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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/04/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3983/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 10 aprile 2025, alle ore 12:35, dinanzi al Giudice dott. Alfredo De Leonardis sono comparsi: per parte attrice l'avv. Marco Pellegrini per delega orale dell'avv. Luppi;
per parte convenuta l'avv. Frassi.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
Le parti si riportano alle rispettive note conclusive autorizzate già depositate telematicamente e precisano le conclusioni richiamando quelle in esse contenute.
Il Giudice, dando atto che sono presenti i difensori delle parti, dopo breve camera di consiglio dà lettura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
N. R.G. 3983/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3983/2022 promossa da
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Luppi, Parte_1 C.F._1 del Foro di Brescia
-ATTORE- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Maddalena Frassi, del Foro di Bergamo
-CONVENUTO-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 10.4.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod.
2 proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha convenuto in giudizio invocandone la responsabilità Parte_1 CP_1 risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c.
1.1 A tal fine, ha allegato che in data 27.5.2018, al termine di una partita di calcio da lui arbitrata (in quanto affiliato all'AIA - sezione di Cremona), era stato ingiuriato e minacciato dal convenuto, dirigente responsabile di una delle due squadre e in quell'occasione anche assistente di linea, il quale, inoltre, gli aveva altresì sferrato un calcio così forte da farlo cadere a terra. L'attore, dopo aver dato atto che la somma offerta dall'imputato in sede penale (€
550,00) era stata da lui dichiarata insufficiente (nonostante la declaratoria di estinzione del reato da parte del Giudice di Pace), ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale patito, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza e difesa nel processo penale.
1.2 Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree. CP_1
A tal fine, pur non negando di aver colpito al termine della partita, ha allegato che tale Pt_1 gesto era stato indotto dagli insulti ricevuti dall'attore nel corso dell'incontro e che comunque subito dopo i fatti, avendo realizzato il disvalore del gesto, aveva tentato di porgergli le scuse. Sulla scorta di tali considerazioni, ha ritenuto congrua l'offerta risarcitoria formulata.
1.3 Il processo, dopo l'esperimento della negoziazione assistita e l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., è stato istruito mediante prove orali.
All'esito di tali attività la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata l'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
3 *** ** ***
§ 2. All'esito dell'attività istruttoria devono ritenersi provati il fatto storico nei termini prospettati in citazione e i danni richiesti dall'attore.
2.1 A tal fine, osserva il Tribunale che i testimoni escussi nel corso del giudizio ( Tes_1
- cfr. verbali ud. 13.11.2023 e 22.12.2023), della cui
[...] Tes_2 Tes_3 attendibilità, nonostante il legame di parentela, non vi è motivo di dubitare, e, soprattutto, il video prodotto dalla difesa attorea sub doc. 6 attestano la condotta illecita posta in essere dal convenuto che, al termine della partita di calcio, dapprima si è avvicinato all'attore con fare minaccioso, successivamente gli ha sferrato un calcio tale da provocarne la caduta
(circostanza ammessa dallo stesso - cfr. verbale ud. 13.11.2023) e, infine, è stato CP_1 trattenuto a forza da altre persone al fine di evitare conseguenze peggiori.
Viceversa, la tesi di parte convenuta, secondo cui si sarebbe trattata di una reazione a una serie di insulti pronunciati nei suoi confronti da non ha trovato riscontri. Pt_1
Infatti, l'unico teste ad aver confermato tale circostanza è che, tuttavia, Testimone_4 non può ritenersi attendibile, avendo reso dichiarazioni contraddittorie e in parte divergenti rispetto a ciò che si vede nel filmato di cui al doc. 6 cit. (cfr. verbale ud. 22.12.2023).
A ulteriore riprova dell'accaduto vi è poi il comportamento tenuto dallo stesso convenuto subito dopo i fatti, una volta resosi conto del disvalore del gesto commesso (cfr. pag. 3 comp. cost.), e il certificato di Pronto Soccorso relativo all'attore (cfr. doc. 1 fasc. att.). Quanto a quest'ultimo, non possono ritenersi condivisibili i dubbi di n merito alle tempistiche CP_1 di accesso al nosocomio, dal momento che da un lato, le lesioni patite non erano comunque di entità tali da imporre cure urgenti e immediate, e dall'altro, il lasso di tempo trascorso (70 minuti circa) non può ritenersi eccessivamente lungo.
Alla luce di tali considerazioni, e facendo applicazione dei consolidati principi in tema di causalità civile (in cui, come noto, opera la regola della preponderanza dell'evidenza o 'del più probabile che non'; cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 18584 del 30/6/2021,
Rv. 661816 - 01), deve ritenersi provato il fatto storico nei termini prospettati in citazione.
2.2 Ciò posto per quanto concerne il giudizio di responsabilità, si tratta allora di liquidare i danni subìti dall'attore.
Ritiene il Tribunale che la somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, pari a €
5.000,00, sia congrua.
