Sentenza 27 ottobre 2023
Massime • 1
In tema di fermo di indiziato di delitto, quando il decreto sia stato emesso dal procuratore distrettuale antimafia e il fermo risulti eseguito nel territorio di altra giurisdizione, spetta al pubblico ministero presso il tribunale del luogo di esecuzione del fermo richiederne la convalida e l'emissione della misura cautelare. (In motivazione, la Corte ha precisato che la competenza funzionale in capo al giudice per le indagini preliminari del luogo in cui il fermo è stato eseguito, prevista, per la convalida, dall'art. 390, comma 1, cod. proc. pen. e, per l'applicazione di misure coercitive, dall'art. 391, comma 5, dello stesso codice, determina un intervento surrogatorio in via d'urgenza, rispetto al quale l'impulso deve provenire dall'ufficio requirente del luogo di esecuzione del fermo). (Conf.: n. 2160 del 1996, Rv. 206126-01).
Commentario • 1
- 1. Sequestro probatorio EPPO va impugnato al Tribunale del riesame del capoluogo (Cass. 33087/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 agosto 2024
Funzionalmente competente in ordine al decreto di sequestro probatorio emesso dal procuratore delegato europeo è il Tribunale del riesame del capoluogo della provincia nella quale l'ufficio del procuratore delegato europeo ha sede, in quanto la normativa speciale relativa alle funzioni EPPO, lascia “ferme in ogni caso le regole ordinarie sulla competenza del giudice” nazionale». Corte di Cassazione sez. V., ud. 10 maggio 2024 (dep. 23 agosto 2024), n. 33087 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza del 15 novembre 2023 - a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Sezione Quinta con sentenza n. 42436 del 2023, in ragione del mancato avviso per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/10/2023, n. 49757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49757 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LU TAMPIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria scritta in atti;
sentito il difensore, Avv. ELEONORA NICLA MOIRAGHI del foro di ROMA, la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso sulla base anche dei motivi aggiunti. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24/04/2023 il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di EA EN avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Civitavecchia del 14/04/2023, emessa ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.p.r. 309/90 (capo A) e 630 cod. pen. (capi B, C, D). Evidenziava il Tribunale che il ricorrente aveva formulato infondate censure di carattere esclusivamente procedurale, attinenti alla competen2:a del PM presso il Tribunale di Civitavecchia a richiedere la misura relativamente ad un procedimento della procura distrettuale di Roma, ufficio che he aveva altresì emesso il decreto Penale Sent. Sez. 2 Num. 49757 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 27/10/2023 di fermo, poi eseguito nel circondario del Tribunale di Civitavec:chia; alla mancata indicazione delle ragioni di urgenza a provvedere in luogo del giudice competente;
all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali per limitazioni del diritto di difesa. 2. Avverso l'ordinanza di riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, sulla base di tre motivi. 2.1. Con il primo motivo ha eccepito la nullità dell'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in relazione agli articoli 178, comma 1, lett. b), 384, 390 cod. proc. pen. nonché agli articoli 21 e 27, comma 1 1 e 291, comma 2 cod. proc. pen. per inosservanza della legge penale e delle norme processuali stabilite a pena di nullità ovvero per carenza di legittimazione dell'Ufficio di Procura di Civitavecchia a chiedere la misura custodiale, a seguito della convalida del fermo di indiziato di delitto disposto dalla procura DDA di Roma in ordine a reati compresi nella previsione di cui all'articolo 51 comma 3-bis cod. pen. nonché per manifesta apparenza della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, con riferimento all'autonoma valutazione degli specifici elementi ritenuti fondanti il quadro indiziario e cautelare, mutuati dal decreto di fermo, e per assenza di motivazione sull'urgenza a provvedere. Ad avviso della difesa, il Gip del Tribunale di Civitavecchia avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la richiesta cautelare, in quanto formulata da soggetto non legittimato a proporla, con conseguente nullità dell'ordinanza che, al contrario, era stata emessa;
