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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/12/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Giovanna Di Meo giudice relatore dott.ssa Sara Lanzetta giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1094/2025 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
(c.f. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 23.04.1984, e residente in Santa Maria la Carità alla via Motta Bardascini n.59 (80050), e (c.f. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
SE (NA) il 17.07.1979 e residente in [...] rapp.ti e difesi dall'Avv. Giovanna Memoli (c.f.
, elett.te dom.ti presso il suo studio in Santa Maria la Carità C.F._3
(Na) alla via Motta Bardascini n.59 (80050) in virtù di procura alle liti apposte su foglio separato
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 30.09.2025 le parti, a seguito dei rilievi del Tribunale hanno stabilito la misura dell'assegno di mantenimento in euro 500,00 mensili e hanno chiesto, tenuto conto di tale integrazione, l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 28.05.2025, e Parte_3 Pt_2
chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio concordatario, dagli stessi contratto in data 26.07.2008, in Santa Maria la Carità (NA), come trascritto dall'Ufficio dello Stato Civile di Santa Maria la Carità al n. 27 Parte II Sezione A.
A sostegno della domanda adducevano:
1. Che dalla suddetta unione era nato nato in Persona_1
Castellammare di Stabia (Na) il 10.12.2010, ad oggi minorenne;
2. Che i coniugi e si erano separati Parte_1 Parte_2 consensualmente a seguito del procedimento recante Rg. 2534/2020, giusta verbale ex art. 711 c.p.c. del 18/11/2020, omologato dal Tribunale di Torre Annunziata in data 28/12/2020 con decreto n. cronol. 9600/2020;
3. Che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4. Che era trascorso il tempo previsto dalla legge per accedere alla pronuncia divorzile per cui sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche;
5. che avevano raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza cartolare del 17.06.2025, i coniugi si riportavano al ricorso e il giudice letti gli atti di causa, esaminate le note depositate, riteneva che le ragioni addotte a sostegno della determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento del minore non fossero tali da giustificarne la riduzione nei termini previsti dalle parti, pertanto disponeva la comparizione delle parti alla successiva udienza del 30-09- 2025.
All'udienza del 30-09-2025, alla luce dei rilievi del Tribunale, le parti concordavano di fissare il mantenimento a carico del padre nella misura di euro 500,00 mensili.
Il Pm non faceva pervenire il proprio parere e la causa era rimessa in decisione al Collegio.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (26.10.2022) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Inoltre, considerato che i coniugi, all'udienza del 30.09.2025 hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
I coniugi hanno poi ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso, modificandone parzialmente il contenuto in udienza in relazione al mantenimento della prole su rilevo del Tribunale, nei termini sopra specificati.
In particolare, le parti davano atto che attualmente svolge la Parte_2 professione di autista NCC con reddito annuo percepito nel 2022 di € 15.569,00, nel 2023 di € 16.729,00 nel 2024 di € 16.581,00.
Che è proprietario di un autoveicolo Daimler AG tg. GJ393PT, utilizzato Pt_2 per la sua attività lavorativa e non possiede beni immobili.
Che è casalinga, in cerca di occupazione, e non ha percepito Parte_1 alcun reddito negli anni 2022, 2023 e 2024, come da certificato reddituale di Agenzia delle Entrate. È proprietaria di un autoveicolo Fiat 500 tg. FP938ZV(All.25); che la sig.ra è proprietaria dell'immobile sito in Santa Maria la Carità, alla Pt_1 via Motta Bardascini 59, identificato al catasto Fabbricati di Santa Maria la Carità al foglio 6, p.lla 453, sub 106, immobile ove ella abita unitamente al figlio minore.
I ricorrenti davano atto di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione, per cui ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento, e dichiaravano altresì di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale.
