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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/07/2025, n. 2366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2366 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2137/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
CO ON Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Anna FERRARI Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2137/2023, promossa in grado d'appello
da C.F. e P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata via Albertolli n. 9, Como, presso lo Studio dell'avv. Franco Fabiani, che la rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLANTE
contro C.F. e P.I. , in persona del legale CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via G. Borghi n. 18, Varese, presso lo Studio dell'avv. Massimiliano Bina, che la rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 336/2023 del Tribunale di Varese in data 11- 12/4/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 11 per “Piaccia all'Ill.ma Corte d'appello contrariis Parte_1 reiectis, Nel merito Voglia, l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: 1) accertare e dichiarare: a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa;
b) la illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 per nullità e/o inefficacia della convenzione contrattuale di determinazione per rinvio agli usi;
c) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV, CDF e per spese di chiusura periodica del conto;
ed ad effetto di tutto quanto sopra accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 15.420,15 o la minor somma emersa in esito di istruttoria di primo grado, oltre all'accertamento ed alla dichiarazione, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, del mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio legale ed ex art. 117 TUB come quantificati in sede di istruttoria;
2) condannare la appellata a rettificare il saldo nominalmente evidenziato alla data dell'ultima contabile in atti con lo storno della somma di € 15.420,15 o della minor somma risultante in esito di istruttoria di primo grado a titolo e per le causali di cui al punto che precede, ovvero qualora nelle more del giudizio il conto corrente venisse estinto, a pagare alla attrice la anzidetta somma maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfetario, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.”
per “Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, CP_1 in via principale, rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata. In subordine, nell'ipotesi in cui la Corte d'Appello dovesse accogliere il motivo d'appello principale:
1. in accoglimento dell'appello incidentale, rigettare le domande azionate della Contr nei confronti di anca relative al rapporto giuridico dedotto Parte_1 in giudizio e ceduto a in quanto inammissibili;
2. in subordine, CP_1 Contr rigettare le domande azionate della nei confronti di anca Parte_1 relative al rapporto giuridico dedotto in giudizio e ceduto a in CP_1 quanto infondate e/o comunque prescritte anche in ragione della riproposizione delle questioni assorbite della sentenza appellata. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa. In via istruttoria, la si oppone alla richiesta di CTU CP_1 contabile in quanto esplorativa. In subordine, qualora la Corte decidesse di disporre un supplemento di perizia, si chiede che 1) il CTU limiti l'indagine al periodo successivo al pagina 2 di 11 26.04.2008, atteso che le rimesse pregresse sono tutte solutorie, in assenza di un contratto di apertura di credito che consenta di qualificare le rimesse affluite sul conto corrente come “rimesse solutorie” 2) che il CTU consideri la pari capitalizzazione degli interessi, poiché per il c/c oggetto di causa la banca si è adeguata alle disposizioni della delibera CICR del 9.2.2000; 3) che in applicazione dell'originaria formulazione dell'art. 117 TUB applichi l'interesse sostitutivo con riferimento ai tassi BOT dell'anno precedente la stipula del contratto;
4) applichi la capitalizzazione dell'interesse anche successivamente all'1.1.2014..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Varese, Parte_1 [...] al fine di far accertare e dichiarare l'illegittimo addebito in conto corrente - CP_3 per interessi anatocistici, spese, commissioni e interessi ultra legali - della somma complessiva di € 15.420,15, con conseguente condanna della convenuta a rettificare il saldo evidenziato alla data dell'ultima contabile in atti, con lo storno della somma contestata o della maggiore o minor somma risultante all'esito dell' istruttoria. La società attrice deduceva di avere intrattenuto con l'agenzia di Varese del Banco di Brescia San Paolo CAB, successivamente acquisita da e poi Controparte_4 incorporata in il rapporto di conto corrente (n. 3401), nell'ambito del CP_3 quale era stata regolata la concessione di un credito rappresentato da fido di cassa. A sostegno delle domande, la società correntista lamentava:
- l'illegittimo addebito di interessi composti con cadenza trimestrale, in violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., anche nel periodo successivo al 30/6/2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR 9/2/2000) per l'importo di € 4.123,33;
- in ogni caso, l'illegittimo addebito di interessi composti per capitalizzazione degli stessi dal 1/1/2014 al 31/12/2016;
- l'illegittimo addebito di spese fisse di chiusura trimestrale per l'importo complessivo di
€ 3.565,91;
- l'applicazione di interessi bancari ultralegali, con illegittimo rinvio per relationem agli usi di piazza e con diritto all'applicazione del saggio sostitutivo ex art. 117 TUB e allo storno della somma di € 6.265,55;
- l'illegittimo addebito, in mancanza di specifiche pattuizioni, di commissioni di massimo scoperto, commissioni di istruttoria veloce e commissioni disponibilità fondi per € 1.465,46 e, in ogni caso, la nullità della clausola in materia di commissione di massimo scoperto per mancanza di causa ex artt. 1418 e 1325 cod. civ.. Costituitasi in giudizio, eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità CP_3 della domanda, qualificata come di ripetizione, degli allegati indebiti, per essere il rapporto di conto corrente ancora in essere. pagina 3 di 11 Nel merito, concludeva per il rigetto delle domande attoree, sulla base dei seguenti rilievi:
