Decreto cautelare 23 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 30 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 13 novembre 2025
Sentenza 3 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01510/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05551/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5551 del 2025, proposto da
Green Line s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B6152761ED, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pascarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caivano, non costituito in giudizio;
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Barra e Aspasia Pangallozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio L’Igiene Urbana ON, Velia Ambiente S.r.l., Tek.R.A S.r.l., Dm Technology S.r.l., non costituiti in giudizio;
Green Attitude s.r.l., Ecogin s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Tozzi e Rosa Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. della determinazione dirigenziale n. 3748 del 19-9-2025 della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale (All. n. 1), comunicata in pari data con nota reg. PI025484-25 (All. n. 2), con la quale la gara per l’affidamento del Servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi
urbani e gestione dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni del Comune di Caivano (CIG B6152761ED) è stata aggiudicata al RTI Green Attitude s.r.l. - Ecogin s.r.l.;
2. del verbale n. 1 della seduta pubblica telematica di preselezione dell’8-5-2025 (All. n. 3), laddove ammette alla gara gli operatori economici RTI Green Attitude s.r.l. – Ecogin s.r.l. e Consorzio L’Igiene Urbana ON;3. del verbale n. 2 della seduta riservata del 3-7-2025 (All. n. 4), di valutazione dell’offerta tecnica degli operatori RTI Green Attitude s.r.l. – Ecogin s.r.l. e Consorzio L’Igiene Urbana ON;
4. del verbale della seduta telematica del 17-7-2025 (All. n. 5), di apertura dei plichi contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi, laddove dà atto che primo in graduatoria con 91,97 punti è risultato l’operatore economico RTI Green Attitude s.r.l. – Ecogin s.r.l. e secondo con punti
82,75 il Consorzio L’Igiene Urbana ON;
5. della proposta di aggiudicazione della gara all’operatore economico RTI Green Attitude s.r.l. – Ecogin s.r.l. (All. n. 6);
6. di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Green Attitude S.r.l., di Ecogin S.r.l. e della Città Metropolitana di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa RI MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente ha partecipato alla gara per l’affidamento del Servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e gestione dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni indetta dal Comune di Caivano e gestita dalla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale.
All’esito dell’espletamento della procedura, la società si è classificata terza con un punteggio complessivo di 80,20, essendo stata preceduta dal RTI Green Attitude s.r.l. - Ecogin s.r.l., risultato aggiudicatario (con un punteggio complessivo di 91,97) e dal Consorzio L’igiene Urbana ON (con punti 82,75).
La ricorrente ha impugnato l’esito della gara per i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione del punto 4 del disciplinare di gara, del Decreto Ministero della Transizione Ecologica del 23-6-2022 sui Criteri Ambientali Minimi (CAM), artt. 4.2.13 e 7.1.1 CAM, D.M. 17 giugno 2021. Eccesso di Potere per carente istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto, illogicità manifesta.
L’aggiudicataria e la seconda classificata avrebbero dovuto essere escluse non avendo presentato offerte tecniche in linea con i C.A.M. applicabili, con specifico riguardo ai veicoli da utilizzare per l’espletamento del servizio.
Inoltre il RTI aggiudicatario non avrebbe presentato le schede tecniche dei telai degli automezzi come prescritto dai CAM per la verifica dei mezzi offerti.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del disciplinare di gara, artt. 4 e 6.1 CAM del 22-6-2022. Eccesso di potere per carente istruttoria, omessa verifica dei requisiti.
Né la prima, né la seconda graduata avrebbero allegato le schede tecniche dei contenitori in plastica per la raccolta stradale e domiciliare, nonchè le certificazioni rilasciate da un organismo di valutazione della conformità. La mancanza di tale documentazione comporterebbe l’esclusione dalla gara, non potendo essere sanata mediante soccorso istruttorio.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 68 comma 2 e 91 comma 4, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con gli artt. 15.4, comma 3, lettera c).
In violazione dell’art. 7.3 del disciplinare di gara e delle disposizioni del Codice richiamate in rubrica il RTI Green Attitude – Ecogin non avrebbe specificato le quote di esecuzione del servizio tra le imprese raggruppate. L’omissione non sarebbe sanabile ex post per mezzo del soccorso istruttorio.
Si sono costituite le controinteressate Green Attitude s.r.l. e Ecogin s.r.l. e la Città Metropolitana di Roma Capitale.
