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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/03/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 704/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Silvia Brat Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 704/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
SANTA TECLA, 4 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. PESCE ALESSANDRO
MARCO, che lao rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. GIRELLI DANIELA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. RIGHETTI ENRICO ( C.F._2
pagina 1 di 9 APPELLATA
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_2
domiciliata in VIA CECCARDI 4/30 16121 GENOVA presso lo studio dell'avv.
TURCI MARCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
(P.I. CP_3 C.F._3
APPELLATA CONTUMACE
avente ad oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..) sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, dedu-zione così
GIUDICARE
In riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 6890/2023,
1) in via pregiudiziale: dichiarare la nullità/inesistenza della notificazione alla
[...]
o.o.d. dell'atto di citazione del terzo datato 16.12.2021 e, per l'effetto, Pt_1
respingere ogni domanda nei confronti della appellante;
2) ancora in via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità e/o la inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 31.2 CMR;
pagina 2 di 9 3) in subordine, nel merito: respingere ogni domanda nei confronti della
[...]
o.o.d.; Pt_1
4) in via ulteriormente subordinata: nel caso di accoglimento anche parziale della domanda di garanzia della : condannare la a manlevare e Controparte_1 CP_3
garantire la da qualsiasi conseguenza pregiudi-zievole in relazione alle Parte_1
domande della CP_2
5) spese del giudizio rifuse all'appellante per il secondo grado del giudizio.
Per Controparte_1
"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adversis rejectis, dichiarare infondati e respingere tutti i motivi d'impugnazione e le doglianze formulate dall'appellante nell'atto di appello e, di conseguenza, confermare in toto l'impugnata sentenza;
in ogni caso, nel merito, confermare la sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto la piena responsabilità delle terze chiamate e, conseguentemente, confermare anche la condanna in via solidale, alternativa o pro quota di
[...]
e/o di quali vettori del trasporto, a garantire, manlevare CP_4 CP_5
e tenere integralmente indenne l'odierna conchiudente dalla pretesa (per capitale ed interessi, ed anche per spese di lite) avanzata in primo grado nei suoi confronti dalla
Controparte_6
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente giudizio di appello (oltre spese generali nella misura di 15 %, IVA e CPA come per legge)”.
Per Controparte_2
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso respingere l'avversario atto d'appello e confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese”. pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
La dopo aver indennizzato, con la somma di euro 45.000,00, la propria Controparte_2
assicurata per lo smarrimento di 287 colli di merce, contenenti borse, da Controparte_7
trasportare dalla in Italia, tramite la conveniva in giudizio quest'ultima Pt_1 Controparte_1
società, chiedendone, sia ai sensi dell'art. 1916 c.c., che in forza di cessione dei diritti da parte della propria assicurata, la condanna al pagamento della somma pari all'indennizzo versato, oltre interessi e rivalutazione.
Evidenziava l'attrice la colpa grave in capo al predetto vettore, il quale aveva lasciato parcheggiato l'automezzo con la merce sulla pubblica via per quasi due giorni, in luogo non custodito né sorvegliato, subendo il furto dei colli da parte di ignoti malviventi, che in orario notturno, tagliavano il telone del camion ed asportavano la merce, mentre l'autista dormiva nella cabina di guida.
Si costituiva contestando la legittimazione attiva della ed il Controparte_1 CP_2
fondamento della domanda attorea, e la propria legittimazione passiva, posto che il trasporto era stato eseguito dalla , che a sua volta aveva incaricato il sub-vettore bulgaro di Parte_1 CP_5
Sofia.
