CA
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/12/2025, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Iª civile, in persona dei magistrati
D.ssa LA NI Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dr NC SA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 264 /2023 R.G. promossa da appresentati e difesi dall'avv. ZUCCONI Parte_1 Parte_2
AR ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, giusta procura in atti;
RICORRENTI contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BOTTARU MADDALENA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolarizzata del 18.11.2025 sulle seguenti CONCLUSIONI: per parte ricorrente, precisate con note di trattazione scritta del 17.11.2025: “- accertare e determinare la giusta indennità di espropriazione dovuta ai comparenti in ragione del procedimento ablativo di cui è causa e condannare il
[...]
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dei CP_1 comparenti, con le modalità di legge, della suddetta indennità di espropriazione ai sensi del d.P.R. n. 327/2001 nella misura pari al valore venale del bene, oltre interessi legali dal giorno del dovuto al saldo;
per l'effetto, determinare l'indennità in una somma pari ad € 278.040,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
- altresì accertare e determinare il valore venale della parte espropriata in base alla diminuzione di valore della parte residua, pari ad € 68.750,00, o alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
conseguentemente, condannare il al pagamento della suddetta somma, oltre interessi legali dal giorno del CP_1 dovuto al saldo;
- accertare e determinare la giusta indennità di occupazione dovuta ai comparenti, da calcolare dal momento dell'occupazione (a far data dal
28 maggio 2018) al momento del deposito della suddetta indennità presso la
Cassa Depositi e Prestiti;
conseguentemente, condannare il al pagamento CP_1 della suddetta indennità, oltre interessi legali dal giorno del dovuto al saldo. Con vittoria delle spese del giudizio, ivi compresi i rimborsi del contributo unificato e le spese di CTU.”.
per parte resistente come da note dell'11.11.25: “In via istruttoria Rilevare
l'utilizzabilità ai fini del decidere degli atti amministrativi depositati unitamente alla memoria autorizzata per il ossia: Doc. 9 Controparte_1
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 29.102008; Doc. 10 Tav. 3/a allegato n. 3 alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 29.10.2008;
Doc. 11 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 19.02.2009; Doc. 12
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 11.04.2013; Valutare l'opportunità di integrare la c.t.u. secondo quanto dedotto al punto primo e secondo della memoria autorizzata per il , chiamando a chiarimenti la Controparte_1
C.T.U.; Sul merito Confermare l'indennità di esproprio così come determinata dal
e confermata dalla Commissione Provinciale Espropri Controparte_1 nella misura di € 12,36 al mq per un totale di € 35.596,80; Con vittoria di spese e compensi ivi comprese le spese di c.t.u..
RILEVATO IN FATTO
I.Con ricorso depositato in data 9.2.23, gli odierni ricorrenti si opponevano alla stima dell'indennità definitiva di esproprio di cui alla Determinazione della
Commissione Provinciale Espropri presso la Città Metropolitana di Firenze, n. 4 del 7 dicembre 2022, determinata in € 12,36/mq. spettante ai ricorrenti in relazione ai terreni posti nel Comune di distinti al NCT comunale CP_1 al foglio di mappa n. 5, particella n. 1643 per la superficie di mq. 2.880.
Parte ricorrente rappresentava quanto segue:
2 -i terreni espropriati ed oggetto della determinazione dell'indennità definitiva indicata in epigrafe facevano parte di una più ampia area, di superficie pari a mq. 4.820, originariamente identificata al NCT del Comune di al CP_1 foglio di mappa n. 6, particella n. 134, pervenuta ai ricorrenti per successione mortis causa; tale area, in base alle originarie previsioni del Regolamento
Urbanistico del 2005 era inclusa, con varie porzioni, in zone destinate all'edificazione da realizzare attraverso distinti piani attuativi, denominati, rispettivamente, PMU 4.7, PMU 4.8 (entrambi a destinazione prevalentemente residenziale ai sensi dell'art. 128 NTA) e PMU 4.10 (a destinazione prevalentemente produttivo-industriale artigianale ai sensi dell'art. 129 NTA), circostanza questa riconosciuta dal Comune che sulla base della natura edificabile della particella 134 imponeva tassazione ICI che veniva pagata sulla base di un valore dichiarato di € 450.000,00, poi rivalutato d'ufficio dal Comune in € 618.375,00;
-nel 2008 il Comune di avviava il procedimento per CP_1
l'approvazione di una variante al R.U. che prevedeva la modifica della viabilità inerente l'asse viario di viale Paolieri, con uno spostamento ed allargamento, in particolare, della nuova rotatoria da realizzare, che finiva per occupare la quasi interezza dei terreni di proprietà della dante causa degli odierni ricorrenti: il pubblicava quindi l'avviso di avvio del procedimento di apposizione del CP_1 relativo vincolo preordinato all'esproprio, elencando, tra i terreni interessati dalla variante, anche quello in rilievo, rappresentato nel foglio 6, dalla part. n. 134;
-nel 2014 l'Amministrazione comunale prendeva atto dell'avvenuta decadenza per decorso del quinquennio del vincolo preordinato all'esproprio apposto con la variante urbanistica sopra ricordata ed avviava pertanto un nuovo procedimento preordinato alla conferma dello stesso, stante il persistente interesse alla realizzazione della già descritta viabilità che si concludeva con l'approvazione della nuova variante e la reiterazione dei vincoli espropriativi necessari per la realizzazione dell'opera pubblica;
-nel frattempo, in data 26 febbraio 2013, la Sig.ra aveva venduto una CP_2 porzione dell'area in esame, ed in particolare la quota, pari complessivamente a mq. 1.104, rimasta compresa nel già ricordato P.M.U. 4.7 (a destinazione prevalentemente residenziale al prezzo complessivo di € 121.440, corrispondente ad un valore di € 110/mq;
3 -il Comune notificava la determinazione n. 400 del 18 maggio 2018 che disponeva l'espropriazione dei terreni per una superficie di mq. 2.834,66 (dei
3.716 di cui alla particella n. 1476) e, con essa, la determinazione dell'indennità provvisoria al valore di € 12,36/mq. che la Commissione Provinciale Espropri presso la poi confermava applicandola ad una Controparte_3 superficie espropriata di mq. 2.880 (misura così rettificata rispetto alla precedente determinazione).
Tanto premesso in ordine alla ricostruzione della vicenda, i ricorrenti contestavano l'indennità quantificata proponendo opposizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 d. lgs. n. 150/2011 e dell'art. 54 d.P.R. n. 327/2001 chiedendo la determinazione in via giudiziale della giusta indennità di espropriazione spettante ai ricorrenti per le seguenti ragioni:
1)Natura edificabile dei suoli appresi. Evidenziava parte ricorrente che ai fini della determinazione del valore del bene espropriato è indispensabile accertarne la natura e in base al d.P.R. n. 327/2001 (in particolare, arrt. 32 e 37) detto accertamento prescinde dall'incidenza del vincolo preordinato all'esproprio e tiene conto del regime urbanistico dell'area al momento del decreto di espropriazione;
nel caso di specie, dunque, si deve prescindere dal vincolo espropriativo apposto, per la realizzazione del prolungamento del viale Paolieri, con la variante urbanistica approvata con la deliberazione C.C. n. 34/2009 e reiterata con la deliberazione C.C. n. 38/2015; che la previsione della nuova strada (ed in particolare, della rotatoria che interessa i terreni dei ricorrenti) configurasse un vincolo preordinato all'esproprio è confermato dagli stessi atti comunali, che così lo qualificano. Appurato dunque che la previsione della nuova strada (e, in particolare, della rotatoria) che ricade sui terreni dei ricorrenti costituisce un vincolo espropriativo occorre stabilire il regime urbanistico dell'area prescindendo dal medesimo di talchè, come chiarito dalla giurisprudenza, occorre far riferimento, nella valutazione dell'area, non alla destinazione urbanistica precedente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, bensì alle eventuali potenzialità edificatorie della zona circostante nella quale l'area espropriata si inserisce ed a cui servizio si pone l'opera pubblica su di essa realizzanda (Cass., sez. I, 19 novembre 2014, n. 24648; id., 30 aprile
2014, n. 9488; id., 7 febbraio 2006, n. 2613). Parte ricorrente evidenzia che l'area in questione è inserita in un contesto urbanistico di forte sviluppo edilizio,
4 essendo contornata da aree destinate alla realizzazione di insediamenti, da una parte, prevalentemente residenziali e, dall'altra, produttivi. Evidenzia poi che le porzioni residue della più ampia area già di proprietà dei ricorrenti (e, prima ancora, del de cuius), di cui facevano parte anche i terreni poi espropriati, sono state vendute, in quanto ricomprese nei comparti edificatori sopra indicati (in particolare, nei PMU 4.7 e 4.10), ad un prezzo al mq. pari ad € 110,00. Secondo parte ricorrente il valore da prendere in considerazione ai fini della determinazione della giusta indennità di espropriazione è da determinare sulla base del prezzo di 110 euro a mq a cui sono stati vendute le porzioni già facenti parte di un tutt'uno con l'area espropriata. In definitiva, l'area espropriata ai
Sigg.ri sarebbe da qualificare come edificabile con un valore venale pari Pt_1 ad € 110/mq., che costituisce pertanto il congruo valore dell'indennità di espropriazione.
2)In subordine: determinazione della giusta indennità di esproprio per il caso in cui i suoli appresi vegano ritenuti non edificabili. Parte ricorrente evidenziava che anche a voler in ipotesi ammettere che i terreni espropriati non abbiano natura edificatoria, bensì agricola, l'indennità, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011, deve determinarsi come pari al valore di mercato dei beni espropriati, in ossequio ai principi statuiti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. tenendo in considerazione le effettive caratteristiche del terreno e le possibili diverse utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella edificabile (parcheggi, depositi, attività sportive, esposizioni, ecc.: in questo senso, Cass., sez. I, 23 febbraio 2022, n. 5900; id., 31 dicembre 2019, n. 34742).
Rispetto a tale assunto parte ricorrente produceva la perizia tecnica dell'Ing.
e la documentazione ad essa allegata, tra cui, in particolare, un Persona_1 contratto di cessione di un'area agricola al in una vicenda Controparte_4 ablatoria riguardante la realizzazione della nuova viabilità di collegamento tra via Pistoiese e via dei Cattani, in un'area periferica della città (Brozzi), con caratteristiche affini a quelle oggetto di causa, da cui emergeva che l'indennità avrebbe dovuto essere riconosciuta almeno al valore di € 42,00/mq.
II. Si costituiva il e con riferimento ai motivi di Controparte_1 illegittimità dell'indennità rappresentati dai ricorrenti, la resistente evidenziava:
5 1) Sulla destinazione urbanistica dell'area espropriata. Le aree oggetto dell'espropriazione di cui ci si occupa sono state destinate sin dal Regolamento
Comunale del 2005 e fino all'apposizione del vincolo di esproprio (29.07.2014) e poi all'adozione del decreto di espropriazione (28.05.2018), in modo continuativo ad utilizzazione pubblicistica con esclusione assoluta di edificabilità per la quasi totale superficie. Infatti, l'area rientrava al tempo dell'adozione del decreto di espropriazione e sin dal 2005 in parte nella zona destinata a “viabilità urbana e territoriale secondaria”, in parte nella zona destinata “a verde di rispetto”
(all'interno di aree sottoposte a totale inedificabilità), in parte nell'area destinata a “Casse di espansione idraulica”: tutte aree a destinazione pubblicistica che esclude l'edificabilità. Solo una parte minimale di tali terreni (si tratta di una superficie pari a circa mq 75) rientrava in area potenzialmente edificabile essendo collocata all'interno dell'area destinata ad “Addizioni del nuovo tessuto insediato ad uso prevalentemente produttivo” e tuttavia, anche per queste minime aree l'edificabilità era di fatto esclusa dalla vicinanza alla rotatoria. In considerazione di tali circostanze la resistente rilevava che non era il vincolo espropriativo che ha precluso l'edificabilità, in quanto già in precedenza tali terreni erano in modo del tutto prevalente destinati ad un'utilizzazione pubblicistica che escludeva l'edificabilità. Sul punto richiamava la Cassazione secondo cui l'accertamento delle possibilità legali ed effettive di edificazione, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, prescinde dall'incidenza del vincolo preordinato all'esproprio, ma tiene conto del regime urbanistico dell'area al momento dell'emanazione del decreto di espropriazione (Cass.civ. Sez. I, ordinanza 20 febbraio 2018 n. 4100). Corollario di questo indirizzo giurisprudenziale è che solo quando manchi una disciplina urbanistica dell'area espropriata suscettibile di essere presa in esame si può fare riferimento alle eventuali potenzialità edificatorie delle aree limitrofe, al cui servizio la destinazione urbanistica è concepita. Sulla base di tali dati riteneva non fondate le asserzioni di controparte secondo cui nella determinazione della indennità di espropriazione si debba fare riferimento alle “potenzialità edificatorie della zona circostante nella quale l'area espropriata si inserisce ed a cui servizio si pone l'opera pubblica su di essa realizzanda”: infatti nel caso de quo la disciplina urbanistica era presente ed escludeva l'edificabilità. Per queste ragioni l'espropriazione dei terreni di cui si tratta deve essere indennizzata tenendo conto
6 che si tratta di terreni non edificabili. Peraltro, in replica a quanto dedotto in ricorso con riferimento ad alcune compravendite che hanno interessato terreni limitrofi, non sarebbe corretto utilizzare nella stima dell'indennità il metodo sintetico-comparativo ogni qualvolta fra i terreni oggetto di stima e il terreno compravenduto vi sia un a differente destinazione urbanistica, benché vicini topograficamente.