Le controinteressate hanno eccepito il difetto di interesse al ricorso, non avendo la ricorrente dimostrato il superamento della prova di resistenza. Tutte le resistenti hanno controdedotto nel merito.
Con ordinanza n. 2651/25 del 30.10.2025, ai fini della delibazione della domanda cautelare, è stata disposta l’acquisizione di copia integrale della documentazione di gara (bando, disciplinare, c.s.a. e relativi allegati), compresa la “Relazione Tecnica ed Illustrativa ”, nonché l’intera documentazione relativa all’offerta tecnica della seconda classificata, comprensiva delle schede tecniche degli automezzi, ove presentate. Si è, altresì, chiesta una relazione alla stazione appaltante in merito al criterio seguito per la valutazione del rispetto dei C.A.M. sugli automezzi proposti dall’aggiudicataria.
Dopo l’adempimento alla disposta istruttoria, con ordinanza n. 3810/25 del 13.11.2025, la domanda cautelare è stata respinta per le seguenti motivazioni: “Considerato che:
- la ricorrente si è classificata terza nella gara indicata in oggetto;
- non risultano fornite di sufficiente fumus boni iuris le censure articolate nel ricorso atteso che:
a. dalla legge di gara non emerge che la verifica del rispetto di C.A.M. sia stata prevista a pena di esclusione nel corso della gara, facendo l’art. 4 del disciplinare espresso riferimento al loro rispetto in sede di esecuzione;
b. le contestazioni relative all’offerta tecnica sia della prima che della seconda classificata riguardano aspetti rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio e non dell’ammissione alla gara;
c. non risulta raggiunta, in ogni caso, la prova di resistenza, atteso che tra la prima e la terza classificata vi sono 11,77 punti di differenza e il criterio di valutazione n. 3, relativo all’offerta di veicoli con condizioni migliorative rispetto ai C.A.M. forniva, alla stregua dell’art 11 del disciplinare, massimo 5 punti;
Ritenuto che, non risultando adeguatamente censurata l’ammissione in gara dei due controinteressati e non dimostrata l’idoneità delle censure formulate a garantire alla ricorrente l’aggiudicazione, il ricorso presenta profili di inammissibilità e, che, per tale ragione, non può concedersi la chiesta cautela. ”.
Dopo l’ulteriore scambio di scritti difensivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è, in parte infondato e, in parte, inammissibile per difetto d’interesse per mancato superamento della prova di resistenza.
2. Infondato è il terzo motivo, con il quale la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 68 comma 2 e 91 comma 4, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Il R.T.I. aggiudicatario, sia nella domanda di partecipazione, che nell’atto di costituzione del raggruppamento, ha affermato che Green Attitude s.r.l. avrebbe partecipato con una quota “pari al 51% del servizio oggetto di appalto ” e Ecogin s.r.l. con una quota “pari al 49% del servizio oggetto di appalto ”.
A pag. 2 dell’atto di costituzione del R.T.I. veniva, inoltre, specificato l’impegno a dare esecuzione all’appalto. L’indicazione è sufficientemente chiara nell’indicare la corrispondenza delle quote di partecipazione con quelle di esecuzione, stante l’espresso riferimento della percentuale indicata al “servizio oggetto dell’appalto”. È, altresì, incontestato che entrambe le società costituenti il raggruppamento sono qualificate per la totalità dei servizi da rendere e, pertanto, la specificazione delle quote di esecuzione nella specie, appare anche superflua ai fini della verifica del possesso dei requisiti di qualificazione.
3. I primi due motivi, invece, sono infondati quantomeno con riferimento alla posizione dell’aggiudicataria e ciò conduce all’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, non potendo la ricorrente conseguire l’aggiudicazione. Per costante insegnamento giurisprudenziale: “In caso di procedura di evidenza pubblica, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso avverso l'aggiudicazione proposto dal terzo classificato che non dimostra l'illegittimità del posizionamento dei primi due concorrenti in graduatoria (c.d. prova di resistenza), salva la deduzione di censure che tendono ad invalidare l'intera procedura, poiché, attraverso di esse, è coltivato un interesse diverso da quello all'aggiudicazione, sub specie strumentale alla riedizione dell'intera gara.” (T.A.R. Venezia Veneto sez. III, 4/06/2024, n. 1305).
Nel caso di specie, la ricorrente si è classificata terza, ha svolto censure volte a provocare l’esclusione dell’aggiudicataria e della concorrente classificatasi seconda che, come si vedrà poco innanzi, non sono fondate quantomeno in relazione alla posizione della prima classificata.