La convenuta veniva autorizzata ad evocare in giudizio, per essere manlevata nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la e la . Parte_1 CP_8
Mentre si costituiva in giudizio, contestando le domande proposte nei suoi confronti, CP_8
rimaneva contumace la . Parte_1
Il Tribunale di Milano, senza sostanziale attività istruttoria, con sentenza n.6890\2023 pubblicata il 4-9-
2023, accoglieva la domanda di nei confronti di e quella di manleva CP_2 Controparte_1 proposta da quest'ultima nei confronti di e di . Parte_1 CP_8
Il primo giudice, respinte le eccezioni preliminari, ravvisava, sulla base delle circostanze, emergenti dalla denuncia di furto sporta alle forze dell'ordine, la colpa grave del vettore Controparte_1 tenuto a rispondere dell'operato dei subvettori dei quali si era avvalso, e quindi l'inapplicabilità dei limiti risarcitori stabiliti dalla CMR, con il conseguente diritto dell'attrice di ottenere il rimborso dell'intero indennizzo versato alla propria assicurata, corrispondente al valore della merce rubata, pari ad euro 45.000,00 oltre interessi moratori dalla domanda al saldo.
Quanto alle domande proposte dalla convenuta, il tribunale accertava il diritto della medesima di essere manlevata dalla e della , per quanto dovuto all'attrice in forza Parte_1 CP_8 CP_8
pagina 4 di 9 della sentenza.
Detta sentenza è stata impugnata, in forza di quattro motivi di appello, dalla , Parte_1
quale terza chiamata nel giudizio di primo grado, che ne chiede la riforma, quanto alla statuizione che l'aveva condannata a manlevare la Controparte_1
Mentre la è rimasta contumace, si sono costituite le altre due parti appellate, chiedendo CP_8
la conferma della sentenza impugnata.
La faceva rilevare di essere estranea alle parti della sentenza oggetto di impugnazione, e CP_2
comunque contestava la fondatezza del secondo motivo di appello, chiedendone il rigetto.
La osservava, senza tuttavia farne motivo di impugnazione incidentale, come la Controparte_1
propria legittimazione passiva fosse stata erroneamente ritenuta dal primo giudice, posto che era emersa documentalmente la propria estraneità al rapporto, dal momento che del trasporto in questione era stata incaricata la che poi a sua volta lo aveva fatto eseguire alla Parte_1 CP_8
.
[...]
L'appellata si rimetteva alla valutazione della Corte quanto al primo motivo di impugnazione della con il quale si eccepiva la nullità della notifica della citazione di primo grado, ed Parte_1
esponeva di non essere interessata a coltivare il presente procedimento, avendo, da un lato, già corrisposto gli importi portati dalla sentenza alla e dall'altro, già ottenuto l'integrale CP_2
rimborso di tale pagamento dalla , in forza delle statuizioni della pronuncia di primo CP_8
grado.
Detta appellata concludeva per il rigetto della impugnazione della . Parte_1
Alla prima udienza del 9 luglio 2024 il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 10 dicembre 2024 da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti costituite depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 10-12-
2024 nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Rileva preliminarmente la Corte come l'unica statuizione oggetto di impugnazione attenga al rapporto processuale tra la e la terza chiamata in giudizio , avente Controparte_1 Parte_1
ad oggetto la domanda di garanzia proposta dalla prima nei confronti della seconda (oltre che contro la
). CP_8
pagina 5 di 9 Tutte le altre statuizioni della sentenza di primo grado, sono divenute definitive.
Ciò posto, con il primo motivo l'appellante assume la nullità\inesistenza della notifica della citazione con la quale era stata evocata in giudizio.
La , dopo aver premesso come dovesse trovare applicazione, ratione temporis, il Parte_1
Regolamento CE n.1393 del 2007, faceva rilevare come il tribunale, nel valutare la ritualità della notifica, avesse omesso di considerare come l'avviso di ricevimento fosse privo del timbro postale, del timbro della società destinataria e della sottoscrizione del messo postale bulgaro, mentre la sottoscrizione del destinatario era illeggibile.
Aggiungeva l'appellante come la relazione di notificazione non facesse neppure menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale era stato spedito il plico raccomandato.
Secondo la la notificazione dell'atto di citazione di primo grado doveva ritenersi Parte_1 inesistente, e ciò determinava l'improcedibilità di ogni domanda proposta nei suoi confronti.
