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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3957/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CUOMO ENRICO
PARTE RICORRENTE contro
(cf. ) CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni avversa istanza, eccezione, deduzione e richiesta emettere i seguenti provvedimenti: a) Accertare la detenzione illegittima da parte del sig. delle unità immobiliari site in Pavia alla via Benedetto Briosco nr. 15 CP_1 identificate al Catasto Fabbricati del Comune di Pavia: foglio XIII sez. B mapp. 165 sub 3 zona cens. 2 cat. A/7 consistenza vani 6,5, rendita euro 1.091,02; Torre del Greco alla particella 908, sub 1, cat. A/4, cl. 6 (doc. nr. 1); Foglio XIII sez. B mapp. 165 sub 2 zona cens. 2 categoria C/6 consistenza 41 mq rendita euro 199,04; b) Per l'effetto condannare il sig. al rilascio in favore dell'istante delle predette unità immobiliari con CP_1 riserva di incardinare un separato giudizio per la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione dalla data di cessazione del contratto al rilascio;
c) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, rimborso spese generali 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. con attribuzione al procuratore anticipatario.
pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio allegando e Parte_1 CP_1
deducendo:
- di aver stipulato con il resistente in data 20/10/2020 contratto di comodato avente ad oggetto gli immobili di sua proprietà siti in Pavia, Via Benedetto Briosco n. 15, censiti al
Catasto Fabbricati del predetto Comune rispettivamente al foglio XIII, sez. B, mapp 165 sub 3, zona cens. 2, categoria A/7, consistenza vani 6,5, rendita euro 1.091,02 e al foglio
XIII, sez. B, mapp 165 sub 2, zona cens. 2, categoria C/6, consistenza 41 mq, rendita euro
199,04;
- che con il contratto di comodato le parti hanno convenuto che il comodatario potesse godere dell'immobile sino alla data del 31/12/2021;
- che, nonostante il decorso del termine finale e specifica richiesta in tal senso, l'immobile non è stato rilasciato.
La ricorrente ha domandato, pertanto, l'accertamento dell'illegittima detenzione dell'immobile con condanna di controparte al rilascio.
Il resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in giudizio.
2. Preliminarmente va osservato che la materia oggetto del presente giudizio rientra nei casi per i quali l'instaurazione del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione, ai sensi dell'art. 5, D. Lgs. n. 28/2010; risulta dagli atti che il tentativo di mediazione sia stato ritualmente esperito e che controparte non vi abbia preso parte (doc. n. 5, fasc. ricorrente).
3. Venendo al merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
3.1 Come è noto, in materia contrattuale il creditore può limitarsi, una volta che abbia dato prova del titolo costitutivo della propria pretesa, ad allegare l'inadempimento del debitore – nel caso di specie, concernente l'obbligo di restituzione – il quale è dunque pagina 2 di 4 gravato della prova delle proprie ragioni circa l'adempimento ovvero del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
In altri termini, in relazione al contratto di comodato dedotto dalla ricorrente a fondamento della domanda, è principio generale che una volta provata la disponibilità del bene e la sua concessione ad altro soggetto spetti a quest'ultimo dimostrare di possedere un titolo diverso per il suo godimento oltre il termine pattuito (cfr. Cass. sent. n. 20371 del
05/09/2013).
Con riferimento alla disciplina contrattuale, viene in rilievo nel caso di specie la stipulazione – tra la proprietaria (cfr. doc. n. 1, fasc. ricorrente) e l'odierno resistente – di contratto di comodato a termine per cui, ai sensi dell'art. 1809, comma 1, c.c., “il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto”.
La conclusione del contratto nei termini sopra esposti risulta puntualmente provata da parte ricorrente mediante produzione documentale (cfr. doc. n. 2, fasc. ricorrente); nel regolamento contrattuale è altresì specificamente indicato il termine finale della concessione in godimento dei beni in data 31/12/2021.
È provato, inoltre, che la ricorrente a mezzo del proprio legale abbia esplicitato a controparte la richiesta di restituzione immediata dell'immobile a seguito della scadenza pattuita (cfr. doc. n. 3, fasc. ricorrente).
3.2 A fronte delle allegazioni e deduzione svolte in giudizio, se è pur vero che la contumacia del resistente non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, la scelta processuale non collaborativa vale a costituire elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti in giudizio.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto.
4. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite che, in considerazione della limitata complessità della vicenda processuale, si liquidano nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del presente giudizio tenuto conto della misura prevista per le cause aventi valore indeterminabile.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso di accerta l'illegittima occupazione da parte di Parte_1
degli immobili siti nel Comune di Pavia, Via Benedetto Briosco n. 15, censiti CP_1 in atti, e per l'effetto
- ordina a la restituzione immediata dei suddetti immobili in favore della CP_1
ricorrente;
- condanna altresì parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 551,85 per spese ed euro 3.809 per compensi profesisonali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge, disponendo la distrazione in favore del legale antistatario, avv. Enrico Cuomo.