- l'assenza di prova dei fatti costitutivi delle domande azionate, per avere la società correntista prodotto le (sole) contabili trimestrali relative al conto corrente dal marzo 2006 al 31/12/2017 e non gli estratti conto analitici;
- gli interessi ultralegali, le commissioni e le spese applicate erano state oggetto di specifici accordi;
- l'anatocismo post 2000 risultava legittimo a fronte dell'adeguamento operato dalla banca alla delibera CICR del 2000;
- la pretesa attorea, quantomeno per il periodo antecedente il 26/4/2008, doveva considerarsi prescritta, in quanto in conto corrente erano stati annotati versamenti solutori di debiti scaduti relativi a interessi per linee di credito di smobilizzo;
- la perizia di parte prodotta risultava inutilizzabile perché effettuata soltanto sulla base degli estratti scalari. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28/5/2021, interveniva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 cpc CP_1
L'intervenuta aveva acquistato da (atto notarile in data 19/2/2021, di cui CP_3 era stato dato avviso sulla GU n.53 del 23/3/21) il ramo d'azienda costituito da una rete Contro di filiali e, per esso, era subentrata ex art. 58 d.lgs. n. 385/1993 nei rapporti giuridici di quest'ultima. La società intervenuta, in via preliminare, concludeva per l'estromissione di CP_3
e, nel merito, insisteva su tutte le eccezioni e conclusioni già formulate dalla
[...] creditrice. Il Tribunale di Varese disponeva l'estromissione dal giudizio di e fissava CP_3 udienza di precisazioni delle conclusioni. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Varese rigettava la domanda di accertamento proposta da e condannava la società correntista a rifondere le Parte_1 spese di lite, ponendo a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%, le spese della CTU. Il Tribunale, per quello che in questa sede ancora rileva, osservava e riteneva infondata l'azione per difetto della prova dei fatti costituitivi delle domande, in quanto si era “limitata a produrre il contratto di conto corrente datato 1l Parte_1 luglio 1994 (prodotto sub doc. 3) e i riassunti scalari dal 2006 al 2017 (prodotti sub doc. 5 – 52)”. ha interposto appello, chiedendo, in via preliminare, la Parte_1 rimessione della causa in istruttoria per disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio, e comunque insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate. Con un unico motivo, la società correntista ha contestato la violazione delle regole di ripartizione dell'onere della prova, lamentato che erroneamente il Giudice di primo pagina 4 di 11 grado le aveva imputato di non aveva assolto l'onere ex art. 2697 cod. civ. che le competeva.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita eccependo l'infondatezza CP_1 dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto. Ha poi proposto appello incidentale condizionato, contestando la decisione del Tribunale di Varese di ritenere ammissibile la domanda formulata dalla società correntista. In via subordinata, ha reiterato ex art. 346 cpc le questioni già proposte nel corso del giudizio di primo grado. Sulle conclusioni sopra riportate, depositati dalle parti le note e gli atti difensivi finali nei termini concessi ex art. 352 cpc, la causa è stata decisa dalla Corte, nella composizione in epigrafe indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questioni di priorità logica impongono alla Corte, in via preliminare, di procedere all'esame del motivo di appello proposto in via incidentale da CP_1
L'intervenuta appellata ha insistito sull'inammissibilità della domanda della società correntista in quanto il rapporto di conto corrente non risultava estinto. La Corte ritiene il motivo infondato e rinvia a quanto già osservato in proposito dal Tribunale di Varese. Come ribadito dalla stessa società correntista, la domanda proposta è da ricondursi a un'azione di accertamento del saldo del conto corrente n. 3401, depurato degli addebiti a vario titolo indicati e riscontrati come illegittimi. La giurisprudenza di legittimità, sin dalla pronuncia delle ss.uu. n. 24418/2010 richiamata in primo grado, ha affermato che sussiste l'interesse del correntista, anche prima della chiusura del conto, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca, “atteso che tale accertamento mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto”1.
Le questioni che l'appello pone in via principale sono: se il Tribunale di Varese, nel rigettare le domande della società correntista, abbia correttamente applicato le regole 1 Cass. sez. I civ. n. 4214/2024. pagina 5 di 11 sulla ripartizione dell'onere della prova e se l'indagine peritale, disposta in primo grado, possa essere utilizzata per la presente decisione o necessiti di integrazione.
Per giurisprudenza di legittimità consolidata2, era onerata della Parte_1 prova degli avvenuti addebiti, allegati come illegittimi o perché non previsti in contratto o a motivo di dedotte nullità di clausole inserite nel contratto di conto corrente. La società correntista ha ritenuto assolto tale onere con la produzione del contratto di conto corrente datato 11/7/1994 e degli estratti conto scalari, elencati in calce all'atto introduttivo del primo grado. In via istruttoria si è limitata a chiedere l'ammissione di una CTU contabile. Gli estratti conto scalari hanno fornito un riepilogo dei movimenti del conto corrente, dei saldi intermedi e degli interessi applicati, per il periodo dal I trimestre 2006 al IV trimestre 2017. La produzione - seppur carente degli estratti conto analitici e non riferita a tutto il periodo del rapporto bancario in contestazione - ha costituito la base legale per accedere alle indagini peritali3. La scelta della società correntista di selezionare la produzione documentale senza fare ricorso all'istanza ex art. 119 TUB e/o alla richiesta esibizione ex art. 210 cpc, ha consentito al CTU di condurre e concludere gli accertamenti soltanto sulle contestazioni verificabili in base alla limitata documentazione prodotta, riepilogante gli importi complessivi di addebiti e accrediti.