Con il secondo motivo l'appellante assume come, essendosi il tribunale pronunciato sullo stesso trasporto, con la sentenza n. 2307\2024, la domanda della doveva essere dichiarata Controparte_1 improcedibile, ai sensi dell'art. 31.2 della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR) firmata a Ginevra il 19 maggio 1956.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta come il primo giudice, sancendo la responsabilità solidale della e della , avrebbe violato gli artt. 36 e 37 della CMR. Parte_1 CP_8
Secondo l'appellante, il tribunale avrebbe dovuto pronunciare la condanna alla manleva della sola
, unico soggetto cui era imputabile il danno. CP_5
Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto gli interessi di mora sulla somma riconosciuta.
Secondo la ai sensi dell'art. 27 della CMR, potevano calcolarsi interessi al solo Parte_1
saggio del 5%.
Il primo motivo è fondato.
L'atto di chiamata in causa della odierna appellante, nel giudizio di primo grado, è stato notificato ai sensi della disciplina, vigente in quel momento, contenuta nel Regolamento CE 1393\2007 in vigore dal 13 novembre 2008, relativo alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale (poi sostituito a far tempo dall'1-7-2022 dal Reg. UE 2020\1784).
Come insegna la Suprema Corte, in tema di notificazione di un atto giudiziario in altro Stato membro pagina 6 di 9 dell'Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1393 del 2007, per la verifica del perfezionamento della notifica sono sufficienti gli elementi informativi riportati nel certificato di espletamento delle formalità previsto dall'art. 10 del citato Regolamento e redatto secondo il "modulo standard" dell'Allegato I, la cui effettiva provenienza dall'organo che ha proceduto alla notificazione è validamente attestata dall'apposizione del timbro dell'ufficio, alternativa alla sottoscrizione autografa del funzionario (Cass. 29716\2019).
Nella fattispecie in esame, come si evince dalla relata di notifica della citazione del terzo
[...]
, l'atto è stato trasmesso con raccomandata a.r. n. RA859526147IT, ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art. 14 del Regolamento 1393\2007.
Premesso che nella fattispecie in esame il certificato di espletamento delle formalità non è presente,
l'avviso di ricevimento, dal quale dovrebbero ricavarsi gli elementi informativi necessari per attribuire al documento l'efficacia probatoria accertativa di quanto in esso attestato, risulta privo del timbro dell'organo ricevente bulgaro che avrebbe eseguito la notifica, né dall'atto è possibile ricavare altri elementi che permettano di individuare il funzionario e\o l'ufficio che ha proceduto alla notificazione.
E' pertanto evidente come nella fattispecie in esame non sia possibile accertare la provenienza dell'attività di notificazione dalla competente autorità bulgara.
La stessa controparte che ha proceduto a notificare all'odierna appellante la Controparte_1
chiamata in causa nel giudizio di primo grado, quanto alla eccepita nullità della notificazione, oggetto del primo motivo di appello, non ha sviluppato argomenti giuridici per resistere alla impugnazione, rimettendosi alla valutazione della Corte.
L'impossibilità di accertare l'espletamento da parte dell'organo bulgaro incaricato di eseguire le operazioni di notificazione, delle formalità necessarie prescritte dal Regolamento 1393\2007, comporta la nullità della notifica dell'atto con il quale l'odierna appellante è stata chiamata nel giudizio di primo grado.
Dovendosi escludere che nel processo instaurato in primo grado, la rivestisse la Parte_1
qualità di litisconsorte necessario, atteso che il rapporto con la chiamante è Controparte_1
certamente scindibile rispetto agli altri rapporti processuali instaurati dalla Controparte_2
con l'introduzione del giudizio di primo grado, la conseguenza della nullità della notificazione
[...]
della citazione introduttiva di primo grado comporta non la rimessione del giudizio al primo giudice, ma la nullità della sentenza di primo grado limitatamente alla azione di manleva promossa dalla nei confronti della . Controparte_1 Parte_1
pagina 7 di 9 In relazione all'esito del giudizio, va condannata a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
le spese del presente giudizio di appello, liquidate secondo i parametri minimi della tabella di cui
[...]
al DM 55\2014 (e successive modifiche) in relazione alla semplicità delle questioni trattate, in relazione al valore della causa (da euro 52.001 ad euro 260.000), per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi la fase istruttoria, in euro 3.473,00 per compenso oltre iva, cpa e
15% per rimborso spese forfettarie.