2) Sul criterio di calcolo dell'indennità parte resistente evidenziava che nel ricorso, pur sostenendosi in tesi la natura edificatoria dei fondi de quo, si chiedeva per l'ipotesi in cui tale destinazione non fosse accertata, di considerare nel calcolo dell'indennità di espropriazione la possibilità di utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella edificatoria delle aree in questione, senza tuttavia dedurre di quali utilizzazioni intermedie in concreto si tratti nel caso di specie. La giurisprudenza che ha delineato questo orientamento relativo alle utilizzazioni intermedie solitamente le esemplifica con “parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti, ecc” purché
“assentite dalla normativa vigente anche con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative”. Evidenziava parte resistente che nel ricorso non si faceva riferimento espresso a nessuna di queste utilizzazioni intermedie.
D'altro canto esse non sarebbero neanche pensabili nel caso che si sta trattando per essere la superficie in questione quasi integralmente interessata da una rotatoria prevista sin dal 2005.
III.La causa veniva istruita disponendo CTU volta ad accertare la giusta indennità di esproprio, nominando l'arch. che in data 30.6.25 Per_2 depositava la propria relazione comprensiva delle risposte alle osservazioni dei ctp.
IV.Con le note successive al deposito della relazione di consulenza autorizzate del 17.10.25 parte resistente ha evidenziato che nel calcolare il valore dell'indennità di espropriazione, la consulenza, pur escludendo l'edificabilità del fondo espropriato, guarda alla destinazione urbanistica dell'area al tempo dell'adozione del Regolamento urbanistico comunale del 2005 ritenendo di dover prescindere dalla Variante al R.U.C., approvata definitivamente con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 19.02.2009 e “inerente l'asse
7 viario di Viale P. Paolieri, finalizzata ad adeguanti funzionali del tratto in proseguimento verso Capalle e all'inserimento di una rotonda all'intersezione con
Via F. Cilea e Via Orly” qualificando tale variante come di natura ablatoria e non conformativa (cfr. Pag 17 della relazione peritale). La Variante ha avuto ad oggetto “il raddoppio delle dimensioni della rotatoria centrale, in conseguenza dei flussi previsti di traffico, con modifica delle fasce di rispetto”, la “previsione di utilizzo a casa di espansione della parte centrale della rotatoria”, la “modifica dei perimetri del P.M.U.
4.7. e del P.M.U.
4.8 con diminuzione della capacità edificatoria da essi derivante”, la “modifica della cassa di espansione e del tracciato della pista ciclabile”, l' “aumento delle fasce a verde di rispetto”, “lievi spostamenti del tracciato nel suo complesso e lievi modifiche ai raccordi viari di inserimento negli svincoli, innesti e rotatorie per il collegamento con i tratti esistenti, il tutto nell'interno delle fasce di rispetto previste nel R.U.C. vigente”.
In conseguenza di ciò maggiori aree di proprietà ER sono state interessate dal procedimento espropriativo (cfr Tav. 3A allegata alla
Deliberazione n. 124 cit. Doc. 10). Infatti nella deliberazione 34 del 19.02.2009 si legge che “l'efficacia del provvedimento comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dall'opera come indicate nell'elaborato n. 3/A-B della variante adottata con propria deliberazione n. 124 del 29.10.2008, riguardante la ricomposizione catastale, mentre per i tratti non interessati dalla variazione di destinazione urbanistica sono vigenti i vincoli espropriativi già apposti dal regolamento urbanistico comunale;
”. Ciò premesso parte resistente evidenziava che la Consulente aveva fondato il proprio ragionamento sulla considerazione che con tale variante vi è stata apposizione di vincolo espropriativo deducendo da ciò che essa avrebbe natura ablatoria e non conformativa e conseguentemente, nel valutare la giusta indennità di espropriazione, è andata a indagare la situazione urbanistica nel 2005, ossia all'epoca dell'adozione del Regolamento Urbanistico. Tuttavia, evidenzia parte resistente, che il giudizio sulla natura conformativa o ablativa di un atto amministrativo è un giudizio prettamente giuridico che spetta esclusivamente al giudicante. Richiamando i principi espressi sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, parte resistente censurava l'operazione logica compiuta dalla
Consulente di retrodatare la destinazione urbanistica del fondo espropriato al
2005, dovendo di contro considerarsi che il fondo, espropriato nel 2018, nel 2009
8 era destinato in gran parte ad opera viaria ed era pertanto escluso dai P.M.U., che infatti con la Variante del 2009 sono stati ridotti. Chiedeva pertanto parte resistente che per l'esatta determinazione delle consistenze delle aree del fondo espropriato ricadenti nel tracciato viario e di quelle che eventualmente continuino a ricadere nelle P.M.U. anche all'indomani dell'approvazione della variante del 2009, il Collegio valutasse l'opportunità di integrare la C.T.U. chiamando eventualmente la Consulente a chiarimenti. Precisando che la rappresentazione grafica delle modificazioni implicate dalla Variante con riguardo alla destinazione urbanistica del terreno de quo era già presente nell'allegato 6 alla c.t.u., produceva in sede di memoria autorizzata le deliberazioni di approvazione della Variante, i quali sono atti pubblici e sempre consultabili sul sito internet dell'Amministrazione Comunale. Parte resistente evidenziava poi che nella denegata ipotesi in cui il Collegio ritenesse di effettuare la ricognizione circa la destinazione urbanistica del fondo al 2005, la Consulenza nello stimare il valore dell'indennità di espropriazione non argomentasse sufficientemente con riguardo alla possibilità di utilizzare quale parametro di riferimento le compravendite allegate al ricorso, in primo luogo perchè non vi è chiarezza sui perimetri dei P.M.U. e quindi su quali aree vi fossero comprese nel
2005 e poi nel 2009 dopo l'approvazione della che ha ridotto l'estensione Pt_3 dei P.M.U.
4.7 e 4.8., e poi perchè non venivano esaminate le diverse caratteristiche delle P.M.U. quindi non si poteva valutare se i beni di cui si tratta avessero effettivamente le medesime caratteristiche di destinazione urbanistica e se quindi la comparazione sia correttamente effettuata. Nelle proprie memorie parte resistente evidenziava poi l'erroneità della valutazione fatta dal ctu circa l'indennità per espropriazione parziale del bene unitario: la consulente partendo dalla considerazione che con la Variante del 2009 è stata modificata anche la destinazione d'uso della particella 1730 (che come quella espropriata faceva parte della ex particella 134) e nel presupposto che con la variante è stato anche apposto il vincolo espropriativo sul terreno de quo, ritiene che sia da indennizzare il deprezzamento del valore della particella 1730. Questo ragionamento non sarebbe corretto perché il presupposto dell'integrazione dell'indennità di espropriazione risiede semplicemente nel fatto che un bene caratterizzato da unità economica e funzionale sia stato espropriato solo parzialmente con la conseguenza che la parte residua subisce un deprezzamento
9 in conseguenza della scissione e nel caso concreto questo presupposto non sarebbe integrato perché il deprezzamento nasce dalla mutata conformazione del diritto di proprietà e non è pertanto suscettibile di indennizzo. In ultimo, parte resistente riteneva che non vi fosse stata occupazione temporanea d'urgenza e pertanto non dovesse liquidarsi per questa voce alcuna indennità.
V.Parte ricorrente nelle proprie note autorizzate successive alla ctu ribadiva la natura di vincolo espropriativo della variante del 2009 ed evidenziava che, diversamente da quanto fatto dal ctu, il valore di 110euro a mq non dovesse essere limitato alla sola porzione riconosciuta quale edificabile, pari soltanto a
1.000 dei 2.880 mq. totali, tenuto conto che le aree destinate a verde di rispetto, come evidenziate nella CTU, sono comunque sovrapposte a porzioni di aree interne al perimetro dei PMU e come tali, pur non potendo essere concretamente destinate alla costruzione dei fabbricati, concorrono tuttavia come tutte le aree comprese nei PMU a determinare gli indici urbanistici di fabbricabilità delle medesime, di talchè anche a queste aree, contrariamente a quanto ritenuto dal
CTU, deve essere attribuito un valore pari a quelle edificabili. Ribadiva inoltre che per l'area ritenuta non edificabile l'indennità dovesse essere determinata in base alle effettive caratteristiche del terreno, tenendo altresì conto delle possibili diverse utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella edificabile e quindi individuata nella misura di euro 42,00 a mq. Con riferimento. valore del deprezzamento della parte residua rimasta ai Sigg.ri parte resistente Pt_1 rilevava che la ctu avesse erroneamente individuato un valore 46,26 €/mq dovendosi invece riconoscere il valore economico di euro € 110,00/mq.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)In via preliminare va respinta la richiesta di chiarimenti/integrazione di CTU veicolata da parte resistente.
Vale la pena di premettere che in tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini della determinazione dell'indennità si applica il disposto dell'art. 32, d.P.R.
327/2001, secondo il quale salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura
10 espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente chiarito che, quando il vincolo che grava sull'area è un vincolo preordinato all'espropriazione, in sede di stima non si deve tener conto degli effetti dello stesso e dunque la valutazione deve rifarsi alla situazione urbanistica e di edificabilità esistente al momento dell'apposizione del vincolo: ne consegue che la mera esistenza di un vincolo espropriativo non può giustificare una riduzione del valore venale del bene in ragione dell'imposizione del vincolo stesso.
Nel caso in esame, parte resistente ha contestato la valutazione della consulente che ha considerato il vincolo apposto dalla variante del 2009 come espropriativo
(e dunque irrilevante ai fini della valutazione dell'area) e non già, come sostenuto dalla difesa resistente, quale vincolo conformativo. Da un punto di vista processuale parte ricorrente ha a sua volta contestato la tempestività della questione e della produzione documentale effettuata dall'amministrazione con la memoria successiva al deposito della relazione del ctu;
in ordine a tele contestazione processuale deve ritenersi che in ragione del rito deformalizzato, della natura della questione che non ha comportato l'allegazione di fatti nuovi e del fatto che le produzioni documentali effettuate da parte resistente con la memoria autorizzata concernono documenti amministrativi peraltro in parte già utilizzati dalla ctu, l'eccezione di intempestività formulata dalla ricorrente va ritenuta insussistente. Venendo alla valutazione della contestazione mossa dal nelle proprie note successive alla consulenza, va premesso, in via CP_1 astratta, che la distinzione tra vincoli conformativi e vincoli espropriativi — rilevante per la stima indennitaria — non dipende unicamente dalla natura formale dello strumento urbanistico, né da etichette generali, bensì dalla finalità concreta perseguita dall'atto di pianificazione o di vincolo: se esso interessa una generalità di beni per finalità urbanistiche generali (es. zonizzazione, destinazioni collettive, verde, servizi), si ha vincolo conformativo;
se invece riguarda beni determinati, in vista della realizzazione di un'opera pubblica puntuale, si ha vincolo espropriativo (in ordine alla distinzione si veda, tra le altre, Cass.