Tali considerazioni, in ragione della strategia processuale adottata dalla società correntista, escludono la necessità di riaprire la fase istruttoria. Le indagini peritali non hanno evidenziato vizi circa la metodologia adottata e sono state rispettose del contraddittorio tecnico. L'utilizzo dei conti scalari in luogo degli estratti conto analitici (cd. metodo sintetico), contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, ha consentito di accedere agli accertamenti, in funzione e nei limiti dei documenti prodotti, e di ottenere risultati sufficientemente attendibili. Il CTU è stato in grado di fornire risposte al quesito formulato dal Tribunale in relazione ad alcune contestazioni sollevate dalla società correntista e, più precisamente, in relazione all'anatocismo, al tasso di interesse passivo, alla variazione del tasso di interesse e alla commissione di massimo scoperto. Le risposte logiche ed esaurienti alle osservazioni dei CTP consentono alla Corte di recepire le conclusioni della relazione peritale definitiva, che il CTU ha sintetizzato nei seguenti termini: - non è stato possibile verificare eventuali addebiti per commissioni istruttoria veloce e commissione disponibilità fondi, non risultando disponibili gli estratti conto analitici;
- gli estratti scalari prodotti non hanno dato evidenza dei singoli movimenti in accredito per verificare la presenza o meno di rimesse solutorie, né sono disponibili o, comunque, ricavabili le informazioni relative agli eventuali affidamenti concessi;
- la banca ha versato in atti la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento alle previsioni della Delibera del C.I.C.R. del 9/2/2000 in tema di reciprocità anatocismo e della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi;
- non è stato possibile determinare il saldo finale del conto corrente, in assenza degli estratti conto analitici;
- la commissione di massimo scoperto è stata oggetto di rettifica a favore della società correntista, non risultano pattuizioni, né clausole conformi ovvero che la banca cedente abbia adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2bis del D.L. n. 185/2008;
- la quota degli interessi passivi addebitati in conto riferita alle suindicate commissioni di massimo scoperto, calcolata sulla base del “tasso medio trimestrale”, è stata oggetto di rettifica a favore del correntista;
- l'eccepita prescrizione ha determinato una rettifica a favore del correntista per una somma pari a € 6.791,47, di cui di cui € 6.233,22 per interessi ultralegali ed € 558,25 per anatocismo dal 1/1/2014. I conteggi svolti dal CTU non sono stati censurati dalle parti.
Le questioni ancora controverse ripropongono, dal punto di vista tecnico, alcune contestazioni alla bozza già esaminate dal CTU. La Corte, considerate le esaustive repliche, non può che richiamare la relazione peritale definitiva ed evidenziare che gli estratti scalari prodotti non hanno consentito – come l'appellante vorrebbe sentire – di accedere a ragionamenti presuntivi, in punto affidamento del conto corrente. Tali conclusioni appaiono tanto più vere, se si considera che la banca ha sempre opposto che il contratto di conto corrente in contestazione, in realtà, era assistito da linee di credito di smobilizzo, cioè «di anticipo effetti» e che la rimessa non ripristinava automaticamente la provvista, ma aveva una funzione solutoria del credito anticipato dalla banca al cliente. La società correntista, nonostante l'eccepita prescrizione, non ha prodotto, come doveva, il contratto di affidamento per il periodo oggetto di verifica, con la conseguenza che il CTU ha operato il ricalcolo delle competenze a partire dal IV trimestre 2009, tenuto conto che la notifica dell'atto introduttivo del primo grado si era perfezionata in data 25/9/2019. Si rinvia a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui per la valida proposizione dell'eccezione non è necessario che la banca indichi specificamente le rimesse prescritte, né il relativo "dies a quo", emergendo la natura ripristinatoria pagina 7 di 11 o solutoria dei singoli versamenti dagli estratti-conto, della cui produzione in giudizio è onerato il cliente4. Le ss.uu., infatti, hanno avuto modo di affermare che: “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie”5.
La tesi dell'appellante, per cui la banca cedente non si sarebbe adeguata a quanto previsto dalla Delibera CICR del 2000, a giudizio della Corte, non è condivisibile. Circa l'applicabilità del 2° comma dell'art. 7 della delibera CICR, in giurisprudenza si è correttamente affermato che non è sostenibile che l'identica pariteticità degli interessi attivi e passivi costituisca, di per sé, un pejus rispetto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. Rileva quanto dalle parti concordato, in concreto, nel singolo contratto di conto corrente e non l'esclusione di qualsiasi capitalizzazione. Per giurisprudenza di legittimità pacifica6, condivisa anche da questa Corte7, dopo l'intervento della Corte costituzionale (n. 425/2000), con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 25, comma terzo, del d.lgs. n. n. 342/99, le clausole anatocistiche stipulate prima della delibera del CICR del 9/2/2000 risultano nulle per violazione dell'art. 1283 cod. civ., in quanto basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo. E' documentato che il Banco di Brescia San Paolo ha adottato la c.d. procedura semplificata, con comunicazione pubblicata sulla G.U. n. 147 del 26/6/2000 e che tale adeguamento è stato operato anche da succeduta nel rapporto di conto CP_5 corrente, con la pubblicazione sulla G.U. n. 143 del 21/6/2000.