In tal senso militano una pluralità di circostanze:
- l'età dell'attore e quella del convenuto all'epoca dei fatti, rispettivamente 15 e 40 anni, avrebbe dovuto indurre quest'ultimo a ben ponderare i propri comportamenti e induce a valutare con particolare rigore le conseguenze del riprovevole comportamento posto in essere nei confronti di un minorenne;
4 - il contesto in cui si sono svolti i fatti, vale a dire una partita di calcio tra due squadre non professionistiche composte da giovani atleti;
- la futilità dei motivi, considerata la sproporzione tra le probabili motivazioni del gesto (verosimilmente un errore arbitrale) e le conseguenti reazioni (ingiurie, minacce, lesioni);
- il ruolo svolto dal convenuto in quel contesto, vale a dire dirigente di una squadra calcistica composta da giovani calciatori, come tale particolarmente rilevante anche in un'ottica educativa rispetto ai valori dello sport, della leale competizione e dell'accettazione delle altrui decisioni;
- le conseguenze sull'attore, non solo a livello fisico (come attestato dal certificato di
P.S. prodotto sub doc. 1 fasc. att.) ma, soprattutto, morale, avendo egli meditato di abbandonare l'attività di arbitro (cfr. teste - verbale ud. 22.12.2023), da Tes_5 valutare, come detto, anche alla luce della giovane età dello stesso (neppure maggiorenne).
Elementi questi che, valutati congiuntamente, inducono a ritenere congruo l'importo onnicomprensivo di € 5.000,00, in moneta attuale.
A esso devono essere aggiunte le spese sostenute dall'attore per l'assistenza nel processo penale, nel quale si era costituito parte civile e, tuttavia, conclusosi con la declaratoria di estinzione del reato.
Esse vanno liquidate secondo la fattura dell'avv. Luppi, pari a € 989,66 (cfr. doc. 4 fasc. att.).
In conclusione, il convenuto deve essere condannato a risarcire all'attore il complessivo importo pari a € 5.989,66, oltre interessi legali dalla data odierna e sino al soddisfo.
Alla luce di tali considerazioni devono dunque ritenersi non satisfattivi gli importi offerti da sia in sede penale (cfr. doc. 3 fasc. conv.) che nel corso del presente giudizio (cfr. CP_1 verbali ud. 22.9.2022 e 7.5.2024), e in entrambi i casi rifiutati da Pt_1
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a integrale carico di parte convenuta.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento del d.m. 55/2014 (nella sua versione più aggiornata), tenuto conto del criterio del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
5 dichiara tenuto e condanna l risarcimento in favore di dei danni CP_1 Parte_1 patiti per l'importo di € 5.989,66, oltre interessi legali dalla data odierna e sino al soddisfo;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, € 264,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 10 aprile 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 10 aprile 2025, alle ore 12:35, dinanzi al Giudice dott. Alfredo De Leonardis sono comparsi: per parte attrice l'avv. Marco Pellegrini per delega orale dell'avv. Luppi;
per parte convenuta l'avv. Frassi.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
Le parti si riportano alle rispettive note conclusive autorizzate già depositate telematicamente e precisano le conclusioni richiamando quelle in esse contenute.
Il Giudice, dando atto che sono presenti i difensori delle parti, dopo breve camera di consiglio dà lettura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
N. R.G. 3983/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3983/2022 promossa da
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Luppi, Parte_1 C.F._1 del Foro di Brescia
-ATTORE- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Maddalena Frassi, del Foro di Bergamo
-CONVENUTO-
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 10.4.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod.
2 proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
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§ 1. ha convenuto in giudizio invocandone la responsabilità Parte_1 CP_1 risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c.
1.1 A tal fine, ha allegato che in data 27.5.2018, al termine di una partita di calcio da lui arbitrata (in quanto affiliato all'AIA - sezione di Cremona), era stato ingiuriato e minacciato dal convenuto, dirigente responsabile di una delle due squadre e in quell'occasione anche assistente di linea, il quale, inoltre, gli aveva altresì sferrato un calcio così forte da farlo cadere a terra. L'attore, dopo aver dato atto che la somma offerta dall'imputato in sede penale (€
550,00) era stata da lui dichiarata insufficiente (nonostante la declaratoria di estinzione del reato da parte del Giudice di Pace), ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale patito, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza e difesa nel processo penale.
1.2 Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree. CP_1
A tal fine, pur non negando di aver colpito al termine della partita, ha allegato che tale Pt_1 gesto era stato indotto dagli insulti ricevuti dall'attore nel corso dell'incontro e che comunque subito dopo i fatti, avendo realizzato il disvalore del gesto, aveva tentato di porgergli le scuse. Sulla scorta di tali considerazioni, ha ritenuto congrua l'offerta risarcitoria formulata.
1.3 Il processo, dopo l'esperimento della negoziazione assistita e l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., è stato istruito mediante prove orali.
All'esito di tali attività la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata l'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
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§ 2. All'esito dell'attività istruttoria devono ritenersi provati il fatto storico nei termini prospettati in citazione e i danni richiesti dall'attore.
