CA
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/10/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
BA DE BO Presidente
ES OC Consigliere relatore
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n° 442 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
, P. IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore; rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Baldassarre appellante contro
Dott. nella qualità di liquidatore giudiziale nella procedura n. Controparte_1
7/2013 di concordato preventivo della Controparte_2 appellato contumace
OGGETTO: appello avverso ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di
Avezzano n. 132/2024, pubblicata il 28 marzo 2024, su R.G. n. 1483/2019.
All'udienza dell'8 luglio 2025 tenutasi in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni della parte appellante (come da atto di appello e non modificate):
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa, in totale riforma dell'ordinanza del 29.04.2024 emessa dal Tribunale di
Avezano, accertare la natura di credito privilegiato ex art. 2751 bis, n. 5, cod. civ. vantato dalla ditta ricorrente ammesso all'interno dello stato Parte_1 passivo del concordato preventivo per l'importo di € 48.894,17, Controparte_2 aumentata dei relativi accessori di legge, con condanna alle spese ed onorari di giudizio”.
1. L'ordinanza impugnata.
Il Tribunale di Avezzano, con ordinanza n. 132-2024, pubblicata il 28 marzo 2024, nella contumacia del Dott. , nella qualità di liquidatore giudiziale nella Controparte_1 procedura di concordato preventivo recante n. 7/2013, rigettava il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con il quale la aveva chiesto l'accertamento giudiziale Parte_1 della natura privilegiata ex art. 2751 bis, comma 1, n. 5 c.c. del credito dalla stessa vantato nei confronti della società ammesso nell'ambito della procedura. Controparte_2
1.1 Assumeva la ricorrente di aver inviato in data 25 ottobre 2014, a seguito dell'apertura del concordato preventivo della comunicatale con missiva Controparte_2 del 12 agosto 2014, e dell'invito del 7 ottobre 2014 a partecipare all'adunanza dei creditori, la propria richiesta di ammissione al concordato preventivo per l'importo di euro 48.894,17, con riconoscimento della natura privilegiata del credito ex art. 2751 bis, comma 1, n. 5, c.c., in quanto maturato nell'attività di impresa artigiana, e di non avere, quindi, partecipato alla votazione del progetto di riparto non essendo prevista tale facoltà per i crediti assistiti da privilegio.
Lamentava, tuttavia, di non essere stata inserita, nell'ambito del progetto di riparto parziale per i creditori ammessi con privilegio ai sensi dell'art. 2751bis, comma 1 n.5
c.c., tra le imprese artigiane beneficiarie del progetto di pagamento.
1.2 Nel rigettare il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il Tribunale di Avezzano, premesso che l'art. 2751bis, comma 1 n.5 c.c. riconosce il privilegio, di carattere generale, sui beni mobili del debitore ai crediti di impresa artigiana nonché alle società ed pag. 2/8 enti corporativi di produzione e di lavoro per i corrispettivi derivanti dai servizi prestati e dalla vendita di manufatti, ed evidenziato che tale norma ha subìto una rilevante modifica a seguito dell'introduzione nella citata disposizione (ad opera dell'art. 36 del d.l. n. 5 del 2012 convertito in L. n. 35 del 2012) dell'inciso secondo cui è impresa artigiana quella “definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti”, ha ritenuto che per stabilire la natura artigiana di un determinato credito debba ora farsi riferimento non più al solo art. 2083 c.c., bensì alla legge 8 agosto 1985, n. 443, che costituisce la specifica normativa di settore, con la conseguenza che, in tale quadro di riferimento, alla luce del quale non è sufficiente la sola iscrizione nel registro delle imprese artigiane, il ricorrente non aveva dimostrato di possedere le caratteristiche volute dalla legge n. 443/1985 per rientrare nella categoria “artigiana”, essendosi limitato a produrre la visura C.C.I.I.A e la perizia di parte relativa alla certificazione dei requisiti di impresa artigiana per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013.
Stante la mancata costituzione della parte convenuta, nulla si disponeva sulle spese di lite.