Tanto premesso, si riporta il calcolo effettuato dal CTU nell'ipotesi A – sub 7 – all. 4:
Interessi 7.226,66 Commissioni - Totale a) 7.226,66 Interessi ricalcolati b) 435,19 Rettifica a) – b) 6.791,47 Scomposizione rettifica Interessi ultralegali 6.233,22 Anatocismo dal 1.1.2024 558,25 Commissioni Massimo scoperto - Interessi su commissioni -
Rettifica 6.791,47
Parte appellata ha insistito sull'eccezione di decadenza ex art. 1832 cod. civ. e di irripetibilità ex art. 2034 cod. civ. degli interessi debitori corrisposti dalla società correntista. Ha prospettato:
- l'intervenuta decadenza in capo a del diritto di impugnare gli Parte_1 estratti contabili, a suo tempo trasmessi, evidenziando che la prima missiva di contestazione indirizzata alla banca cedente risaliva solo al 26/4/2008;
- che l'avvenuto pagamento degli interessi passivi (interessi ultralegali non formalmente pattuiti) addebitati sul conto corrente configurava l'adempimento di un'obbligazione naturale, di cui non poteva ammettersi la restituzione ai sensi dell'art. 2034 cod. civ..
Entrambe le questioni poste dall'appellata, a giudizio della Corte, sono infondate. L'eccezione di decadenza ex art. 1832 cod. civ. non assume rilevanza, poiché le contestazioni della sono state rivolte non alla conformità delle Parte_1 singole annotazioni ai rapporti obbligatori, ma alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli addebiti ritenuti illegittimi. Quanto, invece, all'eccezione dell'irripetibilità ex art. 2034 cod. civ., giova segnalare che il risalente precedente citato dalla banca appellata deve essere interpretato alla luce dei principi costantemente affermati dalla Suprema Corte, che pare utile riportare:
“l'indicato presupposto, secondo cui il pagamento spontaneo di interessi in misura ultralegale, pattuita invalidamente, costituisce adempimento di obbligazione naturale e determina l'irripetibilità della somma così pagata, «non ricorre nel caso di una banca che abbia proceduto all'addebito degli interessi ultralegali sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza autorizzazione alcuna da parte del cliente medesimo» (Cass., Sez. I, 9/04/1984, n. 2262). Di modo che, rettamente interpretando il precedente richiamato dalla ricorrente alla luce di questa convinzione, la più recente giurisprudenza di questa Corte è venuta ad orientarsi nel senso - a cui il collegio intende aderire - che il principio dell'art. 2034 cod. civ. non operi in difetto di una pattuizione che determini la misura degli interessi, in tal caso non essendo invero
pagina 9 di 11 argomentabile, ove pure lo fosse, un dovere morale o sociale che possa legittimare un adempimento spontaneo non ripetibile”8. Non è riscontrabile, nel caso in esame, il requisito della spontaneità del pagamento, da parte della correntista, degli interessi ultralegali addebitati dalla banca senza alcuna concordata e specifica autorizzazione.
Con riferimento alla contestazione in ordine all'utilizzo dei tassi Bot di cui all'art. 117 TUB, in sede di replica il CTU ha chiarito di avere effettuato i conteggi utilizzando il tasso minimo dei Bot a 12 mesi, riferiti all'anno solare precedente a quello di effettuazione di ciascuna operazione, così da tener conto dell'andamento storico dei tassi di interesse per il periodo in contestazione.
Conclusivamente, in accoglimento parziale dell'appello principale e di quello incidentale condizionato, la Corte accerta e dichiara - alla data dell'ultima contabile in atti (IV trimestre 2017) - l'illegittimo addebito sul conto corrente n. 3401 della somma di € 6.791,47. La richiesta condanna alla rettifica immediata, in difetto di estinzione del conto, non può essere accolta poiché non è pronuncia di accertamento, l'unica possibile con il conto corrente ancora operativo. Secondo il criterio della soccombenza, parte appellata va condannata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147). I compensi vengono determinati sulla base dei parametri minimi dello scaglione dato dal decisum, con esclusione - per il secondo grado - della fase istruttoria, non tenutasi. Le questioni in diritto controverse, così come ribadite in appello, giustificano l'applicazione dei parametri minimi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 336/2023, pubblicata in data 12/04/2023, così provvede:
1) in accoglimento parziale dell'appello principale proposto da e Parte_1 in accoglimento parziale dell'appello incidentale condizionato proposto da CP_1
accerta e dichiara - in riforma della sentenza impugnata - l'illegittimo addebito, sul
[...]
pagina 10 di 11 conto corrente n. 4301 alla data dell'ultima contabile in atti, della somma di € 6.791,47 e il conseguente diritto alla rettifica;
2) rigetta gli ulteriori motivi di appello proposti dalle parti;
3) condanna a rimborsare a le spese CP_1 Parte_1 processuali, liquidate in € 4.524,00 per compensi, di cui € 2.540,00 per il primo grado e
€ 1.984,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dell'avv. Franco Fabiani, dichiaratosi antistatario;
4) pone le spese di CTU, come liquidate nel corso del giudizio di primo grado, definitivamente a carico delle parti nella misura del 50%, ferma restando la loro solidarietà nei confronti del CTU. In Milano, il 12/12/2024
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente CO Bonaretti
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 da ultimo Cass. sez. I civ. ord. n. 35979/2022. 3 Cass. ord. n. 10293/2023. pagina 6 di 11 4 ex multis Cass. sez. I civ. ord. n. 18144/2018. 5 Cass. civ., Sez. Unite, n. 15895/2019. 6 Cass. ss. .uu. n. 21095/2004; Cass. sez. I civ. 10599/2005; Cass. sez. I civ. n. 10376/2006; Cass. sez. I civ. n. 6514/2007. 7 Corte d'Appello di Milano n. 4090/2019. pagina 8 di 11 8 Cass. sez. 1 ord. n. 30114/ 2017.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
CO ON Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Anna FERRARI Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2137/2023, promossa in grado d'appello
da C.F. e P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata via Albertolli n. 9, Como, presso lo Studio dell'avv. Franco Fabiani, che la rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLANTE
contro C.F. e P.I. , in persona del legale CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via G. Borghi n. 18, Varese, presso lo Studio dell'avv. Massimiliano Bina, che la rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 336/2023 del Tribunale di Varese in data 11- 12/4/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 11 per “Piaccia all'Ill.ma Corte d'appello contrariis Parte_1 reiectis, Nel merito Voglia, l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: 1) accertare e dichiarare: a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa;
b) la illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 per nullità e/o inefficacia della convenzione contrattuale di determinazione per rinvio agli usi;
c) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV, CDF e per spese di chiusura periodica del conto;
ed ad effetto di tutto quanto sopra accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 15.420,15 o la minor somma emersa in esito di istruttoria di primo grado, oltre all'accertamento ed alla dichiarazione, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, del mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio legale ed ex art. 117 TUB come quantificati in sede di istruttoria;
2) condannare la appellata a rettificare il saldo nominalmente evidenziato alla data dell'ultima contabile in atti con lo storno della somma di € 15.420,15 o della minor somma risultante in esito di istruttoria di primo grado a titolo e per le causali di cui al punto che precede, ovvero qualora nelle more del giudizio il conto corrente venisse estinto, a pagare alla attrice la anzidetta somma maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfetario, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.”
per “Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, CP_1 in via principale, rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata. In subordine, nell'ipotesi in cui la Corte d'Appello dovesse accogliere il motivo d'appello principale:
1. in accoglimento dell'appello incidentale, rigettare le domande azionate della Contr nei confronti di anca relative al rapporto giuridico dedotto Parte_1 in giudizio e ceduto a in quanto inammissibili;
2. in subordine, CP_1 Contr rigettare le domande azionate della nei confronti di anca Parte_1 relative al rapporto giuridico dedotto in giudizio e ceduto a in CP_1 quanto infondate e/o comunque prescritte anche in ragione della riproposizione delle questioni assorbite della sentenza appellata. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa. In via istruttoria, la si oppone alla richiesta di CTU CP_1 contabile in quanto esplorativa. In subordine, qualora la Corte decidesse di disporre un supplemento di perizia, si chiede che 1) il CTU limiti l'indagine al periodo successivo al pagina 2 di 11 26.04.2008, atteso che le rimesse pregresse sono tutte solutorie, in assenza di un contratto di apertura di credito che consenta di qualificare le rimesse affluite sul conto corrente come “rimesse solutorie” 2) che il CTU consideri la pari capitalizzazione degli interessi, poiché per il c/c oggetto di causa la banca si è adeguata alle disposizioni della delibera CICR del 9.2.2000; 3) che in applicazione dell'originaria formulazione dell'art. 117 TUB applichi l'interesse sostitutivo con riferimento ai tassi BOT dell'anno precedente la stipula del contratto;
4) applichi la capitalizzazione dell'interesse anche successivamente all'1.1.2014..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Varese, Parte_1 [...] al fine di far accertare e dichiarare l'illegittimo addebito in conto corrente - CP_3 per interessi anatocistici, spese, commissioni e interessi ultra legali - della somma complessiva di € 15.420,15, con conseguente condanna della convenuta a rettificare il saldo evidenziato alla data dell'ultima contabile in atti, con lo storno della somma contestata o della maggiore o minor somma risultante all'esito dell' istruttoria. La società attrice deduceva di avere intrattenuto con l'agenzia di Varese del Banco di Brescia San Paolo CAB, successivamente acquisita da e poi Controparte_4 incorporata in il rapporto di conto corrente (n. 3401), nell'ambito del CP_3 quale era stata regolata la concessione di un credito rappresentato da fido di cassa. A sostegno delle domande, la società correntista lamentava:
- l'illegittimo addebito di interessi composti con cadenza trimestrale, in violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., anche nel periodo successivo al 30/6/2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR 9/2/2000) per l'importo di € 4.123,33;
- in ogni caso, l'illegittimo addebito di interessi composti per capitalizzazione degli stessi dal 1/1/2014 al 31/12/2016;
- l'illegittimo addebito di spese fisse di chiusura trimestrale per l'importo complessivo di
€ 3.565,91;
- l'applicazione di interessi bancari ultralegali, con illegittimo rinvio per relationem agli usi di piazza e con diritto all'applicazione del saggio sostitutivo ex art. 117 TUB e allo storno della somma di € 6.265,55;
