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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/12/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3749/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3749/2022
Oggi 17 dicembre 2025 alle ore 10,20 innanzi al dott. Lorella Scelli, sono comparsi:
L'avv. IU De LI il quale si riporta alla comparsa conclusionale depositata in atti e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Per la convenuta, , è comparso l'avv. Fausta Smargiassi, in sostituzione dell'avv. Controparte_1
AO FE, la quale si riporta alla comparsa conclusionale depositata nel fascicolo telematico in data
04.12.2025 e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice alle ore 10,23 fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza all'esito della camera di consiglio alle ore 18,00 il Giudice dott. Lorella Scelli pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3749/2022 r.g., vertente
TRA
LI DE OL (C.F. ), rappresentato da sé medesimo, elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA B. BUOZZI 93, CP_1
ATTORE
contro
(C.F. ) in persona del Presidente pro-tempore con il Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 6 patrocinio dell'avv. FERRATI PAOLO elettivamente domiciliata in , Corso Manthonè 7, presso CP_1 lo Studio dell'Avv. Fausta Smargiassi
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza non definitiva del 18 settembre 2024, decidendo sull'an debeatur così statuiva: “Il
Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la responsabilità della convenuta nella causazione dei danni patiti Controparte_1 dall'attore DICHIARA la responsabilità concorrente dell'attore nella misura del 50%,rimettersi la causa in istruttoria per la quantificazione dei danni, come da separata e contestuale ordinanza, Spese processuali al definitivo.”
Nella fase istruttoria che seguiva, veniva disposta ed espletata ctu medico legale e la ctu sul mezzo, all'esito la causa giungeva nuovamente a decisione per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione sul quantum previo deposito di note conclusive.
Accertata dunque la responsabilità la responsabilità concorrente dell'attore al 50% secondo quanto statuito, occorre ora passare alla individuazione delle singole voci di danno autonomamente risarcibili nel caso di specie, tenuto conto della formulazione della domanda e delle conclusioni rassegnate.
Per la quantificazione dei danni non patrimoniali, si ha riguardo alla ctu in atti, a firma della dott.ssa
, esente da vizi logici ed in questa sede pienamente condivisibile, la quale, in forza Persona_1 dei quesiti posti ha concluso secondo quanto segue: “D OL LI in conseguenza e per causa del sinistro stradale di cui è rimasto vittima in data 28/04/2019 ha riportato le seguenti lesioni
“Lussazione acromion-claveare destra, infrazione falange prossimale I dito mano sinistra”. Dette lesioni risultano compatibili con la dinamica dell'evento lesivo oggetto di causa ed hanno cagionato al periziando un periodo di inabilità temporanea di giorni 2 (due) a totale, giorni 60 (sessanta) a parziale al 75%, giorni 30 (trenta) a parziale al 50% ed ulteriori giorni 30 (trenta) a parziale al 25%.
Dalle stesse sono residuati postumi permanenti invalidanti che sono in grado di configurare un danno alla persona valutabile, in sede di responsabilità civile, nella misura complessiva del 6% (sei per cento), in termini di riduzione dell'integrità psico-fisica (danno biologico).
pagina 2 di 6 Si tratta di postumi non suscettibili di miglioramento o peggioramento nel tempo e che non incidono in maniera apprezzabile sulla capacità lavorativa specifica del periziando (avvocato).
Le spese mediche sostenute in proprio dall'infortunato e documentate in atti (doc. n. 71-72-73-74) nella misura complessiva di euro 1.629,00 risultano attinenti e congrue. Non sono invece prevedibili ulteriori futuri esborsi ad eccezione del saldo della prenotula di euro 300,00 (doc. n. 8) la quale risulta anch'essa attinente e congrua.”
In ordine alle considerazioni nosologiche e medico legali ha evidenziato quanto segue: …..omissis
Dette lesioni risultano compatibili con la dinamica dell'evento lesivo, quale è quello desumibile dagli atti di causa coerentemente con quanto riferito dallo stesso infortunato. Si è trattato infatti di una rovinosa caduta a terra dalla bicicletta con la quale il periziando percorreva una strada sita nel comune di Rosciano (provincia di ) verosimilmente secondaria ad una imperfezione del manto stradale. CP_1
Il trattamento è consistito in un iniziale periodo di riposo funzionale, con utilizzo di tutore ortopedico immobilizzante l'articolazione della spalla destra, a cui è seguito un prolungato periodo di terapia fisica riabilitativa con solo parziale beneficio clinico e funzionale. Ed infatti dalla documentazione sanitaria versata in atti si apprende come il periziando dopo alcuni mesi dalla intervenuta stabilizzazione clinica della lesione subita a carico della spalla destra è stato sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione acromion-claveare con successivo sostanziale beneficio clinico e funzionale…omissis
(cfr. pag. 6 della perizia).
