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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/06/2025, n. 2320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2320 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 3367/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti BIA MICHELE e DE Parte_1
FELICE ALESSANDRO LUIGI
ricorrente contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti TRAVI
[...]
RAFFAELLA e DI LANDRO MICHELE resistente
E
rappresentata e Controparte_2 difesa dagli Avv.ti Bianca MASSARELLI e Lucrezia
SARACINO resistente
E
Controparte_3 resistente contumace
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per la tutela risarcitoria da mancato conferimento di incarico.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 05.06.2025.
RAGIONI della DECISIONE Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere alle dipendenze dell'azienda resistente in servizio presso il P.O con qualifica e mansioni di CP_4
Dirigente medico Direttore dell' , e di aver diretto le Parte_2 operazioni elettorali del Comitato Direttivo per l'individuazione delle terna di candidati per la designazione del Direttore del Dipartimento Parte ad Attività Integrata (d'ora in poi 6 Parte_4
; rappresentando di aver ottenuto 13 voti e che il collega
[...]
poi nominato Direttore del DAI 6 CP_3 Parte_4
ne aveva ottenuti solo 9; dolendosi della nullità,
[...] illegittimità ed arbitrarietà della designazione del Prof. per CP_3 violazione dell'art. 6 del regolamento del 2017 di organizzazione e funzionamento dei DAI adottato con delibera del Direttore Generale
n. 1532 del 03.10.2017 dall'azienda resistente d'intesa con l'Università convenuta ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n.
517/1999, e dei principi di buona fede e correttezza, trasparenza e buon andamento della PA, per non avere, le amministrazioni resistenti, osservato le preferenze dei votanti, sovvertendo gli esiti delle votazioni, difformemente da quanto disposto per il conferimento degli incarichi di direzione degli altri DAI, ritenendo la scelta del candidato vincolata agli esiti della votazione;
per mancanza di motivazione adeguata per omessa esternazione della necessaria comparazione dei programmi dei candidati;
deducendo di aver subito pregiudizi di ordine economico per mancato conferimento dell'incarico da mancata attribuzione della maggiorazione retributiva assegnata al
Direttore designato, pari alla somma di € 20.000,00, agiva in giudizio per la declaratoria di illegittimità della delibera di conferimento dell'incarico di Direttore del DAI 6 e Parte_4 per la condanna delle amministrazioni resistenti in solido tra loro al
Pag. 2 di 7 risarcimento dei danni subiti: a) in forma specifica da mancato conferimento dell'incarico in misura pari ad € 20.000,00 oltre interessi e rivalutazione;
b) da perdita di chance professionale da liquidarsi in via equitativa, con il favore delle spese di lite da distrarsi.
Produceva documentazione.
Costituitesi le amministrazioni resistenti contestavano la fondatezza delle domande attoree, affermando l'insussistenza di un diritto soggettivo perfetto del ricorrente al conferimento dell'incarico alla luce della inequivoca portata letterale della disciplina legale e regolamentare sulla nomina del Direttore dei DAI richiamata, e per mancata allegazione e prova degli elementi costitutivi della domanda risarcitoria da perdita di chances favorevoli, non avendo, la parte ricorrente, né allegato e nemmeno offerto di provare che la scelta dovesse ricadere proprio su di lui. L' resistente eccepiva CP_5
l'inammissibilità delle domande non avendo adottato direttamente la delibera di conferimento dell'incarico impugnata dalla parte ricorrente ed avendo semplicemente condiviso la designazione attraverso mera intesa. Entrambe le amministrazioni resistenti domandavano il rigetto delle domande avanzate con vittoria delle spese processuali.
Producevano documentazione.
Sebbene ritualmente convenuto non si costitutiva né compariva nel corso del giudizio il Prof. . Ne veniva dichiarata la contumacia. CP_3
Le domande avanzate dalla parte ricorrente sono infondate e non meritano accoglimento.