- l'illegittimo addebito, in mancanza di specifiche pattuizioni, di commissioni di massimo scoperto, commissioni di istruttoria veloce e commissioni disponibilità fondi per € 1.465,46 e, in ogni caso, la nullità della clausola in materia di commissione di massimo scoperto per mancanza di causa ex artt. 1418 e 1325 cod. civ.. Costituitasi in giudizio, eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità CP_3 della domanda, qualificata come di ripetizione, degli allegati indebiti, per essere il rapporto di conto corrente ancora in essere. pagina 3 di 11 Nel merito, concludeva per il rigetto delle domande attoree, sulla base dei seguenti rilievi:
- l'assenza di prova dei fatti costitutivi delle domande azionate, per avere la società correntista prodotto le (sole) contabili trimestrali relative al conto corrente dal marzo 2006 al 31/12/2017 e non gli estratti conto analitici;
- gli interessi ultralegali, le commissioni e le spese applicate erano state oggetto di specifici accordi;
- l'anatocismo post 2000 risultava legittimo a fronte dell'adeguamento operato dalla banca alla delibera CICR del 2000;
- la pretesa attorea, quantomeno per il periodo antecedente il 26/4/2008, doveva considerarsi prescritta, in quanto in conto corrente erano stati annotati versamenti solutori di debiti scaduti relativi a interessi per linee di credito di smobilizzo;
- la perizia di parte prodotta risultava inutilizzabile perché effettuata soltanto sulla base degli estratti scalari. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28/5/2021, interveniva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 cpc CP_1
L'intervenuta aveva acquistato da (atto notarile in data 19/2/2021, di cui CP_3 era stato dato avviso sulla GU n.53 del 23/3/21) il ramo d'azienda costituito da una rete Contro di filiali e, per esso, era subentrata ex art. 58 d.lgs. n. 385/1993 nei rapporti giuridici di quest'ultima. La società intervenuta, in via preliminare, concludeva per l'estromissione di CP_3
e, nel merito, insisteva su tutte le eccezioni e conclusioni già formulate dalla
[...] creditrice. Il Tribunale di Varese disponeva l'estromissione dal giudizio di e fissava CP_3 udienza di precisazioni delle conclusioni. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Varese rigettava la domanda di accertamento proposta da e condannava la società correntista a rifondere le Parte_1 spese di lite, ponendo a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%, le spese della CTU. Il Tribunale, per quello che in questa sede ancora rileva, osservava e riteneva infondata l'azione per difetto della prova dei fatti costituitivi delle domande, in quanto si era “limitata a produrre il contratto di conto corrente datato 1l Parte_1 luglio 1994 (prodotto sub doc. 3) e i riassunti scalari dal 2006 al 2017 (prodotti sub doc. 5 – 52)”. ha interposto appello, chiedendo, in via preliminare, la Parte_1 rimessione della causa in istruttoria per disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio, e comunque insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate. Con un unico motivo, la società correntista ha contestato la violazione delle regole di ripartizione dell'onere della prova, lamentato che erroneamente il Giudice di primo pagina 4 di 11 grado le aveva imputato di non aveva assolto l'onere ex art. 2697 cod. civ. che le competeva.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita eccependo l'infondatezza CP_1 dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto. Ha poi proposto appello incidentale condizionato, contestando la decisione del Tribunale di Varese di ritenere ammissibile la domanda formulata dalla società correntista. In via subordinata, ha reiterato ex art. 346 cpc le questioni già proposte nel corso del giudizio di primo grado. Sulle conclusioni sopra riportate, depositati dalle parti le note e gli atti difensivi finali nei termini concessi ex art. 352 cpc, la causa è stata decisa dalla Corte, nella composizione in epigrafe indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questioni di priorità logica impongono alla Corte, in via preliminare, di procedere all'esame del motivo di appello proposto in via incidentale da CP_1
L'intervenuta appellata ha insistito sull'inammissibilità della domanda della società correntista in quanto il rapporto di conto corrente non risultava estinto. La Corte ritiene il motivo infondato e rinvia a quanto già osservato in proposito dal Tribunale di Varese. Come ribadito dalla stessa società correntista, la domanda proposta è da ricondursi a un'azione di accertamento del saldo del conto corrente n. 3401, depurato degli addebiti a vario titolo indicati e riscontrati come illegittimi. La giurisprudenza di legittimità, sin dalla pronuncia delle ss.uu. n. 24418/2010 richiamata in primo grado, ha affermato che sussiste l'interesse del correntista, anche prima della chiusura del conto, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca, “atteso che tale accertamento mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto”1.
Le questioni che l'appello pone in via principale sono: se il Tribunale di Varese, nel rigettare le domande della società correntista, abbia correttamente applicato le regole 1 Cass. sez. I civ. n. 4214/2024. pagina 5 di 11 sulla ripartizione dell'onere della prova e se l'indagine peritale, disposta in primo grado, possa essere utilizzata per la presente decisione o necessiti di integrazione.
Per giurisprudenza di legittimità consolidata2, era onerata della Parte_1 prova degli avvenuti addebiti, allegati come illegittimi o perché non previsti in contratto o a motivo di dedotte nullità di clausole inserite nel contratto di conto corrente. La società correntista ha ritenuto assolto tale onere con la produzione del contratto di conto corrente datato 11/7/1994 e degli estratti conto scalari, elencati in calce all'atto introduttivo del primo grado. In via istruttoria si è limitata a chiedere l'ammissione di una CTU contabile. Gli estratti conto scalari hanno fornito un riepilogo dei movimenti del conto corrente, dei saldi intermedi e degli interessi applicati, per il periodo dal I trimestre 2006 al IV trimestre 2017. La produzione - seppur carente degli estratti conto analitici e non riferita a tutto il periodo del rapporto bancario in contestazione - ha costituito la base legale per accedere alle indagini peritali3. La scelta della società correntista di selezionare la produzione documentale senza fare ricorso all'istanza ex art. 119 TUB e/o alla richiesta esibizione ex art. 210 cpc, ha consentito al CTU di condurre e concludere gli accertamenti soltanto sulle contestazioni verificabili in base alla limitata documentazione prodotta, riepilogante gli importi complessivi di addebiti e accrediti.