Tali condizioni, poiché non contrastano con norme inderogabili e risultano conformi al superiore interesse del figlio minore, possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Trattandosi di procedura camerale, su ricorso congiunto delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 28.05.2025, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Santa Maria la Carità (NA), come trascritto l'Ufficio dello Stato Civile di Santa Maria la Carità al n. 27 Parte II Serie A, anno 2008:
a) i coniugi continueranno a vivere separatamente nelle attuali residenze dagli stessi fissate, impegnandosi a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale ed ulteriore cambio di residenza;
b) l'affido del figlio minore, sarà condiviso da Persona_1 entrambi i genitori, ma il minore vivrà collocato presso l'abitazione della madre, con cui vivrà, sita in santa Maria la Carità alla via Motta Bardascini n. 59;
c) In ordine al diritto di visita del padre, il sig. potrà vedere e tenere con Pt_2 sé il figlio secondo il seguente calendario:
- due pomeriggi infrasettimanali, preferibilmente il martedì ed il giovedì, dalle ore 18:00 alle ore 21:30; previo accordo e comunicazione tra i coniugi, in tali giorni, oltre alla visita, potrà avvenire eventuale pernottamento presso l'abitazione del padre il quale provvederà ad accompagnare il minore a scuola l'indomani mattina;
- due fine settimana al mese, alternati, dalle 13:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
- due settimane di vacanza nel periodo estivo, in maniera continuativa nel mese di agosto, i cui periodi saranno concordati tra i coniugi previamente;
- per i periodi festivi, a partire dall'anno in corso, il minore Persona_2 rascorrerà ad anni alterni, la vigilia di Natale ed il giorno di Natale con il
[...] padre e la vigilia di Capodanno ed il giorno di Capodanno con la madre mentre per le festività pasquali, trascorrà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con il padre ed il lunedi in albis con la madre;
- per le ricorrenze del compleanno e dell'onomastico del minore Per_1
i coniugi le trascorreranno ad anni alterni con il loro figlio, a partire
[...] dall'anno in corso;
per le ricorrenze dell'onomastico e del compleanno della sig.ra e della festa Pt_1 della mamma, il minore rimarrà presso la ricorrente per festeggiare con lei;
- per le ricorrenze dell'onomastico e del compleanno del sig. e della festa Per_2 del papà, il minore rimarrà presso il padre per festeggiare con lui;
- durante il periodo estivo, dalla fine della scuola e fino all'inizio del successivo anno scolastico, il bambino sarà portato dalla madre e dal padre al mare almeno una volta a settimana di domenica, in maniera alternata;
- durante il mese di agosto, il minore passerà 15 giorni consecutivi con il padre e 15 giorni consecutivi con la madre. Nel caso, in tali periodi di permanenza, il bambino venga portato in vacanza, il genitore comunicherà la circostanza, con congruo anticipo, all'altro genitore;
d) in ordine al mantenimento della prole:
- il sig. si obbliga a versare alla sig.ra , nella sua Parte_2 Parte_1 qualità di genitore collocatario, entro il giorno 05 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 500,00 a mezzo bonifico bancario per il mantenimento del figlio minore l'importo sarà sottoposto a rivalutazione monetaria annuale Persona_1 ex indici ISTAT, purché l'indice sia positivo;
- il sig. dichiara di rinunciare alla sua quota parte dell'assegno Parte_2
Unico previsto per il figlio in favore della sig.ra , che pertanto ne Parte_1 usufruirà in maniera esclusiva presentando ella soltanto, per la somma totale prevista, la relativa richiesta all'Inps.
- infine, entrambi i genitori concorreranno al pagamento, al 50%, di tutte le spese straordinarie (mediche, scolastiche o di altra natura) necessarie per il figlio minore;
e) I patti stabiliti con il presente atto varranno ad ogni effetto dal deposito del presente ricorso.
