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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/10/2025, n. 5015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5015 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTER-
NAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al N. 6069/2023 introdotto ex art. 281 decies c.p.c. da:
1. , Persona_1
per sé stessa e, unitamente al padre , nell' eserci- Persona_2 zio della responsabilità genitoriale per il minorenne:
2. ; Controparte_1
3. Controparte_2
4. , Controparte_3
per sé stessa e, unitamente al padre , Persona_3
nell' esercizio della responsabilità genitoriale per la minorenne:
5. ; Controparte_4
6. , Controparte_5
per sé stessa e, unitamente al padre , nell'esercizio Persona_4 della responsabilità genitoriale per il minorenne:
7. Controparte_6
1
8. Controparte_7
9. Controparte_8
10. Controparte_9
11. Controparte_10
12. Controparte_11
13. Controparte_12
14. Controparte_13
15. , Persona_5 per sé stessa e, unitamente al padre , nell'eser- Persona_6 cizio della responsabilità genitoriale per i minorenni:
16.JO , Persona_7 Per_6
17. ; Controparte_14 Per_6
18.TO TI
19. Parte_1
Tutti rappresentati ed assistiti dall'avv. Isabel De Lima del Foro di Napoli-Nord contro
Resistente contumace Controparte_15
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vene- zia.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Con ricorso ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione d'udienza, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il al fine di veder riconosciuta la Controparte_15 propria cittadinanza italiana in quanto discendenti in linea retta di Persona_8 nato il [...] a [...], che emigrato in Brasile ivi contraeva matrimo- nio in data 02.04.1932 con e dalla cui unione aveva origine l'odierna Persona_9 discendenza.
Il è rimasto contumace in giudizio. Controparte_15
2 Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati comunicati trattandosi di procedimento atti- nente lo status della persona, ha formulato la propria presa d'atto senza precisazione di conclusioni.
Sostituita l'udienza del 21.10.2025 con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed intervenuto il deposito delle relative note da parte dei ricorrenti, la causa è passata in decisione sulle conclusioni così precisate da parte attrice.
Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza fosse regolato dalla Legge
n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della cittadi- nanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile del 1865 che all'art. 4 statuiva: “Art.
4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione residuale di cui all'art.7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cittadino il fi- glio nato da madre cittadina”.
Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale del 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni normative, in partico- lare per violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 della Costitu- zione, ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 del 15 maggio 1986.
La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge del
1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre citta- dini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine dello ius sanguinis e nella via residuale dello ius soli.
La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella per- dita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cit- tadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge del 1992, è la trasmissione dello status civitatis anche per via materna, avendo re- cepito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (in particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991.
3 La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, sia esso uomo o donna. Con la conseguenza che il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italiano, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status.
Orbene, nel caso qui in esame e sotto il profilo del merito dello stesso, va rilevato che la documentazione dimessa agli atti comprova che l'avo nacque a Breda Persona_8 di Piave (TV) il 20.07.1899 e dunque in epoca successiva all'annessione del Veneto al
Regno di Italia (22.10.1866): fu dunque cittadino italiano.
E' documentato altresì che , emigrato in Brasile, non si naturalizzò Persona_8 mai cittadino brasiliano, come risulta dal certificato di mancata naturalizzazione prodot- to in giudizio, talché avendo sempre conservato la cittadinanza italiana il medesimo l'aveva a propria volta trasmessa ai propri discendenti.
Quanto poi alla linea di discendenza dall'avo italiano, continua e non interrotta, come riportata in ricorso, questa trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti te- lematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
Si tratta di trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” per linea di discen- denza maschile dal capostipite, in cui non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca anteriore alla promulgazione ed entrata in vigore della Costituzione italiana e dunque non si pongono tutte le specifiche questioni più sopra accennate in re- lazione a quest'ultima ipotesi.