4. Con il primo motivo la ricorrente deduce la difformità delle offerte presentate dalle controinteressate rispetto ai C.A.M., ritenendo che il loro rispetto sia richiesto a pena di ammissibilità delle offerte.
Tale assunto non è fondato.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria in materia, le stazioni appaltanti sono tenute ad adeguare la lex specialis al rispetto dei C.A.M., dando ad essi rilevanza, quali elementi essenziali dell’offerta, ovvero, in alternativa, quali criteri premiali.
Si è affermato, infatti, “gli artt. 34 e 71 del d.lgs. n. 50 del 2016, oggi sostituiti dagli artt. 57 e 83 del d.lgs. n. 36 del 2023, impongono alla pubblica amministrazione di adeguare la lex specialis della gara ai criteri ambientali minimi, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale ed adottati, con riferimento a specifiche categorie di appalti e concessioni, con decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le stazioni appaltanti sono, pertanto, tenute ad inserire, nella documentazione di gara, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali elaborate, tramite i decreti ministeriali, per il conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, come, del resto, è avvenuto nel caso di specie, in cui la lex specialis di gara riproduce le prescrizioni ministeriali.
Pertanto, occorre verificare alla luce dei decreti ministeriali: 1) il contenuto dei criteri ambientali minimi; 2) la configurazione di determinate specifiche tecniche come elemento essenziale dell'offerta, la cui assenza determina l'esclusione dalla gara, o piuttosto come requisito premiante, a cui è collegata l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo; 3) il segmento procedurale in cui collocare la verifica del rispetto dei criteri ambientali minimi (Cons. Stato, Sez. III, 21 gennaio 2022, n. 397).
In ordine a tale ultimo aspetto va precisato che, laddove una determinata specifica tecnica assurga a criterio premiante, la sua verifica diventa logicamente necessaria già durante la procedura di gara, proprio ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo, sebbene la sua assenza non possa determinare l'esclusione del concorrente, ma solo il mancato riconoscimento del premio; al contrario, laddove una determinata specifica tecnica sia imposta quale elemento essenziale dell'offerta, la proposta formulata deve contenere, a pena di esclusione, un impegno in tal senso, ma la verifica del rispetto di tale impegno non appartiene ontologicamente alla procedura di gara, potendo essere demandata ad un momento successivo all'aggiudicazione e, cioè, anche alla fase di esecuzione del contratto.” (così Consiglio di Stato sez. V, 11/03/2025, n. 1990).
Al fine di stabilire il rilievo assunto dal mancato rispetto dei C.A.M. (escludente, ovvero determinante la decurtazione del punteggio), è, dunque, dirimente l’interpretazione della legge di gara.
Nel disciplinare di gara, i C.A.M. per gli autoveicoli e le attrezzature e i contenitori per la raccolta dei rifiuti non sono previsti come specifiche tecniche costituenti elementi essenziali dell’offerta, ma costituiscono elementi di valutazione per l’attribuzione di un punteggio premiale.
Infatti essi sono citati all’art. 4 e all’art. 11 del disciplinare di gara.
L’art. 4, nel disciplinare l’oggetto dell’appalto prevede: “L’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto deve garantire una gestione efficace, efficiente ed economica del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale in un’ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) del 23 giugno 2022 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale” (G.U. n. 182 del 5 agosto 2022) ed in riferimento al Decreto Ministeriale n.115 del 20 aprile 2017 recante “Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ”.
L’art. 11, trai “criteri motivazionali ” di valutazione dell’offerta prevede: “3. Qualità e basso impatto ambientale dei mezzi da utilizzare per il servizio e funzionalità della flotta proposta rispetto ai servizi offerti.
Per i mezzi che si prevede di utilizzare per l’esecuzione del servizio l’offerente è tenuto al rispetto dei requisiti minimi previsti dalla norma (specifici CAM adottati dal Ministero) e dal progetto posto a base di gara, in particolare dal CSA e nella relazione tecnico illustrativa. Sarà valutato, in rapporto alla dotazione minima di automezzi nuovi di fabbrica, come rappresentata in dettaglio dall’art. 7.1.4 della “Relazione Tecnica e Illustrativa”, il maggior utilizzo di automezzi di minor impatto ambientale (elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl) e/o con classe di omologazione superiore ad “Euro 6”, proposti per l’esecuzione del servizio, la presenza e le caratteristiche di eventuali automezzi eccedenti la dotazione minima prescritta, al fine di fronteggiare adeguatamente picchi di attività, eventuali potenziamenti dei servizi offerti e/o la temporanea indisponibilità di singoli automezzi in riparazione/manutenzione. Il rispetto del criterio è dimostrato, ai fini dell’assegnazione del punteggio, dalla presentazione da parte dell'offerente, in fase di offerta, delle schede tecniche del costruttore dei mezzi che ci si impegna ad utilizzare.”.