in particolare, il ricorrente riteneva erronea l'applicazione della norma processuale (art. 390 cod. proc. pen.) per la inderogabilità assoluta delle attribuzioni del Procuratore della Repubblica distrettuale, unico soggetto legittimato a chiedere la convalida del fermo e l'applicazione della misura cautelare, senza possibilità di sostituzione o delegazione, con nullità assoluta ex art. 178; comma 1, lett. b) cod. proc. pen. del provvedimento emesso su istanza dell'organo dell'accusa incompetente. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 291, comma 2, 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. nonché all'art. 27 cod. proc. pen. per nullità della motivazione della misura cautelare in carcere, carente di autonomo apparato motivazionale. Il testo dell'ordinanza del gip di Civitavecchia era sfornito di autonomo apparato motivazionale rispetto alla richiesta cautelare, questione sottoposta al Tribunale del riesame che aveva a riguardo fornito risposte insoddisfacenti rispetto all'urgenza della misura adottata da giudice incompetente. 2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 309, commi 5 e 8, cod. proc. pen. ed inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen. di tutti gli atti richiesti e non trasmessi 2 nonché delle intercettazioni telefoniche e ambientali il cui accesso non era stato effettivamente consentito alla difesa, sebbene tempestivamente richiesto;
manifesta illogicità della motivazione in ordine all'asserita sufficienza della discovery degli atti acquisiti. Il Tribunale del riesame non aveva considerato le eccezioni relative per un verso all'impossibilità per la difesa di procedere all'ascolto delle registrazioni messe a disposizione dal PM, in ragione di problemi tecnici dell'ufficio, e, per altro, alla mancata consegna della copia forense del telefono cellulare sequestrato a IA IS, dal quale erano stati tratti screenshot e messaggi, costituenti la piattaforma indiziaria. 3. Con motivi nuovi inviati con pec del 26 ottobre 2023 ai sensi dell'art. 311, comma 4, cod. proc. pen. la difesa del ricorrente eccepiva la duplice iscrizione a carico del EN dei medesimi fatti di reato, presso le Procure di Roma e di Civitavecchia, sì che si erano create le condizioni per la violazione del principio del ne bis in idem;
inoltre, l'iscrizione presso la Procura di Civitavecchia aveva violato il criterio regolativo di cui all'art. 355 cod. proc. pen. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto reiterativi di censure sottoposte al giudice del riesame, correttamente definite in sede di merito cautelare, con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta in termini critici, suscettibili di esame nel giudizio di legittimità. 2. L'ordinanza cautelare è stata disposta ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. da giudice incompetente, con effetti provvisori e in via d'urgenza, in relazione a reati contestati al EN dalla Procura Distrettuale di Roma, ufficio requirente che ha altresì disposto il fermo dell'indagato, eseguito nel circondario del Tribunale di Civitavecchia;
il gip di quel tribunale ha quindi convalidato il fermo e disposto la misura custodiale, su richiesta dalla locale Procura della Repubblica;
il ricorrente eccepisce la nullità del provvedimento per difetto di legittimazione del PM richiedente da individuarsi, a suo avviso, in via esclusiva, nella Procura procedente (Distrettuale Antimafia di Roma). La giurisprudenza della Corte ha da tempo evidenziato che, quando il provvedimento di fermo sia stato emesso da un sostituto di una procura distrettuale antimafia ed il fermo venga eseguito nel territorio di altra giurisdizione, la competenza per richiedere non solo la convalida, ma anche l'emissione della misura cautelare spetta al PM presso il tribunale del luogo ove il 3 fermo viene eseguito (in termini, sez. 5, n. 2160 del 03/05/1996, Barbieri, Rv. 206126 - 01). Il principio è coerente con il sistema processuale che disciplina l'istituto del fermo, come sottolineato dal giudice del riesame. L'art. 390, comma 1, cod. proc. pen., che prevede per la convalida dell'arresto o del fermo la competenza del giudice per le indagini preliminari del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'art. 391, comma 5, stesso codice, che prevede la competenza dello stesso giudice a disporre l'applicazione delle misure coercitive, configurano, infatti, un'ipotesi di competenza funzionale;
dette norme derogano alla regola generale contenuta nell'art. 328 cod. proc. pen., il quale prevede che per determinati reati (quelli indicati nell'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen.) le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salvo specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto, nel cui ambito ha sede il giudice competente, con la conseguenza che la convalida del fermo o dell'arresto, in quanto oggetto della specifica disposizione di legge di cui all'art. 390 succitato, rientra nella clausola di salvaguardia contenuta nel predetto ari:. 