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del comune di Santa Maria la Carità (NA), per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 989/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile (l'Ufficio dello Stato Civile di Santa Maria la Carità al n. 27 Parte II Sezione A, anno 2008);
3. nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 07-10-2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Di Meo dott.ssa Marianna Lopiano
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Giovanna Di Meo giudice relatore dott.ssa Sara Lanzetta giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1094/2025 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
(c.f. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 23.04.1984, e residente in Santa Maria la Carità alla via Motta Bardascini n.59 (80050), e (c.f. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
SE (NA) il 17.07.1979 e residente in [...] rapp.ti e difesi dall'Avv. Giovanna Memoli (c.f.
, elett.te dom.ti presso il suo studio in Santa Maria la Carità C.F._3
(Na) alla via Motta Bardascini n.59 (80050) in virtù di procura alle liti apposte su foglio separato
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 30.09.2025 le parti, a seguito dei rilievi del Tribunale hanno stabilito la misura dell'assegno di mantenimento in euro 500,00 mensili e hanno chiesto, tenuto conto di tale integrazione, l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 28.05.2025, e Parte_3 Pt_2
chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio concordatario, dagli stessi contratto in data 26.07.2008, in Santa Maria la Carità (NA), come trascritto dall'Ufficio dello Stato Civile di Santa Maria la Carità al n. 27 Parte II Sezione A.
A sostegno della domanda adducevano:
1. Che dalla suddetta unione era nato nato in Persona_1
Castellammare di Stabia (Na) il 10.12.2010, ad oggi minorenne;
2. Che i coniugi e si erano separati Parte_1 Parte_2 consensualmente a seguito del procedimento recante Rg. 2534/2020, giusta verbale ex art. 711 c.p.c. del 18/11/2020, omologato dal Tribunale di Torre Annunziata in data 28/12/2020 con decreto n. cronol. 9600/2020;
3. Che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4. Che era trascorso il tempo previsto dalla legge per accedere alla pronuncia divorzile per cui sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche;
5. che avevano raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza cartolare del 17.06.2025, i coniugi si riportavano al ricorso e il giudice letti gli atti di causa, esaminate le note depositate, riteneva che le ragioni addotte a sostegno della determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento del minore non fossero tali da giustificarne la riduzione nei termini previsti dalle parti, pertanto disponeva la comparizione delle parti alla successiva udienza del 30-09- 2025.
All'udienza del 30-09-2025, alla luce dei rilievi del Tribunale, le parti concordavano di fissare il mantenimento a carico del padre nella misura di euro 500,00 mensili.
Il Pm non faceva pervenire il proprio parere e la causa era rimessa in decisione al Collegio.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (26.10.2022) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Inoltre, considerato che i coniugi, all'udienza del 30.09.2025 hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
I coniugi hanno poi ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso, modificandone parzialmente il contenuto in udienza in relazione al mantenimento della prole su rilevo del Tribunale, nei termini sopra specificati.
In particolare, le parti davano atto che attualmente svolge la Parte_2 professione di autista NCC con reddito annuo percepito nel 2022 di € 15.569,00, nel 2023 di € 16.729,00 nel 2024 di € 16.581,00.
Che è proprietario di un autoveicolo Daimler AG tg. GJ393PT, utilizzato Pt_2 per la sua attività lavorativa e non possiede beni immobili.
Che è casalinga, in cerca di occupazione, e non ha percepito Parte_1 alcun reddito negli anni 2022, 2023 e 2024, come da certificato reddituale di Agenzia delle Entrate. È proprietaria di un autoveicolo Fiat 500 tg. FP938ZV(All.25); che la sig.ra è proprietaria dell'immobile sito in Santa Maria la Carità, alla Pt_1 via Motta Bardascini 59, identificato al catasto Fabbricati di Santa Maria la Carità al foglio 6, p.lla 453, sub 106, immobile ove ella abita unitamente al figlio minore.
I ricorrenti davano atto di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione, per cui ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento, e dichiaravano altresì di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale.
