Decreto cautelare 15 marzo 2022
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00399/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00158/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 158 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Sandri, Arcangela Spenillo e Olav Gianmaria Taraldsen, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
degli atti di accertamento di inosservanza dell'obbligo vaccinale e contestuale sospensione ex art. 4 ter D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dal D.L. 172/2021, con i quali è stata disposta la sospensione con effetto immediato dei ricorrenti “dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenza disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”, con privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, sino al completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021;
dell'invito di cui all'art. 4-ter, comma 3, D.L. 44/2021;
del conferimento di delega e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della verifica dell'obbligo vaccinale Covid-19;
della Circolare Ministero dell'Interno, P.S., prot. 6142 del 10 dicembre 2021 e successive modifiche e circolari/atti ad esso correlati e/o derogativi;
della Circolare Ministero dell'Interno, Dip. Dei Vigili del Fuoco, prot. 24757 del 11 dicembre 2021 e successive modifiche e circolari/atti ad esso correlati e/o derogativi;
del Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021, art. 2, introduttivo dell'art. 4-ter del Decreto Legge n.44 del 1 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.76 del 28 maggio 2021;
del Decreto Legge n.44 del 1 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.76 del 28 maggio 2021;
del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla Legge 165 del 19 novembre 2021;
del Decreto Legge del 24 dicembre 2021 n. 221;
del Decreto Legge 7 giugno 2022, n.1;
nonché ogni altro atto normativo e/o amministrativo presupposto, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto il decreto del Presidente di questo Tribunale n. 52 del 15 marzo 2022, di rigetto della domanda di sospensione cautelare provvisoria dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, successivamente rinunciata, giusta memoria del 31 marzo 2022;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 marzo 2026 il dott. PE AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I ricorrenti, appartenenti alla Polizia di Stato e ai Vigili del Fuoco, tutti con sede di servizio rientrante nel Comando territoriale della Regione Liguria, hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe tra i quali, in particolare, gli atti di accertamento e inosservanza dell’obbligo vaccinale contro il Covid-19 e contestuale sospensione ex art. 4-ter, d. l. 44/2021, conv. dalla l. 76/202, introdotto dall’art. 2 del d.l. 172/2021, adottati dal Ministero dell’Interno.
Espongono in fatto i ricorrenti che:
- gli stessi prestano la loro attività lavorativa alle dipendenze del Ministero dell’Interno e, nello specifico, del Dipartimento di Pubblica sicurezza, della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, tutti presso sedi di servizio rientranti nella Regione Liguria;
- i responsabili delle rispettive strutture presso le quali i ricorrenti lavorano hanno notificato ai dipendenti il provvedimento ex art. 4-ter su citato, con il quale è stata disposta la sospensione con effetto immediato dal diritto di svolgere l’attività lavorativa senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, con privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, sino al completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021;
- i provvedimenti predetti sono motivati col richiamo al d.l. n. 172/2021, che ha disposto di “estendere l’obbligo di certificazione verde Covid-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus Sars-cov-2, con la finalità di “tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”;
- il Ministero dell’Interno, Dipartimento di pubblica sicurezza, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco, ha introdotto circolari recettive del contenuto della citata fonte normativa estendendo il campo di applicazione anche al personale non in servizio in quanto assente giustificato, come nei casi di malattia o congedo;
- nella specie nessuna indagine ed approfondimento è stata attuata al fine di verificare il contrasto della normativa con norme di rango superiore, né con riguardo all’effettiva sufficienza e validità di tale misura al fine di garantire, nel concreto e nello specifico ambiente di lavoro, l’obiettivo dichiarato quale “ratio legis” di tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- quindi, i ricorrenti hanno chiesto di essere adibiti a mansione diversa da quella ricoperta e/o di essere impiegati in modalità di lavoro agile e, in subordine, hanno domandato di vedersi riconosciuto un assegno alimentare, al pari di come avviene per le sospensioni disciplinari e/o precauzionali;
- tali istanze non hanno però trovato accoglimento.
2. Con atto notificato il 14 febbraio 2022 e depositato il 12 marzo 2022, i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti di sospensione dal servizio, nonché le norme e le circolari che hanno portato all'adozione di tale misura.
2.1. I ricorrenti, oltre alla domanda di annullamento, previa concessione di misura cautelare, hanno chiesto:
- in via pregiudiziale, di ritenere rilevanti e non manifestamente infondate le questioni prospettate in merito all’illegittimità e incostituzionalità dell’art. 4-ter, d.l. 44/2021, convertito dalla l. 76/2021, introdotto dal d.l. 172/2021, e dell’art. 1, d.l. 1/2022;
- nel merito, la condanna dell’Amministrazione a consentire loro l’accesso sul luogo di lavoro senza o previa effettuazione del tampone rapido, alla corresponsione del trattamento economico previsto e degli assegni di carattere fisso e continuativo, con la condanna dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, di natura patrimoniale e non patrimoniale;
- in via subordinata, di essere reintegrati e adibiti a mansioni che non prevedono il contatto con il pubblico, in applicazione del p.o.l.a, in modalità di “lavoro agile”, con la corresponsione del trattamento economico previsto e la condanna della p.a. al risarcimento di tutti i danni;
- in via ulteriormente subordinata, di vedersi corrispondere il trattamento economico previsto e gli assegni di carattere fisso e continuativo erogati nella misura della metà, così per il trattamento ai fini pensionistici e con condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni patiti e patiendi;
- in via istruttoria l’esibizione, da parte delle Amministrazioni intimate, dei documenti attestanti i : “1. dati percentuali delle cause di malattia di servizio per infortunio da Covid-19 richieste e riconosciute al personale impiegato nel Comando di appartenenza del ricorrente dal 01 febbraio 2020 alla trattazione del presente procedimento; 2.dati percentuali circa l’esito positivo da tampone richiesto dal datore di lavoro a tutti i dipendenti in occasione dei controlli di sicurezza sul posto di lavoro, relativi al personale impiegato nel Comando di appartenenza del ricorrente dal 01 febbraio 2020 alla trattazione del presente procedimento; 3. dati percentuali circa l’esito positivo da tampone dei dipendenti che, non essendosi sottoposti a vaccinazione anti Covid-19, dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, si sono recati sul posto di lavoro con certificazione verde c.d base”.