328. In realtà, il ricorrente non dubita della competenza esclusiva del gip del Tribunale di Civitavecchia a pronunciarsi sulla convalida del fermo e sulla misura cautelare, sostenendo che l'iniziativa per entrambe le richieste spetti alla Procura Distrettuale Antimafia, non considerando, invece, la ratio sottesa alla deroga sulla competenza ossia la preminente esigenza di celerità del controllo, sì che l'eventuale misura cautelare disposta, ove la competenza territoriale spetti ad altro giudice, costituisce un intervento surrogatorio in via d'urgenza, che necessita di rinnovazione, ex art. 27 cod. proc. pen., da parte del giudice territorialmente competente (sez. 2, n. 5226 del 16/11/2006, dep. 2007, Lomanto, Rv. 235813 - 01). Per tale ragione, l'impulso decisionale deve provenire dallo stesso ufficio requirente dove il fermo è stato eseguito, in un termine ad horas (quarantotto ore), il cui mancato rispetto determina l'inefficacia del fermo (art. 390 cod. proc. pen.); analogamente, per la misura cautelare, assegnata in via d'urgenza e provvisoria alla competenza dello stesso giudice della convalida, presuppone un intervento surrogatorio dell'ufficio di procura appartenente allo stesso circondario del tribunale decidente. Terminata la fase surrogatoria e d'urgenza, l'unica iscrizione resterà quella presso la Procura competente, escludendosi duplicazioni di procedimenti (motivo aggiunto). 3. Il secondo e il terzo motivo sono generici, lamentandosi, per un verso, la mancata indicazione delle ragioni d'urgenza sottese all'adozione della misura cautelare da parte del giudice incompetente e l'assenza di autonoma valutazione 4 del gip rispetto al provvedimento di fermo, e, per altro, l'inutili2:zabilità del quadro indiziario per violazione del diritto di difesa;
censure che reiterano il secondo e il terzo motivo di riesame. 3.1. Per il primo di tali aspetti, il ricorrente non si confronta con il principio richiamato nell'ordinanza impugnata, secondo cui quando il giudice incompetente dispone - come nel caso di specie - una misura cautelare dopo aver convalidato il precedente provvedimento di fermo, la questione relativa alla sussistenza del requisito dell'urgenza è preclusa per acquiescenza se l'indagato non abbia impugnato l'ordinanza di convalida del fermo e, pur eccependo l'incompetenza, non abbia chiesto alla Corte di cassazione l'annullamento anche dell'originario titolo di custodia oggetto di riesame (sez. 1, n. 974 del 16/12/2014, dep. 2015, Ladogana, Rv. 262938 - 01), iniziativa processuale estranea alle deduzioni del ricorso in esame. Quanto all'autonoma valutazione, la difesa ha richiamato noti principio di diritto, senza considerare che il tribunale ha puntualmente esaminato la censura, evidenziando come il gip abbia riportato tutte le emergenze investigative ritenute rilevanti, commentandole ed esaminandole ai fini della gravità indiziaria, per valutare poi, in termini puntuali, gli aspetti cautelari, in relazione al pericolo di fuga, di inquinamento probatorio e di pericolo di recidiva (pagina 13 dell'ordinanza impugnata), con la conseguenza che l'eccezione, reiterata in questa sede, è aspecifica, perché non indica le omissioni o le contraddizioni della motivazione sul punto, a fronte, peraltro, dei molteplici elementi riportati nel provvedimento stesso, idonei a ricostruire con precisione i gravi contorni dell'intera vicenda contestata al EN (pagine 19 e seguenti) e l'allarme cautelare. 3.2. Anche l'ultimo motivo non sfugge al rilievo di genericità, lamentandosi la compressione del diritto di difesa circa l'accesso a fonti decisive di prova (impossibilità di ascolto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, messe a disposizione dalla Procura;
omessa trasmissione di "copia forense dell'apparato cellulare sequestrato a IA IS"). Il tribunale, con accertamento in fatto insuscettibile di verifica in sede di legittimità, ha rilevato che tutti i supporti informatici contenenti gli esiti dell'attività di intercettazione erano stati messi a disposizione della difesa presso apposita postazione e che i problemi tecnici lamentati, in termini del tutto generici, non erano stati riscontrati dal responsabile del servizio, appositamente interpellato, e non avevano dato luogo all'apertura di un ticket per la dimostrazione della sussistenza e consistenza degli stessi (pag. 18). Quanto ai dati del telefono cellulare, il ricorrente si riferisce alle chat intercorrenti tra IS e EN, ritenute confermative dello svolgimento degli eventi, rispetto alle quali il tribunale - con motivazione estranea alle deduzioni del 5 ricorrente - ha correttamente richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui in tema di mezzi di prova, i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 cod. proc. pen. (sez. 6, n. 22417 del 16/03/2022, Sgromo, Rv. 283319 - 01, in fattispecie relativa a dati - allegati in Copia cartacea o trasfusi nelle informative di polizia giudiziaria - per i quali non è stata ritenuta indispensabile, ai fini della loro autonoma valutabilità, l'acquisizione della copia forense né dell'atto autorizzativo dell'eventuale perquisizione). 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro duemila a titolo di sanzione pecuniaria. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il giorno 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore