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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2287 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 15019 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell‟anno 2021 vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall‟avv. Parte_1 Parte_2
Giuseppe Gennaro ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in questa via
G. La Farina n° 13/a
opponenti
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall‟avv. Matteo Rossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell‟avv. in questa CP_2
via P.pe di Belmonte n° 3
opposto
E
e per essa quale mandataria Controparte_3 Controparte_4
rappresentata e difesa dall‟avv. Matteo Rossi ed elettivamente domiciliata
[...]
presso il suo studio in Milano nel c.so Matteotti n° 1
interveniente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com‟è noto, l‟opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell‟opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d‟ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella specie, la Controparte_1
( d‟ora in poi ) ha agito in sede monitoria per ottenere da CP_1 Parte_1
e il pagamento dell‟importo di € 23.795,40 ( oltre
[...] Parte_2
interessi e spese della fase monitoria ) a titolo di saldo debitorio maturato da costoro in ragione di contratto di finanziamento originariamente stipulato e sottoscritto in data 15.12.09 con ( Parte_3 Controparte_5
) dal primo in qualità di debitore principale e dalla seconda
[...]
quale coobbligata, credito che era poi stato ceduto con apposito contratto a
AN IFIS S.p.a., che a sua volta aveva conferito un ramo d‟azienda ad
[...]
ricomprendente il credito medesima, di cui si era resa cessionaria con CP_3
atto di cessione di crediti pro soluto dell‟11.10.2018 Controparte_1
Contr dalla cui scissione parziale veniva attribuito il ramo a fusasi CP_6
infine per incorporazione in ivi costituitasi in veste di Controparte_3
interveniente, quale successore a titolo particolare nella titolarità dei rapporti giuridici, attivi e passivi, anteriori alla fusione facenti capo a ( v. CP_6
documentazione prodotta a corredo della domanda d‟ingiunzione ).
Ciò premesso, ritenuta assolta, a cura della società opposta, la condizione di procedibilità del giudizio per intervenuto regolare esperimento ope giudicis del tentativo obbligatorio di mediazione, l‟odierno opponente, al fine di paralizzare la
2 pretesa avversaria, ha in primo luogo eccepito la prescrizione del credito.
Ora, va osservato come detta censura non risulti meritevole di accoglimento, atteso che laddove si ponga riferimento, come nella specie, ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di un‟unica obbligazione principale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale che inizia a decorrere dal momento utile per il pagamento dell‟ultima rata del debito principale ( cfr. Cass. civ. n. 25047/09 ), di guisa che, stante la decorrenza nel caso in esame di detto termine a far data dal gennaio 2017 per il contratto sottoscritto il 15.12.09 ( scadenza dell‟ultima delle 84 rate previste, come attestato dal contratto prodotto in sede monitoria ), esso non risulterà evidentemente spirato per mancata maturazione del relativo decorso decennale.
A fronte poi di quanto eccepito in termini di illegittimità delle cessioni operate per insussistenza dei presupposti di cui all‟art. 1264 c.c. in difetto di notificazione delle medesime agli opponenti, va osservato come, ancorché sia stata effettuata al debitore e al coobbligato comunicazione delle suddette cessioni, oltre con missive prodotte sin dalla fase monitoria, anche mediante notifica del ricorso per ingiunzione e pedissequo decreto oggi opposto ( da ritenersi in tale ultimo caso equipollente alla comunicazione ai sensi dell‟art. 1264
c.c. ), il contratto di cessione di credito abbia natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegua al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, che attribuisce a quest‟ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione – anche in via esecutiva – pur se sia mancata la notificazione prevista dall‟art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l‟efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente, anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante ( v. ex multis
Cass. civ. nn. 4713/19, 15364/11 ).
3 I principi sopra esposti, peraltro, sono da ritenersi estesi anche alle operazioni di cessione di crediti in blocco e all‟avviso di cui all‟art. 58 T.U.B. ( norma secondo cui la notizia dell‟intervenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, invero verificatasi nella specie, o attraverso forme integrative di pubblicità fissate dalla AN IT ), potendo validamente essere surrogata la pubblicazione ivi prevista dagli adempimenti prescritti in via generale dall‟art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l‟atto giudiziale con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto ( v. ex multis Cass. civ. nn. 20495/20, 5997/16 ).
