Sentenza breve 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 30/05/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00858/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00722/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 722 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Jacopo Molina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Federico Trento, Silvia Privato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Regione TO, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- della Deliberazione della Giunta Comunale di Venezia N. -OMISSIS-, pubblicata in Albo Pretorio del Comune di Venezia dal 21.12.2022 al 5.1.2023;
- della Tavola 2 allegata alla stessa Deliberazione;
- dei Verbali della Conferenza di Servizi;
- di ogni ulteriore atto o provvedimento annesso, o comunque presupposto o avvinto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso depositato in data 29.06.2023 la ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe, articolando plurime censure in diritto.
Si costituiva in resistenza il Comune di Venezia.
Il ricorso veniva fissato ai sensi dell’art 72 bis c.p.a. ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, con l’avvertenza (anche in relazione al disposto di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a.) che la mancata manifestazione espressa di interesse avrebbe potuto essere valutata ai fini di un’eventuale declaratoria di improcedibilità ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, e 84, comma 4, c.p.a. e che, diversamente, sarebbe fissata l’udienza pubblica di discussione.
Con atto depositato in data 21.05.2025, la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione del gravame e chiedeva l’integrale compensazione delle spese.
Il Collegio non può che prendere atto della dichiarazione attorea e dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo, avuto riguardo all’esito dell’impugnativa e alla condotta processuale delle parti, la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) dichiara improcedibile il ricorso;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Zampicinini | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.