TAR Genova, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 399
TAR
Decreto cautelare 15 marzo 2022
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Sentenza 30 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Legittimità costituzionale dell'art. 4-ter D.L. n.44/2021

    La Corte Costituzionale ha più volte confermato la legittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale e delle relative misure, ritenendole ragionevoli, proporzionate e necessarie per la tutela della salute collettiva, anche alla luce dei dati medico-scientifici disponibili.

  • Rigettato
    Contrasto con il diritto dell'Unione Europea e la CEDU

    La giurisprudenza, inclusa quella della Corte Costituzionale, ha ritenuto le misure analoghe adottate in altri paesi europei legittime e conformi ai principi europei e convenzionali, evidenziando la necessità di bilanciare il diritto al lavoro con la tutela della salute collettiva.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 32 Cost. in materia di diritto alla salute

    La Corte Costituzionale ha chiarito che l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio è compatibile con l'art. 32 Cost. se diretto a tutelare la salute altrui, non incide negativamente sullo stato di salute del soggetto (salvo conseguenze normali e tollerabili), e prevede un indennizzo in caso di danno ulteriore. La misura è considerata ragionevole e proporzionata.

  • Rigettato
    Inidoneità dell'obbligo vaccinale a fronteggiare l'epidemia e violazione norme sul lavoro agile

    La normativa sull'obbligo vaccinale era una misura specifica per il contesto pandemico. La possibilità di ricollocazione era prevista solo per soggetti impossibilitati a vaccinarsi per ragioni di salute accertate. Le misure di lavoro agile non erano universalmente applicabili in tale contesto.

  • Rigettato
    Violazione norme sul pubblico impiego e disparità di trattamento

    La normativa speciale sull'obbligo vaccinale (D.L. 44/2021) deroga alle norme generali sul pubblico impiego. La sospensione per inadempimento vaccinale non è una sanzione disciplinare e la mancata retribuzione è una conseguenza diretta del principio di corrispettività, non essendo il lavoratore in grado di svolgere la prestazione.

  • Rigettato
    Violazione del Codice della Protezione Civile e cessazione dello stato di emergenza

    La doglianza è irrilevante ai fini della decisione, poiché riguarda la dichiarazione e la proroga dello stato di emergenza, non direttamente gli atti di sospensione adottati sulla base di normativa speciale (D.L. 44/2021).

  • Rigettato
    Irragionevolezza dell'obbligo vaccinale rispetto a nuove normative e disparità di trattamento

    Le situazioni non sono assimilabili. Le normative citate riguardano contesti diversi (accesso a servizi per viaggiatori internazionali vs. svolgimento dell'attività lavorativa) e non inficiano la legittimità costituzionale della scelta del legislatore di imporre l'obbligo vaccinale a specifiche categorie lavorative.

  • Improcedibile
    Diritto alla corresponsione del trattamento economico e degli assegni

    La domanda è improcedibile in parte qua per sopraggiunta carenza di interesse, dato che i ricorrenti sono stati reintegrati in servizio. Tuttavia, persiste l'interesse all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di sospensione al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto. La giurisprudenza ha confermato che la mancata retribuzione è conseguenza del principio di corrispettività.

  • Rigettato
    Richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali

    La domanda risarcitoria è infondata, essendo stati respinti i motivi di ricorso che ne costituivano il presupposto.

  • Rigettato
    Richiesta di adibizione a mansioni diverse o lavoro agile

    La normativa applicabile prevedeva la ricollocazione solo per soggetti impossibilitati a vaccinarsi per ragioni di salute accertate. L'amministrazione non era obbligata a fornire modalità alternative di lavoro agile per i non vaccinati.

  • Rigettato
    Richiesta di trattamento economico e assegni nella misura della metà

    La Corte Costituzionale ha chiarito che la mancata erogazione di assegni alimentari è giustificata in quanto la sospensione deriva da una scelta volontaria del dipendente, a differenza delle ipotesi di sospensione per procedimenti penali o disciplinari.

  • Inammissibile
    Scomputo dall'anzianità di servizio del periodo di sospensione

    La questione è inammissibile in quanto non espressamente posta nel ricorso introduttivo e la giurisprudenza consolidata ritiene inammissibile la domanda in assenza di impugnazione del DPCM 12 Ottobre 2021, atto presupposto che prevede espressamente la perdita di anzianità per i giorni di assenza ingiustificata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 399
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 399
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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