Si rileva, peraltro, quanto agli eventuali modesti mutamenti delle generalità o meglio una lieve alterazione delle stesse che verosimilmente ciò può essere frutto di un adattamento fonetico dei grafemi italiani ai fonemi della lingua del paese di emigrazione, fenomeno piuttosto diffuso e che si ritiene non possa precludere la trasmissione della cittadinanza in assenza di dubbi e contestazioni sull'identità delle persone nella linea di discendenza.
Astrattamente potrebbe ritenersi la carenza di interesse ad agire giudizialmente in capo ai ricorrenti per l'accertamento della cittadinanza italiana, essendone i discendenti e ri- correnti titolari sin dalla nascita e ciò in ragione del fatto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione del- la cittadinanza per via paterna, diversamente da quanto avviene per l'acquisto della citta- dinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Co-
4 stituzione italiana, per il quale l'accoglimento della richiesta è necessariamente frutto di lettura giurisprudenziale in mancanza di un dettato normativo inequivoco.
Va tuttavia rilevato che dalla documentazione dimessa in giudizio risulta che è stato dato avvio dalla parte interessata, presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo territo- rialmente competente in base alle residenze, all'iter necessario per l'accertamento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano, ma che tuttavia vi è una situazione di grave arretrato nell'evasione delle richie- ste.
Appare evidente come la vastità del fenomeno abbia creato e stia creando una situazione di sostanziale paralisi degli uffici competenti a fronte dell'enorme mole di domande pre- sentate.
L'obiettiva incertezza in ordine alla definizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare e comunque il verosimile decorso di un lasso temporale non ragionevole rispetto all'interesse dei richiedenti e molto maggio- re del termine di 730 giorni per l'evasione della domanda previsto dall'art. 3 del DPR
n.362/1994 (che pur riguarda ipotesi diverse di riconoscimento della cittadinanza italia- na), poiché equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificano l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Va da ultimo rilevato che mentre i ricorrenti hanno provato la catena di discendenza dall'avo italiano e ciò con la produzione dei certificati anagrafici, debitamente tradotti e apostillati, non risulta viceversa eccepito né, conseguentemente, provato dal
[...]
alcun evento interruttivo. CP_15
La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova, così statuendo: “In tema di diritti di citta- dinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
contro
- parte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
(Cass. Sez, Unite n. 25317/2022, già più sopra richiamata).
5 La domanda avanzata dai ricorrenti, va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi so- no cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_15 provvedimenti conseguenti.
La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, prote- zione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composi- zione monocratica nella persona della dott.ssa Gabriella Favero, definitivamente pro- nunciando, in accoglimento del ricorso così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che:
1. , nata a [...]/SP, Brasile, Persona_1 il 07/09/1981, documento di identità brasiliano RG n. e iscritta al CPF n. NumeroDiCa_1
, residente a [...], CEP. 03608- C.F._1
010;
2. , nato a [...]/SP, Brasile, il Controparte_1
22/06/2012, titolare del documento di identità brasiliano RG n. 63.988.973-6, residente a São Paulo/SP, in Via Guilherme Rudge, 166, CEP. 03608-010;
3. nata a [...]/SP, Brasile, il Controparte_2
18/11/2001, titolare del Passaporto ed inscritta al CPF , resi- C.F._2 C.F._3 dente a Sao Caetano do Sul/SP, Brasile, in Via Sao Francisco, 610, CAP 09530-050;
4. , nata a [...]/SP, Brasile, il Controparte_3
17/05/1978, documento di identità brasiliano RG n. e iscritta al CPF sotto NumeroDiC_2 il n. , residente a São José dos Campos/SP, in Via Rosa Barbieri Paiotti, NumeroDi_3
154, CEP. 12244-050;
5. , nata a [...]é dos Campos/SP, Brasile, il Controparte_4
22/04/2013, titolare del documento di identità brasiliano RG n. , iscritta al NumeroDiC_4
CPF sotto il n. , residente a [...] bieri Paiotti, 154, CEP. 12244-050;
6. , nata a [...]/SP, Brasile, l'08/03/1994, tito- Controparte_5 lare del documento di identità brasiliano RG n. 44.061.020-5 e iscritta al CPF sotto il n.