Ed infatti, a sostegno della domanda risarcitoria avanzata la parte ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 6 del regolamento del
2017 di organizzazione e funzionamento dei DAI adottato con delibera del Direttore Generale n. 1532 del 03.10.2017 dell'azienda
Pag. 3 di 7 resistente d'intesa con l'Università convenuta ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 517/1999, e dei principi di buona fede e correttezza, trasparenza e buon andamento della PA, per non avere, le amministrazioni resistenti, osservato le preferenze dei votanti, sovvertendo gli esiti delle votazioni, difformemente da quanto disposto per il conferimento degli incarichi di direzione degli altri DAI,
e, soprattutto, ritenendo la scelta del candidato vincolata agli esiti della votazione.
Ebbene, la ricostruzione offerta dalla parte ricorrente non può essere condivisa in alcun modo.
A ben vedere, infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. Parte 517/1999, la nomina e, dunque, la scelta del Direttore del è prerogativa esclusiva del Dirigente Generale dell'Azienda d'intesa con il Rettore dell'Università.
Non solo: la scelta del candidato da parte del Direttore Generale dell'Azienda, da condividere con il Rettore dell'Università (d'intesa), deve essere ancorata ai requisiti oggettivi della capacità gestionale ed organizzativa, dell'esperienza professionale e del curriculum scientifico per espressa previsione legislativa.
Tanto è dato inferire dall'inequivoca portata letterale del comma 4 dell'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999 che si riporta:
< Il direttore del dipartimento ad attività integrata è nominato dal direttore generale d'intesa con il rettore dell'università. Il direttore del dipartimento è scelto fra i responsabili delle strutture complesse di cui si compone il dipartimento sulla base di requisiti di capacità gestionale e organizzativa, esperienza professionale e curriculum scientifico. Il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto.>>
Pag. 4 di 7 In ossequio a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 del d.lgs. n.
517/1999 che demanda all'atto aziendale ex art. 3, del d.lgs. n.
502/1992, la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata sulla base dei princìpi e dei criteri stabiliti nei protocolli d'intesa tra regione e università, è stata adottato un primo protocollo d'intesa tra le amministrazioni resistenti nel 2012 ed un secondo atto d'intesa con delibera del Direttore
Generale n. 1532 del 03.10.2017 dell'azienda sanitaria resistente per modificare il regolamento costitutivo e di funzionamento dei DAI del
2012, entrambi prodotti dalla parte ricorrente.
Ebbene, l'art. 6 dall'atto d'intesa del 2017 in esame ricalca, al primo comma, la disciplina legislativa appena sopra richiamata, ribadendo che il Direttore del DAI è designato (ovvero nominato) dal Direttore
Generale d'intesa con il Rettore sulla base del possesso dei requisiti oggettivi di competenza e di esperienza in ambito clinico, scientifico, formativo e gestionale, ed è scelto (dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore) tra una terna di candidati proposta dal comitato direttivo.
Al comma 4 dell'art. 6 cit. è aggiunto che la scelta del direttore più idoneo in rapporto alle esigenze e ai programmi di ampliamento e sviluppo delle attività del DAI sarà determinata anche dal programma propositivo triennale che tutti e tre in candidati della terna dovranno produrre.
Pertanto, il programma propositivo triennale che i candidati all'incarico di Direttore del DAI devono produrre è uno dei parametri di valutazione della scelta assieme ai requisiti oggettivi di competenza e di esperienza in ambito clinico, scientifico, formativo e gestionale.
In ogni caso, al comitato direttivo, è affidata esclusivamente una mera proposta che, come vedremo, non può ritenersi in alcun modo
Pag. 5 di 7 vincolante nei termini prospettati dalla parte ricorrente. L'unico vincolo imposto al Direttore Generale è di far ricadere la scelta tra i tre candidati individuati dal comitato direttivo.
Ed infatti, l'atto d'intesa, quale fonte regolamentare, non potrebbe in alcun modo affidare ad un organo diverso (il comitato direttivo) la Parte funzione di nomina e scelta del Direttore del che l'art. 3, comma
4, del d.lgs. n. 517/1999 ha riservato espressamente al Direttore
Generale dell'azienda d'intesa con il Rettore dell' . CP_5
A ben vedere, seguendo la tesi propugnata dalla parte ricorrente e ritenendo astrattamente vincolante il voto del comitato direttivo ed insuperabile per il Direttore Generale l'esito della consultazione Parte elettorale per la nomina del Direttore del verrebbe radicalmente svuotata la funzione di nomina e, soprattutto, di scelta affidata espressamente dal legislatore al Direttore Generale d'intesa con il
Rettore dell'Università, e conferita detta funzione ad organo diverso
(il comitato direttivo), in palese contrasto con la previsione legislativa.