2.2. Nel ricorso, in via preliminare, i ricorrenti rilevano l’ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, giustificata dal fatto che gli stessi vantano la medesima posizione giuridica, in quanto indistintamente destinatari del precetto legislativo con il quale è stato introdotto, nei loro confronti, l’obbligo vaccinale anti Covid 19 e che le censure dedotte sono identiche a tutte le posizioni, in quanto dirette a contestare il contrasto dell’obbligo vaccinale con le molteplici disposizioni del diritto europeo, convenzionale ed interno.
2.3. Nel merito, vengono dedotte le seguenti censure:
1) “Illegittimità costituzionale dell’art. 4-ter D.L. n.44/2021 Violazione artt. 1, 2, 3, 4, 13, 19, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 52, 77 Cost. Violazione art. 3 e 52 Carta di Nizza e art. 8 C.E.D.U. - Violazione del principio di uguaglianza, non discriminazione, proporzionalità e ragionevolezza – Violazione del principio di precauzione Violazione della libertà di autodeterminazione”.
Secondo gli esponenti sospendere il diritto al lavoro apparirebbe più come una disposizione punitiva e sanzionatoria, e non tanto quale mezzo necessario ed indispensabile per raggiungere lo specifico scopo normativo, ossia quello di limitare i contagi.
Il decreto legge impugnato non rispetterebbe i requisiti di necessità e urgenza richiesti dall’art. 77 Cost., così come le imposizioni vaccinali introdotte per gli ulteriori comparti dell’impiego pubblico (e privato), che non sarebbero idonee a fronteggiare l’epidemia da Covid-19 e che violerebbero i principi di ragionevolezza, proporzionalità e non arbitrarietà. A ciò si aggiungerebbero gli ulteriori profili di incostituzionalità e di contrasto dell’art. 4-ter del D.L. 44/2021 con principi cardine del nostro Ordinamento.
Da qui la richiesta di un vaglio di legittimità costituzionale circa l’esistenza dei presupposti di necessità ed urgenza dai quali trae origine il d.l. 172/2021, nonché circa la lesione dei diritti soggettivi che la rigorosa applicazione dell’art. 4-ter comporta.
2) “Art. 4-ter D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021 e introdotto dal D.L. 172/2021 – Violazione di legge: artt. 1, 2, 3, 4, 13, 19, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 52, 77 Cost.; artt. 3, 21 e 52 della Carta di Nizza; art. 8 C.E.D.U. - Violazione Regolamento U.E. n.536/2014, artt. 28, 29, 35 – Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza – Eccesso di potere – Illogicità ed irragionevolezza manifesta – Difetto di motivazione Eccesso di potere – Illogicità ed irragionevolezza manifesta – Eccesso di potere – Illogicità ed irragionevolezza manifesta – Illegittimità delle circolari attuative e dei provvedimenti di sospensione per violazione da parte dell’amministrazione intimata del dovere di disapplicazione della normativa interna in contrasto con il diritto eurounitario”.
I provvedimenti amministrativi che scaturiscono dall’applicazione dell’art. 4-ter, d.l. 44/2021 e lo stesso articolo 4-ter, oltre a violare i principi fondamentali della Costituzione, si porrebbero in contrasto anche con il diritto euro unitario, in particolare con gli artt. 3, 21 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dell’art. 8 CEDU. In particolare, secondo i ricorrenti, la privazione del lavoro per i soggetti non vaccinati rappresenterebbe una sanzione finalizzata a spingere la popolazione a un forzoso consenso alla somministrazione del farmaco, in totale spregio al diritto sancito, anche a livello europeo, dell’integrità fisica e psichica.
3) “Violazione dell’art. 32 Cost., sulla scorta degli arresti giurisprudenziali della Corte Costituzionale”.
Ciò in quanto, alla luce dei dati e degli studi riportati, risulterebbe evidente come coloro che decidano di non sottoporsi alla vaccinazione possano avere dubbi circa gli effetti preventivi della stessa, e circa gli effetti collaterali nel breve e nel medio e lungo periodo. Tale cautela, dunque, circa la propria incolumità non può costringere ad un trattamento sanitario con consenso “condizionato” alla sospensione dal diritto al lavoro.
4) “Inidoneità dell’obbligo vaccinale e della sospensione ex art. 4 ter D.L. 44/2021 a fronteggiare l’epidemia Covid 19 – Inidoneità del possesso della certificazione verde ad assolvere agli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. e D.lgs 81/2008 - Violazione e mancata applicazione delle disposizioni sul lavoro agile – Ulteriore disparità di trattamento tra soggetti in possesso di certificazione di esonero o differimento dalla vaccinazione – Violazione del principio di uguaglianza - Violazione art. 3 T.U.E., art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Risoluzione n.2361/2021 del Consiglio d’Europa – Violazione Direttive n. 2000/78/CE e 2000/43/CE”.