Tali considerazioni, in ragione della strategia processuale adottata dalla società correntista, escludono la necessità di riaprire la fase istruttoria. Le indagini peritali non hanno evidenziato vizi circa la metodologia adottata e sono state rispettose del contraddittorio tecnico. L'utilizzo dei conti scalari in luogo degli estratti conto analitici (cd. metodo sintetico), contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, ha consentito di accedere agli accertamenti, in funzione e nei limiti dei documenti prodotti, e di ottenere risultati sufficientemente attendibili. Il CTU è stato in grado di fornire risposte al quesito formulato dal Tribunale in relazione ad alcune contestazioni sollevate dalla società correntista e, più precisamente, in relazione all'anatocismo, al tasso di interesse passivo, alla variazione del tasso di interesse e alla commissione di massimo scoperto. Le risposte logiche ed esaurienti alle osservazioni dei CTP consentono alla Corte di recepire le conclusioni della relazione peritale definitiva, che il CTU ha sintetizzato nei seguenti termini: - non è stato possibile verificare eventuali addebiti per commissioni istruttoria veloce e commissione disponibilità fondi, non risultando disponibili gli estratti conto analitici;
- gli estratti scalari prodotti non hanno dato evidenza dei singoli movimenti in accredito per verificare la presenza o meno di rimesse solutorie, né sono disponibili o, comunque, ricavabili le informazioni relative agli eventuali affidamenti concessi;
- la banca ha versato in atti la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento alle previsioni della Delibera del C.I.C.R. del 9/2/2000 in tema di reciprocità anatocismo e della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi;
- non è stato possibile determinare il saldo finale del conto corrente, in assenza degli estratti conto analitici;
- la commissione di massimo scoperto è stata oggetto di rettifica a favore della società correntista, non risultano pattuizioni, né clausole conformi ovvero che la banca cedente abbia adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2bis del D.L. n. 185/2008;
- la quota degli interessi passivi addebitati in conto riferita alle suindicate commissioni di massimo scoperto, calcolata sulla base del “tasso medio trimestrale”, è stata oggetto di rettifica a favore del correntista;
- l'eccepita prescrizione ha determinato una rettifica a favore del correntista per una somma pari a € 6.791,47, di cui di cui € 6.233,22 per interessi ultralegali ed € 558,25 per anatocismo dal 1/1/2014. I conteggi svolti dal CTU non sono stati censurati dalle parti.
Le questioni ancora controverse ripropongono, dal punto di vista tecnico, alcune contestazioni alla bozza già esaminate dal CTU. La Corte, considerate le esaustive repliche, non può che richiamare la relazione peritale definitiva ed evidenziare che gli estratti scalari prodotti non hanno consentito – come l'appellante vorrebbe sentire – di accedere a ragionamenti presuntivi, in punto affidamento del conto corrente. Tali conclusioni appaiono tanto più vere, se si considera che la banca ha sempre opposto che il contratto di conto corrente in contestazione, in realtà, era assistito da linee di credito di smobilizzo, cioè «di anticipo effetti» e che la rimessa non ripristinava automaticamente la provvista, ma aveva una funzione solutoria del credito anticipato dalla banca al cliente. La società correntista, nonostante l'eccepita prescrizione, non ha prodotto, come doveva, il contratto di affidamento per il periodo oggetto di verifica, con la conseguenza che il CTU ha operato il ricalcolo delle competenze a partire dal IV trimestre 2009, tenuto conto che la notifica dell'atto introduttivo del primo grado si era perfezionata in data 25/9/2019. Si rinvia a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui per la valida proposizione dell'eccezione non è necessario che la banca indichi specificamente le rimesse prescritte, né il relativo "dies a quo", emergendo la natura ripristinatoria pagina 7 di 11 o solutoria dei singoli versamenti dagli estratti-conto, della cui produzione in giudizio è onerato il cliente4. Le ss.uu., infatti, hanno avuto modo di affermare che: “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie”5.
La tesi dell'appellante, per cui la banca cedente non si sarebbe adeguata a quanto previsto dalla Delibera CICR del 2000, a giudizio della Corte, non è condivisibile. Circa l'applicabilità del 2° comma dell'art. 7 della delibera CICR, in giurisprudenza si è correttamente affermato che non è sostenibile che l'identica pariteticità degli interessi attivi e passivi costituisca, di per sé, un pejus rispetto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. Rileva quanto dalle parti concordato, in concreto, nel singolo contratto di conto corrente e non l'esclusione di qualsiasi capitalizzazione. Per giurisprudenza di legittimità pacifica6, condivisa anche da questa Corte7, dopo l'intervento della Corte costituzionale (n. 425/2000), con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 25, comma terzo, del d.lgs. n. n. 342/99, le clausole anatocistiche stipulate prima della delibera del CICR del 9/2/2000 risultano nulle per violazione dell'art. 1283 cod. civ., in quanto basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo. E' documentato che il Banco di Brescia San Paolo ha adottato la c.d. procedura semplificata, con comunicazione pubblicata sulla G.U. n. 147 del 26/6/2000 e che tale adeguamento è stato operato anche da succeduta nel rapporto di conto CP_5 corrente, con la pubblicazione sulla G.U. n. 143 del 21/6/2000.
