Ordinanza cautelare 27 marzo 2025
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00874/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01081/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1081 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
COMUNE DI SAN PIETRO INFINE, rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio Priolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’Avv. Beatrice Dell’Isola dell’Avvocatura Regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
a) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 683 del 20 dicembre 2024, recante la revoca parziale del finanziamento assegnato al Comune di San Pietro Infine per gli interventi di riparazione e ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984, con conseguente invito alla restituzione della somma di € 897.011,24;
b) di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi inclusa la nota regionale prot. n. 522251 del 6 novembre 2024, recante l’avvio del procedimento di revoca del finanziamento;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
c) della relazione della Regione Campania prot. n. 136451 del 18 marzo 2025, limitatamente alla parte in cui è stata parzialmente integrata la motivazione e/o la documentazione del suddetto decreto dirigenziale di revoca.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza collegiale n. 616 del 27 marzo 2025, con cui è stata accolta l’istanza cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il dott. LO L'IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il ricorrente Comune di San Pietro Infine impugna il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 683 del 20 dicembre 2024, con il quale è stata disposta la revoca parziale del finanziamento assegnato al medesimo per gli interventi di riparazione e ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984, con conseguente invito alla restituzione della somma di € 897.011,24. Tale finanziamento è stato concesso in via definitiva alla predetta amministrazione comunale – a seguito del trasferimento della gestione tecnico-amministrativa e dei relativi fondi dal Dipartimento della Protezione Civile alla Regione Campania – mediante delibera di Giunta Regionale n. 1836 del 20 novembre 2008, con la quale è stato anche approvato il relativo disciplinare di concessione;
- l’impugnativa è estesa, anche mediante la proposizione di motivi aggiunti, agli altri atti indicati in epigrafe;
- le ragioni della revoca parziale del finanziamento concesso riposano su una serie di contestazioni che mirano ad evidenziare il comportamento inadempiente del Comune di San Pietro Infine in ordine alla destinazione delle risorse messe a disposizione, che sarebbero state in gran parte utilizzate non per il recupero degli immobili danneggiati dal terremoto del 1984, ma per la gestione delle spese correnti;
Considerato, ad un più accurato approfondimento nel merito della vicenda contenziosa, che:
- come eccepito dalla difesa regionale, la presente lite esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, concernendo la fase di erogazione di finanziamenti pubblici e non quella, antecedente, di assegnazione dei medesimi; in tale fase, incentrata sull’assolvimento degli obblighi cui è condizionato il pagamento delle sovvenzioni concesse in via autoritativa, sono individuabili solo posizioni di diritto soggettivo naturalmente devolute alla cognizione del giudice ordinario. Detta conclusione non trova ostacolo neanche nella circostanza – peraltro insussistente nella specie trattandosi di concessione definitiva – che il provvedimento impugnato riguardi un’erogazione che è avvenuta in via soltanto provvisoria, atteso che l’assegnazione del contributo, anche se intervenuta in forma provvisoria, crea un credito del beneficiario all’agevolazione, che viene adempiuto senza margini di discrezionalità dall’amministrazione erogante, sussistendo già, per effetto di una siffatta concessione, un diritto soggettivo (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 5 agosto 2016 n. 16602; Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 giugno 2014 n. 3040; TAR Lazio Roma, Sez. I, 17 novembre 2017 n. 11368; TAR Lazio Roma, Sez. III, 20 febbraio 2017 n. 2641);
- più in dettaglio, si osserva che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e il ritiro di finanziamenti pubblici deve essere attuato (non configurandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva) sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. Ne consegue che sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid o il quomodo della sua corresponsione. Parimenti, anche in presenza di un provvedimento amministrativo attributivo del finanziamento, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di concessione – come per l’appunto verificatosi nella fattispecie, essendo già intervenuto il provvedimento di concessione del contributo ed essendo stato addebitato al comune interessato l’inadempimento consistente nel parziale sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato – la giurisdizione spetta al giudice ordinario sebbene si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione: infatti, in tal caso il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, riferendosi la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinata la concreta erogazione del contributo. Viceversa, è configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi la fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, cioè la fase di assegnazione, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento attributivo sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (orientamento consolidato: cfr. Cass. Civ., SS.UU., 10 novembre 2020 n. 25213 e 2 maggio 2019 n. 11587; Consiglio di Stato, A.P., 29 gennaio 2014 n. 6; Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 maggio 2024 n. 4696; Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2022 n. 4730; Consiglio di Stato, Sez. II, 29 marzo 2021 n. 2609; Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2021 n. 621; TAR Campania Napoli, Sez. III, 13 febbraio 2019 n. 786);
Ritenuto, in conclusione, che:
- alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, innanzi al quale l’odierna domanda può essere riproposta secondo la disciplina dettata dall’art. 11 c.p.a.;
- sussistono giusti e particolari motivi, in virtù della definizione in rito della controversia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, restando a carico del ricorrente il contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Spese compensate, con contributo unificato a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IA LI, Presidente
LO L'IO, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO L'IO | EL IA LI |
IL SEGRETARIO