Tanto conforta il rigetto della domanda principale avanzata dalla parte ricorrente per evidente infondatezza.
Anche la domanda subordinata va rigettata per omessa allegazione ed offerta di prova che in caso di corretta valutazione del possesso dei requisiti oggettivi di competenza e di esperienza in ambito clinico, scientifico, formativo e gestionale ed anche del programma propositivo triennale da parte del Direttore Generale d'intesa con il
Rettore dell'Università in termini comparativi con gli altri candidati la parte ricorrente avrebbe avuto una qualche probabilità di essere designato Direttore del DAI 6 Scienze e Chirurgie Pediatriche.
Manca qualunque allegazione ed offerta di prova della competenza acquisita, dell'esperienza maturata dalla parte ricorrente in ambito
Pag. 6 di 7 clinico, scientifico, formativo e gestionale e, soprattutto, risulta omessa la valutazione comparativa dei requisiti di scelta, compresi i programmi prodotti da tutti i candidati della terna proposti dal comitato direttivo. Manca, in particolare, il raffronto comparativo dei parametri valutativi con il candidato nominato con la delibera impugnata.
Nel consegue il rigetto del promosso ricorso.
Assorbite tutte le altre domande ed eccezioni di rito e di merito ugualmente formulate dalle parti.
Tenuto conto della novità e peculiarità delle questioni trattate, deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra le parti costituite delle spese processuali. Nulla deve essere disposto per le spese processuali tra la parte ricorrente e la parte resistente rimasta contumace.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza il promosso ricorso;
- compensa integralmente tra le parti costituite le spese di lite;
- nulla per le spese di lite tra la parte ricorrente e la parte resistente contumace.
Bari,05/06/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 7 di 7
Sezione Lavoro
N.R.G. 3367/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti BIA MICHELE e DE Parte_1
FELICE ALESSANDRO LUIGI
ricorrente contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti TRAVI
[...]
RAFFAELLA e DI LANDRO MICHELE resistente
E
rappresentata e Controparte_2 difesa dagli Avv.ti Bianca MASSARELLI e Lucrezia
SARACINO resistente
E
Controparte_3 resistente contumace
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per la tutela risarcitoria da mancato conferimento di incarico.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 05.06.2025.
RAGIONI della DECISIONE Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere alle dipendenze dell'azienda resistente in servizio presso il P.O con qualifica e mansioni di CP_4
Dirigente medico Direttore dell' , e di aver diretto le Parte_2 operazioni elettorali del Comitato Direttivo per l'individuazione delle terna di candidati per la designazione del Direttore del Dipartimento Parte ad Attività Integrata (d'ora in poi 6 Parte_4
; rappresentando di aver ottenuto 13 voti e che il collega
[...]
poi nominato Direttore del DAI 6 CP_3 Parte_4
ne aveva ottenuti solo 9; dolendosi della nullità,
[...] illegittimità ed arbitrarietà della designazione del Prof. per CP_3 violazione dell'art. 6 del regolamento del 2017 di organizzazione e funzionamento dei DAI adottato con delibera del Direttore Generale
n. 1532 del 03.10.2017 dall'azienda resistente d'intesa con l'Università convenuta ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n.