Per quanto riguarda il rapporto processuale tra l'odierna appellante e l'altra parte costituita
[...]
va osservato come la sentenza di primo grado sia passata in giudicato nei suoi Controparte_2
confronti, che non ha avanzato nel presente giudizio di appello nessuna richiesta e nei cui confronti alcuna domanda è stata proposta.
Come insegna la Suprema Corte, in un giudizio svoltosi con pluralità di parti in cause scindibili ai sensi dell'art.332 cod. proc. civ., cioè cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell'impugnazione e la sua conoscenza assolvono alla funzione di
"litis denuntiatio", così da permettere l'attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza. In tal caso, pertanto, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione e, quindi, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore della condanna alle spese a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., che esige la qualità di parte, e perciò una "vocatio in ius", e la soccombenza (Cass. 13355\2015; Cass. 2208\2012).
Pertanto, vanno compensate le spese processuali di questo giudizio tra l'appellante e la
[...]
estranea alla impugnazione. Controparte_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a)in accoglimento dell'appello proposto da , ed in parziale riforma della Parte_1
pronuncia impugnata, dichiara la nullità della sentenza di primo grado limitatamente alla domanda di manleva proposta dalla nei confronti della;
Controparte_1 Parte_1
b)conferma nel resto la sentenza impugnata;
c)condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali del presente grado di appello, liquidate in euro 3.473,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per spese forfettarie;
d)compensa le spese processuali di questo grado di appello tra l'appellante e Controparte_2
pagina 8 di 9 CP_1
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2024
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Silvia Brat Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 704/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
SANTA TECLA, 4 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. PESCE ALESSANDRO
MARCO, che lao rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. GIRELLI DANIELA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. RIGHETTI ENRICO ( C.F._2
pagina 1 di 9 APPELLATA
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_2
domiciliata in VIA CECCARDI 4/30 16121 GENOVA presso lo studio dell'avv.
TURCI MARCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
(P.I. CP_3 C.F._3
APPELLATA CONTUMACE
avente ad oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..) sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, dedu-zione così
GIUDICARE
In riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 6890/2023,
1) in via pregiudiziale: dichiarare la nullità/inesistenza della notificazione alla
[...]
o.o.d. dell'atto di citazione del terzo datato 16.12.2021 e, per l'effetto, Pt_1
respingere ogni domanda nei confronti della appellante;
2) ancora in via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità e/o la inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 31.2 CMR;
pagina 2 di 9 3) in subordine, nel merito: respingere ogni domanda nei confronti della
[...]
o.o.d.; Pt_1
4) in via ulteriormente subordinata: nel caso di accoglimento anche parziale della domanda di garanzia della : condannare la a manlevare e Controparte_1 CP_3
garantire la da qualsiasi conseguenza pregiudi-zievole in relazione alle Parte_1
domande della CP_2
5) spese del giudizio rifuse all'appellante per il secondo grado del giudizio.
Per Controparte_1
"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adversis rejectis, dichiarare infondati e respingere tutti i motivi d'impugnazione e le doglianze formulate dall'appellante nell'atto di appello e, di conseguenza, confermare in toto l'impugnata sentenza;
in ogni caso, nel merito, confermare la sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto la piena responsabilità delle terze chiamate e, conseguentemente, confermare anche la condanna in via solidale, alternativa o pro quota di
[...]
e/o di quali vettori del trasporto, a garantire, manlevare CP_4 CP_5
e tenere integralmente indenne l'odierna conchiudente dalla pretesa (per capitale ed interessi, ed anche per spese di lite) avanzata in primo grado nei suoi confronti dalla
Controparte_6
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente giudizio di appello (oltre spese generali nella misura di 15 %, IVA e CPA come per legge)”.