Tanto premesso, si riporta il calcolo effettuato dal CTU nell'ipotesi A – sub 7 – all. 4:
Interessi 7.226,66 Commissioni - Totale a) 7.226,66 Interessi ricalcolati b) 435,19 Rettifica a) – b) 6.791,47 Scomposizione rettifica Interessi ultralegali 6.233,22 Anatocismo dal 1.1.2024 558,25 Commissioni Massimo scoperto - Interessi su commissioni -
Rettifica 6.791,47
Parte appellata ha insistito sull'eccezione di decadenza ex art. 1832 cod. civ. e di irripetibilità ex art. 2034 cod. civ. degli interessi debitori corrisposti dalla società correntista. Ha prospettato:
- l'intervenuta decadenza in capo a del diritto di impugnare gli Parte_1 estratti contabili, a suo tempo trasmessi, evidenziando che la prima missiva di contestazione indirizzata alla banca cedente risaliva solo al 26/4/2008;
- che l'avvenuto pagamento degli interessi passivi (interessi ultralegali non formalmente pattuiti) addebitati sul conto corrente configurava l'adempimento di un'obbligazione naturale, di cui non poteva ammettersi la restituzione ai sensi dell'art. 2034 cod. civ..
Entrambe le questioni poste dall'appellata, a giudizio della Corte, sono infondate. L'eccezione di decadenza ex art. 1832 cod. civ. non assume rilevanza, poiché le contestazioni della sono state rivolte non alla conformità delle Parte_1 singole annotazioni ai rapporti obbligatori, ma alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli addebiti ritenuti illegittimi. Quanto, invece, all'eccezione dell'irripetibilità ex art. 2034 cod. civ., giova segnalare che il risalente precedente citato dalla banca appellata deve essere interpretato alla luce dei principi costantemente affermati dalla Suprema Corte, che pare utile riportare:
“l'indicato presupposto, secondo cui il pagamento spontaneo di interessi in misura ultralegale, pattuita invalidamente, costituisce adempimento di obbligazione naturale e determina l'irripetibilità della somma così pagata, «non ricorre nel caso di una banca che abbia proceduto all'addebito degli interessi ultralegali sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza autorizzazione alcuna da parte del cliente medesimo» (Cass., Sez. I, 9/04/1984, n. 2262). Di modo che, rettamente interpretando il precedente richiamato dalla ricorrente alla luce di questa convinzione, la più recente giurisprudenza di questa Corte è venuta ad orientarsi nel senso - a cui il collegio intende aderire - che il principio dell'art. 2034 cod. civ. non operi in difetto di una pattuizione che determini la misura degli interessi, in tal caso non essendo invero
pagina 9 di 11 argomentabile, ove pure lo fosse, un dovere morale o sociale che possa legittimare un adempimento spontaneo non ripetibile”8. Non è riscontrabile, nel caso in esame, il requisito della spontaneità del pagamento, da parte della correntista, degli interessi ultralegali addebitati dalla banca senza alcuna concordata e specifica autorizzazione.
Con riferimento alla contestazione in ordine all'utilizzo dei tassi Bot di cui all'art. 117 TUB, in sede di replica il CTU ha chiarito di avere effettuato i conteggi utilizzando il tasso minimo dei Bot a 12 mesi, riferiti all'anno solare precedente a quello di effettuazione di ciascuna operazione, così da tener conto dell'andamento storico dei tassi di interesse per il periodo in contestazione.
Conclusivamente, in accoglimento parziale dell'appello principale e di quello incidentale condizionato, la Corte accerta e dichiara - alla data dell'ultima contabile in atti (IV trimestre 2017) - l'illegittimo addebito sul conto corrente n. 3401 della somma di € 6.791,47. La richiesta condanna alla rettifica immediata, in difetto di estinzione del conto, non può essere accolta poiché non è pronuncia di accertamento, l'unica possibile con il conto corrente ancora operativo. Secondo il criterio della soccombenza, parte appellata va condannata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147). I compensi vengono determinati sulla base dei parametri minimi dello scaglione dato dal decisum, con esclusione - per il secondo grado - della fase istruttoria, non tenutasi. Le questioni in diritto controverse, così come ribadite in appello, giustificano l'applicazione dei parametri minimi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 336/2023, pubblicata in data 12/04/2023, così provvede:
1) in accoglimento parziale dell'appello principale proposto da e Parte_1 in accoglimento parziale dell'appello incidentale condizionato proposto da CP_1
accerta e dichiara - in riforma della sentenza impugnata - l'illegittimo addebito, sul
[...]
pagina 10 di 11 conto corrente n. 4301 alla data dell'ultima contabile in atti, della somma di € 6.791,47 e il conseguente diritto alla rettifica;
2) rigetta gli ulteriori motivi di appello proposti dalle parti;
3) condanna a rimborsare a le spese CP_1 Parte_1 processuali, liquidate in € 4.524,00 per compensi, di cui € 2.540,00 per il primo grado e
€ 1.984,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dell'avv. Franco Fabiani, dichiaratosi antistatario;
4) pone le spese di CTU, come liquidate nel corso del giudizio di primo grado, definitivamente a carico delle parti nella misura del 50%, ferma restando la loro solidarietà nei confronti del CTU. In Milano, il 12/12/2024
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente CO Bonaretti
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 da ultimo Cass. sez. I civ. ord. n. 35979/2022. 3 Cass. ord. n. 10293/2023. pagina 6 di 11 4 ex multis Cass. sez. I civ. ord. n. 18144/2018. 5 Cass. civ., Sez. Unite, n. 15895/2019. 6 Cass. ss. .uu. n. 21095/2004; Cass. sez. I civ. 10599/2005; Cass. sez. I civ. n. 10376/2006; Cass. sez. I civ. n. 6514/2007. 7 Corte d'Appello di Milano n. 4090/2019. pagina 8 di 11 8 Cass. sez. 1 ord. n. 30114/ 2017.