517/1999, e dei principi di buona fede e correttezza, trasparenza e buon andamento della PA, per non avere, le amministrazioni resistenti, osservato le preferenze dei votanti, sovvertendo gli esiti delle votazioni, difformemente da quanto disposto per il conferimento degli incarichi di direzione degli altri DAI, ritenendo la scelta del candidato vincolata agli esiti della votazione;
per mancanza di motivazione adeguata per omessa esternazione della necessaria comparazione dei programmi dei candidati;
deducendo di aver subito pregiudizi di ordine economico per mancato conferimento dell'incarico da mancata attribuzione della maggiorazione retributiva assegnata al
Direttore designato, pari alla somma di € 20.000,00, agiva in giudizio per la declaratoria di illegittimità della delibera di conferimento dell'incarico di Direttore del DAI 6 e Parte_4 per la condanna delle amministrazioni resistenti in solido tra loro al
Pag. 2 di 7 risarcimento dei danni subiti: a) in forma specifica da mancato conferimento dell'incarico in misura pari ad € 20.000,00 oltre interessi e rivalutazione;
b) da perdita di chance professionale da liquidarsi in via equitativa, con il favore delle spese di lite da distrarsi.
Produceva documentazione.
Costituitesi le amministrazioni resistenti contestavano la fondatezza delle domande attoree, affermando l'insussistenza di un diritto soggettivo perfetto del ricorrente al conferimento dell'incarico alla luce della inequivoca portata letterale della disciplina legale e regolamentare sulla nomina del Direttore dei DAI richiamata, e per mancata allegazione e prova degli elementi costitutivi della domanda risarcitoria da perdita di chances favorevoli, non avendo, la parte ricorrente, né allegato e nemmeno offerto di provare che la scelta dovesse ricadere proprio su di lui. L' resistente eccepiva CP_5
l'inammissibilità delle domande non avendo adottato direttamente la delibera di conferimento dell'incarico impugnata dalla parte ricorrente ed avendo semplicemente condiviso la designazione attraverso mera intesa. Entrambe le amministrazioni resistenti domandavano il rigetto delle domande avanzate con vittoria delle spese processuali.
Producevano documentazione.
Sebbene ritualmente convenuto non si costitutiva né compariva nel corso del giudizio il Prof. . Ne veniva dichiarata la contumacia. CP_3
Le domande avanzate dalla parte ricorrente sono infondate e non meritano accoglimento.
Ed infatti, a sostegno della domanda risarcitoria avanzata la parte ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 6 del regolamento del
2017 di organizzazione e funzionamento dei DAI adottato con delibera del Direttore Generale n. 1532 del 03.10.2017 dell'azienda
Pag. 3 di 7 resistente d'intesa con l'Università convenuta ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 517/1999, e dei principi di buona fede e correttezza, trasparenza e buon andamento della PA, per non avere, le amministrazioni resistenti, osservato le preferenze dei votanti, sovvertendo gli esiti delle votazioni, difformemente da quanto disposto per il conferimento degli incarichi di direzione degli altri DAI,
e, soprattutto, ritenendo la scelta del candidato vincolata agli esiti della votazione.
Ebbene, la ricostruzione offerta dalla parte ricorrente non può essere condivisa in alcun modo.
A ben vedere, infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. Parte 517/1999, la nomina e, dunque, la scelta del Direttore del è prerogativa esclusiva del Dirigente Generale dell'Azienda d'intesa con il Rettore dell'Università.
Non solo: la scelta del candidato da parte del Direttore Generale dell'Azienda, da condividere con il Rettore dell'Università (d'intesa), deve essere ancorata ai requisiti oggettivi della capacità gestionale ed organizzativa, dell'esperienza professionale e del curriculum scientifico per espressa previsione legislativa.
Tanto è dato inferire dall'inequivoca portata letterale del comma 4 dell'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999 che si riporta:
< Il direttore del dipartimento ad attività integrata è nominato dal direttore generale d'intesa con il rettore dell'università. Il direttore del dipartimento è scelto fra i responsabili delle strutture complesse di cui si compone il dipartimento sulla base di requisiti di capacità gestionale e organizzativa, esperienza professionale e curriculum scientifico. Il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto.>>
Pag. 4 di 7 In ossequio a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 del d.lgs. n.
517/1999 che demanda all'atto aziendale ex art. 3, del d.lgs. n.
502/1992, la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata sulla base dei princìpi e dei criteri stabiliti nei protocolli d'intesa tra regione e università, è stata adottato un primo protocollo d'intesa tra le amministrazioni resistenti nel 2012 ed un secondo atto d'intesa con delibera del Direttore
Generale n. 1532 del 03.10.2017 dell'azienda sanitaria resistente per modificare il regolamento costitutivo e di funzionamento dei DAI del
2012, entrambi prodotti dalla parte ricorrente.
