro 35.000,00 – delle fatture emesse da;
CP_3
- le circostanze oggetto del capitolo 15 sono poco verosimili in quanto non è
stato chiarito chi fosse il signor , comunque non riconosciuto dal teste Per_2
, e quale fosse la qualifica professionale di tale soggetto;
non risultano Tes_1
neppure essere state indicate le attività dallo stesso svolte a seguito dell'asserito conferimento di incarico (significativamente, l'appellante non ha chiamato a deporre quella persona che in quanto “esperta” e priva di un interesse specifico rispetto ai fatti di causa avrebbe potuto riferire sull'effettivo contenuto dell'incontro tenutosi tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014).
4.2.7 In termini più generali, osserva il Collegio che le deposizioni dei due testi di parte attrice debbono essere valutate con molta prudenza, attesa la laconicità
delle risposte fornite, per lo più limitate a “confermo” oppure “si è vero” , e,
pertanto, inidonee a consentire una compiuta valutazione sull'effettiva conoscenza dei fatti di causa e sull'attendibilità delle dichiarazioni rese (la stessa parte appellante ha sostanzialmente riconosciuto tale criticità sia pure attribuendone la causa, nell'atto d'appello, alla “frettolosa e a volte
frammentaria verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai testi”).
pagina 20 di 23 4.2.8 Può, pertanto, concludersi che vi è stata al più una tempestiva denuncia dei vizi, che, tuttavia, non esonerava il committente dal rispetto del termine di prescrizione previsto dall'art. 1669 c.c.
La consulenza del geom. , resa nel procedimento ex artt. 696/696 bis c.p.c. CP_8
è stata depositata in data 29.4.2015 e quantomeno da tale momento va fatto decorrere il termine annuale in quanto il committente con tale elaborato ha sicuramente acquisito piena conoscenza della gravità dei vizi e delle loro cause
(peraltro, tale consapevolezza, sulla base degli stessi fatti narrati dall'appellante,
appare essere stata acquisita già nel periodo 2011/2012, sicché si rileva anche il mancato rispetto del termine annuale di cui all'art. 1669, comma 2, c.c. allorché
furono inoltrate a nel biennio 2014/2015 le missive meglio CP_3
ricordate nella sentenza impugnata).
Consegue che il termine di prescrizione era interamente decorso al momento della notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 28.8.2017.
4.2.9 Anche il gravame nei confronti dei soci della società appaltatrice va,
pertanto, respinto.
*****
5.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e l'appellante va condannato a rifondere le spese del presente grado dei due soci della cessata Controparte_3
e del progettista/direttore dei lavori, liquidate – escludendo la fase
[...]
istruttoria – secondo valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, in
Euro 4.997,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 21 di 23 La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalle parti appellate va rigettata in mancanza del presupposto soggettivo.
5.2 Stante il rigetto dell'appello principale va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di di un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di e già soci di CP_1 PA Controparte_3
cancellata dal Registro delle Imprese in data 4.10.2023, e di
[...] CP_4
avverso la sentenza n. 2093/2023 pronunciata il 20.11.2023 dal
[...]
Tribunale di Venezia, lo rigetta e:
- condanna a rifondere le spese di lite del presente grado Parte_1
di e che liquida in Euro 4.997,00 CP_1 PA
per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere le spese di lite del presente grado Parte_1
di , che liquida in Euro 4.997,00 per compenso, oltre a Controparte_4
spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_1
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 4 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
pagina 22 di 23 Dott. Luca Marani
Dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 23 di 23