Con riferimento alla richiesta del danno morale: La Corte di Cassazione (sentenza del 3 agosto
2025 n.22351) ribadisce la rilevanza autonoma del danno morale, censurando la decisione della Corte del merito che aveva escluso la risarcibilità del danno morale per mancata prova del medesimo, ritenendolo indimostrato. Ed invero afferma che: “la consolidata giurisprudenza di questa Corte, più volte ribadita (Cass., 3, n. 15733 del 17/05/2022; Cass., 3, n. 20661 del 24/07/2024; Cass., 3, n. 901 del
17/01/2018), ha chiarito la natura distinta e autonoma del danno morale rispetto al danno biologico.
Mentre il danno biologico attiene alla lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di accertamento medico-legale, con incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (art. 138, comma 2, lett. a), C.d.A.), il danno morale si configura come una sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e non suscettibile di accertamento medico- legale.
La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere onnicomprensiva, nel senso di tenere conto di tutte le conseguenze derivanti dall'evento dannoso, ma deve al contempo evitare duplicazioni pagina 3 di 6 risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. Tuttavia, ciò non esclude la possibilità di una valutazione separata e autonoma di distinte componenti del danno non patrimoniale, qual è la sofferenza morale.
Il giudice di merito, infatti, è tenuto a valutare l'esistenza del danno morale anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici, fondate sulla gravità delle lesioni fisiche e sulle circostanze del caso concreto, che possono far inferire una sofferenza interiore.
Nella fattispecie l'attore, in seguito all'evento che è stato descritto, in fase istruttoria, come rovinoso, è stato preliminarmente sottoposto ad un iniziale periodo di riposo funzionale con utilizzo di un tutore ortopedico immobilizzante l'articolazione della spalla destra che già di per sé costituisce una sofferenza, a cui è seguito un prolungato periodo di terapia fisica riabilitativa con solo parziale beneficio clinico funzionale che, inevitabilmente, ha ingenerato sul medesimo una ulteriore sofferenza.
In particolare, la sofferenza è stata determinata sia dallo stato di immobilizzazione a cui è stato sottoposto durante un considerevole lasso di tempo che ha impedito al medesimo di espletare le attività quotidiane, sia dall'aspettativa derivante dalla cura riabilitativa la quale non ha prodotto gli effetti auspicati tanto è vero che, dopo alcuni mesi dalla intervenuta stabilizzazione clinica della lesione subita a carico della spalla destra, è stato sottoposto ad intervento chirurgico (cfr. ampia documentazione sanitaria richiamata dalla ctu).
Ne consegue che tutte le sofferenze fisiche e psicologiche - derivanti dal dolore immediato in seguito all' occorso, dal quadro clinico compatibile con la dinamica dei fatti allegati, dal prolungato percorso riabilitativo dinanzi descritto - determinano il riconoscimento di una presunzione di danno morale.
Conseguentemente può essere accolta la richiesta di un danno morale del 15%.
Con riferimento alla richiesta della personalizzazione del danno: In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze
"comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Corte di
Cassazione ordinanza del 31 maggio 2019 n. 15084).
La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'allegazione e la dimostrazione di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che pagina 4 di 6 valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass.
14364/2019).
Nella fattispecie poiché non vi è stata alcuna allegazione documentale in tal senso, la voce di danno richiesta va rigettata.
La quantificazione quindi, secondo le Tabelle di Milano si articola secondo il seguente conteggio: danno biologico al 6% all' età di 45 anni è pari ad euro 7.714,00; l'incremento per danno morale al
15% pari a € 1.157,10; l'inabilità temporanea calcolata sul punto base di € 99/giorno per un totale di euro 6.880,50 (2 gg al 100% = euro 198,00; 60 gg al 75% = € 4.455,00; 30 gg al 50% = € 1.485,00; 30 gg al 25% = € 742,50); spese mediche complessive € 1.929,00. Il totale ammonta pertanto a €
17.680,60.
Applicando il concorso di responsabilità del 50% già statuito con sentenza non definitiva, l'importo per il danno da lesioni è pari ad euro 8.840,30 al quale devono aggiungersi, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 28.04.2019 (epoca in cui il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, ha fatto maturare in capo all'attrice gran parte del credito risarcitorio quivi riconosciutole) sino alla data odierna (cfr. ex multis Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95, Cass. n. 608/2003;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010).