2. L'appello.
Avverso l'ordinanza di primo grado ha proposto appello la , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, per il motivo di seguito indicato.
2.1 Premesso che il credito vantato era maturato negli anni dal 2010 al 2013,
l'appellante censurava la decisione di primo grado in quanto basata sul convincimento che anche l'accertamento della natura privilegiata del credito per gli anni antecedenti la data di entrata in vigore dell'art. 36 d.l. 9 febbraio 2012 n. 5 che ha modificato l'art. 2751 bis n. 5) c.c., dovesse ritenersi ancorato alla sussistenza dei presupposti previsti da tale disciplina, anziché esclusivamente ai requisiti di cui all'art. 2083 c.c., e che in ogni caso i diversi presupposti richiesti risultavano provati con riferimento ad entrambi i periodi non solo attraverso la iscrizione nel registro delle imprese artigiane, ma sul presupposto dell'avere l'istante svolto negli anni di interesse “.. attività non in serie per le quali è obbligatoria l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane…..esercitate personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare dal Sig. Parte_1
pag. 3/8 con l'ausilio di un numero di dipendenti inferiore e quello espressamente previsto dalle leggi in materia di artigianato”.
2.2 Pur ritualmente citato, l'appellante non si è costituito in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
3. Motivi della decisione
Con l'unico motivo di appello il ricorrente lamenta la mancata attestazione della natura di impresa artigiana, in primo grado, secondo la disciplina speciale di settore (L. n. 443 del 1985), volta al riconoscimento della natura privilegiata del proprio credito nel concordato preventivo n. 7/2013, presso il Tribunale di Avezzano. Ritiene che i crediti maturati per l'anno 2012 non fossero soggetti alla nuova formulazione dell'art. 2751 bis, n. 5 c.c., mentre quelli maturati per l'anno 2013 risultavano essere pienamente conformi a tale novella legislativa (riferita all'art. 36 d.l. 09.02.2012, n. 5, che modificava l'art. 2751 bis, n. 5, c.c.).
3.1 Anzitutto deve constatarsi che l'impresa individuale di cui era titolare Pt_1
era iscritta presso la CCIAA di L'Aquila, con inizio attività sin dal
[...]
26.05.1997, con attività dichiarata di “lavori di meccanica generale (carpenteria – tubisteria), attività industriale di manutenzione e riparazione di impianti industriali”.
3.2 Quaestio iuris che forma oggetto del presente giudizio è innanzitutto se, ai fini del riconoscimento del privilegio dell'imprenditore artigiano di cui all'art. 2751 bis n. 5 cod. civ., sino alla modifica legislativa ad opera dell'art. 36 del d.l. n. 5 del 2012, convertito in L. n. 35 del 2012, dell'inciso secondo cui è impresa artigiana quella
“definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti”, fosse sufficiente, come ritiene l'appellante, la sola iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, in considerazione della circostanza che successivamente la modifica menzionata ha previsto che per stabilire la natura artigiana di un determinato credito debba ora farsi riferimento non più al solo art. 2083 c.c., bensì alla legge 8 agosto 1985, n. 443, che costituisce la specifica normativa di settore.
Ebbene, deve ritenersi che neppure con riferimento ai crediti sorti in epoca antecedente alla riforma, e dunque sulla base delle previsioni contenute nell'art. 2083 c.c.,
l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane potesse ritenersi sufficiente per accedere al privilegio in contestazione. pag. 4/8 Pare utile a tal fine ripercorrere l'iter argomentativo della Corte di legittimità (Cass. civ. ord, n. 281 del 2021), la quale in primo luogo ribadisce, in ordine ai crediti sorti successivamente alla modifica legislativa, che : “.. già questa Corte ha dunque statuito che «in tema di accertamento del passivo, ai fini dell'ammissione di un credito come privilegiato, ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 5, c.c., nel testo applicabile a seguito della novella introdotta dal d.l. n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 35 del 2012, non è sufficiente l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane in quanto essa, pur avendo natura costitutiva, costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ai fini del riconoscimento del suddetto privilegio dovendo concorrere con gli altri presupposti previsti dalla legge n. 443 del 1985, cui la norma codicistica rinvia» (Cass.