L’introduzione di un trattamento farmacologico preventivo quale requisito per continuare a svolgere la prestazione lavorativa dovrebbe perlomeno essere corredata da dati analitici che ne evidenzino la necessità in termini di sicurezza sul lavoro, non altrimenti raggiungibile, dovendo essere utilizzata quale “extrema ratio” laddove non vi sia altra soluzione (organizzativa e non) alla vaccinazione. Secondo i ricorrenti questo non sarebbe il caso, in quanto la sicurezza sul posto di lavoro è stata garantita sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria con l’adozione dei Protocolli del Ministero della Salute e la vaccinazione anti Covid-19 non potrebbe rientrare tra queste misure di sicurezza, in quanto gli stessi lavoratori vaccinati possono contrarre la malattia ed essere soggetti a ricadute. Pertanto la tesi dei ricorrenti è che gli stessi avrebbero potuto continuare a svolgere la propria attività lavorativa, presentandosi sul posto di lavoro con certificazione verde ottenuta da esito negativo di tampone molecolare o, al pari dei colleghi vaccinati prima del d.l. 127/2021, non dovendo esibire alcun lasciapassare.
5) “Violazione delle norme regolative del rapporto di pubblico impiego – Eccesso di potere – Irragionevolezza manifesta – Disparità di trattamento e violazione del principio di uguaglianza – Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza – Coordinamento tra art. 4 ter D.L. 44/2021 e art. 4 quater, introdotto con D.L. 1/2022: criticità”.
L’art. 4-ter, d.l. 44/2021 si porrebbe in contrasto anche con le norme che regolano il rapporto di impiego dei dipendenti pubblici, nonché con le previsioni dei contratti collettivi nazionali, che prevedono ipotesi specifiche di sospensione. Per quanto attiene al Corpo della Polizia di Stato verrebbe in rilievo il d.P.R. 737/1981, in materia di sanzioni disciplinari (in particolare, i ricorrenti richiamano gli artt. 1, 6 e 9 del citato decreto). Per quanto attiene invece al Corpo dei Vigili del Fuoco, nella fattispecie, verrebbe in rilievo il CCNL delle amministrazioni autonome dello Stato, che detta regole in materia di sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza (in particolare, l’art. 14). Verrebbero, altresì, in rilievo gli artt. 91 e 92 del D.p.r. 3/1957, i quali dispongono che nei casi di sospensione (disciplinare o precauzionale) il dipendente ha diritto alla conservazione del rapporto di lavoro pur non potendo prestare attività di servizio, ed ha altresì diritto al trattamento economico previsto ed agli altri assegni d carattere fisso e continuativo, erogati nella misura della metà, così come ai fini pensionistici, computato per la metà.
Da qui, quindi, deriverebbe la discriminazione e la disparità di trattamento tra il dipendente dell’Amministrazione di pubblica sicurezza sospeso per aver posto in essere fatti di notevole gravità, il quale continua comunque a godere di un riconoscimento retributivo-assistenziale, ed il dipendente (sempre del comparto sicurezza) che, avendo deciso di non sottoporsi ad un trattamento sanitario obbligatorio (vaccinazione covid-19), si vede precluso il riconoscimento del trattamento retributivo e di qualsiasi altro compenso o emolumento, comunque denominati.
6) “Mancata previsione normativa e/o applicazione diretta da parte dell’Amministrazione circa la possibilità di adibire il lavoratore ad altra mansione e/o in modalità di lavoro differenti – Violazione del Piano Organizzativo del lavoro agile (P.O.L.A.) - Violazione di legge - Eccesso di potere – Irragionevolezza manifesta – Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione”.
I ricorrenti espongono che l’Amministrazione, quale datrice di lavoro, avrebbe dovuto individuare altre modalità e/o mansioni d’impiego dei lavoratori non vaccinati, al pari di come ha dovuto fare per i lavoratori non vaccinati che hanno presentato certificazione di esonero o differimento, così come negli ultimi Piani Organizzativi del Lavoro Agile (P.O.L.A.) approvati dai vari Ministeri, i quali prevedono che almeno il 60% del personale possa avvalersene, divenendo il lavoro agile uno specifico obiettivo della “performance” organizzativa complessa.
Dinanzi a tale dovere di riassetto dell’attività lavorativa, l’Amministrazione resistente, invece, avrebbe preferito perdere la forza lavoro e lasciare privi di qualsiasi forma assistenziale i propri dipendenti, anziché adottare soluzioni convenienti per entrambe le parti contrattuali, nonché per il servizio di sicurezza e difesa da garantire alla popolazione.
7) “Violazione artt. 7 e 24 Codice di protezione civile – Eccesso di potere – Travisamento dei fatti – Irragionevolezza manifesta - Violazione del principio di proporzionalità - Decadenza dell’obbligo vaccinale e delle misure restrittive e di contenimento per intervenuta cessazione di diritto dello stato di emergenza”.
Secondo i ricorrenti la proroga sino al 31 marzo 2022 della condizione emergenziale nazionale è stata determinata in violazione dei termini di legge (oltre 24 mesi), in violazione dell’art. 24, comma 3, del Codice della Protezione Civile, il quale dispone che la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di 12 mesi ulteriori, con la conseguenza che il provvedimento di sospensione gravato avrebbe dovuto cessare la propria efficacia a far data dal 1° febbraio 2022.
La declaratoria è stata altresì promanata in spregio alle regole procedurali, in quanto deliberata ad esclusiva opera del Consiglio dei ministri, senza la preventiva richiesta e/o intesa dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome (art. 24, comma 1, cit.).
8) “Ulteriori profili di irragionevolezza manifesta – Manifesta irragionevolezza dell’obbligo vaccinale a seguito dell’emanazione del nuovo D.L. 5/2022 – Disparità di trattamento – Violazione art. 3 Cost. - Eccesso di potere”.