2.1 A tal fine, osserva il Tribunale che i testimoni escussi nel corso del giudizio ( Tes_1
- cfr. verbali ud. 13.11.2023 e 22.12.2023), della cui
[...] Tes_2 Tes_3 attendibilità, nonostante il legame di parentela, non vi è motivo di dubitare, e, soprattutto, il video prodotto dalla difesa attorea sub doc. 6 attestano la condotta illecita posta in essere dal convenuto che, al termine della partita di calcio, dapprima si è avvicinato all'attore con fare minaccioso, successivamente gli ha sferrato un calcio tale da provocarne la caduta
(circostanza ammessa dallo stesso - cfr. verbale ud. 13.11.2023) e, infine, è stato CP_1 trattenuto a forza da altre persone al fine di evitare conseguenze peggiori.
Viceversa, la tesi di parte convenuta, secondo cui si sarebbe trattata di una reazione a una serie di insulti pronunciati nei suoi confronti da non ha trovato riscontri. Pt_1
Infatti, l'unico teste ad aver confermato tale circostanza è che, tuttavia, Testimone_4 non può ritenersi attendibile, avendo reso dichiarazioni contraddittorie e in parte divergenti rispetto a ciò che si vede nel filmato di cui al doc. 6 cit. (cfr. verbale ud. 22.12.2023).
A ulteriore riprova dell'accaduto vi è poi il comportamento tenuto dallo stesso convenuto subito dopo i fatti, una volta resosi conto del disvalore del gesto commesso (cfr. pag. 3 comp. cost.), e il certificato di Pronto Soccorso relativo all'attore (cfr. doc. 1 fasc. att.). Quanto a quest'ultimo, non possono ritenersi condivisibili i dubbi di n merito alle tempistiche CP_1 di accesso al nosocomio, dal momento che da un lato, le lesioni patite non erano comunque di entità tali da imporre cure urgenti e immediate, e dall'altro, il lasso di tempo trascorso (70 minuti circa) non può ritenersi eccessivamente lungo.
Alla luce di tali considerazioni, e facendo applicazione dei consolidati principi in tema di causalità civile (in cui, come noto, opera la regola della preponderanza dell'evidenza o 'del più probabile che non'; cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 18584 del 30/6/2021,
Rv. 661816 - 01), deve ritenersi provato il fatto storico nei termini prospettati in citazione.
2.2 Ciò posto per quanto concerne il giudizio di responsabilità, si tratta allora di liquidare i danni subìti dall'attore.
Ritiene il Tribunale che la somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, pari a €
5.000,00, sia congrua.
In tal senso militano una pluralità di circostanze:
- l'età dell'attore e quella del convenuto all'epoca dei fatti, rispettivamente 15 e 40 anni, avrebbe dovuto indurre quest'ultimo a ben ponderare i propri comportamenti e induce a valutare con particolare rigore le conseguenze del riprovevole comportamento posto in essere nei confronti di un minorenne;
4 - il contesto in cui si sono svolti i fatti, vale a dire una partita di calcio tra due squadre non professionistiche composte da giovani atleti;
- la futilità dei motivi, considerata la sproporzione tra le probabili motivazioni del gesto (verosimilmente un errore arbitrale) e le conseguenti reazioni (ingiurie, minacce, lesioni);
- il ruolo svolto dal convenuto in quel contesto, vale a dire dirigente di una squadra calcistica composta da giovani calciatori, come tale particolarmente rilevante anche in un'ottica educativa rispetto ai valori dello sport, della leale competizione e dell'accettazione delle altrui decisioni;
- le conseguenze sull'attore, non solo a livello fisico (come attestato dal certificato di
P.S. prodotto sub doc. 1 fasc. att.) ma, soprattutto, morale, avendo egli meditato di abbandonare l'attività di arbitro (cfr. teste - verbale ud. 22.12.2023), da Tes_5 valutare, come detto, anche alla luce della giovane età dello stesso (neppure maggiorenne).
Elementi questi che, valutati congiuntamente, inducono a ritenere congruo l'importo onnicomprensivo di € 5.000,00, in moneta attuale.
A esso devono essere aggiunte le spese sostenute dall'attore per l'assistenza nel processo penale, nel quale si era costituito parte civile e, tuttavia, conclusosi con la declaratoria di estinzione del reato.
Esse vanno liquidate secondo la fattura dell'avv. Luppi, pari a € 989,66 (cfr. doc. 4 fasc. att.).
In conclusione, il convenuto deve essere condannato a risarcire all'attore il complessivo importo pari a € 5.989,66, oltre interessi legali dalla data odierna e sino al soddisfo.
Alla luce di tali considerazioni devono dunque ritenersi non satisfattivi gli importi offerti da sia in sede penale (cfr. doc. 3 fasc. conv.) che nel corso del presente giudizio (cfr. CP_1 verbali ud. 22.9.2022 e 7.5.2024), e in entrambi i casi rifiutati da Pt_1
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a integrale carico di parte convenuta.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento del d.m. 55/2014 (nella sua versione più aggiornata), tenuto conto del criterio del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
5 dichiara tenuto e condanna l risarcimento in favore di dei danni CP_1 Parte_1 patiti per l'importo di € 5.989,66, oltre interessi legali dalla data odierna e sino al soddisfo;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, € 264,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 10 aprile 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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