18723/2018); e che il rinvio sia a tutte le condizioni poste dalla legge quadro è stato confermato da Cass. 29916/2018, né potrebbe essere altrimenti avuto riguardo alla natura di condizione necessaria ma non sufficiente rivestita dalla iscrizione all'albo, per il quale - decisivamente - l'art.5 I. n.443/1985 pone l'obbligatorietà dell'adempimento e l'unitaria sussistenza di tutti i requisiti di cui agli artt.2, 3 e 4 della legge stessa”.
Di particolare interesse, in questa sede, è l'affermazione della Corte di legittimità laddove, proseguendo, chiarisce che “è stata così conferita continuità all'indirizzo, già sorto anteriormente alla riforma della norma attributiva del privilegio artigiano (Cass.
15785/2000), per cui il cit. art. 3 «si basa sulla valorizzazione di un rapporto, tra i nominati fattori di produzione, che, seppur esplicitato con riferimento alle società, non può non riguardare gli imprenditori individuali. La preminenza del lavoro personale sul capitale, con riferimento alle imprese individuali, costituisce difatti un dato del tutto coerente con la natura artigiana dell'impresa, giacché è la stessa nozione di piccolo imprenditore, desumibile dall'art. 2083 c. c., ad esigere che l'apporto del primo sia prevalente sul secondo» (Cass. 22379/2019); proprio tale precedente ha condivisibilmente osservato altresì che «ove si ritenesse che il nominato rapporto di preminenza fosse applicabile alle sole società, si consentirebbe all'impresa individuale di essere organizzata sulla base di apporti di capitale proporzionalmente più consistenti rispetto a quelli ammessi per l'impresa artigianale collettiva: e tale soluzione, oltre ad essere del tutto illogica, candiderebbe la norma a un fondato sospetto di pag. 5/8 incostituzionalità per l'ingiustificata disparità del trattamento riservato, da un lato, all'impresa individuale e, dall'altro, a quella collettiva»;
5. ne consegue che anche la dizione 'limiti dimensionali', quale presupposta nel decreto, ben può essere intesa come espressione di sintesi di tutti i requisiti organizzativi, numerici e personalistici che debbono concorrere per ottenere lo status amministrativo di artigiano e, anche ai fini del privilegio, la medesima considerazione;
tanto più che i giudici patavini con chiarezza hanno fatto riferimento all'insieme dei presupposti iscrizionali, esercitando una prerogativa che la cit. Cass.
29916/2018 (oltre che Cass. 22379/2019) pone esplicitamente quale attività di verifica demandata ogni volta e caso per caso all'autorità giudiziaria rispetto all'atto amministrativo iscrizionale, che non instaura una particolare presunzione;
esso invero non è sufficiente ai fini dell'attribuzione del privilegio, ma va attualizzato con riguardo all'epoca dell'insorgenza del credito”.
3.3 Appare chiaro, dunque, che non solo per i crediti relativi al periodo successivo alla riforma del 2012, ma anche per i crediti maturati anteriormente, il creditore che in sede di concordato preventivo rivendichi il privilegio di cui all'art. 2751 bis co. I n. 5 cod. civ. abbia l'onere di provare la propria natura di impresa artigiana, non ancorabile alla sola iscrizione amministrativa, “che non instaura una particolare presunzione”, come evidenziato dalla richiamata pronuncia di legittimità.
3.4 In merito ai crediti relativi all'anno 2013, affida l'appellante la prova del privilegio oltre che alla iscrizione nell'albo delle imprese artigiane e ad una perizia di parte depositata nel corso del giudizio di primo grado, che si limita ad affermare che l'attività svolta dalla fosse attività non in serie (“..e nello specifico ha svolto Parte_1 attività di Lavori di Meccanica Generale (Carpenteria-Tubisteria), attività industriale di riparazione e manutenzione di impianti industriali, nnchè attività relative a
Componenti Strutturali in acciaio o metallo ( DPR 34/2000 Categoria OS18); queste attività sono state esercitate personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare dal Sig. con l'ausilio di un numero di dipendenti inferiore a quello Parte_1 espressamente previsto dalle leggi in materia di artigianato …”), che l'impresa della ditta si servisse di collaboratori individuati in n. 5 - 6 unità Parte_1 lavorative, nel rispetto dunque dei limiti dimensionali massimi per l'impresa artigiana, pag. 6/8 come sanciti dall'art. 4 L. n. 443/1985, e che dal 2001 fosse iscritta nella “Gestione
INPS Artigiani e Commercianti”.