7393/23 In tema di espropriazione per pubblica utilità, per individuare la qualità edificatoria dell'area, da effettuarsi in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'espropriazione, occorre distinguere
11 tra vincoli conformativi ed espropriativi, sicché ove con l'atto di pianificazione si provveda alla zonizzazione dell'intero territorio comunale, o di una sua parte, sì da incidere su di una generalità di beni, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui essi ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo assume carattere conformativo ed influisce sulla determinazione del valore dell'area espropriata, mentre, ove si imponga un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pubblica, il vincolo è da ritenersi preordinato all'espropriazione e da esso deve prescindersi nella stima dell'area. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito, che aveva determinato l'indennità non già in base al valore dell'area all'epoca di emissione dei decreti di espropriazione, applicando lo strumento urbanistico all'epoca vigente, ma sulla base dello strumento urbanistico precedente la delibera con la quale era stato approvato il piano di recupero urbano, senza considerare che il vincolo conformativo derivava dall'accordo di programma
e non dal p.r.u., sicché la determinazione delle indennità riflette necessariamente le varianti apportate al p.r.g., quale strumento urbanistico generale, proprio a seguito della stipulazione dell'accordo di programma).)
Come correttamente evidenziato da parte resistente, la qualificazione della natura del vincolo è un accertamento strettamente giuridico, riservato al giudice di merito;
in tale prospettiva, non risulta necessario dare seguito alla richiesta di chiarimenti alla CTU: la decisione sulla natura del vincolo non richiede indagini tecnico-estimatorie supplementari, bensì una valutazione giuridica in ordine agli atti urbanistici adottati;
neppure risulta necessaria una integrazione del quesito apparendo le conclusioni della consulente corrette e dovendosi ritenere che la stessa abbia correttamente effettuato la stima alla vigenza del regolamento del 2005 ritenendo la natura espropriativa del vincolo posto con la variante del 2009.
In tal senso, guardando agli elementi concretamente disponibili — ivi comprese le produzioni documentali di parte resistente — sussistono gli indici tipici di un vincolo preordinato all'espropriazione: vincolo specifico, su area definita, in vista di una specifica opera pubblica, e non mera zonizzazione generalizzata;
peraltro, anche da un punto di vista di etichette formali, negli atti amministrativi del comune (si v. doc. 18 di parte ricorrente) il vincolo appare qualificato come espropriativo.
12 Nel caso in esame, la CTU — nella sua relazione — ha già ritenuto che il vincolo del 2009 fosse espropriativo, e dunque ha considerato la destinazione urbanistica del 2005 quale parametro per la stima del valore, destinazione che tuttavia, così come precisato dal CTU e diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, prevedeva cha l'area interessata fosse nella maggior parte inedificabile, salva una piccola porzione così come ricostruito nella ctu.
2)Tanto premesso occorre dunque richiamare gli esiti dell'accertamento effettuato dalla consulente.
Prima di tutto occorre riportare la ricostruzione effettuata dal tecnico con riferimento alla destinazione urbanistica dell'area, oggetto di specifico paragrafo nella relazione: Cont In atti di causa (doc. 3 fascicolo su è già presente Controparte_1 un Certificato Storico di Destinazione Urbanistica relativo solamente alla attuale part. 1643 nel periodo prima e dopo il 30/05/2018. I contenuti del suddetto
Certificato sono identici al Certificato Storico emesso dal Comune con n. 57/2025 richiesto in ambito di CTU e ancora relativo solo alla part. 1643 con riferimenti temporali 01/01/2008 e 30/05/2018 (All_4). Non ritenendo soddisfacente
l'indagine che emergeva da tali certificati, la scrivente CTU ha richiesto un ulteriore
Certificato Storico che coprisse un più ampio periodo temporale e che comprendesse anche le particelle 1729-1730 oltre la 1643 (che complessivamente costituiscono la ex particella 1476 parzialmente espropriata). Dal Certificato
Urbanistico Storico emesso in ambito CTU con n. 81/2025 (All_4) risulta quanto segue:
- alla data del 20/07/2005 (nel PRG adottato con deliberazione consiliare n. 148 del 26.03.1985 ed approvato dal Consiglio Regionale Toscano con deliberazione
n. 152 del 03.05.1988): Foglio 6 Particella n. 1643 - in parte “aree per la grande viabilità” - in parte “aree ferroviarie di progetto” - in parte “zone territoriali omogenee E - agricole - sottozone E1–agricole normali” Foglio 6 Particella n. 1729
- in parte “aree per la grande viabilità” - in parte “aree ferroviarie di progetto” Foglio
6 Particella n. 1730 - in parte “aree per la grande viabilità” - in parte “zone territoriali omogenee E - agricole - sottozone E1–agricole normali”
- dalla data del 20/07/2005 (da Regolamento Urbanistico adottato con Delibera di C.C. n. 201 del 02.12.2004 ed approvato con Del. C.C. n. 90 del 20.07.2005, e successive modifiche e integrazioni): Foglio 6 Particella n. 1643 - in parte “Viabilità
13 urbana e territoriale secondaria” di cui all'art. n. 89 delle NTA - in parte “Verde di rispetto” di cui all'art. n. 95 delle NTA all'interno di “Aree sottoposte a totale inedificabilità” di cui all'art. n. 102 delle NTA - in parte “Casse di espansione idraulica” di cui all'art. n. 142 delle NTA - in parte all'interno delle “Addizioni del nuovo tessuto insediativo ad uso prevalentemente produttivo” di cui all'art. n. 129 delle NTA, soggette a Piano di Massima Unitario di cui all' art. 13 delle NTA Foglio
6 Particella n. 1729-1730 “Addizioni del nuovo tessuto insediativo ad uso prevalentemente produttivo” di cui all'art. n. 129 delle NTA, soggette a Piano di
Massima Unitario di cui all' art. 13 delle NTA
- dalla data del 30/05/2018 (Pubblicazione sul BURT della Delibera C.C. n. 68 del
12/04/2018) ad oggi: Foglio 6 Particella n. 1643 - in parte “Viabilità urbana e territoriale secondaria” di cui all'art. n. 89 delle NTA - in parte “Verde di rispetto” di cui all'art. n. 95 delle NTA all'interno di “Aree sottoposte a totale inedificabilità” di cui all'art. n. 102 delle NTA - in parte “Elettrodotti, metanodotti e oleodotti” di cui all'art. n. 100 delle NTA - in parte “Casse di espansione idraulica” di cui all'art.
n. 142 delle NTA - in parte “Aree non pianificate” di cui all'art. n. 8 delle NTA - in parte all'interno delle “Addizioni del nuovo tessuto insediativo ad uso prevalentemente produttivo” di cui all'art. n. 129 delle NTA, soggette a Piano di
Massima Unitario di cui all' art. 13 delle NTA Foglio 6 Particella n. 1729 - in parte all'interno delle “Addizioni del nuovo tessuto insediativo ad uso prevalentemente produttivo” di cui all'art. n. 129 delle NTA, soggette a Piano di Massima Unitario di cui all' art. 13 delle NTA - in parte “Aree non pianificate” di cui all'art. n. 8 delle
NTA Foglio 6 Particella n. 1730 “Aree non pianificate” di cui all'art. n. 8 delle NTA.
Emerge, pertanto, che già in epoca antecedente il regolamento del 2005 persistessero sull'area vincoli di inedificabilità.
La CTU prosegue descrivendo lo stato dei luoghi e degli interventi realizzati.
Come già accennato nella descrizione introduttiva, il terreno oggetto di esproprio è posto nel Comune di Campi Bisenzio (FI) frazione di Capalle. Su di esso è stata realizzata dal una rotatoria (esattamente una porzione di essa, circa CP_1 metà) nell'ambito dei lavori della cosiddetta bretella di Capalle comprendenti il prolungamento del viale Primaldo Paolieri, denominato viale Narciso Parigi nel tratto di congiungimento alla rotatoria (All_5 immagine google maps). L'area oggetto di esproprio ha una superficie di 2.880 mq e attualmente è identificata dalla particella catastale 1643. Tale identificativo catastale è stato utilizzato
14 unicamente nell'ultimo atto della procedura espropriativa, ovvero nella
Determinazione n. 4 della indennità definitiva di espropriazione della
Commissione Provinciale Espropri. Infatti nel Decreto di Esproprio del 18/05/2018
è stata espropriata parzialmente la ex part. 1476 dalla quale, in seguito a frazionamento, è originata infine la part. 1643. Per maggiore chiarezza, si ritiene opportuno ricostruire la genesi della attuale particella catastale 1643. Inizialmente il vincolo espropriativo, conseguente all'approvazione della Variante al RUC nel
2009, era stato apposto sulla ex part. 134 di 4.820 mq. Con la reiterazione quinquennale dei vincoli, nel 2014 venne disposto l'esproprio della ex particella
1476 di 3.716 mq, originata dalla ex part. 134 come da frazionamento del 2013.
In seguito a tale frazionamento, dalla ex part 134 erano originate anche le ex particelle 1477-1478-1479-1480-1481. Con il Decreto di Esproprio (18/05/2018)
è stato disposto definitivamente l'esproprio parziale della ex particella 1476 per una superficie di 2.834,66 mq. Successivamente a frazionamento del 2018, la ex part. 1476 ha originato le particelle 1643 ed ex 1644: la part. 1643 identifica definitivamente il terreno espropriato con una superficie pari a 2.880 mq e la ex particella 1644 di 836 mq è stata frazionata nel 2021 nelle particelle 1729 (di 211 mq) e 1730 (di 625 mq). Dagli atti di causa su PCT (doc. 10 fascicolo parte appellante) si evince che le ex particelle 1477-1478-1479-1480-1481 (ricomprese nel PMU 4.7) di complessivi 1.104 mq sono state vendute dalla Sig.ra CP_2
(madre dei Sig.ri in data 26/02/2013, atto Notaio rep. 155882, Pt_1 Per_3 per l'importo di 121.440 €, pari a 110 €/mq. In seguito, queste particelle sono state ulteriormente frazionate. Anche la particella 1729 (ricompresa nel PMU 4.10) di
211 mq è stata venduta dagli odierni ricorrenti in data 07/07/2021, atto Notaio rep. 54427 (doc. 17 fascicolo parte appellante) per l'importo Persona_4 complessivo di 23.210 € pari a 110 €/mq. Quindi, ad esclusione della part 1643
(espropriata) e della part. 1730, tutte le altre particelle nate dal frazionamento della originaria part. 134 sono state vendute. Concludendo, dal momento che nel
2013 la Sig.ra (madre Sigg.ri ha venduto la porzione di cui alle CP_2 Pt_1 ex partt. 1477-1478-1479-1480-1481 della ex part 134, il presente studio può essere tranquillamente rivolto alla porzione residua identificata dalla ex part 1476 oggetto di Decreto di Esproprio. Dal momento che nel 2021 i Sigg.ri anno Pt_1 venduto anche la part 1730 di 211 mq, porzione della ex part 1476, il presente
15 studio si restringe alla part. 1643 di 2.880 mq (che identifica l'area effettivamente espropriata) e la residua part. 1730 di 625 mq.
All'esito della puntuale ricostruzione riportate la CTU evidenzia dunque che l'area espropriata era originariamente identificata dalla particella 1476 che ha generato le particelle 1643 (definitivamente acquisita dal con l'esproprio CP_1 in esame) e le particelle 1729 e 1730, con la prima già venduta e la seconda che può essere considerata come “area residua” conseguente all'espropriazione parziale del bene identificato dalla ex part. 1476.
Tanto premesso, la consulente nella propria relazione prosegue evidenziando i criteri applicati per la stima del valore dell'area e per la quantificazione dell'indennità.
Come supra precisato tale valutazione è effettuata tenendo conto della destinazione urbanistica dell'area al momento antecedente la variazione del 2009 cui si è fatto cenno: A questo punto, dunque, occorre focalizzare l'attenzione sulla
Destinazione Urbanistica del terreno prima dell'apposizione del vincolo.
Esattamente la ricognizione urbanistica va eseguita prima dell'approvazione della
Variante (19/02/2009) che, come si evince dagli atti di causa (doc. 6 fascicolo parte appellante) ha comportato una traslazione e un ampliamento della rotatoria lungo il viale principale, interessando in pieno il terreno proprietà di parte appellante (si riallega come All_6, con evidenziato il contorno della ex part 134).