Venendo alla adombrata usurarietà del tasso applicato al contratto di finanziamento e alla dedotta sussistenza di un meccanismo anatocistico nel relativo rapporto, va preliminarmente rilevato come non sia stata offerta se non una generica allegazione sul punto, tale da risultare inidonea ad attivare un serio percorso valutativo;
ad ogni modo, mette conto evidenziare con riguardo al primo profilo che, qualora si contesti l‟applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L. n. 108/96, vi è l‟onere, nella specie non assolto, di indicare in modo specifico oltre che la misura, anche i modi e i tempi del superamento dello specifico tasso soglia rilevante e ciò anche mediante la produzione dei decreti ministeriali previsti dalla predetta legge e delle rilevazioni della AN IT, mentre per ciò che attiene al profilo anatocistico, va rammentato come la previsione di cui all‟art. 1283 c.c. vieti la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l‟unica fattispecie regolata in tal senso, non applicabile nel caso di specie laddove si è in presenza di finanziamento a rimborso prestabilito –
c.d. ammortamento alla francese – in cui ad ogni pagamento di rata ( che comprende quota capitale e quota interessi ) gli interessi maturati sono integralmente pagati e residua il solo capitale sul quale maturano i successivi interessi.
D‟altro canto, la genericità delle contestazioni in esame ha precluso
4 l‟ammissione di una consulenza tecnica, che avrebbe comportato un‟elusione dell‟onere probatorio incombente sulla parte per la dimostrazione dei fatti posti a base delle proprie difese, non potendo l‟accertamento peritale supplire all‟insufficienza delle sue allegazioni mediante compimento di un‟indagine avente finalità meramente o prevalentemente esplorative ( peraltro, va osservato come non risulti prodotta in atti la relazione tecnica evocata labialmente da parte opponente nelle proprie difese ).
D‟altro canto, si intende precisare in ordine alla vexata quaestio del cumulo tra interessi corrispettivi e interessi moratori, come questi ultimi rientrino nel novero delle prestazioni „accidentali‟ ( e perciò meramente eventuali ) sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinati ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di pressione finalizzata alla realizzazione del corretto adempimento del contratto. La diversità ontologica e funzionale delle due suindicate categorie di interessi non ne consente, pertanto, ad avviso di codesto Decidente, il mero cumulo ai fini della valutazione a monte della eventuale usurarietà genetica del contratto. La possibilità/necessità di un tale cumulo non può trarsi da un‟erronea interpretazione del dictum delle recenti pronunce della Suprema Corte e ove anche queste ultime avessero realmente stabilito un simile principio, sarebbe comunque da disattendere, per quanto autorevole, in virtù della diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi.
Disattesa, pertanto, anche la superiore censura, con riguardo all‟eccezione mossa dagli opponenti in punto di mancata produzione da parte della società opposta del contratto di finanziamento in originale ( che avrebbe consentito loro di disconoscere le sottoscrizioni ivi apposte ), mette conto evidenziare come, non avendo parte opponente, alla luce della previsione normativa secondo cui “le copie fotografiche di scritture, hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità all'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta” ( art. 2719 c.c. ), proceduto a espresso disconoscimento della copia
5 prodotta in giudizio, ma essendosi limitata ad una mera contestazione della medesima, non risulti detta doglianza meritevole di accoglimento.
Ciò posto, la pretesa creditoria avanzata in sede monitoria dall‟odierna società opposta appare ad ogni modo supportata idoneamente oltre che dalla fonte negoziale del diritto azionato ( ossia il contratto di finanziamento, comprensivo di piano di ammortamento ), dai successivi atti di cessione del credito, nonché da estratto conto ex art. 50 T.U.B. contenente indicazione delle voci costitutive dell‟esposizione debitoria.
Conseguentemente, in assenza di specifica o idonea censura anche in ordine alla avvenuta erogazione del finanziamento oggetto del relativo contratto e all‟inadempimento ex adverso dedotto, dovrà rigettarsi l‟opposizione proposta e per l‟effetto andrà confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore della società opposta.
Per il principio della soccombenza, e Parte_1 Parte_2
dovranno rifondere alla ( intervenuta nel presente Controparte_3
giudizio, come sopra accennato, in qualità di nuova titolare del credito ) le spese della presente fase di opposizione, che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l‟opposizione proposta da e con Parte_1 Parte_2
atto di citazione notificato in data 5.11.21 avverso il decreto ingiuntivo n. 3307/21 emesso, su ricorso di Controparte_1
dal Tribunale di Palermo in data 16.07.21, che per l‟effetto
[...]
conferma;
6 - condanna parte opponente alla rifusione in favore della Controparte_3
delle spese della presente fase di opposizione, quantificate come in parte
[...]