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
Con riferimento al mezzo: il perito incaricato geometra stabiliva quanto segue: Persona_2 omissis “Si effettuava una ricerca di mercato presso altri rivenditori di zona accertando il prezzo a nuovo di un velocipede con le stesse caratteristiche tecniche di quello oggetto di causa, acquistato dall'attore nel mese di febbraio 2019, con telaio al carbonio 700, il prezzo a nuovo per un velocipede identico era pari ad € 5.000,00, dicasi € cinquemila/00 comprensivo di iva al 22 %.
Il valore commerciale del velocipede di proprietà del Sig. IU De LI all'epoca del sinistro viene così stimato: detrazione dell'iva al 22 %, detrazione del 10 % per usura e vetustà, in quanto mezzo comunque usato anche se venduto da soli tre mesi, resta quale valore commerciale al mese di aprile pagina 5 di 6 2019 la cifra di € 3.510,00 dicasi anche € tremilacinquecentodieci/00.
Ne deriva che il danno da risarcire ammonta in euro 1.755,00 commisurata al 50% della responsabilità riconosciuta a carico della convenuta pari ad 3.510. Alla somma di euro 1.755,00 va aggiunta la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del sinistro sulla somma rivalutata di anno in anno.
Alla luce delle predette argomentazioni non sussistono ragioni declinare la compensazione tra le parti delle spese di giudizio. Pone il pagamento delle spese delle ctu a carico delle parti al 50%.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da IU De LI nei confronti della in persona del legale rappresentante pro- tempore ogni diversa istanza, Controparte_1 deduzione ed eccezione disattesa:
1) dichiarata la responsabilità della convenuta in persona le legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore e la responsabilità concorrente dell'attore nella misura del 50%;
2) condanna la in persona le legale rappresentante pro-tempore al pagamento Controparte_1 in favore di IU De LI della somma pari ad euro 8.840,30 per le lesioni subite oltre agli interessi di cui in motivazione;
3) condanna la in persona le legale rappresentante pro-tempore al pagamento Controparte_1 in favore di IU De LI della somma pari ad euro 1.755,00 per i danni al mezzo oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali di cui in motivazione;
4) compensa tra le parti le spese legali;
5) pone le spese delle ctu al 50% tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Pescara, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. Lorella Scelli
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3749/2022
Oggi 17 dicembre 2025 alle ore 10,20 innanzi al dott. Lorella Scelli, sono comparsi:
L'avv. IU De LI il quale si riporta alla comparsa conclusionale depositata in atti e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Per la convenuta, , è comparso l'avv. Fausta Smargiassi, in sostituzione dell'avv. Controparte_1
AO FE, la quale si riporta alla comparsa conclusionale depositata nel fascicolo telematico in data
04.12.2025 e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice alle ore 10,23 fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza all'esito della camera di consiglio alle ore 18,00 il Giudice dott. Lorella Scelli pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3749/2022 r.g., vertente
TRA
LI DE OL (C.F. ), rappresentato da sé medesimo, elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA B. BUOZZI 93, CP_1
ATTORE
contro
(C.F. ) in persona del Presidente pro-tempore con il Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 6 patrocinio dell'avv. FERRATI PAOLO elettivamente domiciliata in , Corso Manthonè 7, presso CP_1 lo Studio dell'Avv. Fausta Smargiassi
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza non definitiva del 18 settembre 2024, decidendo sull'an debeatur così statuiva: “Il
Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la responsabilità della convenuta nella causazione dei danni patiti Controparte_1 dall'attore DICHIARA la responsabilità concorrente dell'attore nella misura del 50%,rimettersi la causa in istruttoria per la quantificazione dei danni, come da separata e contestuale ordinanza, Spese processuali al definitivo.”
Nella fase istruttoria che seguiva, veniva disposta ed espletata ctu medico legale e la ctu sul mezzo, all'esito la causa giungeva nuovamente a decisione per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione sul quantum previo deposito di note conclusive.
Accertata dunque la responsabilità la responsabilità concorrente dell'attore al 50% secondo quanto statuito, occorre ora passare alla individuazione delle singole voci di danno autonomamente risarcibili nel caso di specie, tenuto conto della formulazione della domanda e delle conclusioni rassegnate.
