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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 03/02/2026, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 949/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FAZZI LIBORIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4341/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10833 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 promuoveva ricorso nei confronti del Comune di Catania avverso l'avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe, notifica in data 19.02.2024, con il quale si chiedeva il pagamento della somma complessiva di € 300,00, a titolo di IMU, sanzioni e interessi, per l'anno di imposta 2019.
Il ricorrente eccepiva l'infondatezza della pretesa, chiedendo l'annullamento dell'atto.
Si costituiva il Comune di Catania chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Con memorie del 02/01/2026 parte ricorrente insisteva nel ricorso.
All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa veniva, quindi, assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte resistente ha documentato l'annullamento dell'atto impugnato in regime di autotutela.
Ne consegue che il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, non sussistendo i presupposti per porre le stesse a carico di parte resistente in virtù del principio della soccombenza virtuale per le ragioni di seguito illustrate.
Invero, il ricorrente ha fornito la prova di non essere soggetto passivo dell'imposta, in ragione del fatto che la di lui madre era titolare del diritto di abitazione sull'immobile per il quale era stata richiesta l'IMU.
Parte ricorrente, peraltro, non ha fornito la prova della comunicazione al Comune di Catania di tale diritto di abitazione, né vi è prova della sua trascrizione nei registri immobiliari.
Ne consegue che l'ente comunale, ignorando legittimamente l'esistenza del diritto di abitazione, ha avanzato la pretesa dell'imposta comunale.
È evidente, quindi, che l'avviso di accertamento risulta emesso a causa del fatto che l'ente comunale non era a conoscenza dell'esistenza di un diritto di abitazione a favore della madre dell'odierno ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in persona del giudice monocratico dott. Liborio
ZI, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania il 16 gennaio 2026
Il giudice monocratico
Liborio ZI
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FAZZI LIBORIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4341/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10833 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 promuoveva ricorso nei confronti del Comune di Catania avverso l'avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe, notifica in data 19.02.2024, con il quale si chiedeva il pagamento della somma complessiva di € 300,00, a titolo di IMU, sanzioni e interessi, per l'anno di imposta 2019.
Il ricorrente eccepiva l'infondatezza della pretesa, chiedendo l'annullamento dell'atto.
Si costituiva il Comune di Catania chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Con memorie del 02/01/2026 parte ricorrente insisteva nel ricorso.
All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa veniva, quindi, assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte resistente ha documentato l'annullamento dell'atto impugnato in regime di autotutela.
Ne consegue che il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, non sussistendo i presupposti per porre le stesse a carico di parte resistente in virtù del principio della soccombenza virtuale per le ragioni di seguito illustrate.
Invero, il ricorrente ha fornito la prova di non essere soggetto passivo dell'imposta, in ragione del fatto che la di lui madre era titolare del diritto di abitazione sull'immobile per il quale era stata richiesta l'IMU.
Parte ricorrente, peraltro, non ha fornito la prova della comunicazione al Comune di Catania di tale diritto di abitazione, né vi è prova della sua trascrizione nei registri immobiliari.
Ne consegue che l'ente comunale, ignorando legittimamente l'esistenza del diritto di abitazione, ha avanzato la pretesa dell'imposta comunale.
È evidente, quindi, che l'avviso di accertamento risulta emesso a causa del fatto che l'ente comunale non era a conoscenza dell'esistenza di un diritto di abitazione a favore della madre dell'odierno ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in persona del giudice monocratico dott. Liborio
ZI, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania il 16 gennaio 2026
Il giudice monocratico
Liborio ZI