Pertanto andrebbe considerata la Destinazione Urbanistica dei luoghi come da
RUC approvato il 20/07/2005. Come si evince dal CDU Storico n. 81/2025 (All_4) già descritto a pag. 10-11 della presente perizia, dal 20/07/2005 fino all'approvazione della Variante, la destinazione urbanistica della particella 1643 era in parte “Viabilità urbana e territoriale secondaria”, in parte “Verde di rispetto” all'interno di “Aree sottoposte a totale inedificabilità”, in parte “Casse di espansione idraulica”, in parte all'interno delle “Addizioni del nuovo tessuto insediativo ad uso prevalentemente produttivo” di cui all'art. n. 129 delle NTA, soggette a Piano di Massima Unitario di cui all'art. 13 delle NTA (si rimanda all'approfondimento urbanistico a pag. 25 della presente perizia al paragrafo
“Risposte alle Osservazioni delle parti”). L'unico metodo per individuare le varie zone consiste nel sovrapporre l'estratto di RUC 2005 (su PCT, doc. 2a fascicolo parte appellata con le attuali particelle catastali desunte Controparte_1 dall'estratto di mappa catastale (All_7). Fondamentalmente la suddetta
16 sovrapposizione consente di valutare nel RUC 2005 (prima della Variante 2009) quali zone dell'attuale part. 1643 fossero assimilabili alle particelle vendute nei comparti di cui ai PMU, distinguendole dalla zone destinate a viabilità e fasce di rispetto, e misurare la loro superficie. Dalla sovrapposizione (All_7) disegnata dalla scrivente, risulta che le suddette porzioni dell'attuale particella 1643 coprirebbero una superficie complessiva di ca.
1.058 mq. Dal momento che inevitabilmente la sovrapposizione non è perfettamente coincidente a causa delle approssimazioni del contorno delle superfici sull'immagine del RUC 2005 (su PCT, doc. 2a fascicolo parte appellata operando in cautela, ovvero considerando un Controparte_1 ampio margine di errore, si ritiene con buona approssimazione che le porzioni interessino una superficie complessiva pari a almeno 1.000 mq. Come indicato dal quesito, risulta preferenziale calcolare il valore del terreno applicando il metodo sintetico / comparativo, assumendo a confronto, da prassi, compravendite negli immediati pressi in un compatibile arco temporale (preferibilmente non superiore ai 3 anni). Come già detto a pag 15 della presente perizia, la Sig.ra e i CP_2 suoi figli Sigg.ri hanno venduto porzioni ricadenti in zone PMU 4.7 e 4.10 Pt_1 dell'originaria particella 134 negli anni 2013 e 2021 sempre al costo unitario di
110 €/mq (valori di stima desunti da perizie giurate). Dal momento che il prezzo va determinato alla data del Decreto di Esproprio (art. 32 DPR 327/2001) e quindi al 2018, si ritiene ragionevolmente di poter confermare lo stesso valore unitario per le porzioni di particella ricadenti in area da PMU 4.7 e 4.8 (“Addizioni del nuovo tessuto insediativo ad uso prevalentemente produttivo”). Per le zone destinate a viabilità e fasce di rispetto stradale si ritiene accettabile (sebbene di oscura motivazione) il valore di 12,36 €/mq confermato dalla Commissione Provinciale, riconducibile al riconoscimento di una “utilizzazione intermedia” dell'area. Infatti il valore unitario di un terreno agricolo a seminativo (e comunque il terreno in oggetto non è agricolo da CDU) sarebbe ben inferiore. Si tenga presente che la particella
1643 acquisita dal copre complessivamente una superficie di 2.880 mq, CP_1 sebbene secondo Decreto di Esproprio la porzione espropriata della ex particella
1476 fosse 2.834,66 mq. Si calcola dunque: (1.000 mq x 110 €/mq) + [(2.880 –
1.000) mq x 12,36] = (110.000 + 23.236,80) € = 133.236,80 €
In definitiva la consulente ha individuato, all'interno dell'area oggetto di esproprio, le zone destinate a viabilità e fasce di rispetto distinguendole da quelle assimilabili alle particelle vendute nei comparti di cui ai PMU, misurando queste
17 ultime in 1000 mq e valutandole al prezzo di 110euro a mq -come da atti di compravendita comparati- e valutando invece la restante parte, pari a 1880 mq, al prezzo individuato dall'amministrazione in 12,36 euro al mq.
Con riferimento alla particella 1730, residua all'esito dell'espropriazione, la consulente ha ritenuto che la stessa fosse intimamente collegata con quella espropriata e che il distacco influisse in modo negativo sul valore. Tale conclusione riposa sulla seguente motivazione: Innanzitutto da RUC 2005 la part.
1730 ricadeva completamente in del nuovo tessuto insediativo ad uso Parte_4 prevalentemente produttivo” di cui all'art. n. 129 delle NTA, soggette a Piano di
Massima Unitario (n.d.r. PMU 4.8) di cui all' art. 13 delle NTA (come da CDU Storico
All_4, riportato a pag 11 della presente perizia); in seguito alla procedura espropriativa della ex part. 1476, la part. 1730 ricadeva in Aree non pianificate di cui all'art. n. 8 delle NTA (CDU Storico All_4 e come riportato a pag 12 della presente perizia). La particella 1730 corrisponderebbe alla descrizione di cui al punto 2-b dell'art 8 NTA e, pertanto, su di essa non era più consentito alcun intervento. Tale destinazione è confermata nel Piano Operativo adottato con D.C.
n. 138 del 17/06/2024, in quanto la particella 1730 ora ricade in aree inedificate in territorio urbanizzato, ovvero aree non interessate da previsioni insediative – art. 63 (Tavola 2.3 “La Disciplina di uso del territorio comunale” dal sito istituzionale del . Dunque, contestualmente Controparte_1 all'esproprio, la part. 1730 di 625 mq ha cambiato le proprie caratteristiche urbanistiche che, prima della Variante 2009, erano valorizzate anche dall'appartenenza a un terreno molto più ampio. La ricostruzione operata su questo specifico punto dalla consulente non appare invero persuasiva. Come noto, ai fini della riconoscibilità dell'indennizzo per il deprezzamento del fondo residuo è richiesta la sussistenza di un compendio immobiliare unitario, strutturalmente e funzionalmente integrato, sul quale l'espropriazione incida solo parzialmente, determinando una diminuzione oggettiva e immediata del valore economico della porzione non espropriata. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale pregiudizio deve riguardare la parte residua del bene che forma un unicum con l'area espropriata, e deve essere valutato attraverso il criterio differenziale fondato sul valore dell'intero fondo ante e post espropriazione (si richiama sul punto Cass. 15040/20 “In tema di espropriazione per pubblica utilità, quella parziale per la quale l'indennità va determinata sulla
18 base della differenza fra il valore dell'unico bene prima dell'espropriazione ed il valore della porzione residua secondo l'art.40 della l. n. 2359 del 1865 (oggi art.
33 del d.P.R. n. 227 del 2001), si verifica quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da un'unitaria destinazione economica, implicando per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l'indennizzo calcolato con riferimento soltanto alla porzione espropriata, per effetto della compromissione o comunque dell'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa”
Nel caso concreto, la richiesta di indennizzo concernente il deprezzamento, oltre a non risultare oggetto di esplicita domanda nel ricorso introduttivo, non risulta adeguatamente circostanziata nemmeno nelle allegazioni successive del ricorrente, né tale carenza risulta colmabile sulla base delle osservazioni fatte dalla CTU che non ha fornito sufficienti elementi per ritenere (al di là dell'originaria appartenenza dell'area alla medesima particella, prima dei frazionamenti) che vi fossero le caratteristiche di un reale unicum funzionale con l'area oggetto di ablazione e che possa ritenersi dimostrato un rapporto di interdipendenza strutturale o economica tale da far ritenere che l'esproprio abbia inciso direttamente sul suo valore di mercato, tenuto conto della concreta utilizzabilità dello stesso già all'epoca dell'emanazione del regolamento del 2005.
L'asserito pregiudizio risulta, pertanto, non individuabile in concreto e dunque non riconducibile ai criteri legali dell'indennizzo per espropriazione parziale. Ne consegue che va esclusa tale voce dal computo dell'indennità da riconoscere ai ricorrenti.
3)Tanto riportato in relazione agli accertamenti della CTU e alla persuasività degli stessi nei limiti supra riportati, va evidenziato che le contestazioni di parte mosse al consulente di ufficio risultano oggetto di controdeduzioni del tecnico nominato dalla Corte esplicitate nella sua relazione conclusiva.
Le contestazioni agli esiti peritali per come riportati nelle note conclusive sono pervenute sia da parte ricorrente che da parte resistente.
Analizzando le prime, deve ritenersi infondata l'asserzione secondo cui la consulente avrebbe dovuto utilizzare il valore di 110 euro a mq per tutta l'area e non già per i soli 1000 mq considerati nella relazione: tale conclusione non è accoglibile nella misura in cui oblitera la differenza di destinazione urbanistica
19 per come ricostruita dalla consulente. Altrettanto inaccoglibile è la contestazione, da intendersi proposta subordinatamente alla precedente, circa il valore di 12,36 mq utilizzato dalla consulente per stimare l'area di 1880 mq poiché tale valore non risponderebbe al criterio dell'utilizzo intermedio: in merito va evidenziato, a tacer d'altro, che così come precisato dalla consulente il parametro di 12,36 euro a mq, mutuato da quello utilizzato nella quantificazione operata prima del giudizio dalla PA, è certamente superiore al mero valore agricolo e ingloba dunque anche il potenziale utilizzo intermedio dell'area.
Quanto alle contestazioni formulate da parte resistente, le stesse prendono le mosse dalla contestazione della natura espropriativa del vincolo discendente dalla variante del 2009 e su tale aspetto non può che farsi rimando a quanto esplicitato nella prima parte della motivazione di questo provvedimento. Devono poi ritenersi infondate le contestazioni circa il metodo sintetico-comparativo usato dalla consulente tenuto conto che le compravendite prese in comparazione concernevano aree certamente omogenee a quelle oggetto di stima tenuto conto che le stesse appartenevano originariamente alla medesima particella;
con riferimento poi alle contestazioni concernenti il deprezzamento della particella
1730, le stesse devono ritenersi assorbite stante l'esclusione di tale voce per le differenti ragioni prima esplicitate. In ultimo, quanto alle contestazioni circo l'indennità per l'occupazione d'urgenza invece deve ritenersi che la contestazione colga nel segno, non emergendo in ragione della vicenda espropriativa i presupposti ex art. 22 bis TU 327/01 per la liquidazione della stessa, ancorchè quantificata dalla consulente nella misura di euro 925,26.
4)In definitiva, dunque, tenuto conto degli elementi acquisiti in istruttoria per come valutati da questa Corte, la domanda avanzata da parte ricorrente va parzialmente accolta e l'indennità di espropriazione del terreno, rappresentato al
C.T. del Comune di al fg. 6 dalla part. 1643, va riconosciuta nella CP_1 misura di 133.236,80 €, corrispondente ad un importo unitario di ca. 46,26
€/mq; ordinando all'amministrazione resistente il deposito presso la Cassa Depositi e
Prestiti della differenza tra i suddetti importi e quanto già depositato, oltre interessi legali, da computarsi sulla suddetta differenza, dalla delibera di acquisizione sino al deposito e con l'eventuale ulteriore percentuale annua pari
20 alla differenza tra il rendimento annuo netto dei BOT annuali e il tasso annuo legale.
5)Atteso l'esito della lite e la consistente differenza tra le somme pretese dalla ricorrente e quanto riconosciutole, le spese processuali vanno compensate per un terzo ed il resistente va condannato al rimborso della restante quota CP_1 di due terzi di dette spese in favore degli odierni ricorrenti in ragione della preponderante soccombenza dell'amministrazione; le stesse vengono liquidate, come da dispositivo, ai parametri medi, dimezzando la fase decisoria tenuto conto della natura del rito.
Per analogo ordine di ragioni le spese della consulenza d'ufficio vanno poste per un terzo a carico dei ricorrenti e per due terzi a carico del Controparte_1
P.Q.M.
1) Determina in 133.236,80 € quanto dovuto dall'Amministrazione
2) Ordina al l deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della Controparte_1 differenza tra il suddetto importo e quanto già depositato, oltre interessi legali, da computarsi sulla suddetta differenza, dalla delibera di acquisizione sino al deposito e con l'eventuale ulteriore percentuale annua pari alla differenza tra il rendimento annuo netto dei BOT annuali e il tasso annuo legale;
3) compensa per un terzo le spese processuali e condanna il Controparte_1
al rimborso, in favore degli odierni ricorrenti, della restante quota di
[...] due terzi di dette spese che, nell'intero, liquida in € 11.766,00;
4) compensa per un terzo le spese di consulenza che verranno liquidate in separato atto, ponendo la restante parte a carico del . Controparte_1
Firenze 10.12.25
Il cons. relatore
NC SA
La presidente
LA NI
21
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Iª civile, in persona dei magistrati
D.ssa LA NI Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dr NC SA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 264 /2023 R.G. promossa da appresentati e difesi dall'avv. ZUCCONI Parte_1 Parte_2
AR ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, giusta procura in atti;
RICORRENTI contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BOTTARU MADDALENA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolarizzata del 18.11.2025 sulle seguenti CONCLUSIONI: per parte ricorrente, precisate con note di trattazione scritta del 17.11.2025: “- accertare e determinare la giusta indennità di espropriazione dovuta ai comparenti in ragione del procedimento ablativo di cui è causa e condannare il
[...]