Pavia, 19 marzo 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3957/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CUOMO ENRICO
PARTE RICORRENTE contro
(cf. ) CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni avversa istanza, eccezione, deduzione e richiesta emettere i seguenti provvedimenti: a) Accertare la detenzione illegittima da parte del sig. delle unità immobiliari site in Pavia alla via Benedetto Briosco nr. 15 CP_1 identificate al Catasto Fabbricati del Comune di Pavia: foglio XIII sez. B mapp. 165 sub 3 zona cens. 2 cat. A/7 consistenza vani 6,5, rendita euro 1.091,02; Torre del Greco alla particella 908, sub 1, cat. A/4, cl. 6 (doc. nr. 1); Foglio XIII sez. B mapp. 165 sub 2 zona cens. 2 categoria C/6 consistenza 41 mq rendita euro 199,04; b) Per l'effetto condannare il sig. al rilascio in favore dell'istante delle predette unità immobiliari con CP_1 riserva di incardinare un separato giudizio per la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione dalla data di cessazione del contratto al rilascio;
c) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, rimborso spese generali 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. con attribuzione al procuratore anticipatario.
pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio allegando e Parte_1 CP_1
deducendo:
- di aver stipulato con il resistente in data 20/10/2020 contratto di comodato avente ad oggetto gli immobili di sua proprietà siti in Pavia, Via Benedetto Briosco n. 15, censiti al
Catasto Fabbricati del predetto Comune rispettivamente al foglio XIII, sez. B, mapp 165 sub 3, zona cens. 2, categoria A/7, consistenza vani 6,5, rendita euro 1.091,02 e al foglio
XIII, sez. B, mapp 165 sub 2, zona cens. 2, categoria C/6, consistenza 41 mq, rendita euro
199,04;
- che con il contratto di comodato le parti hanno convenuto che il comodatario potesse godere dell'immobile sino alla data del 31/12/2021;
- che, nonostante il decorso del termine finale e specifica richiesta in tal senso, l'immobile non è stato rilasciato.
La ricorrente ha domandato, pertanto, l'accertamento dell'illegittima detenzione dell'immobile con condanna di controparte al rilascio.
Il resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in giudizio.
2. Preliminarmente va osservato che la materia oggetto del presente giudizio rientra nei casi per i quali l'instaurazione del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione, ai sensi dell'art. 5, D. Lgs. n. 28/2010; risulta dagli atti che il tentativo di mediazione sia stato ritualmente esperito e che controparte non vi abbia preso parte (doc. n. 5, fasc. ricorrente).
3. Venendo al merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
3.1 Come è noto, in materia contrattuale il creditore può limitarsi, una volta che abbia dato prova del titolo costitutivo della propria pretesa, ad allegare l'inadempimento del debitore – nel caso di specie, concernente l'obbligo di restituzione – il quale è dunque pagina 2 di 4 gravato della prova delle proprie ragioni circa l'adempimento ovvero del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
In altri termini, in relazione al contratto di comodato dedotto dalla ricorrente a fondamento della domanda, è principio generale che una volta provata la disponibilità del bene e la sua concessione ad altro soggetto spetti a quest'ultimo dimostrare di possedere un titolo diverso per il suo godimento oltre il termine pattuito (cfr. Cass. sent. n. 20371 del
05/09/2013).
Con riferimento alla disciplina contrattuale, viene in rilievo nel caso di specie la stipulazione – tra la proprietaria (cfr. doc. n. 1, fasc. ricorrente) e l'odierno resistente – di contratto di comodato a termine per cui, ai sensi dell'art. 1809, comma 1, c.c., “il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto”.
La conclusione del contratto nei termini sopra esposti risulta puntualmente provata da parte ricorrente mediante produzione documentale (cfr. doc. n. 2, fasc. ricorrente); nel regolamento contrattuale è altresì specificamente indicato il termine finale della concessione in godimento dei beni in data 31/12/2021.
È provato, inoltre, che la ricorrente a mezzo del proprio legale abbia esplicitato a controparte la richiesta di restituzione immediata dell'immobile a seguito della scadenza pattuita (cfr. doc. n. 3, fasc. ricorrente).
3.2 A fronte delle allegazioni e deduzione svolte in giudizio, se è pur vero che la contumacia del resistente non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, la scelta processuale non collaborativa vale a costituire elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti in giudizio.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto.
4. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite che, in considerazione della limitata complessità della vicenda processuale, si liquidano nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del presente giudizio tenuto conto della misura prevista per le cause aventi valore indeterminabile.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso di accerta l'illegittima occupazione da parte di Parte_1
degli immobili siti nel Comune di Pavia, Via Benedetto Briosco n. 15, censiti CP_1 in atti, e per l'effetto
- ordina a la restituzione immediata dei suddetti immobili in favore della CP_1
ricorrente;
- condanna altresì parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 551,85 per spese ed euro 3.809 per compensi profesisonali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge, disponendo la distrazione in favore del legale antistatario, avv. Enrico Cuomo.
Pavia, 19 marzo 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
pagina 4 di 4