I ricorrenti, in ultimo, evidenziano l’ulteriore contraddittorietà del d.l. 44/2021, che impone l’obbligo vaccinale per esercitare il proprio diritto al lavoro (art. 4-quinquies d.l. 44/2021), rispetto alla previsione legislativa sopraggiunta che consente il libero accesso a ogni attività o servizio, anche in zona rossa, a qualsiasi soggetto proveniente dall’estero che, ai sensi della normativa italiana, non gode di alcuna copertura vaccinale, purché dimostri la negatività attraverso tampone (art. 3 co. 1, lett. a, d.l. n. 5/2022, che ha aggiunto il comma 9-bis all’art. 9, d.l. 52/2021).
2.4 Con successiva memoria depositata il 6 febbraio 2026, i ricorrenti insistono per l’accoglimento del gravame, con particolare riferimento all’illegittimità della decurtazione dell’anzianità che consegue all’avversata sospensione dal servizio. Formulano inoltre ulteriori richieste istruttorie.
3. Si è costituito il Ministero intimato, chiedendo la reiezione del ricorso. La difesa dello Stato ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per effetto dell’intervenuta modifica normativa introdotta dall’art. 8, d.l. 24/22, in applicazione della quale i ricorrenti sono stati reintegrati in servizio. Nel merito, il ricorso sarebbe comunque infondato, in coerenza con le decisioni già assunte dalla giurisprudenza su ricorsi identici.
Con successiva memoria, depositata il 24 febbraio 2026, l’amministrazione ha ribadito la legittimità dello scomputo dall’anzianità di servizio dei ricorrenti del periodo di sospensione in contestazione, eccependo la mancata impugnazione del DPDM 12 0ttobre 2021, che a tal proposito avrebbe dettato disposizioni cogenti.
4.. All’udienza di smaltimento del 19 marzo 2026 – tenutasi con modalità telematiche - la causa è stata assunta in decisione.
5. In via preliminare, il Collegio osserva che la giurisprudenza si è già pronunciata su controversie assolutamente identiche a quella in esame, giungendo a conclusioni che il Collegio condivide, dalle quali non ha ragione di discostarsi (v., ad esempio, T.A.R. Sardegna, I, n. 720/2024, segnalata dall’Avvocatura dello Stato).
6. La sospensione dei ricorrenti dal servizio per inadempimento dell'obbligo vaccinale è cessata il 25 marzo 2022, data di entrata in vigore del d.l. 24/2022, con il quale la disciplina dell'obbligo vaccinale per i dipendenti del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (al quale i ricorrenti appartengono) è stata trasposta dall'art. 4-ter del d.l. 44/2021 all'art. 4-ter.1 del d.l. 44/2021, disposizione che, pur mantenendo ferma l'obbligatorietà della vaccinazione (fino al 15 giugno 2022), ha eliminato, con effetto immediato, la previsione della sospensione dal servizio per il caso di inadempimento dell'obbligo. Poiché, dunque, i ricorrenti, essendo stati reintegrati in servizio a decorrere dal 25 marzo 2022, non trarrebbero più alcuna utilità dall'annullamento dei provvedimenti in epigrafe, la domanda caducatoria va, “in parte qua”, dichiarata improcedibile per sopraggiunta carenza di interesse, mentre persiste l’interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa, al fine di accertare il diritto dei ricorrenti a ottenere la corresponsione del trattamento economico previsto e degli assegni di carattere fisso e continuativo, così come del trattamento ai fini pensionistici, non corrisposti durante il periodo di sospensione, e di ogni altro accessorio eventualmente dovuto, oltre ad interessi, e la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni.
4. Le istanze istruttorie proposte dai ricorrenti devono essere disattese in quanto non rilevanti ai fini della decisione del presente giudizio. La causa, infatti, ad avviso del Collegio risulta adeguatamente istruita.
5. Tutti i motivi di ricorso risultano infondati, senza che siano necessari ulteriori approfondimenti in fatto.
6. I primi quattro motivi mirano a contestare la legittimità costituzionale dell'art. 4-ter del d.l. 44/2021, ritenendolo in contrasto con diverse disposizioni della Costituzione, nonché a mettere in discussione la conformità della stessa norma ai principi dell'Unione Europea sanciti dalla Carta di Nizza e dalla CEDU.
6.1. Sul punto, va ribadito che l’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 è una disciplina esaustiva, che ha superato indenne il vaglio di costituzionalità.
A tale proposito, infatti, possono richiamarsi i principi espressi dall’ormai cospicua giurisprudenza, anche costituzionale, formatasi in materia di obbligo vaccinale, secondo la quale:
- le misure legislative, come l'introduzione dell'obbligo vaccinale, sono state adottate nel contesto di una pandemia caratterizzata da circostanze particolari (Corte cost., sent. 37/2021). Il legislatore ha considerato la non totale adesione volontaria alla vaccinazione prima di introdurre il relativo obbligo (Corte cost., sent. 15/2023);
- la discrezionalità del legislatore si è basata su dati medico-scientifici validati che dimostrano l'efficacia del vaccino e la sua capacità di ridurre la circolazione del virus (Corte cost., sent. 14/2023 cit.). Le valutazioni delle autorità competenti non possono essere messe in discussione da opinioni contrastanti di “esperti” esterni (Cons. Stato, n. 7045/2021);
- di conseguenza, non possono essere prese in considerazione – né meritano una specifica confutazione – le argomentazioni volte a contestare il fondamento scientifico della campagna vaccinale, in contrasto con le indicazioni delle Autorità competenti;
- quanto al contrasto con il diritto alla salute (v., in particolare, il motivo n. 3), a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, il Collegio osserva che la Corte costituzionale ha evidenziato che, stante l’ineliminabile (almeno allo stato delle conoscenze scientifiche) rischio di eventi avversi, comune a tutti i vaccini (e a tutti i trattamenti sanitari in generale), la decisione di imporre un determinato trattamento sanitario attiene alla sfera della discrezionalità del legislatore, da esercitarsi in maniera non irragionevole (Corte cost., sentenza n. 118 del 1996);
- nel caso di specie, la Corte costituzionale (in particolare con le sentenze nn. 14 e 15 del 9 febbraio 2023, già citate) ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, e dell’art. 4, commi 1, 4 e 5 del d.l. n. 44 del 2021 - come modificati dal d.l. n. 172 del 2021 -, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35 della Costituzione; ha poi dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 7 - come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. n. 172 del 2021, e come richiamato dall’art. 4-ter, comma 2, del medesimo d.l. n. 44 del 2021 - sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35 della Costituzione; non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-ter, comma 4, e 4, comma 5, del ridetto d.l. n. 44/2021 sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, della Costituzione.