Per Controparte_2
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso respingere l'avversario atto d'appello e confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese”. pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
La dopo aver indennizzato, con la somma di euro 45.000,00, la propria Controparte_2
assicurata per lo smarrimento di 287 colli di merce, contenenti borse, da Controparte_7
trasportare dalla in Italia, tramite la conveniva in giudizio quest'ultima Pt_1 Controparte_1
società, chiedendone, sia ai sensi dell'art. 1916 c.c., che in forza di cessione dei diritti da parte della propria assicurata, la condanna al pagamento della somma pari all'indennizzo versato, oltre interessi e rivalutazione.
Evidenziava l'attrice la colpa grave in capo al predetto vettore, il quale aveva lasciato parcheggiato l'automezzo con la merce sulla pubblica via per quasi due giorni, in luogo non custodito né sorvegliato, subendo il furto dei colli da parte di ignoti malviventi, che in orario notturno, tagliavano il telone del camion ed asportavano la merce, mentre l'autista dormiva nella cabina di guida.
Si costituiva contestando la legittimazione attiva della ed il Controparte_1 CP_2
fondamento della domanda attorea, e la propria legittimazione passiva, posto che il trasporto era stato eseguito dalla , che a sua volta aveva incaricato il sub-vettore bulgaro di Parte_1 CP_5
Sofia.
La convenuta veniva autorizzata ad evocare in giudizio, per essere manlevata nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la e la . Parte_1 CP_8
Mentre si costituiva in giudizio, contestando le domande proposte nei suoi confronti, CP_8
rimaneva contumace la . Parte_1
Il Tribunale di Milano, senza sostanziale attività istruttoria, con sentenza n.6890\2023 pubblicata il 4-9-
2023, accoglieva la domanda di nei confronti di e quella di manleva CP_2 Controparte_1 proposta da quest'ultima nei confronti di e di . Parte_1 CP_8
Il primo giudice, respinte le eccezioni preliminari, ravvisava, sulla base delle circostanze, emergenti dalla denuncia di furto sporta alle forze dell'ordine, la colpa grave del vettore Controparte_1 tenuto a rispondere dell'operato dei subvettori dei quali si era avvalso, e quindi l'inapplicabilità dei limiti risarcitori stabiliti dalla CMR, con il conseguente diritto dell'attrice di ottenere il rimborso dell'intero indennizzo versato alla propria assicurata, corrispondente al valore della merce rubata, pari ad euro 45.000,00 oltre interessi moratori dalla domanda al saldo.
Quanto alle domande proposte dalla convenuta, il tribunale accertava il diritto della medesima di essere manlevata dalla e della , per quanto dovuto all'attrice in forza Parte_1 CP_8 CP_8
pagina 4 di 9 della sentenza.
Detta sentenza è stata impugnata, in forza di quattro motivi di appello, dalla , Parte_1
quale terza chiamata nel giudizio di primo grado, che ne chiede la riforma, quanto alla statuizione che l'aveva condannata a manlevare la Controparte_1
Mentre la è rimasta contumace, si sono costituite le altre due parti appellate, chiedendo CP_8
la conferma della sentenza impugnata.
La faceva rilevare di essere estranea alle parti della sentenza oggetto di impugnazione, e CP_2
comunque contestava la fondatezza del secondo motivo di appello, chiedendone il rigetto.
La osservava, senza tuttavia farne motivo di impugnazione incidentale, come la Controparte_1
propria legittimazione passiva fosse stata erroneamente ritenuta dal primo giudice, posto che era emersa documentalmente la propria estraneità al rapporto, dal momento che del trasporto in questione era stata incaricata la che poi a sua volta lo aveva fatto eseguire alla Parte_1 CP_8
.
