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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 05/11/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NE, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 6010/2025 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 28.5.2025
DA
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 residente a [...] sc. A, int. 14
con il proc. e dom. avv. Franco Feruglio
RICORRENTE ADOTTANTE
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...], residente a [...]
n. 45 sc. A int. 14, cod. fisc. C.F._2
contumace
RESISTENTE ADOTTANDO
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
NE
1 INTERVENUTO
Oggetto: adozione di maggiorenne.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
-chiede che il Tribunale suintestato, riunito in Camera di Consiglio, assunta ogni opportuna informazione e sentito il Pubblico Ministero, voglia dichiarare l'adozione del sig. CP_1 nato a [...] il [...], residente a [...] sc. A int. 14, cod. fisc. , da parte del sig. nato a [...] il C.F._2 Parte_1
01.03.1961, residente a [...] sc. A, int. 14, cod. fisc.
, con tutti gli effetti di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile C.F._1 competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento.
-disporre che l'adottato assuma il cognome posponendolo al proprio. Parte_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-visto il ricorso depositato il 28.5.2025 con cui ha chiesto di poter adottare Parte_1
con il quale si è instaurato un rapporto strettissimo, di natura filiale, essendo egli CP_1 figlio della propria moglie e convivendo tutti e tre nell'abitazione familiare da tempo;
-visto l'art. 291 cod.civ. e ritenuta la sussistenza delle condizioni ivi prescritte, consistenti soprattutto nei limiti di età;
-acquisito il consenso da parte dell'adottante e dell'adottando, nonché l'assenso della madre dell'adottando, nonché moglie dell'adottante;
-visto il parere favorevole del P.M.;
-considerata l'esistenza di tutti i requisiti di legge e ritenuto che l'adozione conviene all'adottando, sotto ogni profilo, nascendo dall'esigenza di consolidare i legami affettivi e filiali già esistenti con l'adottante;
-ritenuto, dunque, che non vi sono motivi né patrimoniali, né morali e relazionali che sconsiglino l'adozione;
-ritenuta giustificata la richiesta di posporre il cognome dell'adottante al proprio per ragioni di tutela all'identità di una persona oramai adulta;
-visti gli artt. 312 e 313 cod.civ. e 437 bis 22 c.p.c.
-letto l'art. 299 cod.civ.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di NE, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone farsi luogo all'adozione di nato a [...] il [...], CP_1 residente a [...] sc. A int. 14, cod. fisc. , da parte C.F._2 del sig. nato a [...] il [...], residente a [...]
Lumignacco n. 45 sc. A, int. 14, cod. fisc. ; C.F._1
-dispone che l'adottato assuma il cognome posponendolo al proprio e, pertanto, venga a Parte_1 chiamarsi Controparte_2
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 cod.civ.;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in NE, nella Camera di Consiglio dd. 4.11.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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