Art. 17.
Salvo quanto previsto negli articoli 1, settimo comma, 10 e 12, terzo comma, la presente legge non si applica al personale ferroviario ed a quello postelegrafonico.
Salvo quanto previsto negli articoli 1, settimo comma, 10 e 12, terzo comma, la presente legge non si applica al personale ferroviario ed a quello postelegrafonico.