Per la quantificazione dei danni non patrimoniali, si ha riguardo alla ctu in atti, a firma della dott.ssa
, esente da vizi logici ed in questa sede pienamente condivisibile, la quale, in forza Persona_1 dei quesiti posti ha concluso secondo quanto segue: “D OL LI in conseguenza e per causa del sinistro stradale di cui è rimasto vittima in data 28/04/2019 ha riportato le seguenti lesioni
“Lussazione acromion-claveare destra, infrazione falange prossimale I dito mano sinistra”. Dette lesioni risultano compatibili con la dinamica dell'evento lesivo oggetto di causa ed hanno cagionato al periziando un periodo di inabilità temporanea di giorni 2 (due) a totale, giorni 60 (sessanta) a parziale al 75%, giorni 30 (trenta) a parziale al 50% ed ulteriori giorni 30 (trenta) a parziale al 25%.
Dalle stesse sono residuati postumi permanenti invalidanti che sono in grado di configurare un danno alla persona valutabile, in sede di responsabilità civile, nella misura complessiva del 6% (sei per cento), in termini di riduzione dell'integrità psico-fisica (danno biologico).
pagina 2 di 6 Si tratta di postumi non suscettibili di miglioramento o peggioramento nel tempo e che non incidono in maniera apprezzabile sulla capacità lavorativa specifica del periziando (avvocato).
Le spese mediche sostenute in proprio dall'infortunato e documentate in atti (doc. n. 71-72-73-74) nella misura complessiva di euro 1.629,00 risultano attinenti e congrue. Non sono invece prevedibili ulteriori futuri esborsi ad eccezione del saldo della prenotula di euro 300,00 (doc. n. 8) la quale risulta anch'essa attinente e congrua.”
In ordine alle considerazioni nosologiche e medico legali ha evidenziato quanto segue: …..omissis
Dette lesioni risultano compatibili con la dinamica dell'evento lesivo, quale è quello desumibile dagli atti di causa coerentemente con quanto riferito dallo stesso infortunato. Si è trattato infatti di una rovinosa caduta a terra dalla bicicletta con la quale il periziando percorreva una strada sita nel comune di Rosciano (provincia di ) verosimilmente secondaria ad una imperfezione del manto stradale. CP_1
Il trattamento è consistito in un iniziale periodo di riposo funzionale, con utilizzo di tutore ortopedico immobilizzante l'articolazione della spalla destra, a cui è seguito un prolungato periodo di terapia fisica riabilitativa con solo parziale beneficio clinico e funzionale. Ed infatti dalla documentazione sanitaria versata in atti si apprende come il periziando dopo alcuni mesi dalla intervenuta stabilizzazione clinica della lesione subita a carico della spalla destra è stato sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione acromion-claveare con successivo sostanziale beneficio clinico e funzionale…omissis
(cfr. pag. 6 della perizia).
Con riferimento alla richiesta del danno morale: La Corte di Cassazione (sentenza del 3 agosto
2025 n.22351) ribadisce la rilevanza autonoma del danno morale, censurando la decisione della Corte del merito che aveva escluso la risarcibilità del danno morale per mancata prova del medesimo, ritenendolo indimostrato. Ed invero afferma che: “la consolidata giurisprudenza di questa Corte, più volte ribadita (Cass., 3, n. 15733 del 17/05/2022; Cass., 3, n. 20661 del 24/07/2024; Cass., 3, n. 901 del
17/01/2018), ha chiarito la natura distinta e autonoma del danno morale rispetto al danno biologico.
Mentre il danno biologico attiene alla lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di accertamento medico-legale, con incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (art. 138, comma 2, lett. a), C.d.A.), il danno morale si configura come una sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e non suscettibile di accertamento medico- legale.
La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere onnicomprensiva, nel senso di tenere conto di tutte le conseguenze derivanti dall'evento dannoso, ma deve al contempo evitare duplicazioni pagina 3 di 6 risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. Tuttavia, ciò non esclude la possibilità di una valutazione separata e autonoma di distinte componenti del danno non patrimoniale, qual è la sofferenza morale.
Il giudice di merito, infatti, è tenuto a valutare l'esistenza del danno morale anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici, fondate sulla gravità delle lesioni fisiche e sulle circostanze del caso concreto, che possono far inferire una sofferenza interiore.
Nella fattispecie l'attore, in seguito all'evento che è stato descritto, in fase istruttoria, come rovinoso, è stato preliminarmente sottoposto ad un iniziale periodo di riposo funzionale con utilizzo di un tutore ortopedico immobilizzante l'articolazione della spalla destra che già di per sé costituisce una sofferenza, a cui è seguito un prolungato periodo di terapia fisica riabilitativa con solo parziale beneficio clinico funzionale che, inevitabilmente, ha ingenerato sul medesimo una ulteriore sofferenza.