[...]
L'appellata si rimetteva alla valutazione della Corte quanto al primo motivo di impugnazione della con il quale si eccepiva la nullità della notifica della citazione di primo grado, ed Parte_1
esponeva di non essere interessata a coltivare il presente procedimento, avendo, da un lato, già corrisposto gli importi portati dalla sentenza alla e dall'altro, già ottenuto l'integrale CP_2
rimborso di tale pagamento dalla , in forza delle statuizioni della pronuncia di primo CP_8
grado.
Detta appellata concludeva per il rigetto della impugnazione della . Parte_1
Alla prima udienza del 9 luglio 2024 il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 10 dicembre 2024 da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti costituite depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 10-12-
2024 nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Rileva preliminarmente la Corte come l'unica statuizione oggetto di impugnazione attenga al rapporto processuale tra la e la terza chiamata in giudizio , avente Controparte_1 Parte_1
ad oggetto la domanda di garanzia proposta dalla prima nei confronti della seconda (oltre che contro la
). CP_8
pagina 5 di 9 Tutte le altre statuizioni della sentenza di primo grado, sono divenute definitive.
Ciò posto, con il primo motivo l'appellante assume la nullità\inesistenza della notifica della citazione con la quale era stata evocata in giudizio.
La , dopo aver premesso come dovesse trovare applicazione, ratione temporis, il Parte_1
Regolamento CE n.1393 del 2007, faceva rilevare come il tribunale, nel valutare la ritualità della notifica, avesse omesso di considerare come l'avviso di ricevimento fosse privo del timbro postale, del timbro della società destinataria e della sottoscrizione del messo postale bulgaro, mentre la sottoscrizione del destinatario era illeggibile.
Aggiungeva l'appellante come la relazione di notificazione non facesse neppure menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale era stato spedito il plico raccomandato.
Secondo la la notificazione dell'atto di citazione di primo grado doveva ritenersi Parte_1 inesistente, e ciò determinava l'improcedibilità di ogni domanda proposta nei suoi confronti.
Con il secondo motivo l'appellante assume come, essendosi il tribunale pronunciato sullo stesso trasporto, con la sentenza n. 2307\2024, la domanda della doveva essere dichiarata Controparte_1 improcedibile, ai sensi dell'art. 31.2 della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR) firmata a Ginevra il 19 maggio 1956.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta come il primo giudice, sancendo la responsabilità solidale della e della , avrebbe violato gli artt. 36 e 37 della CMR. Parte_1 CP_8
Secondo l'appellante, il tribunale avrebbe dovuto pronunciare la condanna alla manleva della sola
, unico soggetto cui era imputabile il danno. CP_5
Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto gli interessi di mora sulla somma riconosciuta.
Secondo la ai sensi dell'art. 27 della CMR, potevano calcolarsi interessi al solo Parte_1
saggio del 5%.
Il primo motivo è fondato.
L'atto di chiamata in causa della odierna appellante, nel giudizio di primo grado, è stato notificato ai sensi della disciplina, vigente in quel momento, contenuta nel Regolamento CE 1393\2007 in vigore dal 13 novembre 2008, relativo alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale (poi sostituito a far tempo dall'1-7-2022 dal Reg. UE 2020\1784).
Come insegna la Suprema Corte, in tema di notificazione di un atto giudiziario in altro Stato membro pagina 6 di 9 dell'Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1393 del 2007, per la verifica del perfezionamento della notifica sono sufficienti gli elementi informativi riportati nel certificato di espletamento delle formalità previsto dall'art. 10 del citato Regolamento e redatto secondo il "modulo standard" dell'Allegato I, la cui effettiva provenienza dall'organo che ha proceduto alla notificazione è validamente attestata dall'apposizione del timbro dell'ufficio, alternativa alla sottoscrizione autografa del funzionario (Cass. 29716\2019).
Nella fattispecie in esame, come si evince dalla relata di notifica della citazione del terzo
[...]