3.5 Difetta, tuttavia, prova sufficiente dell'attività effettivamente espletata, della situazione contabile della ditta, dell'incidenza del capitale rispetto al lavoro, non avendo l'appellante, ricorrente in primo grado, neppure prodotto unitamente alla perizia i documenti indicati in calce ad essa come “allegati”, ossia: 1. “fatture e ordini anno
2013”, 2. “L.U.L. 2013 e estratto libro artigiani e commercianti”, 3. “estratto cassetto previdenziale …. “, con la conseguenza che quelle contenute nella relazione di parte rimangono delle mere affermazioni, prive di valido riscontro probatorio.
4. Le censure mosse dall'appellante appaiono, dunque, prive di pregio e non condivisibili.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e sono dichiarate, pertanto, irripetibili in ragione della contumacia dell'appellato.
6. Trova, altresì, applicazione della disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 contro l'ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c. di primo grado, emessa dal Tribunale di Avezzano, n. 132-2024, pubblicata il 28 marzo 2024, nei confronti del Dott.
, nella qualità di Liquidatore giudiziale nella procedura n. 7/2013 Controparte_1 di concordato preventivo della presso il Tribunale di Avezzano, così Controparte_2 provvede:
1. dichiara la contumacia di parte appellata;
2. rigetta l'appello;
3. dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
pag. 7/8 4. dichiara l'appellante tenuta al versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Consigliere est.
ES OC
Presidente
BA DE BO
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
BA DE BO Presidente
ES OC Consigliere relatore
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n° 442 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
, P. IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore; rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Baldassarre appellante contro
Dott. nella qualità di liquidatore giudiziale nella procedura n. Controparte_1
7/2013 di concordato preventivo della Controparte_2 appellato contumace
OGGETTO: appello avverso ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di
Avezzano n. 132/2024, pubblicata il 28 marzo 2024, su R.G. n. 1483/2019.
All'udienza dell'8 luglio 2025 tenutasi in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni della parte appellante (come da atto di appello e non modificate):
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa, in totale riforma dell'ordinanza del 29.04.2024 emessa dal Tribunale di
Avezano, accertare la natura di credito privilegiato ex art. 2751 bis, n. 5, cod. civ. vantato dalla ditta ricorrente ammesso all'interno dello stato Parte_1 passivo del concordato preventivo per l'importo di € 48.894,17, Controparte_2 aumentata dei relativi accessori di legge, con condanna alle spese ed onorari di giudizio”.
1. L'ordinanza impugnata.
Il Tribunale di Avezzano, con ordinanza n. 132-2024, pubblicata il 28 marzo 2024, nella contumacia del Dott. , nella qualità di liquidatore giudiziale nella Controparte_1 procedura di concordato preventivo recante n. 7/2013, rigettava il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con il quale la aveva chiesto l'accertamento giudiziale Parte_1 della natura privilegiata ex art. 2751 bis, comma 1, n. 5 c.c. del credito dalla stessa vantato nei confronti della società ammesso nell'ambito della procedura. Controparte_2
1.1 Assumeva la ricorrente di aver inviato in data 25 ottobre 2014, a seguito dell'apertura del concordato preventivo della comunicatale con missiva Controparte_2 del 12 agosto 2014, e dell'invito del 7 ottobre 2014 a partecipare all'adunanza dei creditori, la propria richiesta di ammissione al concordato preventivo per l'importo di euro 48.894,17, con riconoscimento della natura privilegiata del credito ex art. 2751 bis, comma 1, n. 5, c.c., in quanto maturato nell'attività di impresa artigiana, e di non avere, quindi, partecipato alla votazione del progetto di riparto non essendo prevista tale facoltà per i crediti assistiti da privilegio.