In particolare, la sofferenza è stata determinata sia dallo stato di immobilizzazione a cui è stato sottoposto durante un considerevole lasso di tempo che ha impedito al medesimo di espletare le attività quotidiane, sia dall'aspettativa derivante dalla cura riabilitativa la quale non ha prodotto gli effetti auspicati tanto è vero che, dopo alcuni mesi dalla intervenuta stabilizzazione clinica della lesione subita a carico della spalla destra, è stato sottoposto ad intervento chirurgico (cfr. ampia documentazione sanitaria richiamata dalla ctu).
Ne consegue che tutte le sofferenze fisiche e psicologiche - derivanti dal dolore immediato in seguito all' occorso, dal quadro clinico compatibile con la dinamica dei fatti allegati, dal prolungato percorso riabilitativo dinanzi descritto - determinano il riconoscimento di una presunzione di danno morale.
Conseguentemente può essere accolta la richiesta di un danno morale del 15%.
Con riferimento alla richiesta della personalizzazione del danno: In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze
"comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Corte di
Cassazione ordinanza del 31 maggio 2019 n. 15084).
La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'allegazione e la dimostrazione di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che pagina 4 di 6 valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass.
14364/2019).
Nella fattispecie poiché non vi è stata alcuna allegazione documentale in tal senso, la voce di danno richiesta va rigettata.
La quantificazione quindi, secondo le Tabelle di Milano si articola secondo il seguente conteggio: danno biologico al 6% all' età di 45 anni è pari ad euro 7.714,00; l'incremento per danno morale al
15% pari a € 1.157,10; l'inabilità temporanea calcolata sul punto base di € 99/giorno per un totale di euro 6.880,50 (2 gg al 100% = euro 198,00; 60 gg al 75% = € 4.455,00; 30 gg al 50% = € 1.485,00; 30 gg al 25% = € 742,50); spese mediche complessive € 1.929,00. Il totale ammonta pertanto a €
17.680,60.
Applicando il concorso di responsabilità del 50% già statuito con sentenza non definitiva, l'importo per il danno da lesioni è pari ad euro 8.840,30 al quale devono aggiungersi, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 28.04.2019 (epoca in cui il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, ha fatto maturare in capo all'attrice gran parte del credito risarcitorio quivi riconosciutole) sino alla data odierna (cfr. ex multis Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95, Cass. n. 608/2003;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010).
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
Con riferimento al mezzo: il perito incaricato geometra stabiliva quanto segue: Persona_2 omissis “Si effettuava una ricerca di mercato presso altri rivenditori di zona accertando il prezzo a nuovo di un velocipede con le stesse caratteristiche tecniche di quello oggetto di causa, acquistato dall'attore nel mese di febbraio 2019, con telaio al carbonio 700, il prezzo a nuovo per un velocipede identico era pari ad € 5.000,00, dicasi € cinquemila/00 comprensivo di iva al 22 %.
Il valore commerciale del velocipede di proprietà del Sig. IU De LI all'epoca del sinistro viene così stimato: detrazione dell'iva al 22 %, detrazione del 10 % per usura e vetustà, in quanto mezzo comunque usato anche se venduto da soli tre mesi, resta quale valore commerciale al mese di aprile pagina 5 di 6 2019 la cifra di € 3.510,00 dicasi anche € tremilacinquecentodieci/00.
Ne deriva che il danno da risarcire ammonta in euro 1.755,00 commisurata al 50% della responsabilità riconosciuta a carico della convenuta pari ad 3.510. Alla somma di euro 1.755,00 va aggiunta la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del sinistro sulla somma rivalutata di anno in anno.
Alla luce delle predette argomentazioni non sussistono ragioni declinare la compensazione tra le parti delle spese di giudizio. Pone il pagamento delle spese delle ctu a carico delle parti al 50%.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da IU De LI nei confronti della in persona del legale rappresentante pro- tempore ogni diversa istanza, Controparte_1 deduzione ed eccezione disattesa:
1) dichiarata la responsabilità della convenuta in persona le legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore e la responsabilità concorrente dell'attore nella misura del 50%;
2) condanna la in persona le legale rappresentante pro-tempore al pagamento Controparte_1 in favore di IU De LI della somma pari ad euro 8.840,30 per le lesioni subite oltre agli interessi di cui in motivazione;
3) condanna la in persona le legale rappresentante pro-tempore al pagamento Controparte_1 in favore di IU De LI della somma pari ad euro 1.755,00 per i danni al mezzo oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali di cui in motivazione;
4) compensa tra le parti le spese legali;
5) pone le spese delle ctu al 50% tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Pescara, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. Lorella Scelli
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