Ebbene, l'art. 6 dall'atto d'intesa del 2017 in esame ricalca, al primo comma, la disciplina legislativa appena sopra richiamata, ribadendo che il Direttore del DAI è designato (ovvero nominato) dal Direttore
Generale d'intesa con il Rettore sulla base del possesso dei requisiti oggettivi di competenza e di esperienza in ambito clinico, scientifico, formativo e gestionale, ed è scelto (dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore) tra una terna di candidati proposta dal comitato direttivo.
Al comma 4 dell'art. 6 cit. è aggiunto che la scelta del direttore più idoneo in rapporto alle esigenze e ai programmi di ampliamento e sviluppo delle attività del DAI sarà determinata anche dal programma propositivo triennale che tutti e tre in candidati della terna dovranno produrre.
Pertanto, il programma propositivo triennale che i candidati all'incarico di Direttore del DAI devono produrre è uno dei parametri di valutazione della scelta assieme ai requisiti oggettivi di competenza e di esperienza in ambito clinico, scientifico, formativo e gestionale.
In ogni caso, al comitato direttivo, è affidata esclusivamente una mera proposta che, come vedremo, non può ritenersi in alcun modo
Pag. 5 di 7 vincolante nei termini prospettati dalla parte ricorrente. L'unico vincolo imposto al Direttore Generale è di far ricadere la scelta tra i tre candidati individuati dal comitato direttivo.
Ed infatti, l'atto d'intesa, quale fonte regolamentare, non potrebbe in alcun modo affidare ad un organo diverso (il comitato direttivo) la Parte funzione di nomina e scelta del Direttore del che l'art. 3, comma
4, del d.lgs. n. 517/1999 ha riservato espressamente al Direttore
Generale dell'azienda d'intesa con il Rettore dell' . CP_5
A ben vedere, seguendo la tesi propugnata dalla parte ricorrente e ritenendo astrattamente vincolante il voto del comitato direttivo ed insuperabile per il Direttore Generale l'esito della consultazione Parte elettorale per la nomina del Direttore del verrebbe radicalmente svuotata la funzione di nomina e, soprattutto, di scelta affidata espressamente dal legislatore al Direttore Generale d'intesa con il
Rettore dell'Università, e conferita detta funzione ad organo diverso
(il comitato direttivo), in palese contrasto con la previsione legislativa.
Tanto conforta il rigetto della domanda principale avanzata dalla parte ricorrente per evidente infondatezza.
Anche la domanda subordinata va rigettata per omessa allegazione ed offerta di prova che in caso di corretta valutazione del possesso dei requisiti oggettivi di competenza e di esperienza in ambito clinico, scientifico, formativo e gestionale ed anche del programma propositivo triennale da parte del Direttore Generale d'intesa con il
Rettore dell'Università in termini comparativi con gli altri candidati la parte ricorrente avrebbe avuto una qualche probabilità di essere designato Direttore del DAI 6 Scienze e Chirurgie Pediatriche.
Manca qualunque allegazione ed offerta di prova della competenza acquisita, dell'esperienza maturata dalla parte ricorrente in ambito
Pag. 6 di 7 clinico, scientifico, formativo e gestionale e, soprattutto, risulta omessa la valutazione comparativa dei requisiti di scelta, compresi i programmi prodotti da tutti i candidati della terna proposti dal comitato direttivo. Manca, in particolare, il raffronto comparativo dei parametri valutativi con il candidato nominato con la delibera impugnata.
Nel consegue il rigetto del promosso ricorso.
Assorbite tutte le altre domande ed eccezioni di rito e di merito ugualmente formulate dalle parti.
Tenuto conto della novità e peculiarità delle questioni trattate, deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra le parti costituite delle spese processuali. Nulla deve essere disposto per le spese processuali tra la parte ricorrente e la parte resistente rimasta contumace.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza il promosso ricorso;
- compensa integralmente tra le parti costituite le spese di lite;
- nulla per le spese di lite tra la parte ricorrente e la parte resistente contumace.
Bari,05/06/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 7 di 7