Lamentava, tuttavia, di non essere stata inserita, nell'ambito del progetto di riparto parziale per i creditori ammessi con privilegio ai sensi dell'art. 2751bis, comma 1 n.5
c.c., tra le imprese artigiane beneficiarie del progetto di pagamento.
1.2 Nel rigettare il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il Tribunale di Avezzano, premesso che l'art. 2751bis, comma 1 n.5 c.c. riconosce il privilegio, di carattere generale, sui beni mobili del debitore ai crediti di impresa artigiana nonché alle società ed pag. 2/8 enti corporativi di produzione e di lavoro per i corrispettivi derivanti dai servizi prestati e dalla vendita di manufatti, ed evidenziato che tale norma ha subìto una rilevante modifica a seguito dell'introduzione nella citata disposizione (ad opera dell'art. 36 del d.l. n. 5 del 2012 convertito in L. n. 35 del 2012) dell'inciso secondo cui è impresa artigiana quella “definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti”, ha ritenuto che per stabilire la natura artigiana di un determinato credito debba ora farsi riferimento non più al solo art. 2083 c.c., bensì alla legge 8 agosto 1985, n. 443, che costituisce la specifica normativa di settore, con la conseguenza che, in tale quadro di riferimento, alla luce del quale non è sufficiente la sola iscrizione nel registro delle imprese artigiane, il ricorrente non aveva dimostrato di possedere le caratteristiche volute dalla legge n. 443/1985 per rientrare nella categoria “artigiana”, essendosi limitato a produrre la visura C.C.I.I.A e la perizia di parte relativa alla certificazione dei requisiti di impresa artigiana per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013.
Stante la mancata costituzione della parte convenuta, nulla si disponeva sulle spese di lite.
2. L'appello.
Avverso l'ordinanza di primo grado ha proposto appello la , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, per il motivo di seguito indicato.
2.1 Premesso che il credito vantato era maturato negli anni dal 2010 al 2013,
l'appellante censurava la decisione di primo grado in quanto basata sul convincimento che anche l'accertamento della natura privilegiata del credito per gli anni antecedenti la data di entrata in vigore dell'art. 36 d.l. 9 febbraio 2012 n. 5 che ha modificato l'art. 2751 bis n. 5) c.c., dovesse ritenersi ancorato alla sussistenza dei presupposti previsti da tale disciplina, anziché esclusivamente ai requisiti di cui all'art. 2083 c.c., e che in ogni caso i diversi presupposti richiesti risultavano provati con riferimento ad entrambi i periodi non solo attraverso la iscrizione nel registro delle imprese artigiane, ma sul presupposto dell'avere l'istante svolto negli anni di interesse “.. attività non in serie per le quali è obbligatoria l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane…..esercitate personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare dal Sig. Parte_1
pag. 3/8 con l'ausilio di un numero di dipendenti inferiore e quello espressamente previsto dalle leggi in materia di artigianato”.
2.2 Pur ritualmente citato, l'appellante non si è costituito in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
3. Motivi della decisione
Con l'unico motivo di appello il ricorrente lamenta la mancata attestazione della natura di impresa artigiana, in primo grado, secondo la disciplina speciale di settore (L. n. 443 del 1985), volta al riconoscimento della natura privilegiata del proprio credito nel concordato preventivo n. 7/2013, presso il Tribunale di Avezzano. Ritiene che i crediti maturati per l'anno 2012 non fossero soggetti alla nuova formulazione dell'art. 2751 bis, n. 5 c.c., mentre quelli maturati per l'anno 2013 risultavano essere pienamente conformi a tale novella legislativa (riferita all'art. 36 d.l. 09.02.2012, n. 5, che modificava l'art. 2751 bis, n. 5, c.c.).
