Articolo 25 della Legge 11 febbraio 1992, n. 141
Articolo 24
Versione
6 marzo 1992
Art. 25. (Decorrenza di effetti - Norme transitorie
e abrogativa). 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 4 e 5; 5; 6; 8 e 10, commi 1 e 2, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le pensioni gia' in corso alla data del 1 gennaio successivo alla data del 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano state liquidate in misura meno favorevole rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, vengono riliquidate d'ufficio con decorrenza dalla data suddetta; ai fini della riliquidazione, il minimo di pensione viene calcolato sul contributo soggettivo minimo vigente nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della riliquidazione. 3. I supplementi di pensione gia' concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge vengono riliquidati su domanda degli interessati con decorrenza dal 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Se le disposizioni del penultimo comma dell' articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, fanno sorgere il diritto, prima inesistente, ad un supplemento di pensione i cui restanti requisiti preesistevano, il supplemento viene concesso su domanda dell'interessato, con decorrenza dal 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Le disposizioni dell'articolo 4 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e non si applicano alle pensioni gia' maturate in precedenza; se le disposizioni del comma 1 del citato articolo 4 fanno sorgere il diritto, prima inesistente, ad una pensione viene concessa ai sensi dell'articolo 4 con decorrenza dal 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e soltanto su nuova domanda dell'interessato. 5. Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18 e 19 hanno effetto con decorrenza dall'esercizio che incomincia il 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; a decorrere dalla stessa data del 1 gennaio, sono abrogate tutte le norme in materia di assistenza erogata dalla Cassa, e in particolare l' articolo 48 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 ; il terzo comma del testo formulato, in sostituzione dell' articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , dall' articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , come modificato dall' articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 319 ; l' articolo 19 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , e successive modificazioni; l' articolo 8 della legge 5 luglio 1965, n. 798 ; l' articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 991 , e successive modificazioni; l' articolo 18 della legge 22 luglio 1975, n. 319 ; l' articolo 9 della legge 20 settembre 1980, n. 576 ; l'articolo unico della legge 28 gennaio 1983, n. 21; l'articolo 4 della legge 2 maggio 1983, n. 175 ; 6. La nuova disciplina dell'assistenza e' applicabile anche in relazione ad eventi precedenti per i quali non sia gia' stato provveduto in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 7. Tutte le altre disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Nota all'art. 25:
- Per il testo dell' art. 2 della legge n. 576/1980 si veda la precedente nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 6 marzo 1992
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