motiva in complessivi € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla l. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 26.05.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 15019 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell‟anno 2021 vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall‟avv. Parte_1 Parte_2
Giuseppe Gennaro ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in questa via
G. La Farina n° 13/a
opponenti
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall‟avv. Matteo Rossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell‟avv. in questa CP_2
via P.pe di Belmonte n° 3
opposto
E
e per essa quale mandataria Controparte_3 Controparte_4
rappresentata e difesa dall‟avv. Matteo Rossi ed elettivamente domiciliata
[...]
presso il suo studio in Milano nel c.so Matteotti n° 1
interveniente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com‟è noto, l‟opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell‟opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d‟ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella specie, la Controparte_1
( d‟ora in poi ) ha agito in sede monitoria per ottenere da CP_1 Parte_1
e il pagamento dell‟importo di € 23.795,40 ( oltre
[...] Parte_2
interessi e spese della fase monitoria ) a titolo di saldo debitorio maturato da costoro in ragione di contratto di finanziamento originariamente stipulato e sottoscritto in data 15.12.09 con ( Parte_3 Controparte_5
) dal primo in qualità di debitore principale e dalla seconda
[...]
quale coobbligata, credito che era poi stato ceduto con apposito contratto a
AN IFIS S.p.a., che a sua volta aveva conferito un ramo d‟azienda ad
[...]
ricomprendente il credito medesima, di cui si era resa cessionaria con CP_3
atto di cessione di crediti pro soluto dell‟11.10.2018 Controparte_1
Contr dalla cui scissione parziale veniva attribuito il ramo a fusasi CP_6
infine per incorporazione in ivi costituitasi in veste di Controparte_3
interveniente, quale successore a titolo particolare nella titolarità dei rapporti giuridici, attivi e passivi, anteriori alla fusione facenti capo a ( v. CP_6
documentazione prodotta a corredo della domanda d‟ingiunzione ).
Ciò premesso, ritenuta assolta, a cura della società opposta, la condizione di procedibilità del giudizio per intervenuto regolare esperimento ope giudicis del tentativo obbligatorio di mediazione, l‟odierno opponente, al fine di paralizzare la
2 pretesa avversaria, ha in primo luogo eccepito la prescrizione del credito.
Ora, va osservato come detta censura non risulti meritevole di accoglimento, atteso che laddove si ponga riferimento, come nella specie, ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di un‟unica obbligazione principale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale che inizia a decorrere dal momento utile per il pagamento dell‟ultima rata del debito principale ( cfr. Cass. civ. n. 25047/09 ), di guisa che, stante la decorrenza nel caso in esame di detto termine a far data dal gennaio 2017 per il contratto sottoscritto il 15.12.09 ( scadenza dell‟ultima delle 84 rate previste, come attestato dal contratto prodotto in sede monitoria ), esso non risulterà evidentemente spirato per mancata maturazione del relativo decorso decennale.
A fronte poi di quanto eccepito in termini di illegittimità delle cessioni operate per insussistenza dei presupposti di cui all‟art. 1264 c.c. in difetto di notificazione delle medesime agli opponenti, va osservato come, ancorché sia stata effettuata al debitore e al coobbligato comunicazione delle suddette cessioni, oltre con missive prodotte sin dalla fase monitoria, anche mediante notifica del ricorso per ingiunzione e pedissequo decreto oggi opposto ( da ritenersi in tale ultimo caso equipollente alla comunicazione ai sensi dell‟art. 1264
c.c. ), il contratto di cessione di credito abbia natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegua al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, che attribuisce a quest‟ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione – anche in via esecutiva – pur se sia mancata la notificazione prevista dall‟art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l‟efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente, anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante ( v. ex multis
Cass. civ. nn. 4713/19, 15364/11 ).
3 I principi sopra esposti, peraltro, sono da ritenersi estesi anche alle operazioni di cessione di crediti in blocco e all‟avviso di cui all‟art. 58 T.U.B. ( norma secondo cui la notizia dell‟intervenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, invero verificatasi nella specie, o attraverso forme integrative di pubblicità fissate dalla AN IT ), potendo validamente essere surrogata la pubblicazione ivi prevista dagli adempimenti prescritti in via generale dall‟art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l‟atto giudiziale con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto ( v. ex multis Cass. civ. nn. 20495/20, 5997/16 ).
Venendo alla adombrata usurarietà del tasso applicato al contratto di finanziamento e alla dedotta sussistenza di un meccanismo anatocistico nel relativo rapporto, va preliminarmente rilevato come non sia stata offerta se non una generica allegazione sul punto, tale da risultare inidonea ad attivare un serio percorso valutativo;
ad ogni modo, mette conto evidenziare con riguardo al primo profilo che, qualora si contesti l‟applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L. n. 108/96, vi è l‟onere, nella specie non assolto, di indicare in modo specifico oltre che la misura, anche i modi e i tempi del superamento dello specifico tasso soglia rilevante e ciò anche mediante la produzione dei decreti ministeriali previsti dalla predetta legge e delle rilevazioni della AN IT, mentre per ciò che attiene al profilo anatocistico, va rammentato come la previsione di cui all‟art. 1283 c.c. vieti la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l‟unica fattispecie regolata in tal senso, non applicabile nel caso di specie laddove si è in presenza di finanziamento a rimborso prestabilito –
c.d. ammortamento alla francese – in cui ad ogni pagamento di rata ( che comprende quota capitale e quota interessi ) gli interessi maturati sono integralmente pagati e residua il solo capitale sul quale maturano i successivi interessi.
D‟altro canto, la genericità delle contestazioni in esame ha precluso
4 l‟ammissione di una consulenza tecnica, che avrebbe comportato un‟elusione dell‟onere probatorio incombente sulla parte per la dimostrazione dei fatti posti a base delle proprie difese, non potendo l‟accertamento peritale supplire all‟insufficienza delle sue allegazioni mediante compimento di un‟indagine avente finalità meramente o prevalentemente esplorative ( peraltro, va osservato come non risulti prodotta in atti la relazione tecnica evocata labialmente da parte opponente nelle proprie difese ).
D‟altro canto, si intende precisare in ordine alla vexata quaestio del cumulo tra interessi corrispettivi e interessi moratori, come questi ultimi rientrino nel novero delle prestazioni „accidentali‟ ( e perciò meramente eventuali ) sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinati ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di pressione finalizzata alla realizzazione del corretto adempimento del contratto. La diversità ontologica e funzionale delle due suindicate categorie di interessi non ne consente, pertanto, ad avviso di codesto Decidente, il mero cumulo ai fini della valutazione a monte della eventuale usurarietà genetica del contratto. La possibilità/necessità di un tale cumulo non può trarsi da un‟erronea interpretazione del dictum delle recenti pronunce della Suprema Corte e ove anche queste ultime avessero realmente stabilito un simile principio, sarebbe comunque da disattendere, per quanto autorevole, in virtù della diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi.
Disattesa, pertanto, anche la superiore censura, con riguardo all‟eccezione mossa dagli opponenti in punto di mancata produzione da parte della società opposta del contratto di finanziamento in originale ( che avrebbe consentito loro di disconoscere le sottoscrizioni ivi apposte ), mette conto evidenziare come, non avendo parte opponente, alla luce della previsione normativa secondo cui “le copie fotografiche di scritture, hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità all'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta” ( art. 2719 c.c. ), proceduto a espresso disconoscimento della copia
5 prodotta in giudizio, ma essendosi limitata ad una mera contestazione della medesima, non risulti detta doglianza meritevole di accoglimento.
Ciò posto, la pretesa creditoria avanzata in sede monitoria dall‟odierna società opposta appare ad ogni modo supportata idoneamente oltre che dalla fonte negoziale del diritto azionato ( ossia il contratto di finanziamento, comprensivo di piano di ammortamento ), dai successivi atti di cessione del credito, nonché da estratto conto ex art. 50 T.U.B. contenente indicazione delle voci costitutive dell‟esposizione debitoria.
Conseguentemente, in assenza di specifica o idonea censura anche in ordine alla avvenuta erogazione del finanziamento oggetto del relativo contratto e all‟inadempimento ex adverso dedotto, dovrà rigettarsi l‟opposizione proposta e per l‟effetto andrà confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore della società opposta.
Per il principio della soccombenza, e Parte_1 Parte_2
dovranno rifondere alla ( intervenuta nel presente Controparte_3
giudizio, come sopra accennato, in qualità di nuova titolare del credito ) le spese della presente fase di opposizione, che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l‟opposizione proposta da e con Parte_1 Parte_2
atto di citazione notificato in data 5.11.21 avverso il decreto ingiuntivo n. 3307/21 emesso, su ricorso di Controparte_1
dal Tribunale di Palermo in data 16.07.21, che per l‟effetto
[...]
conferma;
6 - condanna parte opponente alla rifusione in favore della Controparte_3
delle spese della presente fase di opposizione, quantificate come in parte
[...]
motiva in complessivi € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla l. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 26.05.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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