3.1 Anzitutto deve constatarsi che l'impresa individuale di cui era titolare Pt_1
era iscritta presso la CCIAA di L'Aquila, con inizio attività sin dal
[...]
26.05.1997, con attività dichiarata di “lavori di meccanica generale (carpenteria – tubisteria), attività industriale di manutenzione e riparazione di impianti industriali”.
3.2 Quaestio iuris che forma oggetto del presente giudizio è innanzitutto se, ai fini del riconoscimento del privilegio dell'imprenditore artigiano di cui all'art. 2751 bis n. 5 cod. civ., sino alla modifica legislativa ad opera dell'art. 36 del d.l. n. 5 del 2012, convertito in L. n. 35 del 2012, dell'inciso secondo cui è impresa artigiana quella
“definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti”, fosse sufficiente, come ritiene l'appellante, la sola iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, in considerazione della circostanza che successivamente la modifica menzionata ha previsto che per stabilire la natura artigiana di un determinato credito debba ora farsi riferimento non più al solo art. 2083 c.c., bensì alla legge 8 agosto 1985, n. 443, che costituisce la specifica normativa di settore.
Ebbene, deve ritenersi che neppure con riferimento ai crediti sorti in epoca antecedente alla riforma, e dunque sulla base delle previsioni contenute nell'art. 2083 c.c.,
l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane potesse ritenersi sufficiente per accedere al privilegio in contestazione. pag. 4/8 Pare utile a tal fine ripercorrere l'iter argomentativo della Corte di legittimità (Cass. civ. ord, n. 281 del 2021), la quale in primo luogo ribadisce, in ordine ai crediti sorti successivamente alla modifica legislativa, che : “.. già questa Corte ha dunque statuito che «in tema di accertamento del passivo, ai fini dell'ammissione di un credito come privilegiato, ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 5, c.c., nel testo applicabile a seguito della novella introdotta dal d.l. n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 35 del 2012, non è sufficiente l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane in quanto essa, pur avendo natura costitutiva, costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ai fini del riconoscimento del suddetto privilegio dovendo concorrere con gli altri presupposti previsti dalla legge n. 443 del 1985, cui la norma codicistica rinvia» (Cass.
18723/2018); e che il rinvio sia a tutte le condizioni poste dalla legge quadro è stato confermato da Cass. 29916/2018, né potrebbe essere altrimenti avuto riguardo alla natura di condizione necessaria ma non sufficiente rivestita dalla iscrizione all'albo, per il quale - decisivamente - l'art.5 I. n.443/1985 pone l'obbligatorietà dell'adempimento e l'unitaria sussistenza di tutti i requisiti di cui agli artt.2, 3 e 4 della legge stessa”.
Di particolare interesse, in questa sede, è l'affermazione della Corte di legittimità laddove, proseguendo, chiarisce che “è stata così conferita continuità all'indirizzo, già sorto anteriormente alla riforma della norma attributiva del privilegio artigiano (Cass.
15785/2000), per cui il cit. art. 3 «si basa sulla valorizzazione di un rapporto, tra i nominati fattori di produzione, che, seppur esplicitato con riferimento alle società, non può non riguardare gli imprenditori individuali. La preminenza del lavoro personale sul capitale, con riferimento alle imprese individuali, costituisce difatti un dato del tutto coerente con la natura artigiana dell'impresa, giacché è la stessa nozione di piccolo imprenditore, desumibile dall'art. 2083 c. c., ad esigere che l'apporto del primo sia prevalente sul secondo» (Cass. 22379/2019); proprio tale precedente ha condivisibilmente osservato altresì che «ove si ritenesse che il nominato rapporto di preminenza fosse applicabile alle sole società, si consentirebbe all'impresa individuale di essere organizzata sulla base di apporti di capitale proporzionalmente più consistenti rispetto a quelli ammessi per l'impresa artigianale collettiva: e tale soluzione, oltre ad essere del tutto illogica, candiderebbe la norma a un fondato sospetto di pag. 5/8 incostituzionalità per l'ingiustificata disparità del trattamento riservato, da un lato, all'impresa individuale e, dall'altro, a quella collettiva»;
5. ne consegue che anche la dizione 'limiti dimensionali', quale presupposta nel decreto, ben può essere intesa come espressione di sintesi di tutti i requisiti organizzativi, numerici e personalistici che debbono concorrere per ottenere lo status amministrativo di artigiano e, anche ai fini del privilegio, la medesima considerazione;
tanto più che i giudici patavini con chiarezza hanno fatto riferimento all'insieme dei presupposti iscrizionali, esercitando una prerogativa che la cit. Cass.
