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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 21/07/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di ConIGlio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 752/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il [...]. Parte_2
Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. SILVESTRO FLAVIO del Foro di Cuneo.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a CARAGLIO in data 21/06/2008;
• non hanno avuto figli.
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a Parte_1 Parte_2
CARAGLIO il 21/06/2008, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 2008, parte I, atto n. 5), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Riva Ligure (IM), in via Vergere n. 11, acquistata in comproprietà tra i coniugi, ove entrambi risiedono, è assegnata definitivamente al IG. , Parte_1 che ivi continuerà ad abitare, con tutti i mobili, arredi e suppellettili, dichiarando la IG.ra di aver già provveduto prima d'ora ad asportare dalla casa coniugale tutti i beni Parte_2 di sua proprietà esclusiva nonché tutti i suoi effetti personali;
3) entro il termine della data di stipula del rogito previsto nel successivo paragrafo 5), la IG. si impegna a trasferire la propria residenza presso l'immobile di cui la Parte_2 medesima è esclusiva proprietaria sito in Caraglio (CN), Via Provinciale Busca n.7;
2 4) nell'ottica della regolamentazione degli aspetti economico-patrimoniali conseguenti alla crisi dell'unione matrimoniale che, pertanto, assurge a causa concreta del negozio giuridico di trasferimento, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, avendo tale pattuizione scopo "solutorio-compensativo" dei rapporti tra coniugi, le parti espressamente pattuiscono che:
a) gli immobili siti in Caraglio (CN), in via Comitato Liberazione Nazionale n. 14, facente parte del Fabbricato Condominiale denominato “Sant'Andrea – Fabbricato G”, meglio individuati nelle premesse rimangono in piena ed esclusiva proprietà della IG.ra Parte_2
[...
, e, pertanto, entro la data infra specificata nel successivo art. 5, IG. si Parte_1 impegna ed obbliga a rinunciare, come in effetti rinuncia, al suo diritto di usufrutto sugli immobili stessi. Pertanto, le parti espressamente pattuiscono che la IG.ra a Parte_2 decorrere dal mese di giugno 2025 avrà diritto a percepire (eventualmente con accredito direttamente sul conto personale della medesima) la somma mensile di € 380,00 relativa al canone di locazione derivante dal contratto in essere tra il IG. e il IG. Parte_1
(in qualità di locatore), contratto nel quale la moglie subentrerà ex lege con Persona_1 la stipula dell'atto notarile di rinuncia all'usufrutto (v. doc.
6-A e 6 -B);
b) a fronte di quanto sopra, la IG.ra , dal canto suo, si impegna ed obbliga a Parte_2 cedere al IG. la propria quota, pari al 50%, del diritto di proprietà sulle Parte_1 unità immobiliari site in Riva Ligure (IM), in via Vergere n. 11, identificate al Catasto
Fabbricati del Comune di Riva Ligure al Foglio 3, mappale 1381, sub. 7, categoria A/2, cl.1
(composta da un alloggio posto al primo piano con ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, dispensa, due camere, bagno, terrazzo e corte esclusiva), e autorimessa identificata al Foglio 3, mapp. 1394, sub. 31, Cat. C/6 cl. 2, mq. 19, rc euro 87,33, come risulta dall'atto di compravendita a rogito del Notaio avv. Marco Saguato del 15.02.2024, con n. di repertorio 18386 (v. doc. 8);
c) la IG.ra avrà il diritto di percepire integralmente i contributi relativi Parte_2 all'impianto fotovoltaico presente sulla sua proprietà sita in Caraglio, Via Provinciale Busca
n. 7;
d) le somme ancora presenti sul conto corrente acceso presso la BCC di Caraglio cointestato meglio identificato nelle superiori premesse, al netto delle spese comuni ancora da sostenere, saranno divise nella misura del 50% ciascuno, dopodiché il relativo conto corrente sarà estinto;
3 e) le parti espressamente riconoscono che le somme presenti sui conti correnti intestati ai singoli coniugi di cui alle superiori premesse sono di esclusiva proprietà dei medesimi intestatari;
f) ciascun coniuge rimarrà esclusivo proprietario dei veicoli intestati a ciascuno di essi;
5) le parti concordano che per la stipula del relativo rogito per dare attuazione a quanto espressamente pattuito nel superiore art. 4, paragrafi a) e b) sarà dato incarico ad un notaio scelto di comune accordo, che le parti indicano sin d'ora nel Notaio con Persona_2 studio in Caraglio, con spese e oneri per la stipula a carico di ciascuna nella misura del 50%,
e si impegnano sin d'ora a porre in essere ogni attività e/o formalità e/o adempimento (anche amministrativo) necessari per dare attuazione al trasferimento stesso.
L'atto di cui sopra, nel quale sarà contestualmente data attuazione a quanto previsto nel superiore art. 4, paragrafi a) e b), sarà stipulato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di omologa della separazione alle presenti condizioni. Le spese per il relativo rogito saranno a carico dei coniugi nella misura del 50 % ciascuno;
6) le parti – che si dichiarano e risultano essere economicamente autosufficienti – con l'esatto adempimento degli obblighi sanciti nel presente ricorso, dichiarano di avere definito ogni questione di natura economica – patrimoniale e finanziaria tra le stesse sino ad oggi intercorso a qualsiasi titolo e/o ragione e, quindi, di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per nessuna altra ragione o titolo anche se incontroverso o non esplicitato nel presente accordo;
7) le parti – che si dichiarano e risultano essere economicamente autosufficienti dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta di contributo per il loro mantenimento;
8) le spese per l'intervento del legale sono poste a carico di ciascun coniuge nella misura del
50%.
Compensa le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di CARAGLIO, ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 21/07/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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