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dei CP_1 comparenti, con le modalità di legge, della suddetta indennità di espropriazione ai sensi del d.P.R. n. 327/2001 nella misura pari al valore venale del bene, oltre interessi legali dal giorno del dovuto al saldo;
per l'effetto, determinare l'indennità in una somma pari ad € 278.040,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
- altresì accertare e determinare il valore venale della parte espropriata in base alla diminuzione di valore della parte residua, pari ad € 68.750,00, o alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
conseguentemente, condannare il al pagamento della suddetta somma, oltre interessi legali dal giorno del CP_1 dovuto al saldo;
- accertare e determinare la giusta indennità di occupazione dovuta ai comparenti, da calcolare dal momento dell'occupazione (a far data dal
28 maggio 2018) al momento del deposito della suddetta indennità presso la
Cassa Depositi e Prestiti;
conseguentemente, condannare il al pagamento CP_1 della suddetta indennità, oltre interessi legali dal giorno del dovuto al saldo. Con vittoria delle spese del giudizio, ivi compresi i rimborsi del contributo unificato e le spese di CTU.”.
per parte resistente come da note dell'11.11.25: “In via istruttoria Rilevare
l'utilizzabilità ai fini del decidere degli atti amministrativi depositati unitamente alla memoria autorizzata per il ossia: Doc. 9 Controparte_1
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 29.102008; Doc. 10 Tav. 3/a allegato n. 3 alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 29.10.2008;
Doc. 11 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 19.02.2009; Doc. 12
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 11.04.2013; Valutare l'opportunità di integrare la c.t.u. secondo quanto dedotto al punto primo e secondo della memoria autorizzata per il , chiamando a chiarimenti la Controparte_1
C.T.U.; Sul merito Confermare l'indennità di esproprio così come determinata dal
e confermata dalla Commissione Provinciale Espropri Controparte_1 nella misura di € 12,36 al mq per un totale di € 35.596,80; Con vittoria di spese e compensi ivi comprese le spese di c.t.u..
RILEVATO IN FATTO
I.Con ricorso depositato in data 9.2.23, gli odierni ricorrenti si opponevano alla stima dell'indennità definitiva di esproprio di cui alla Determinazione della
Commissione Provinciale Espropri presso la Città Metropolitana di Firenze, n. 4 del 7 dicembre 2022, determinata in € 12,36/mq. spettante ai ricorrenti in relazione ai terreni posti nel Comune di distinti al NCT comunale CP_1 al foglio di mappa n. 5, particella n. 1643 per la superficie di mq. 2.880.
Parte ricorrente rappresentava quanto segue:
2 -i terreni espropriati ed oggetto della determinazione dell'indennità definitiva indicata in epigrafe facevano parte di una più ampia area, di superficie pari a mq. 4.820, originariamente identificata al NCT del Comune di al CP_1 foglio di mappa n. 6, particella n. 134, pervenuta ai ricorrenti per successione mortis causa; tale area, in base alle originarie previsioni del Regolamento
Urbanistico del 2005 era inclusa, con varie porzioni, in zone destinate all'edificazione da realizzare attraverso distinti piani attuativi, denominati, rispettivamente, PMU 4.7, PMU 4.8 (entrambi a destinazione prevalentemente residenziale ai sensi dell'art. 128 NTA) e PMU 4.10 (a destinazione prevalentemente produttivo-industriale artigianale ai sensi dell'art. 129 NTA), circostanza questa riconosciuta dal Comune che sulla base della natura edificabile della particella 134 imponeva tassazione ICI che veniva pagata sulla base di un valore dichiarato di € 450.000,00, poi rivalutato d'ufficio dal Comune in € 618.375,00;
-nel 2008 il Comune di avviava il procedimento per CP_1
l'approvazione di una variante al R.U. che prevedeva la modifica della viabilità inerente l'asse viario di viale Paolieri, con uno spostamento ed allargamento, in particolare, della nuova rotatoria da realizzare, che finiva per occupare la quasi interezza dei terreni di proprietà della dante causa degli odierni ricorrenti: il pubblicava quindi l'avviso di avvio del procedimento di apposizione del CP_1 relativo vincolo preordinato all'esproprio, elencando, tra i terreni interessati dalla variante, anche quello in rilievo, rappresentato nel foglio 6, dalla part. n. 134;
-nel 2014 l'Amministrazione comunale prendeva atto dell'avvenuta decadenza per decorso del quinquennio del vincolo preordinato all'esproprio apposto con la variante urbanistica sopra ricordata ed avviava pertanto un nuovo procedimento preordinato alla conferma dello stesso, stante il persistente interesse alla realizzazione della già descritta viabilità che si concludeva con l'approvazione della nuova variante e la reiterazione dei vincoli espropriativi necessari per la realizzazione dell'opera pubblica;
-nel frattempo, in data 26 febbraio 2013, la Sig.ra aveva venduto una CP_2 porzione dell'area in esame, ed in particolare la quota, pari complessivamente a mq. 1.104, rimasta compresa nel già ricordato P.M.U. 4.7 (a destinazione prevalentemente residenziale al prezzo complessivo di € 121.440, corrispondente ad un valore di € 110/mq;
3 -il Comune notificava la determinazione n. 400 del 18 maggio 2018 che disponeva l'espropriazione dei terreni per una superficie di mq. 2.834,66 (dei
3.716 di cui alla particella n. 1476) e, con essa, la determinazione dell'indennità provvisoria al valore di € 12,36/mq. che la Commissione Provinciale Espropri presso la poi confermava applicandola ad una Controparte_3 superficie espropriata di mq. 2.880 (misura così rettificata rispetto alla precedente determinazione).
Tanto premesso in ordine alla ricostruzione della vicenda, i ricorrenti contestavano l'indennità quantificata proponendo opposizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 d. lgs. n. 150/2011 e dell'art. 54 d.P.R. n. 327/2001 chiedendo la determinazione in via giudiziale della giusta indennità di espropriazione spettante ai ricorrenti per le seguenti ragioni:
1)Natura edificabile dei suoli appresi. Evidenziava parte ricorrente che ai fini della determinazione del valore del bene espropriato è indispensabile accertarne la natura e in base al d.P.R. n. 327/2001 (in particolare, arrt. 32 e 37) detto accertamento prescinde dall'incidenza del vincolo preordinato all'esproprio e tiene conto del regime urbanistico dell'area al momento del decreto di espropriazione;
nel caso di specie, dunque, si deve prescindere dal vincolo espropriativo apposto, per la realizzazione del prolungamento del viale Paolieri, con la variante urbanistica approvata con la deliberazione C.C. n. 34/2009 e reiterata con la deliberazione C.C. n. 38/2015; che la previsione della nuova strada (ed in particolare, della rotatoria che interessa i terreni dei ricorrenti) configurasse un vincolo preordinato all'esproprio è confermato dagli stessi atti comunali, che così lo qualificano. Appurato dunque che la previsione della nuova strada (e, in particolare, della rotatoria) che ricade sui terreni dei ricorrenti costituisce un vincolo espropriativo occorre stabilire il regime urbanistico dell'area prescindendo dal medesimo di talchè, come chiarito dalla giurisprudenza, occorre far riferimento, nella valutazione dell'area, non alla destinazione urbanistica precedente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, bensì alle eventuali potenzialità edificatorie della zona circostante nella quale l'area espropriata si inserisce ed a cui servizio si pone l'opera pubblica su di essa realizzanda (Cass., sez. I, 19 novembre 2014, n. 24648; id., 30 aprile
2014, n. 9488; id., 7 febbraio 2006, n. 2613). Parte ricorrente evidenzia che l'area in questione è inserita in un contesto urbanistico di forte sviluppo edilizio,
4 essendo contornata da aree destinate alla realizzazione di insediamenti, da una parte, prevalentemente residenziali e, dall'altra, produttivi. Evidenzia poi che le porzioni residue della più ampia area già di proprietà dei ricorrenti (e, prima ancora, del de cuius), di cui facevano parte anche i terreni poi espropriati, sono state vendute, in quanto ricomprese nei comparti edificatori sopra indicati (in particolare, nei PMU 4.7 e 4.10), ad un prezzo al mq. pari ad € 110,00. Secondo parte ricorrente il valore da prendere in considerazione ai fini della determinazione della giusta indennità di espropriazione è da determinare sulla base del prezzo di 110 euro a mq a cui sono stati vendute le porzioni già facenti parte di un tutt'uno con l'area espropriata. In definitiva, l'area espropriata ai
Sigg.ri sarebbe da qualificare come edificabile con un valore venale pari Pt_1 ad € 110/mq., che costituisce pertanto il congruo valore dell'indennità di espropriazione.
2)In subordine: determinazione della giusta indennità di esproprio per il caso in cui i suoli appresi vegano ritenuti non edificabili. Parte ricorrente evidenziava che anche a voler in ipotesi ammettere che i terreni espropriati non abbiano natura edificatoria, bensì agricola, l'indennità, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011, deve determinarsi come pari al valore di mercato dei beni espropriati, in ossequio ai principi statuiti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. tenendo in considerazione le effettive caratteristiche del terreno e le possibili diverse utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella edificabile (parcheggi, depositi, attività sportive, esposizioni, ecc.: in questo senso, Cass., sez. I, 23 febbraio 2022, n. 5900; id., 31 dicembre 2019, n. 34742).
Rispetto a tale assunto parte ricorrente produceva la perizia tecnica dell'Ing.
e la documentazione ad essa allegata, tra cui, in particolare, un Persona_1 contratto di cessione di un'area agricola al in una vicenda Controparte_4 ablatoria riguardante la realizzazione della nuova viabilità di collegamento tra via Pistoiese e via dei Cattani, in un'area periferica della città (Brozzi), con caratteristiche affini a quelle oggetto di causa, da cui emergeva che l'indennità avrebbe dovuto essere riconosciuta almeno al valore di € 42,00/mq.
II. Si costituiva il e con riferimento ai motivi di Controparte_1 illegittimità dell'indennità rappresentati dai ricorrenti, la resistente evidenziava:
5 1) Sulla destinazione urbanistica dell'area espropriata. Le aree oggetto dell'espropriazione di cui ci si occupa sono state destinate sin dal Regolamento
Comunale del 2005 e fino all'apposizione del vincolo di esproprio (29.07.2014) e poi all'adozione del decreto di espropriazione (28.05.2018), in modo continuativo ad utilizzazione pubblicistica con esclusione assoluta di edificabilità per la quasi totale superficie. Infatti, l'area rientrava al tempo dell'adozione del decreto di espropriazione e sin dal 2005 in parte nella zona destinata a “viabilità urbana e territoriale secondaria”, in parte nella zona destinata “a verde di rispetto”
(all'interno di aree sottoposte a totale inedificabilità), in parte nell'area destinata a “Casse di espansione idraulica”: tutte aree a destinazione pubblicistica che esclude l'edificabilità. Solo una parte minimale di tali terreni (si tratta di una superficie pari a circa mq 75) rientrava in area potenzialmente edificabile essendo collocata all'interno dell'area destinata ad “Addizioni del nuovo tessuto insediato ad uso prevalentemente produttivo” e tuttavia, anche per queste minime aree l'edificabilità era di fatto esclusa dalla vicinanza alla rotatoria. In considerazione di tali circostanze la resistente rilevava che non era il vincolo espropriativo che ha precluso l'edificabilità, in quanto già in precedenza tali terreni erano in modo del tutto prevalente destinati ad un'utilizzazione pubblicistica che escludeva l'edificabilità. Sul punto richiamava la Cassazione secondo cui l'accertamento delle possibilità legali ed effettive di edificazione, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, prescinde dall'incidenza del vincolo preordinato all'esproprio, ma tiene conto del regime urbanistico dell'area al momento dell'emanazione del decreto di espropriazione (Cass.civ. Sez. I, ordinanza 20 febbraio 2018 n. 4100). Corollario di questo indirizzo giurisprudenziale è che solo quando manchi una disciplina urbanistica dell'area espropriata suscettibile di essere presa in esame si può fare riferimento alle eventuali potenzialità edificatorie delle aree limitrofe, al cui servizio la destinazione urbanistica è concepita. Sulla base di tali dati riteneva non fondate le asserzioni di controparte secondo cui nella determinazione della indennità di espropriazione si debba fare riferimento alle “potenzialità edificatorie della zona circostante nella quale l'area espropriata si inserisce ed a cui servizio si pone l'opera pubblica su di essa realizzanda”: infatti nel caso de quo la disciplina urbanistica era presente ed escludeva l'edificabilità. Per queste ragioni l'espropriazione dei terreni di cui si tratta deve essere indennizzata tenendo conto
6 che si tratta di terreni non edificabili. Peraltro, in replica a quanto dedotto in ricorso con riferimento ad alcune compravendite che hanno interessato terreni limitrofi, non sarebbe corretto utilizzare nella stima dell'indennità il metodo sintetico-comparativo ogni qualvolta fra i terreni oggetto di stima e il terreno compravenduto vi sia un a differente destinazione urbanistica, benché vicini topograficamente.
