TAR Napoli, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 1510
TAR
Decreto cautelare 23 ottobre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 30 ottobre 2025
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Ordinanza cautelare 13 novembre 2025
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TAR
Sentenza 3 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione Criteri Ambientali Minimi (CAM) per veicoli

    Il rispetto dei CAM non era previsto a pena di esclusione, ma come criterio premiale. L'art. 4 del disciplinare richiama i CAM in modo generico per la fase esecutiva, mentre l'art. 11 li inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta con un massimo di 5 punti. Anche in caso di punteggio zero per il criterio relativo ai veicoli, la ricorrente non avrebbe superato la prima classificata a causa del divario di punteggio.

  • Rigettato
    Violazione Criteri Ambientali Minimi (CAM) per contenitori e mancata presentazione schede tecniche

    Il rispetto dei CAM non era previsto a pena di esclusione, ma come criterio premiale. L'art. 4 del disciplinare richiama i CAM in modo generico per la fase esecutiva, mentre l'art. 11 li inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta con un massimo di 5 punti. Anche in caso di punteggio zero per il criterio relativo ai veicoli, la ricorrente non avrebbe superato la prima classificata a causa del divario di punteggio.

  • Rigettato
    Ammissione di operatori economici non conformi ai CAM

    Il rispetto dei CAM non era previsto a pena di esclusione, ma come criterio premiale. L'art. 4 del disciplinare richiama i CAM in modo generico per la fase esecutiva, mentre l'art. 11 li inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta con un massimo di 5 punti. Anche in caso di punteggio zero per il criterio relativo ai veicoli, la ricorrente non avrebbe superato la prima classificata a causa del divario di punteggio.

  • Rigettato
    Valutazione di offerte non conformi ai CAM

    Il rispetto dei CAM non era previsto a pena di esclusione, ma come criterio premiale. L'art. 4 del disciplinare richiama i CAM in modo generico per la fase esecutiva, mentre l'art. 11 li inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta con un massimo di 5 punti. Anche in caso di punteggio zero per il criterio relativo ai veicoli, la ricorrente non avrebbe superato la prima classificata a causa del divario di punteggio.

  • Rigettato
    Graduatoria basata su valutazioni non conformi ai CAM

    Il rispetto dei CAM non era previsto a pena di esclusione, ma come criterio premiale. L'art. 4 del disciplinare richiama i CAM in modo generico per la fase esecutiva, mentre l'art. 11 li inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta con un massimo di 5 punti. Anche in caso di punteggio zero per il criterio relativo ai veicoli, la ricorrente non avrebbe superato la prima classificata a causa del divario di punteggio.

  • Rigettato
    Proposta basata su valutazioni illegittime

    Il rispetto dei CAM non era previsto a pena di esclusione, ma come criterio premiale. L'art. 4 del disciplinare richiama i CAM in modo generico per la fase esecutiva, mentre l'art. 11 li inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta con un massimo di 5 punti. Anche in caso di punteggio zero per il criterio relativo ai veicoli, la ricorrente non avrebbe superato la prima classificata a causa del divario di punteggio.

  • Rigettato
    Vizi degli atti presupposti

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse e infondato nel merito, pertanto anche la richiesta di annullamento degli atti presupposti viene rigettata.

  • Rigettato
    Mancata specificazione delle quote di esecuzione nel RTI

    Il RTI ha indicato le quote di partecipazione e di esecuzione (51% e 49%) e ha specificato l'impegno a dare esecuzione all'appalto. Poiché entrambe le società sono qualificate per la totalità dei servizi, la specificazione delle quote di esecuzione è apparsa superflua ai fini della verifica dei requisiti di qualificazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 1510
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1510
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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