6.2. La Corte, al riguardo, ha precisato che:
- la legge impositiva dell’obbligo vaccinale a determinate categorie di soggetti, alla luce del dato medico-scientifico disponibile sulla efficacia e sicurezza del vaccino, è costituzionalmente legittima, in quanto è stata valutata ragionevole e proporzionata la scelta legislativa in proposito compiuta;
- l’imposizione di un trattamento sanitario (in particolare di un obbligo vaccinale) può ritenersi compatibile con l’art. 32 della Costituzione al ricorrere di tre presupposti: a) se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale; b) se vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali in ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili; c) se nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica - sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. TAR Sardegna, nn. 318 e 319 del 2024);
- la misura dell’obbligo vaccinale deve essere ritenuta ragionevole e non sproporzionata, alla luce dell’inesistenza di alternative altrettanto efficaci, della durata “flessibile” dell’obbligo (essendo ogni misura soggetta a costante controllo e adeguamento in ragione dello sviluppo dell’epidemia), delle conseguenze non eccessivamente afflittive per il singolo;
- la remota possibilità che si producano eventi avversi gravi non può, in quanto tale, reputarsi non tollerabile, costituendo piuttosto titolo per il diritto all’indennizzo, legislativamente riconosciuto, alla luce anche del fatto che l’art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con il coesistente diritto degli altri e quindi con l'interesse della collettività e che “nell'ambito di questo contemperamento tra le due declinazioni, individuale e collettiva, del diritto alla salute, l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel principio di solidarietà che rappresenta «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 75 del 1992)” (cfr. sempre Corte cost. 14/2023).
6.3. Nelle ipotesi di conflitto tra i diritti contemplati dall’art. 32 della Costituzione, la discrezionalità del Legislatore deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche volta per volta accertate dalle Autorità preposte. Al riguardo, significative sono altresì le acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il Legislatore nell’esercizio delle sue scelte in materia.
Insomma, la Corte costituzionale ha chiarito che quando la scelta legislativa si fonda su riferimenti scientifici, perché si possa pervenire a una declaratoria di illegittimità costituzionale occorre che i dati sui quali la legge riposa siano incontrovertibilmente erronei o raggiungano un tale livello di indeterminatezza da non consentire in alcun modo una interpretazione e una applicazione razionali da parte del giudice.
6.4. Quanto all’asserita contrarietà con il riconoscimento della dignità della persona (art. 2 Cost.), si è evidenziato che “quello stesso valore supremo nella gerarchia dei principi costituzionali e, cioè, la dignità della persona (v., sul punto, Corte cost., 7 dicembre 2017, n. 258) – di ogni persona e non di un astratto, intangibile, invulnerabile, inafferrabile soggetto di diritto – esige la protezione della salute di tutti, quale interesse collettivo …” (Cons. St., n. 7045/2021 cit.). Proprio in ragione dell’interesse a tutelare la salute collettiva, quale diretta espressione del principio di solidarietà, il Consiglio di Stato ha affermato che tale principio è sicuramente prevalente, tenuto conto delle condizioni epidemiologiche che hanno giustificato l’introduzione e l’estensione dell’obbligo vaccinale, sul diritto al lavoro del singolo (sempre Cons. Stato, III, n. 7045/2021 cit.).
6.5. In punto di proporzionalità della misura, la giurisprudenza (sia di merito che costituzionale), poi, ha anche evidenziato che la misura della sospensione dal servizio e dalla retribuzione dei dipendenti che hanno deciso di non vaccinarsi è legittima e rispettosa del principio di proporzionalità, in ragione della sua temporaneità, dell’assenza di conseguenze disciplinari e del diritto alla conservazione del posto di lavoro, oltre che in sintonia con l’obbligo di sicurezza di cui agli artt. 2087 c.c. e 18 del d.lgs. n. 81 del 2008 (cfr. Corte cost. n. 15/2023, la quale ha sottolineato che ‘All’inosservanza dell’obbligo vaccinale la legge impositiva dello stesso attribuisce rilevanza meramente sinallagmatica, cioè solo sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative’).
Pertanto, in applicazione del principio generale di corrispettività, al lavoratore sospeso per mancata vaccinazione non spettano lo stipendio ed i corrispondenti contributi previdenziali: il diritto alla retribuzione è, infatti, collegato sinallagmaticamente all’attività lavorativa, che il dipendente non può svolgere per avere scelto di non ricevere il siero anti Sars-CoV-2 (‘l’ordinamento … non può in un ragionevole e non contraddittorio bilanciamento degli opposti valori contemporaneamente vietare, da un lato, lo svolgimento di prestazioni lavorative da parte di un lavoratore che volontariamente metta a rischio la salute pubblica, violando l’obbligo vaccinale, e dall’altro consentire la pur parziale retribuzione di quello stesso lavoratore, sospeso per effetto di tale violazione’: così Cons. St., Sez. III, ord. 1 luglio 2022, nn. 3041, 3079 e 3080; Cons. St., Sez. III, ord. 13 maggio 2022, n. 2199; Cons. St., Sez. III, ord. 11 marzo 2022, n. 1153; nello stesso senso cfr., ex multis, T.A.R. Liguria, Sez. I, 5 dicembre 2022, n. 1041; T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I, 15 aprile 2022, n. 509; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. IV, 31 marzo 2022, n. 3734).
In altri termini, la conseguenza individuata dal legislatore per il mancato adempimento dell’obbligo – sospensione dall’attività lavorativa, con immeditato reintegro al venir meno dell’inadempimento dell’obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica – appare funzionale allo scopo perseguito e non eccessiva in termini di sacrificio per il destinatario, giacché non determina conseguenze irreversibili (sempre Corte cost. n. 14/2023 cit.).
6.6. Quanto all’asserito contrasto della normativa in parola col diritto dell’Unione europea e con la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, la Corte costituzionale (sent. n. 14/2023 cit.) ha osservato come in molti altri Paesi europei siano state adottate misure simili a quelle contestate in questa sede, se non addirittura anche più afflittive (v., in particolare, il p. 13.3 della sentenza cit., “Diversamente, in altri ordinamenti, quali la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti d'America, è stata introdotta la possibilità di ricorrere al licenziamento (indipendentemente dalla frequenza con cui, nella prassi, vi si sia fatto ricorso).
In particolare, in Germania, la giurisprudenza costituzionale ha affermato che, sebbene la libertà di esercitare una professione tuteli anche la volontà del singolo di mantenere il posto di lavoro sì da non ammettere tutte quelle misure che sortiscono l'effetto di obbligare il singolo a rinunciare a un determinato posto di lavoro (Rn. 246), la previsione dell'obbligo vaccinale è tuttavia giustificata in quanto posta a tutela delle persone più vulnerabili (Rn. 254). In particolare, risulta: a) legittimo lo scopo perseguito (Rn. 256); b) adeguata la misura prescelta per il suo raggiungimento, non ravvisandosi misure alternative che comportino un minore sacrificio (Rn. 257, ma anche 189 e seguenti); c) adeguato il bilanciamento operato tra lo scopo perseguito e la gravità del sacrificio comportato (Rn. 258-266) (Tribunale costituzionale federale, ordinanza 27 aprile 2022, 1 BvR 2649/21)”.
Va segnalata, poi, una sentenza in materia di obbligo vaccinale (contro altre malattie), i cui principi – ritiene il Collegio - sono applicabili alla vaccinazione contro il COVID-19 (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (GRANDE CAMERA) Caso AV e altri contro UB CE (Ricorso n. 47621/13 e 5 altri), Sentenza 8 aprile 2021). Nello specifico, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che le nove vaccinazioni obbligatorie introdotte nella UB EC – in quel caso finalizzate alla protezione dei minori – possono costituire, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), un’interferenza legittima con il diritto al rispetto della vita privata. Questa interferenza è giustificata quando esiste una base legale, un obiettivo legittimo, e le vaccinazioni sono necessarie in una società democratica. Uno degli obiettivi è garantire il principio di solidarietà, che richiede la protezione di tutti i membri della società, specialmente i più vulnerabili. Per tutelare queste persone, il resto della popolazione è chiamato ad accettare un “minimo rischio” sotto forma di vaccinazione. La Corte ha chiarito che tale interferenza può essere giustificata se, oltre a essere prevista dalla legge, persegue un obiettivo legittimo, come la tutela della salute collettiva e, in particolare, la protezione delle persone in condizioni di particolare vulnerabilità (cfr., in particolare, §§ 272, 279 e 306 della sentenza; sul punto v. anche TAR Veneto, n. 1627/2024 e TAR Friuli V. G., sent. n. 154/2024).
6.7. Infine, nessuna diversità di trattamento può riscontrarsi tra chi decida di sottoporsi al vaccino e chi, senza giustificato motivo, rifiuti la somministrazione, trattandosi di situazioni non equivalenti rispetto alla finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, perseguita dal legislatore (Cons. Stato, sez. I, parere n. 1218/2023).
7. Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono la violazione delle disposizioni che regolano la sospensione nell’ambito del rapporto d’impiego dei dipendenti pubblici.
La censura è infondata.
Infatti, “un atto avente forza di legge, quale il decreto legge che ha introdotto l’obbligo di vaccinazione anti-Covid per alcune categorie di lavoratori, ben può derogare a una fonte di pari rango” (Tar Lombardia, Brescia, n. 940/2023).
7.1. Quanto al diverso trattamento retributivo della sospensione conseguente all’inadempimento dell’obbligo vaccinale rispetto a quella disciplinare, il rilievo è fuori fuoco atteso che la censura, appunto, non tiene conto né si confronta con quanto previsto dalla norma speciale derogatoria.
Sul punto, il Collegio osserva che è la stessa disposizione di rango primario a prevedere che “l’atto di accertamento dell’’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.” (art. 4-ter, co. 3).
Si osserva, peraltro, che le ipotesi in cui è prevista la corresponsione di emolumenti al personale sospeso dall'impiego (art. 82 del d.P.R. 3/1957, art. 6 del d.P.R. 737/1981) si correlano a vicende (procedimenti penali o disciplinari pendenti) che “procedono in modo autonomo ed insensibile, rispetto alla volontà dell'incolpato o dell'imputato di poterne bloccare lo svolgimento (per l'effetto, dimostrandosi giustificata l'erogazione di alcune provvidenze, quali la corresponsione di parte degli assegni a carattere fisso e continuativo e dell'assegno alimentare); laddove la persistenza della sospensione dal diritto all'erogazione della prestazione lavorativa (e della percezione degli emolumenti a fronte di essa spettanti) consegue a fatto ‘proprio’, volontariamente posto in essere dal dipendente (obbligato a vaccinarsi) e dal medesimo liberamente rimuovibile, in ogni momento, per effetto del mero assolvimento del comportamento doveroso di cui trattasi” (cfr. T.A.R. Lazio, n. 4914/2022, cfr. anche TAR Sardegna, n. 319/2024 cit. : “In quest’ottica, la sospensione e la mancata percezione della retribuzione discendono da un fatto imputabile al dipendente: si tratta di scelta volontaria, da cui sono derivate conseguenze volute e accettate dall’interessato: ciò recide in toto il nesso di causalità tra l’operato dell’Amministrazione e il danno subito”).
Come ha chiarito la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 14/2023 (al paragrafo 13.2) a proposito della norma analoga valevole per il personale sanitario, la sospensione dal lavoro prevista dall'art. 4-ter del d.l. 44/2021 non è una sanzione, ma è “una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus. E ciò tanto in termini di durata, posto che ... il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito; quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione”.
7.2. Anche la censura relativa alla mancata corresponsione dell’assegno alimentare è ormai superata e dunque priva di rilievo e fondamento. La Corte cost. (sent. n. 15/2023) si è espressa sulla materia chiarendo che “La mancata sottoposizione a vaccinazione determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore rappresenta per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, giustifica, quale conseguenza del principio generale di corrispettività, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile; né rileva il diverso trattamento normativo riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, essendo in tali casi la temporanea impossibilità della prestazione determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersi del dipendente e perciò giustificato il riconoscimento dell'assegno alimentare alla luce della necessità di assicurare allo stesso lavoratore un sostegno per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità. Neppure configura una soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica di una provvidenza di natura assistenziale in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa.” (si veda pure Corte cost. n. 188/2024 e Cass., sez. lav., n. -OMISSIS-).
In considerazione, poi, della specialità della disciplina, non è possibile estendere analogicamente le regole dettate per altri casi di sospensione dal servizio.
8. Con il sesto motivo i ricorrenti contestano la loro mancata adibizione ad altre diverse mansioni o in modalità di lavoro differenti (lavoro agile), compatibili con la mancata somministrazione del vaccino, analogamente, a quanto avviene per i lavoratori che hanno presentato certificazione di esonero o differimento della vaccinazione.
8.1. Anche tale doglianza è priva di fondamento.
La previsione “ratione temporis” applicabile ai fatti di causa, ovvero l’art. 4, comma 7, del d.l. 44/2021, come modificato dalla l. 172 del 26 novembre 2021, prevede il beneficio della ricollocazione dei soli soggetti che a causa di un accertato pericolo per la salute siano impossibilitati a vaccinarsi. L’omessa indicazione del beneficio rivolto ad altri soggetti non contemplati nel comma 2 della medesima disposizione, non può considerarsi una involontaria omissione, considerato che nell’originaria formulazione, invece, il Legislatore aveva previsto in capo al datore di lavoro un generico dovere di “repechage”. La restrizione del dovere di “repechage” è quindi il prodotto del libero esercizio della discrezionalità legislativa e deve collocarsi nel perimetro delle misure idonee a rendere effettivo l’obbligo vaccinale, in nome del principio di solidarietà ex art. 2 Cost.
9. Non diversa sorte spetta al settimo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 24, comma 3, del Codice della protezione civile, secondo il quale la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.
La doglianza è fuori bersaglio e irrilevante rispetto al thema decidendum, giacché la vicenda in esame ha ad oggetto i provvedimenti in materia di obbligo vaccinale, adottati in applicazione di una normativa speciale (peraltro di pari rango legislativo), rispetto ai quali non assumono diretto rilievo le disposizioni del d.lgs. n. 1/2018 (codice della protezione civile), non venendo in esame, nella fattispecie, gli atti con i quali il Governo ha dichiarato o prorogato l’emergenza epidemiologica.
10. Infine, anche l’ottavo e ultimo motivo dev’essere rigettato in quanto privo di pregio.
La censurata irragionevolezza che deriverebbe dal confronto tra l’art. 4-ter del d.l. 44/2021 e il successivo art. 3, co. 1, a) del d.l. n. 5 del 4 febbraio 2022, è insussistente.
10.1. Quest’ultima disposizione prevede un trattamento di favore per i soggetti provenienti dall’estero la cui copertura vaccinale sia scaduta o che abbiano ricevuto un vaccino non autorizzato o non riconosciuto come equivalente in Italia, i quali possono accedere a tutti i servizi e le attività previa effettuazione di un test antigienico rapido. La normativa appena richiamata, anche in questo caso, presenta rango legislativo alla pari di quella applicata nella vicenda di causa. Essa poi appare non pertinente perché estranea ai provvedimenti censurati e nell’ambito applicativo dell’art. 4-ter, d.l. 44/2021, non avendo essa ad oggetto la prestazione di attività lavorativa.
10.2. Il Collegio osserva che si tratta di situazioni non assimilabili, sicché non è irragionevole il diverso trattamento previsto dal legislatore, che, d’altronde, non ha imposto l’obbligo vaccinale a tutti i lavoratori ma soltanto ad alcune categorie di essi. E tale scelta, come già ampiamente detto, è stata ritenuta costituzionalmente legittima.
11. Per quanto, da ultimo, riguarda il censurato scomputo dall’anzianità di servizio del periodo di sospensione in questione, il Collegio osserva che la relativa questione non risulta espressamente posta dai ricorrenti con il ricorso, ma solo con successiva memoria non notificata, ciò che ne rende problematica l’ammissibilità.
In ogni caso, il Collegio intende dare continuità all’orientamento di recente espresso da questo Tribunale (v. T.A.R. Liguria, I, n. 16/2026), che ha ritenuto inammissibile la relativa domanda in assenza di impugnativa del presupposto DPCM del 12 ottobre 2021. Ne deriva – come puntualmente eccepito dall’Avvocatura dello Stato – che essa, nel presente giudizio, è per tale ragione inammissibile.
Giova, in primo luogo, ricostruire sinteticamente le coordinate normative di riferimento.
L'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 127 del 2021, prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute, possono essere adottate linee guida per l'omogenea definizione delle modalità organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19.
In forza di tale previsione, su proposta del Ministero per la pubblica amministrazione e del Ministero della salute, e ritenuto necessario fornire a tutte le pubbliche amministrazioni indicazioni omogenee per l'applicazione delle misure di controllo sul possesso della certificazione verde COVID-19, è stato adottato il DPCM richiamato in precedenza.
Al punto 1.4 dell’allegato al DPCM 12.10.2021 risulta, in particolare, previsto quanto segue:
“ 1.4 Trattamento economico
In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata.
I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio ”.
Dunque, la perdita dell’anzianità di servizio nel periodo di assenza dal lavoro per mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale, è conseguenza testualmente prevista dalle predette Linee Guida.
Nel quadro della normativa emergenziale, non pare possibile escludere il carattere chiaramente precettivo e vincolante di tale disposizione, all’evidenza diverso da quello proprio di una mera raccomandazione.
Orbene, i ricorrenti citano svariati precedenti, in occasione dei quali la giurisprudenza dei TAR si è pronunciata in senso favorevole alle loro argomentazioni. Si tratta tuttavia di decisioni nelle quali il tema del rilievo da riconnettersi alle disposizioni del DPCM 12 ottobre 2021 non viene affrontato.
Al contrario, ove esso è stato prospettato, la giurisprudenza si è espressa nel senso del carattere preclusivo della mancata impugnazione del decreto in commento.
In tal senso: “…condivisibili sono anche le argomentazioni della Difesa erariale per cui, in difetto dell'impugnazione da parte dei ricorrenti del DPCM del 12 ottobre 2021, non può essere accolta nemmeno la richiesta di reintegra dell’anzianità di servizio per il periodo di sospensione patito.
Infatti, il DPCM citato, recante le linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale, prevede all’allegato 1, punto 1.4., rubricato “Trattamento economico” che, “in relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio”.
Ciò posto, in materia di detrazioni di anzianità, l’azione dell’Amministrazione contestata si configura come meramente recettizia di disposizioni formulate dal legislatore e di provvedimenti che ne discendono, così come quello di sospensione, che costituiscono espressione dell’esercizio di un potere vincolato conferito dagli artt. 4-ter del D.L. 44/2021, l’art. 1 del D.L. 127/2021 e dal richiamato DPCM del 12 ottobre 2021 per l’accertamento dell’obbligo vaccinale, cui l’Amministrazione non può sottrarsi né deviare.
Il citato DPCM è quindi atto presupposto di portata generale che, nel caso di specie, non risulta essere stato impugnato dai ricorrenti, determinando così anche l’inammissibilità, oltre che l’infondatezza, del relativo ricorso in parte qua (cfr. in senso analogo, parere Consiglio di Stato n. 86/2023)” (cfr. Tar Sicilia, Sez. I, n. 1239/2024).
Più di recente, anche il Tar Lazio si è espresso nel senso del carattere vincolante delle previsioni in commento, ove ha statuito: “ ….Iniziando dal primo motivo la risposta alla FAQ n. 2 si limita a richiamare le linee guida approvate con il D.P.C.M. del 12.10.2021 (già impugnate con il ricorso introduttivo).
Ne deriva che questo Collegio si può limitare a richiamare le considerazioni già svolte in ordine all'infondatezza del ricorso introduttivo, dovendosi rimarcare soltanto come non vi sia stata alcuna applicazione analogica di disposizione eccezionale, essendosi il datore di lavoro pubblico limitato a ripristinare, nell'esercizio del relativo potere di organizzazione, la modalità ordinaria di svolgimento del lavoro, vale a dire quella in presenza.
Passando al secondo motivo la risposta alla FAQ n. 15 è la seguente "Come specificato nelle linee guida relativamente alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio, a qualunque fine".
Si tratta di risposta che rispecchia esattamente quanto già stabilito nelle linee guida e che non innova in alcuna misura il contenuto delle stesse (avendo le linee guida già espressamente statuito che "I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio") e, quindi, anche sul punto si possono richiamare le considerazioni già svolte con riferimento al ricorso introduttivo.
Va soltanto detto che la ricorrente continua a sostenere in modo erroneo che la mancata maturazione di anzianità nei giorni di mancato svolgimento della prestazione lavorativa da parte del lavoratore sia vera e propria sanzione, mentre così non è, costituendo la stessa la necessaria conseguenza del mancato svolgimento della prestazione lavorativa per un determinato periodo di tempo per scelta del lavoratore, il che non potrebbe non incidere anche sulle progressioni economiche ” (cfr. T.A.R. Lazio sez. I, n. 16961/2025).
12. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere in parte dichiarato improcedibile, in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto.
13. L’infondatezza del ricorso comporta anche il rigetto della domanda risarcitoria.
14. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, considerata la peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) in parte dichiara improcedibile, in parte dichiara inammissibile ed in parte rigetta il ricorso in epigrafe, come precisato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PE AR, Presidente, Estensore
Silvana Bini, Consigliere
Vincenza Caldarola, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PE AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.