Tali condizioni, poiché non contrastano con norme inderogabili e risultano conformi al superiore interesse del figlio minore, possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Trattandosi di procedura camerale, su ricorso congiunto delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 28.05.2025, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Santa Maria la Carità (NA), come trascritto l'Ufficio dello Stato Civile di Santa Maria la Carità al n. 27 Parte II Serie A, anno 2008:
a) i coniugi continueranno a vivere separatamente nelle attuali residenze dagli stessi fissate, impegnandosi a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale ed ulteriore cambio di residenza;
b) l'affido del figlio minore, sarà condiviso da Persona_1 entrambi i genitori, ma il minore vivrà collocato presso l'abitazione della madre, con cui vivrà, sita in santa Maria la Carità alla via Motta Bardascini n. 59;
c) In ordine al diritto di visita del padre, il sig. potrà vedere e tenere con Pt_2 sé il figlio secondo il seguente calendario:
- due pomeriggi infrasettimanali, preferibilmente il martedì ed il giovedì, dalle ore 18:00 alle ore 21:30; previo accordo e comunicazione tra i coniugi, in tali giorni, oltre alla visita, potrà avvenire eventuale pernottamento presso l'abitazione del padre il quale provvederà ad accompagnare il minore a scuola l'indomani mattina;
- due fine settimana al mese, alternati, dalle 13:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
- due settimane di vacanza nel periodo estivo, in maniera continuativa nel mese di agosto, i cui periodi saranno concordati tra i coniugi previamente;
- per i periodi festivi, a partire dall'anno in corso, il minore Persona_2 rascorrerà ad anni alterni, la vigilia di Natale ed il giorno di Natale con il
[...] padre e la vigilia di Capodanno ed il giorno di Capodanno con la madre mentre per le festività pasquali, trascorrà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con il padre ed il lunedi in albis con la madre;
- per le ricorrenze del compleanno e dell'onomastico del minore Per_1
i coniugi le trascorreranno ad anni alterni con il loro figlio, a partire
[...] dall'anno in corso;
per le ricorrenze dell'onomastico e del compleanno della sig.ra e della festa Pt_1 della mamma, il minore rimarrà presso la ricorrente per festeggiare con lei;
- per le ricorrenze dell'onomastico e del compleanno del sig. e della festa Per_2 del papà, il minore rimarrà presso il padre per festeggiare con lui;
- durante il periodo estivo, dalla fine della scuola e fino all'inizio del successivo anno scolastico, il bambino sarà portato dalla madre e dal padre al mare almeno una volta a settimana di domenica, in maniera alternata;
- durante il mese di agosto, il minore passerà 15 giorni consecutivi con il padre e 15 giorni consecutivi con la madre. Nel caso, in tali periodi di permanenza, il bambino venga portato in vacanza, il genitore comunicherà la circostanza, con congruo anticipo, all'altro genitore;
d) in ordine al mantenimento della prole:
- il sig. si obbliga a versare alla sig.ra , nella sua Parte_2 Parte_1 qualità di genitore collocatario, entro il giorno 05 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 500,00 a mezzo bonifico bancario per il mantenimento del figlio minore l'importo sarà sottoposto a rivalutazione monetaria annuale Persona_1 ex indici ISTAT, purché l'indice sia positivo;
- il sig. dichiara di rinunciare alla sua quota parte dell'assegno Parte_2
Unico previsto per il figlio in favore della sig.ra , che pertanto ne Parte_1 usufruirà in maniera esclusiva presentando ella soltanto, per la somma totale prevista, la relativa richiesta all'Inps.
- infine, entrambi i genitori concorreranno al pagamento, al 50%, di tutte le spese straordinarie (mediche, scolastiche o di altra natura) necessarie per il figlio minore;
e) I patti stabiliti con il presente atto varranno ad ogni effetto dal deposito del presente ricorso.
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del comune di Santa Maria la Carità (NA), per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 989/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile (l'Ufficio dello Stato Civile di Santa Maria la Carità al n. 27 Parte II Sezione A, anno 2008);
3. nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 07-10-2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Di Meo dott.ssa Marianna Lopiano