2) Sul criterio di calcolo dell'indennità parte resistente evidenziava che nel ricorso, pur sostenendosi in tesi la natura edificatoria dei fondi de quo, si chiedeva per l'ipotesi in cui tale destinazione non fosse accertata, di considerare nel calcolo dell'indennità di espropriazione la possibilità di utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella edificatoria delle aree in questione, senza tuttavia dedurre di quali utilizzazioni intermedie in concreto si tratti nel caso di specie. La giurisprudenza che ha delineato questo orientamento relativo alle utilizzazioni intermedie solitamente le esemplifica con “parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti, ecc” purché
“assentite dalla normativa vigente anche con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative”. Evidenziava parte resistente che nel ricorso non si faceva riferimento espresso a nessuna di queste utilizzazioni intermedie.
D'altro canto esse non sarebbero neanche pensabili nel caso che si sta trattando per essere la superficie in questione quasi integralmente interessata da una rotatoria prevista sin dal 2005.
III.La causa veniva istruita disponendo CTU volta ad accertare la giusta indennità di esproprio, nominando l'arch. che in data 30.6.25 Per_2 depositava la propria relazione comprensiva delle risposte alle osservazioni dei ctp.
IV.Con le note successive al deposito della relazione di consulenza autorizzate del 17.10.25 parte resistente ha evidenziato che nel calcolare il valore dell'indennità di espropriazione, la consulenza, pur escludendo l'edificabilità del fondo espropriato, guarda alla destinazione urbanistica dell'area al tempo dell'adozione del Regolamento urbanistico comunale del 2005 ritenendo di dover prescindere dalla Variante al R.U.C., approvata definitivamente con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 19.02.2009 e “inerente l'asse
7 viario di Viale P. Paolieri, finalizzata ad adeguanti funzionali del tratto in proseguimento verso Capalle e all'inserimento di una rotonda all'intersezione con
Via F. Cilea e Via Orly” qualificando tale variante come di natura ablatoria e non conformativa (cfr. Pag 17 della relazione peritale). La Variante ha avuto ad oggetto “il raddoppio delle dimensioni della rotatoria centrale, in conseguenza dei flussi previsti di traffico, con modifica delle fasce di rispetto”, la “previsione di utilizzo a casa di espansione della parte centrale della rotatoria”, la “modifica dei perimetri del P.M.U.
4.7. e del P.M.U.
4.8 con diminuzione della capacità edificatoria da essi derivante”, la “modifica della cassa di espansione e del tracciato della pista ciclabile”, l' “aumento delle fasce a verde di rispetto”, “lievi spostamenti del tracciato nel suo complesso e lievi modifiche ai raccordi viari di inserimento negli svincoli, innesti e rotatorie per il collegamento con i tratti esistenti, il tutto nell'interno delle fasce di rispetto previste nel R.U.C. vigente”.
In conseguenza di ciò maggiori aree di proprietà ER sono state interessate dal procedimento espropriativo (cfr Tav. 3A allegata alla
Deliberazione n. 124 cit. Doc. 10). Infatti nella deliberazione 34 del 19.02.2009 si legge che “l'efficacia del provvedimento comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dall'opera come indicate nell'elaborato n. 3/A-B della variante adottata con propria deliberazione n. 124 del 29.10.2008, riguardante la ricomposizione catastale, mentre per i tratti non interessati dalla variazione di destinazione urbanistica sono vigenti i vincoli espropriativi già apposti dal regolamento urbanistico comunale;
”. Ciò premesso parte resistente evidenziava che la Consulente aveva fondato il proprio ragionamento sulla considerazione che con tale variante vi è stata apposizione di vincolo espropriativo deducendo da ciò che essa avrebbe natura ablatoria e non conformativa e conseguentemente, nel valutare la giusta indennità di espropriazione, è andata a indagare la situazione urbanistica nel 2005, ossia all'epoca dell'adozione del Regolamento Urbanistico. Tuttavia, evidenzia parte resistente, che il giudizio sulla natura conformativa o ablativa di un atto amministrativo è un giudizio prettamente giuridico che spetta esclusivamente al giudicante. Richiamando i principi espressi sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, parte resistente censurava l'operazione logica compiuta dalla
Consulente di retrodatare la destinazione urbanistica del fondo espropriato al
2005, dovendo di contro considerarsi che il fondo, espropriato nel 2018, nel 2009
8 era destinato in gran parte ad opera viaria ed era pertanto escluso dai P.M.U., che infatti con la Variante del 2009 sono stati ridotti. Chiedeva pertanto parte resistente che per l'esatta determinazione delle consistenze delle aree del fondo espropriato ricadenti nel tracciato viario e di quelle che eventualmente continuino a ricadere nelle P.M.U. anche all'indomani dell'approvazione della variante del 2009, il Collegio valutasse l'opportunità di integrare la C.T.U. chiamando eventualmente la Consulente a chiarimenti. Precisando che la rappresentazione grafica delle modificazioni implicate dalla Variante con riguardo alla destinazione urbanistica del terreno de quo era già presente nell'allegato 6 alla c.t.u., produceva in sede di memoria autorizzata le deliberazioni di approvazione della Variante, i quali sono atti pubblici e sempre consultabili sul sito internet dell'Amministrazione Comunale. Parte resistente evidenziava poi che nella denegata ipotesi in cui il Collegio ritenesse di effettuare la ricognizione circa la destinazione urbanistica del fondo al 2005, la Consulenza nello stimare il valore dell'indennità di espropriazione non argomentasse sufficientemente con riguardo alla possibilità di utilizzare quale parametro di riferimento le compravendite allegate al ricorso, in primo luogo perchè non vi è chiarezza sui perimetri dei P.M.U. e quindi su quali aree vi fossero comprese nel
2005 e poi nel 2009 dopo l'approvazione della che ha ridotto l'estensione Pt_3 dei P.M.U.
4.7 e 4.8., e poi perchè non venivano esaminate le diverse caratteristiche delle P.M.U. quindi non si poteva valutare se i beni di cui si tratta avessero effettivamente le medesime caratteristiche di destinazione urbanistica e se quindi la comparazione sia correttamente effettuata. Nelle proprie memorie parte resistente evidenziava poi l'erroneità della valutazione fatta dal ctu circa l'indennità per espropriazione parziale del bene unitario: la consulente partendo dalla considerazione che con la Variante del 2009 è stata modificata anche la destinazione d'uso della particella 1730 (che come quella espropriata faceva parte della ex particella 134) e nel presupposto che con la variante è stato anche apposto il vincolo espropriativo sul terreno de quo, ritiene che sia da indennizzare il deprezzamento del valore della particella 1730. Questo ragionamento non sarebbe corretto perché il presupposto dell'integrazione dell'indennità di espropriazione risiede semplicemente nel fatto che un bene caratterizzato da unità economica e funzionale sia stato espropriato solo parzialmente con la conseguenza che la parte residua subisce un deprezzamento
9 in conseguenza della scissione e nel caso concreto questo presupposto non sarebbe integrato perché il deprezzamento nasce dalla mutata conformazione del diritto di proprietà e non è pertanto suscettibile di indennizzo. In ultimo, parte resistente riteneva che non vi fosse stata occupazione temporanea d'urgenza e pertanto non dovesse liquidarsi per questa voce alcuna indennità.
V.Parte ricorrente nelle proprie note autorizzate successive alla ctu ribadiva la natura di vincolo espropriativo della variante del 2009 ed evidenziava che, diversamente da quanto fatto dal ctu, il valore di 110euro a mq non dovesse essere limitato alla sola porzione riconosciuta quale edificabile, pari soltanto a
1.000 dei 2.880 mq. totali, tenuto conto che le aree destinate a verde di rispetto, come evidenziate nella CTU, sono comunque sovrapposte a porzioni di aree interne al perimetro dei PMU e come tali, pur non potendo essere concretamente destinate alla costruzione dei fabbricati, concorrono tuttavia come tutte le aree comprese nei PMU a determinare gli indici urbanistici di fabbricabilità delle medesime, di talchè anche a queste aree, contrariamente a quanto ritenuto dal
CTU, deve essere attribuito un valore pari a quelle edificabili. Ribadiva inoltre che per l'area ritenuta non edificabile l'indennità dovesse essere determinata in base alle effettive caratteristiche del terreno, tenendo altresì conto delle possibili diverse utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella edificabile e quindi individuata nella misura di euro 42,00 a mq. Con riferimento. valore del deprezzamento della parte residua rimasta ai Sigg.ri parte resistente Pt_1 rilevava che la ctu avesse erroneamente individuato un valore 46,26 €/mq dovendosi invece riconoscere il valore economico di euro € 110,00/mq.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)In via preliminare va respinta la richiesta di chiarimenti/integrazione di CTU veicolata da parte resistente.
Vale la pena di premettere che in tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini della determinazione dell'indennità si applica il disposto dell'art. 32, d.P.R.
327/2001, secondo il quale salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura
10 espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente chiarito che, quando il vincolo che grava sull'area è un vincolo preordinato all'espropriazione, in sede di stima non si deve tener conto degli effetti dello stesso e dunque la valutazione deve rifarsi alla situazione urbanistica e di edificabilità esistente al momento dell'apposizione del vincolo: ne consegue che la mera esistenza di un vincolo espropriativo non può giustificare una riduzione del valore venale del bene in ragione dell'imposizione del vincolo stesso.
Nel caso in esame, parte resistente ha contestato la valutazione della consulente che ha considerato il vincolo apposto dalla variante del 2009 come espropriativo
(e dunque irrilevante ai fini della valutazione dell'area) e non già, come sostenuto dalla difesa resistente, quale vincolo conformativo. Da un punto di vista processuale parte ricorrente ha a sua volta contestato la tempestività della questione e della produzione documentale effettuata dall'amministrazione con la memoria successiva al deposito della relazione del ctu;
in ordine a tele contestazione processuale deve ritenersi che in ragione del rito deformalizzato, della natura della questione che non ha comportato l'allegazione di fatti nuovi e del fatto che le produzioni documentali effettuate da parte resistente con la memoria autorizzata concernono documenti amministrativi peraltro in parte già utilizzati dalla ctu, l'eccezione di intempestività formulata dalla ricorrente va ritenuta insussistente. Venendo alla valutazione della contestazione mossa dal nelle proprie note successive alla consulenza, va premesso, in via CP_1 astratta, che la distinzione tra vincoli conformativi e vincoli espropriativi — rilevante per la stima indennitaria — non dipende unicamente dalla natura formale dello strumento urbanistico, né da etichette generali, bensì dalla finalità concreta perseguita dall'atto di pianificazione o di vincolo: se esso interessa una generalità di beni per finalità urbanistiche generali (es. zonizzazione, destinazioni collettive, verde, servizi), si ha vincolo conformativo;
se invece riguarda beni determinati, in vista della realizzazione di un'opera pubblica puntuale, si ha vincolo espropriativo (in ordine alla distinzione si veda, tra le altre, Cass.