Nell’ambito dell’appalto in esame - che ha ad oggetto diverse prestazioni da svolgersi con differenti attrezzature - il rispetto dei C.A.M. non è stato previsto a pena di esclusione. L’art. 4, infatti, nel definire l’oggetto del contratto li richiama in modo generico e riferito alla sola fase esecutiva. Essi sono, invece, specificatamente richiamati dall’art. 11, al punto 3, nell’ambito dei criteri di valutazione dell’offerta e con specifico riguardo agli automezzi da utilizzare nell’appalto (e non anche alle attrezzature e ai contenitori, come afferma parte ricorrente nel secondo motivo). Sulla scorta del suddetto criterio, all’offerta può essere attribuito un massimo di 5 punti.
Per tale ragione, limitate difformità dalle percentuali di veicoli “puliti ” indicate nel Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) del 23 giugno 2022 (recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature ”), non potrebbero, comunque, condurre all’esclusione, né della prima, né della seconda classificata. Inoltre, anche a ritenere che l’offerta presentata dalla prima classificata dovesse ricevere un punteggio pari a zero per il criterio di cui al punto 3 dell’art. 11, la ricorrente non potrebbe comunque sopravanzarla nella graduatoria, poiché il divario tra le due offerte è di 11,77, maggiore dei 5 punti previsti come punteggio massimo per il criterio n. 3.
Ne discende l’inammissibilità del ricorso per il mancato raggiungimento della prova di resistenza da parte della ricorrente.
5. In ogni caso la doglianza contenuta nel primo motivo, con riferimento alla posizione dell’aggiudicataria, appare infondata.
Il criterio di calcolo utilizzato dal ricorrente ai fini della valutazione del rispetto dei CAM non appare coerente con quanto prevede il D.M. MITE del 17 giugno 2021 (che definisce i criteri ambientali minimi per l’acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio dei veicoli adibiti al trasporto su strada). Parte ricorrente ha effettuato il calcolo delle percentuali di veicoli “puliti ” previsti dal decreto sul totale dei mezzi offerti dai concorrenti, mentre in base alla normativa sopra richiamata, le percentuali vanno riferite ai soli veicoli offerti appartenenti alle medesime categorie indicate nel decreto.
Lo scopo dei C.A.M. è quello di conseguire il raggiungimento di determinate percentuali di veicoli “puliti ” all’interno del parco attrezzature delle stazioni appaltanti, definite in base alle diverse tipologie di veicoli (automezzi pesanti, o leggeri, ecc…).
Pertanto, è in relazione al numero di veicoli offerti di ciascuna delle categorie considerate che le percentuali devono essere calcolate.
Tanto emerge dalle premesse del D.M. laddove si afferma, a pag. 17 “Dal 1 agosto 2019 è entrata in vigore la direttiva 2019/1161/UE “Modifica alla direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada” il cui recepimento da parte degli Stati membri è previsto entro il 2 agosto 2021. La direttiva impone agli Stati membri di assicurare attraverso le amministrazioni aggiudicatrici, per taluni veicoli adibiti al trasporto su strada, la promozione di un mercato di veicoli puliti e a basso consumo energetico. Infatti, la direttiva europea fissa per ciascuno Stato Membro degli obiettivi minimi per gli acquisti verdi pubblici di veicoli puliti, e per l’Italia sono i seguenti:
- 38,5 % al 2025 e 2030 per i veicoli leggeri
- 10% al 2025 e 15% al 2030 per gli autocarri
- 45% al 2025 e 65% al 2030 per i bus
Seguendo proprio quanto indicato nella direttiva (UE) 2019/1161, le specifiche tecniche, per le diverse categorie di veicoli considerate, includono soglie minime di acquisto/locazione/noleggio e leasing di veicoli “puliti”.”.
Alla luce della suddetta ratio possono agevolmente interpretarsi le prescrizioni relative alle singole tipologie di veicoli.