, l'atto è stato trasmesso con raccomandata a.r. n. RA859526147IT, ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art. 14 del Regolamento 1393\2007.
Premesso che nella fattispecie in esame il certificato di espletamento delle formalità non è presente,
l'avviso di ricevimento, dal quale dovrebbero ricavarsi gli elementi informativi necessari per attribuire al documento l'efficacia probatoria accertativa di quanto in esso attestato, risulta privo del timbro dell'organo ricevente bulgaro che avrebbe eseguito la notifica, né dall'atto è possibile ricavare altri elementi che permettano di individuare il funzionario e\o l'ufficio che ha proceduto alla notificazione.
E' pertanto evidente come nella fattispecie in esame non sia possibile accertare la provenienza dell'attività di notificazione dalla competente autorità bulgara.
La stessa controparte che ha proceduto a notificare all'odierna appellante la Controparte_1
chiamata in causa nel giudizio di primo grado, quanto alla eccepita nullità della notificazione, oggetto del primo motivo di appello, non ha sviluppato argomenti giuridici per resistere alla impugnazione, rimettendosi alla valutazione della Corte.
L'impossibilità di accertare l'espletamento da parte dell'organo bulgaro incaricato di eseguire le operazioni di notificazione, delle formalità necessarie prescritte dal Regolamento 1393\2007, comporta la nullità della notifica dell'atto con il quale l'odierna appellante è stata chiamata nel giudizio di primo grado.
Dovendosi escludere che nel processo instaurato in primo grado, la rivestisse la Parte_1
qualità di litisconsorte necessario, atteso che il rapporto con la chiamante è Controparte_1
certamente scindibile rispetto agli altri rapporti processuali instaurati dalla Controparte_2
con l'introduzione del giudizio di primo grado, la conseguenza della nullità della notificazione
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della citazione introduttiva di primo grado comporta non la rimessione del giudizio al primo giudice, ma la nullità della sentenza di primo grado limitatamente alla azione di manleva promossa dalla nei confronti della . Controparte_1 Parte_1
pagina 7 di 9 In relazione all'esito del giudizio, va condannata a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
le spese del presente giudizio di appello, liquidate secondo i parametri minimi della tabella di cui
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al DM 55\2014 (e successive modifiche) in relazione alla semplicità delle questioni trattate, in relazione al valore della causa (da euro 52.001 ad euro 260.000), per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi la fase istruttoria, in euro 3.473,00 per compenso oltre iva, cpa e
15% per rimborso spese forfettarie.
Per quanto riguarda il rapporto processuale tra l'odierna appellante e l'altra parte costituita
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va osservato come la sentenza di primo grado sia passata in giudicato nei suoi Controparte_2
confronti, che non ha avanzato nel presente giudizio di appello nessuna richiesta e nei cui confronti alcuna domanda è stata proposta.
Come insegna la Suprema Corte, in un giudizio svoltosi con pluralità di parti in cause scindibili ai sensi dell'art.332 cod. proc. civ., cioè cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell'impugnazione e la sua conoscenza assolvono alla funzione di
"litis denuntiatio", così da permettere l'attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza. In tal caso, pertanto, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione e, quindi, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore della condanna alle spese a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., che esige la qualità di parte, e perciò una "vocatio in ius", e la soccombenza (Cass. 13355\2015; Cass. 2208\2012).
Pertanto, vanno compensate le spese processuali di questo giudizio tra l'appellante e la
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estranea alla impugnazione. Controparte_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a)in accoglimento dell'appello proposto da , ed in parziale riforma della Parte_1
pronuncia impugnata, dichiara la nullità della sentenza di primo grado limitatamente alla domanda di manleva proposta dalla nei confronti della;
Controparte_1 Parte_1
b)conferma nel resto la sentenza impugnata;
c)condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali del presente grado di appello, liquidate in euro 3.473,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per spese forfettarie;
d)compensa le spese processuali di questo grado di appello tra l'appellante e Controparte_2
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Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2024
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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