29916/2018 (oltre che Cass. 22379/2019) pone esplicitamente quale attività di verifica demandata ogni volta e caso per caso all'autorità giudiziaria rispetto all'atto amministrativo iscrizionale, che non instaura una particolare presunzione;
esso invero non è sufficiente ai fini dell'attribuzione del privilegio, ma va attualizzato con riguardo all'epoca dell'insorgenza del credito”.
3.3 Appare chiaro, dunque, che non solo per i crediti relativi al periodo successivo alla riforma del 2012, ma anche per i crediti maturati anteriormente, il creditore che in sede di concordato preventivo rivendichi il privilegio di cui all'art. 2751 bis co. I n. 5 cod. civ. abbia l'onere di provare la propria natura di impresa artigiana, non ancorabile alla sola iscrizione amministrativa, “che non instaura una particolare presunzione”, come evidenziato dalla richiamata pronuncia di legittimità.
3.4 In merito ai crediti relativi all'anno 2013, affida l'appellante la prova del privilegio oltre che alla iscrizione nell'albo delle imprese artigiane e ad una perizia di parte depositata nel corso del giudizio di primo grado, che si limita ad affermare che l'attività svolta dalla fosse attività non in serie (“..e nello specifico ha svolto Parte_1 attività di Lavori di Meccanica Generale (Carpenteria-Tubisteria), attività industriale di riparazione e manutenzione di impianti industriali, nnchè attività relative a
Componenti Strutturali in acciaio o metallo ( DPR 34/2000 Categoria OS18); queste attività sono state esercitate personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare dal Sig. con l'ausilio di un numero di dipendenti inferiore a quello Parte_1 espressamente previsto dalle leggi in materia di artigianato …”), che l'impresa della ditta si servisse di collaboratori individuati in n. 5 - 6 unità Parte_1 lavorative, nel rispetto dunque dei limiti dimensionali massimi per l'impresa artigiana, pag. 6/8 come sanciti dall'art. 4 L. n. 443/1985, e che dal 2001 fosse iscritta nella “Gestione
INPS Artigiani e Commercianti”.
3.5 Difetta, tuttavia, prova sufficiente dell'attività effettivamente espletata, della situazione contabile della ditta, dell'incidenza del capitale rispetto al lavoro, non avendo l'appellante, ricorrente in primo grado, neppure prodotto unitamente alla perizia i documenti indicati in calce ad essa come “allegati”, ossia: 1. “fatture e ordini anno
2013”, 2. “L.U.L. 2013 e estratto libro artigiani e commercianti”, 3. “estratto cassetto previdenziale …. “, con la conseguenza che quelle contenute nella relazione di parte rimangono delle mere affermazioni, prive di valido riscontro probatorio.
4. Le censure mosse dall'appellante appaiono, dunque, prive di pregio e non condivisibili.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e sono dichiarate, pertanto, irripetibili in ragione della contumacia dell'appellato.
6. Trova, altresì, applicazione della disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 contro l'ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c. di primo grado, emessa dal Tribunale di Avezzano, n. 132-2024, pubblicata il 28 marzo 2024, nei confronti del Dott.
, nella qualità di Liquidatore giudiziale nella procedura n. 7/2013 Controparte_1 di concordato preventivo della presso il Tribunale di Avezzano, così Controparte_2 provvede:
1. dichiara la contumacia di parte appellata;
2. rigetta l'appello;
3. dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
pag. 7/8 4. dichiara l'appellante tenuta al versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Consigliere est.
ES OC
Presidente
BA DE BO
pag. 8/8