Quanto ai veicoli adibiti a trasporto merci (N2 e N3), il decreto MITE afferma “Almeno una percentuale pari al 10% (fino al 31 dicembre 2025) ed almeno pari al 15% (dal 1 gennaio 2026) in numero15 dei veicoli N2 ed N3 rispetto al numero totale dei veicoli oggetto della gara d’appalto, anche qualora le stazioni appaltanti siano chiamate a suddividere la gara in lotti distinti, deve essere costituito da veicoli pesanti puliti, vale a dire veicoli che utilizzano combustibili alternativi o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti, quali, ad esempio: l’elettricità; l’idrogeno; i biocarburanti; i combustibili sintetici e paraffinici; il gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso — GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto - GNL) e gas di petrolio liquefatto (GPL)16” .
Con riguardo ai veicoli “leggeri ”, il decreto MITE (criterio D pag. 21), nella sezione dedicata alle “specifiche tecniche ”, afferma: “La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 34, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 introduce, nella documentazione progettuale e di gara per acquisto, leasing, locazione, noleggio di autovetture e veicoli commerciali leggeri (categoria M1 ed N1), sia nuovi che usati, le seguenti specifiche tecniche:
1. Limiti di emissione di diossido di carbonio e di inquinanti atmosferici.
Almeno il 38,5%4 in numero dei veicoli M1 ed N1 rispetto al numero totale dei veicoli oggetto della gara d’appalto, anche qualora le stazioni appaltanti siano chiamate a suddividere la gara in lotti distinti, è costituita da veicoli puliti, vale a dire con livelli di emissione di diossido di carbonio e di inquinanti atmosferici inferiori o uguali alle soglie indicate in Tabella 1.”.
Per quanto concerne i veicoli di tipo L5 e L7 (che contrariamente a quanto afferma parte ricorrente sono espressamente contemplati al punto G dell’allegato pag. 42) il decreto afferma: “1. Emissione di gas a effetto serra e di inquinanti atmosferici Almeno una percentuale pari al 50% in numero dei veicoli categoria L rispetto al numero totale dei veicoli oggetto della gara d’appalto, anche qualora le stazioni appaltanti siano chiamate a suddividere la gara in lotti distinti, è costituita da veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica.”.
L’aggiudicataria ha presentato un parco mezzi costituito da 18 (12 N2 e 6 N3) di cui 9 N2 puliti, la percentuale pari al 50%. Per quanto riguarda l’altra categoria il parco è costituito da 26 (11 N1 e 15 L5 e L7) di cui 3 N1 puliti e 15 L5 e L7 puliti.
La s.a. ha ritenuto conforme al decreto MITE il calcolo della percentuale di veicoli leggeri puliti offerti dall’aggiudicataria, effettuato accorpando le categorie N1 e L5/L7 e rilevando che sui 26 mezzi offerti relativi alle suddette categorie, 18 risultano puliti.
La percentuale di veicoli leggeri puliti supera il 50%, attestandosi al 69,23%, atteso che i veicoli di categoria L5/L7 offerti sono tutti “puliti ” (è stato offerto il 100% di veicoli puliti, laddove i C.A.M. ne richiedono il 50%), mentre per quelli di categoria N1 (11), la percentuale di veicoli puliti offerta è leggermente inferiore al 38,5% richiesto (il 38,5% richiesto è pari a 4 veicoli, mentre ne sono stati offerti 3).
La stazione appaltante ha ritenuto rispettati i criteri ambientali, sulla base di un criterio di equivalenza - consentito in assenza di un autovincolo della stazione appaltante al rispetto dei CAM quali elementi essenziali dell’offerta - in forza di una valutazione globale dei veicoli leggeri, nella quale la mancanza di un veicolo N1 per il raggiungimento della soglia richiesta dal DM, è stata compensata dal 100% dei veicoli di categoria L5/L7 (15 offerti, a fronte di 8 dovuti). La ragionevolezza della valutazione di equivalenza non è stata oggetto di specifica contestazione.
Per le ragioni sopra richiamate, il primo e il secondo motivo non sono fondati quantomento in relazione alla posizione della controinteressata e, pertanto, il ricorso è inammissibile, non potendo, comunque, la ricorrente conseguire l’aggiudicazione agognata.
6. In conclusione, il ricorso è, in parte inammissibile e in parte infondato.
7. Tenuto conto della complessità delle questioni esaminate, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte infondato. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN PA, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
RI MO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI MO | NN PA |
IL SEGRETARIO