7393/23 In tema di espropriazione per pubblica utilità, per individuare la qualità edificatoria dell'area, da effettuarsi in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'espropriazione, occorre distinguere
11 tra vincoli conformativi ed espropriativi, sicché ove con l'atto di pianificazione si provveda alla zonizzazione dell'intero territorio comunale, o di una sua parte, sì da incidere su di una generalità di beni, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui essi ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo assume carattere conformativo ed influisce sulla determinazione del valore dell'area espropriata, mentre, ove si imponga un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pubblica, il vincolo è da ritenersi preordinato all'espropriazione e da esso deve prescindersi nella stima dell'area. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito, che aveva determinato l'indennità non già in base al valore dell'area all'epoca di emissione dei decreti di espropriazione, applicando lo strumento urbanistico all'epoca vigente, ma sulla base dello strumento urbanistico precedente la delibera con la quale era stato approvato il piano di recupero urbano, senza considerare che il vincolo conformativo derivava dall'accordo di programma
e non dal p.r.u., sicché la determinazione delle indennità riflette necessariamente le varianti apportate al p.r.g., quale strumento urbanistico generale, proprio a seguito della stipulazione dell'accordo di programma).)
Come correttamente evidenziato da parte resistente, la qualificazione della natura del vincolo è un accertamento strettamente giuridico, riservato al giudice di merito;
in tale prospettiva, non risulta necessario dare seguito alla richiesta di chiarimenti alla CTU: la decisione sulla natura del vincolo non richiede indagini tecnico-estimatorie supplementari, bensì una valutazione giuridica in ordine agli atti urbanistici adottati;
neppure risulta necessaria una integrazione del quesito apparendo le conclusioni della consulente corrette e dovendosi ritenere che la stessa abbia correttamente effettuato la stima alla vigenza del regolamento del 2005 ritenendo la natura espropriativa del vincolo posto con la variante del 2009.
In tal senso, guardando agli elementi concretamente disponibili — ivi comprese le produzioni documentali di parte resistente — sussistono gli indici tipici di un vincolo preordinato all'espropriazione: vincolo specifico, su area definita, in vista di una specifica opera pubblica, e non mera zonizzazione generalizzata;
peraltro, anche da un punto di vista di etichette formali, negli atti amministrativi del comune (si v. doc. 18 di parte ricorrente) il vincolo appare qualificato come espropriativo.
12 Nel caso in esame, la CTU — nella sua relazione — ha già ritenuto che il vincolo del 2009 fosse espropriativo, e dunque ha considerato la destinazione urbanistica del 2005 quale parametro per la stima del valore, destinazione che tuttavia, così come precisato dal CTU e diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, prevedeva cha l'area interessata fosse nella maggior parte inedificabile, salva una piccola porzione così come ricostruito nella ctu.
2)Tanto premesso occorre dunque richiamare gli esiti dell'accertamento effettuato dalla consulente.
Prima di tutto occorre riportare la ricostruzione effettuata dal tecnico con riferimento alla destinazione urbanistica dell'area, oggetto di specifico paragrafo nella relazione: Cont In atti di causa (doc. 3 fascicolo su è già presente Controparte_1 un Certificato Storico di Destinazione Urbanistica relativo solamente alla attuale part. 1643 nel periodo prima e dopo il 30/05/2018. I contenuti del suddetto
Certificato sono identici al Certificato Storico emesso dal Comune con n. 57/2025 richiesto in ambito di CTU e ancora relativo solo alla part. 1643 con riferimenti temporali 01/01/2008 e 30/05/2018 (All_4). Non ritenendo soddisfacente
l'indagine che emergeva da tali certificati, la scrivente CTU ha richiesto un ulteriore
Certificato Storico che coprisse un più ampio periodo temporale e che comprendesse anche le particelle 1729-1730 oltre la 1643 (che complessivamente costituiscono la ex particella 1476 parzialmente espropriata). Dal Certificato
Urbanistico Storico emesso in ambito CTU con n. 81/2025 (All_4) risulta quanto segue:
- alla data del 20/07/2005 (nel PRG adottato con deliberazione consiliare n. 148 del 26.03.1985 ed approvato dal Consiglio Regionale Toscano con deliberazione
n. 152 del 03.05.1988): Foglio 6 Particella n. 1643 - in parte “aree per la grande viabilità” - in parte “aree ferroviarie di progetto” - in parte “zone territoriali omogenee E - agricole - sottozone E1–agricole normali” Foglio 6 Particella n. 1729
- in parte “aree per la grande viabilità” - in parte “aree ferroviarie di progetto” Foglio
6 Particella n. 1730 - in parte “aree per la grande viabilità” - in parte “zone territoriali omogenee E - agricole - sottozone E1–agricole normali”
- dalla data del 20/07/2005 (da Regolamento Urbanistico adottato con Delibera di C.C. n. 201 del 02.12.2004 ed approvato con Del. C.C. n. 90 del 20.07.2005, e successive modifiche e integrazioni): Foglio 6 Particella n. 1643 - in parte “Viabilità
13 urbana e territoriale secondaria” di cui all'art. n. 89 delle NTA - in parte “Verde di rispetto” di cui all'art. n. 95 delle NTA all'interno di “Aree sottoposte a totale inedificabilità” di cui all'art. n. 102 delle NTA - in parte “Casse di espansione idraulica” di cui all'art. n. 142 delle NTA - in parte all'interno delle “Addizioni del nuovo tessuto insediativo ad uso prevalentemente produttivo” di cui all'art. n. 129 delle NTA, soggette a Piano di Massima Unitario di cui all' art. 13 delle NTA Foglio
6 Particella n. 1729-1730 “Addizioni del nuovo tessuto insediativo ad uso prevalentemente produttivo” di cui all'art. n. 129 delle NTA, soggette a Piano di
Massima Unitario di cui all' art. 13 delle NTA
- dalla data del 30/05/2018 (Pubblicazione sul BURT della Delibera C.C. n. 68 del
12/04/2018) ad oggi: Foglio 6 Particella n. 1643 - in parte “Viabilità urbana e territoriale secondaria” di cui all'art. n. 89 delle NTA - in parte “Verde di rispetto” di cui all'art. n. 95 delle NTA all'interno di “Aree sottoposte a totale inedificabilità” di cui all'art. n. 102 delle NTA - in parte “Elettrodotti, metanodotti e oleodotti” di cui all'art. n. 100 delle NTA - in parte “Casse di espansione idraulica” di cui all'art.
n. 142 delle NTA - in parte “Aree non pianificate” di cui all'art. n. 8 delle NTA - in parte all'interno delle “Addizioni del nuovo tessuto insediativo ad uso prevalentemente produttivo” di cui all'art. n. 129 delle NTA, soggette a Piano di
Massima Unitario di cui all' art. 13 delle NTA Foglio 6 Particella n. 1729 - in parte all'interno delle “Addizioni del nuovo tessuto insediativo ad uso prevalentemente produttivo” di cui all'art. n. 129 delle NTA, soggette a Piano di Massima Unitario di cui all' art. 13 delle NTA - in parte “Aree non pianificate” di cui all'art. n. 8 delle
NTA Foglio 6 Particella n. 1730 “Aree non pianificate” di cui all'art. n. 8 delle NTA.
Emerge, pertanto, che già in epoca antecedente il regolamento del 2005 persistessero sull'area vincoli di inedificabilità.
La CTU prosegue descrivendo lo stato dei luoghi e degli interventi realizzati.
Come già accennato nella descrizione introduttiva, il terreno oggetto di esproprio è posto nel Comune di Campi Bisenzio (FI) frazione di Capalle. Su di esso è stata realizzata dal una rotatoria (esattamente una porzione di essa, circa CP_1 metà) nell'ambito dei lavori della cosiddetta bretella di Capalle comprendenti il prolungamento del viale Primaldo Paolieri, denominato viale Narciso Parigi nel tratto di congiungimento alla rotatoria (All_5 immagine google maps). L'area oggetto di esproprio ha una superficie di 2.880 mq e attualmente è identificata dalla particella catastale 1643. Tale identificativo catastale è stato utilizzato
14 unicamente nell'ultimo atto della procedura espropriativa, ovvero nella
Determinazione n. 4 della indennità definitiva di espropriazione della
Commissione Provinciale Espropri. Infatti nel Decreto di Esproprio del 18/05/2018
è stata espropriata parzialmente la ex part. 1476 dalla quale, in seguito a frazionamento, è originata infine la part. 1643. Per maggiore chiarezza, si ritiene opportuno ricostruire la genesi della attuale particella catastale 1643. Inizialmente il vincolo espropriativo, conseguente all'approvazione della Variante al RUC nel
2009, era stato apposto sulla ex part. 134 di 4.820 mq. Con la reiterazione quinquennale dei vincoli, nel 2014 venne disposto l'esproprio della ex particella
1476 di 3.716 mq, originata dalla ex part. 134 come da frazionamento del 2013.
In seguito a tale frazionamento, dalla ex part 134 erano originate anche le ex particelle 1477-1478-1479-1480-1481. Con il Decreto di Esproprio (18/05/2018)
è stato disposto definitivamente l'esproprio parziale della ex particella 1476 per una superficie di 2.834,66 mq. Successivamente a frazionamento del 2018, la ex part. 1476 ha originato le particelle 1643 ed ex 1644: la part. 1643 identifica definitivamente il terreno espropriato con una superficie pari a 2.880 mq e la ex particella 1644 di 836 mq è stata frazionata nel 2021 nelle particelle 1729 (di 211 mq) e 1730 (di 625 mq). Dagli atti di causa su PCT (doc. 10 fascicolo parte appellante) si evince che le ex particelle 1477-1478-1479-1480-1481 (ricomprese nel PMU 4.7) di complessivi 1.104 mq sono state vendute dalla Sig.ra CP_2
(madre dei Sig.ri in data 26/02/2013, atto Notaio rep. 155882, Pt_1 Per_3 per l'importo di 121.440 €, pari a 110 €/mq. In seguito, queste particelle sono state ulteriormente frazionate. Anche la particella 1729 (ricompresa nel PMU 4.10) di
211 mq è stata venduta dagli odierni ricorrenti in data 07/07/2021, atto Notaio rep. 54427 (doc. 17 fascicolo parte appellante) per l'importo Persona_4 complessivo di 23.210 € pari a 110 €/mq. Quindi, ad esclusione della part 1643
(espropriata) e della part. 1730, tutte le altre particelle nate dal frazionamento della originaria part. 134 sono state vendute. Concludendo, dal momento che nel
2013 la Sig.ra (madre Sigg.ri ha venduto la porzione di cui alle CP_2 Pt_1 ex partt. 1477-1478-1479-1480-1481 della ex part 134, il presente studio può essere tranquillamente rivolto alla porzione residua identificata dalla ex part 1476 oggetto di Decreto di Esproprio. Dal momento che nel 2021 i Sigg.ri anno Pt_1 venduto anche la part 1730 di 211 mq, porzione della ex part 1476, il presente
15 studio si restringe alla part. 1643 di 2.880 mq (che identifica l'area effettivamente espropriata) e la residua part. 1730 di 625 mq.
All'esito della puntuale ricostruzione riportate la CTU evidenzia dunque che l'area espropriata era originariamente identificata dalla particella 1476 che ha generato le particelle 1643 (definitivamente acquisita dal con l'esproprio CP_1 in esame) e le particelle 1729 e 1730, con la prima già venduta e la seconda che può essere considerata come “area residua” conseguente all'espropriazione parziale del bene identificato dalla ex part. 1476.
Tanto premesso, la consulente nella propria relazione prosegue evidenziando i criteri applicati per la stima del valore dell'area e per la quantificazione dell'indennità.
Come supra precisato tale valutazione è effettuata tenendo conto della destinazione urbanistica dell'area al momento antecedente la variazione del 2009 cui si è fatto cenno: A questo punto, dunque, occorre focalizzare l'attenzione sulla
Destinazione Urbanistica del terreno prima dell'apposizione del vincolo.
Esattamente la ricognizione urbanistica va eseguita prima dell'approvazione della
Variante (19/02/2009) che, come si evince dagli atti di causa (doc. 6 fascicolo parte appellante) ha comportato una traslazione e un ampliamento della rotatoria lungo il viale principale, interessando in pieno il terreno proprietà di parte appellante (si riallega come All_6, con evidenziato il contorno della ex part 134).