, residente a [...], CEP. 03642-040; P.IVA_1
6 7. brasiliano, nato a [...]/SP, Brasile, Controparte_6 il02/03/2016, iscritto al CPF sotto il n. 50959920862, residente a [...]/SP, in Via
Conceição Pereira, 55, CEP. 03642-040;
8. nato a [...]é/SP, Brasile, il 26/08/1978, titolare del Controparte_7 documento di identità RG n. e iscritto al CPF sotto il n. , re- NumeroDiC_6 NumeroDi_7 sidente a São Caetano do Sul/SP, in Via São Francisco, 610, CEP. 09530-050;
9. nato a [...]/SP, Brasile, il Controparte_8
28/11/1991, titolare del passaporto brasiliano n. e iscritto al CPF sotto il n. Numer_1
, residente a [...], interno NumeroDi_2
102, CEP. 09540280;
10. , nata a [...]/SP, Brasile, il 20/02/1963, Controparte_9 titolare del documento di identità brasiliano RG n. 8025001-4 e iscritta al CPF sotto il n.
, residente a [...], interno NumeroDi_8
102, CEP. 09540280;
11. , nato a [...]/SP, Brasile, il 17/02/1987, tito- Controparte_10 lare del documento di identità brasiliano RG n. e iscritto al CPF sotto il n. NumeroDiC_9
19, residente a [...], interno Numer_10
102, CEP. 05351-070;
12. , nato a [...]/SP, Brasile, il 01/07/1965, titolare del Controparte_11 documento di identità brasiliano RG n. e iscritto al CPF sotto il n. NumeroDi_11
, residente a [...], CEP: NumeroD_12
; P.IVA_2
13. , nata a [...]/SP, Brasile, il 14/06/1994, Controparte_12 documento di identità brasiliano RG n. e iscritta al CPF sotto il NumeroDi_13
n. residente a [...], CEP: NumeroD_14
; P.IVA_2
14. , nato a [...]/SP, Brasile, il Controparte_13
17/01/2000, titolare del documento di identità brasiliano RG n. e iscritto NumeroDi_15 al CPF sotto il n. , residente a [...]
139, CEP: ; P.IVA_2
15. , nata a [...]/SP, Brasile, il 09/03/1986, Persona_5 titolare del documento di identità brasiliano RG n. e iscritta al CPF sotto NumeroDiC_17 il n. , residente in [...], interno 102, CEP. 09619-020; NumeroD_18
7 16. , nato a [...]/SP, Brasile, il Parte_2
22/05/2014, titolare del documento di identità brasiliano RG n. , iscritto al NumeroDi_19
CPF sotto il n. , residente in [...], interno 102, CEP. 09619- P.IVA_3
020;
17. , nata a [...]/SP, Brasile, il Controparte_16
06/08/2019, iscritta al CPF sotto il n. residente in [...], P.IVA_4 interno 102, CEP. 09619-020;
18. TO TI, nato a [...]/SP, Brasile, il 24/09/1958, titolare del passaporto brasiliano e iscritto al CPF sotto il n. , residente Numero_3 NumeroDi_4
a São Bernardo do Campo, Brasile, in Via D'Artagnan, 67, interno 102, CEP. 09619-
020;
19. , nato a [...]/SP, Brasile, il 22/01/1996, Parte_1 passaporto brasiliano e iscritto al CPF sotto il n. , residenti a Numero_5 C.F._4
São Bernardo do Campo, Brasile, in Via D'Artagnan, 67, interno 102, CEP. ; P.IVA_5 sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_15 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 24 Ottobre 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
Sentenza resa con la collaborazione della dott.ssa Lavinia Guardo, funzionario Aupp
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