Pertanto andrebbe considerata la Destinazione Urbanistica dei luoghi come da
RUC approvato il 20/07/2005. Come si evince dal CDU Storico n. 81/2025 (All_4) già descritto a pag. 10-11 della presente perizia, dal 20/07/2005 fino all'approvazione della Variante, la destinazione urbanistica della particella 1643 era in parte “Viabilità urbana e territoriale secondaria”, in parte “Verde di rispetto” all'interno di “Aree sottoposte a totale inedificabilità”, in parte “Casse di espansione idraulica”, in parte all'interno delle “Addizioni del nuovo tessuto insediativo ad uso prevalentemente produttivo” di cui all'art. n. 129 delle NTA, soggette a Piano di Massima Unitario di cui all'art. 13 delle NTA (si rimanda all'approfondimento urbanistico a pag. 25 della presente perizia al paragrafo
“Risposte alle Osservazioni delle parti”). L'unico metodo per individuare le varie zone consiste nel sovrapporre l'estratto di RUC 2005 (su PCT, doc. 2a fascicolo parte appellata con le attuali particelle catastali desunte Controparte_1 dall'estratto di mappa catastale (All_7). Fondamentalmente la suddetta
16 sovrapposizione consente di valutare nel RUC 2005 (prima della Variante 2009) quali zone dell'attuale part. 1643 fossero assimilabili alle particelle vendute nei comparti di cui ai PMU, distinguendole dalla zone destinate a viabilità e fasce di rispetto, e misurare la loro superficie. Dalla sovrapposizione (All_7) disegnata dalla scrivente, risulta che le suddette porzioni dell'attuale particella 1643 coprirebbero una superficie complessiva di ca.
1.058 mq. Dal momento che inevitabilmente la sovrapposizione non è perfettamente coincidente a causa delle approssimazioni del contorno delle superfici sull'immagine del RUC 2005 (su PCT, doc. 2a fascicolo parte appellata operando in cautela, ovvero considerando un Controparte_1 ampio margine di errore, si ritiene con buona approssimazione che le porzioni interessino una superficie complessiva pari a almeno 1.000 mq. Come indicato dal quesito, risulta preferenziale calcolare il valore del terreno applicando il metodo sintetico / comparativo, assumendo a confronto, da prassi, compravendite negli immediati pressi in un compatibile arco temporale (preferibilmente non superiore ai 3 anni). Come già detto a pag 15 della presente perizia, la Sig.ra e i CP_2 suoi figli Sigg.ri hanno venduto porzioni ricadenti in zone PMU 4.7 e 4.10 Pt_1 dell'originaria particella 134 negli anni 2013 e 2021 sempre al costo unitario di
110 €/mq (valori di stima desunti da perizie giurate). Dal momento che il prezzo va determinato alla data del Decreto di Esproprio (art. 32 DPR 327/2001) e quindi al 2018, si ritiene ragionevolmente di poter confermare lo stesso valore unitario per le porzioni di particella ricadenti in area da PMU 4.7 e 4.8 (“Addizioni del nuovo tessuto insediativo ad uso prevalentemente produttivo”). Per le zone destinate a viabilità e fasce di rispetto stradale si ritiene accettabile (sebbene di oscura motivazione) il valore di 12,36 €/mq confermato dalla Commissione Provinciale, riconducibile al riconoscimento di una “utilizzazione intermedia” dell'area. Infatti il valore unitario di un terreno agricolo a seminativo (e comunque il terreno in oggetto non è agricolo da CDU) sarebbe ben inferiore. Si tenga presente che la particella
1643 acquisita dal copre complessivamente una superficie di 2.880 mq, CP_1 sebbene secondo Decreto di Esproprio la porzione espropriata della ex particella
1476 fosse 2.834,66 mq. Si calcola dunque: (1.000 mq x 110 €/mq) + [(2.880 –
1.000) mq x 12,36] = (110.000 + 23.236,80) € = 133.236,80 €
In definitiva la consulente ha individuato, all'interno dell'area oggetto di esproprio, le zone destinate a viabilità e fasce di rispetto distinguendole da quelle assimilabili alle particelle vendute nei comparti di cui ai PMU, misurando queste
17 ultime in 1000 mq e valutandole al prezzo di 110euro a mq -come da atti di compravendita comparati- e valutando invece la restante parte, pari a 1880 mq, al prezzo individuato dall'amministrazione in 12,36 euro al mq.
Con riferimento alla particella 1730, residua all'esito dell'espropriazione, la consulente ha ritenuto che la stessa fosse intimamente collegata con quella espropriata e che il distacco influisse in modo negativo sul valore. Tale conclusione riposa sulla seguente motivazione: Innanzitutto da RUC 2005 la part.
1730 ricadeva completamente in del nuovo tessuto insediativo ad uso Parte_4 prevalentemente produttivo” di cui all'art. n. 129 delle NTA, soggette a Piano di
Massima Unitario (n.d.r. PMU 4.8) di cui all' art. 13 delle NTA (come da CDU Storico
All_4, riportato a pag 11 della presente perizia); in seguito alla procedura espropriativa della ex part. 1476, la part. 1730 ricadeva in Aree non pianificate di cui all'art. n. 8 delle NTA (CDU Storico All_4 e come riportato a pag 12 della presente perizia). La particella 1730 corrisponderebbe alla descrizione di cui al punto 2-b dell'art 8 NTA e, pertanto, su di essa non era più consentito alcun intervento. Tale destinazione è confermata nel Piano Operativo adottato con D.C.
n. 138 del 17/06/2024, in quanto la particella 1730 ora ricade in aree inedificate in territorio urbanizzato, ovvero aree non interessate da previsioni insediative – art. 63 (Tavola 2.3 “La Disciplina di uso del territorio comunale” dal sito istituzionale del . Dunque, contestualmente Controparte_1 all'esproprio, la part. 1730 di 625 mq ha cambiato le proprie caratteristiche urbanistiche che, prima della Variante 2009, erano valorizzate anche dall'appartenenza a un terreno molto più ampio. La ricostruzione operata su questo specifico punto dalla consulente non appare invero persuasiva. Come noto, ai fini della riconoscibilità dell'indennizzo per il deprezzamento del fondo residuo è richiesta la sussistenza di un compendio immobiliare unitario, strutturalmente e funzionalmente integrato, sul quale l'espropriazione incida solo parzialmente, determinando una diminuzione oggettiva e immediata del valore economico della porzione non espropriata. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale pregiudizio deve riguardare la parte residua del bene che forma un unicum con l'area espropriata, e deve essere valutato attraverso il criterio differenziale fondato sul valore dell'intero fondo ante e post espropriazione (si richiama sul punto Cass. 15040/20 “In tema di espropriazione per pubblica utilità, quella parziale per la quale l'indennità va determinata sulla
18 base della differenza fra il valore dell'unico bene prima dell'espropriazione ed il valore della porzione residua secondo l'art.40 della l. n. 2359 del 1865 (oggi art.
33 del d.P.R. n. 227 del 2001), si verifica quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da un'unitaria destinazione economica, implicando per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l'indennizzo calcolato con riferimento soltanto alla porzione espropriata, per effetto della compromissione o comunque dell'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa”
Nel caso concreto, la richiesta di indennizzo concernente il deprezzamento, oltre a non risultare oggetto di esplicita domanda nel ricorso introduttivo, non risulta adeguatamente circostanziata nemmeno nelle allegazioni successive del ricorrente, né tale carenza risulta colmabile sulla base delle osservazioni fatte dalla CTU che non ha fornito sufficienti elementi per ritenere (al di là dell'originaria appartenenza dell'area alla medesima particella, prima dei frazionamenti) che vi fossero le caratteristiche di un reale unicum funzionale con l'area oggetto di ablazione e che possa ritenersi dimostrato un rapporto di interdipendenza strutturale o economica tale da far ritenere che l'esproprio abbia inciso direttamente sul suo valore di mercato, tenuto conto della concreta utilizzabilità dello stesso già all'epoca dell'emanazione del regolamento del 2005.
L'asserito pregiudizio risulta, pertanto, non individuabile in concreto e dunque non riconducibile ai criteri legali dell'indennizzo per espropriazione parziale. Ne consegue che va esclusa tale voce dal computo dell'indennità da riconoscere ai ricorrenti.
3)Tanto riportato in relazione agli accertamenti della CTU e alla persuasività degli stessi nei limiti supra riportati, va evidenziato che le contestazioni di parte mosse al consulente di ufficio risultano oggetto di controdeduzioni del tecnico nominato dalla Corte esplicitate nella sua relazione conclusiva.
Le contestazioni agli esiti peritali per come riportati nelle note conclusive sono pervenute sia da parte ricorrente che da parte resistente.
Analizzando le prime, deve ritenersi infondata l'asserzione secondo cui la consulente avrebbe dovuto utilizzare il valore di 110 euro a mq per tutta l'area e non già per i soli 1000 mq considerati nella relazione: tale conclusione non è accoglibile nella misura in cui oblitera la differenza di destinazione urbanistica
19 per come ricostruita dalla consulente. Altrettanto inaccoglibile è la contestazione, da intendersi proposta subordinatamente alla precedente, circa il valore di 12,36 mq utilizzato dalla consulente per stimare l'area di 1880 mq poiché tale valore non risponderebbe al criterio dell'utilizzo intermedio: in merito va evidenziato, a tacer d'altro, che così come precisato dalla consulente il parametro di 12,36 euro a mq, mutuato da quello utilizzato nella quantificazione operata prima del giudizio dalla PA, è certamente superiore al mero valore agricolo e ingloba dunque anche il potenziale utilizzo intermedio dell'area.
Quanto alle contestazioni formulate da parte resistente, le stesse prendono le mosse dalla contestazione della natura espropriativa del vincolo discendente dalla variante del 2009 e su tale aspetto non può che farsi rimando a quanto esplicitato nella prima parte della motivazione di questo provvedimento. Devono poi ritenersi infondate le contestazioni circa il metodo sintetico-comparativo usato dalla consulente tenuto conto che le compravendite prese in comparazione concernevano aree certamente omogenee a quelle oggetto di stima tenuto conto che le stesse appartenevano originariamente alla medesima particella;
con riferimento poi alle contestazioni concernenti il deprezzamento della particella
1730, le stesse devono ritenersi assorbite stante l'esclusione di tale voce per le differenti ragioni prima esplicitate. In ultimo, quanto alle contestazioni circo l'indennità per l'occupazione d'urgenza invece deve ritenersi che la contestazione colga nel segno, non emergendo in ragione della vicenda espropriativa i presupposti ex art. 22 bis TU 327/01 per la liquidazione della stessa, ancorchè quantificata dalla consulente nella misura di euro 925,26.
4)In definitiva, dunque, tenuto conto degli elementi acquisiti in istruttoria per come valutati da questa Corte, la domanda avanzata da parte ricorrente va parzialmente accolta e l'indennità di espropriazione del terreno, rappresentato al
C.T. del Comune di al fg. 6 dalla part. 1643, va riconosciuta nella CP_1 misura di 133.236,80 €, corrispondente ad un importo unitario di ca. 46,26
€/mq; ordinando all'amministrazione resistente il deposito presso la Cassa Depositi e
Prestiti della differenza tra i suddetti importi e quanto già depositato, oltre interessi legali, da computarsi sulla suddetta differenza, dalla delibera di acquisizione sino al deposito e con l'eventuale ulteriore percentuale annua pari
20 alla differenza tra il rendimento annuo netto dei BOT annuali e il tasso annuo legale.
5)Atteso l'esito della lite e la consistente differenza tra le somme pretese dalla ricorrente e quanto riconosciutole, le spese processuali vanno compensate per un terzo ed il resistente va condannato al rimborso della restante quota CP_1 di due terzi di dette spese in favore degli odierni ricorrenti in ragione della preponderante soccombenza dell'amministrazione; le stesse vengono liquidate, come da dispositivo, ai parametri medi, dimezzando la fase decisoria tenuto conto della natura del rito.
Per analogo ordine di ragioni le spese della consulenza d'ufficio vanno poste per un terzo a carico dei ricorrenti e per due terzi a carico del Controparte_1
P.Q.M.
1) Determina in 133.236,80 € quanto dovuto dall'Amministrazione
2) Ordina al l deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della Controparte_1 differenza tra il suddetto importo e quanto già depositato, oltre interessi legali, da computarsi sulla suddetta differenza, dalla delibera di acquisizione sino al deposito e con l'eventuale ulteriore percentuale annua pari alla differenza tra il rendimento annuo netto dei BOT annuali e il tasso annuo legale;
3) compensa per un terzo le spese processuali e condanna il Controparte_1
al rimborso, in favore degli odierni ricorrenti, della restante quota di
[...] due terzi di dette spese che, nell'intero, liquida in € 11.766,00;
4) compensa per un terzo le spese di consulenza che verranno liquidate in separato atto, ponendo la restante parte a carico del . Controparte_1
Firenze 10.12.25
Il cons. relatore
NC SA
La presidente
LA NI
21