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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 03/11/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 547/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. RI HI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 547/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. GORACCI EMILIANO ( , come da procura in calce a atto di citazione, con domicilio C.F._1 eletto presso il suo studio in via Inghilterra 75 Grosseto - parte attrice opponente - CONCLUDE come da atto di citazione: “IN VIA PRELIMINARE Accertare il mancato avvio della negoziazione assistita e dichiarare la improcedibilità del D.I. n. 24/24 emesso il 9.1.24 dal Tribunale di Arezzo, notificato in data 26.1.24, RG n. 2898/23; Accertare la Nullità del D.I. n. 872/23 emesso il 4.11.23 dal Tribunale di Siena, notificato in data 7.11.23, RG n. 2285/23 per mancanza dell'estratto autentico delle scritture contabili della fattura telematica. NEL MERITO “Disporre la revoca del D.I. n. 24/24 emesso il 9.1.24 dal Tribunale di Arezzo, notificato in data 26.1.24, RG n. 2898/23 e in accoglimento della proposta opposizione accertare e dichiarare che Parte_2
non ha adempiuto il contratto di fornitura e per l'effetto che la Società ha subito danni
[...] CP_1 per l'importo corrispondente all'importo di € 20000 o come verrà meglio quantificato a seguito di CTU. Accertata la sussistenza del danno pari ad € 20000 o quella somma che verrà accertata a seguito di ctu in favore della si chiede che il Tribunale di Arezzo di porre detta somma in compensazione con il credito CP_1 eventualmente accertato in corso di causa in relazione alla fatture azionate nel D.I. quella somma maggiore
o minore ritenuta di giustizia, accertando la mancata consegna della merce di cui al contratto del 14.3.24 pari a circa € 1550 oltre iva e decurtando l'importo suddetto dalla fattura azionata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
1 E
- ), parte rappre- Parte_2 C.F._2 sentata e difesa dall'Avv. DE SANTIS SAMUELE ( ), come C.F._3 da procura in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA A. GARGANA 40 VITERBO - parte convenuta opposta - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta: “Si rigetti l'opposizione essendo evi- dentemente infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese”
Vendita di cose mobili
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la , premesso che: aveva ricevuto notifi- Parte_3 cazione del Decreto n. 24/2024, depositato il 09.1.2024, con cui il Tribunale di Arezzo le aveva ingiunto il pagamento di € 39.354,76 oltre interessi e spese, in favore di
[...]
a titolo prezzo relativo a contratto di compravendita di vino, come Parte_2 da fattura. Nel proporre opposizione, deduceva quali motivi: improcedibilità/nullità del D.I. per mancato esperimento della negoziazione assistita e mancanza degli estratti autentici delle scritture contabili e della fattura originale. Nel merito, contestava la stessa per l'inadempi- mento dell'ingiungente, non avendo il venditore consegnato merce avente quantità e qualità promesse dal campione (nella fattispecie, vino con acidità volatile diversa), con conseguente rifiuto da parte delle aziende potenzialmente interessate alla rivendita, per cui proponeva eccezione di compensazione con il proprio credito risarcitorio, quantificato in € 20.000,00.
Ciò premesso, adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi - tardivamente rispetto al termine previsto dall'Art 166 del c.p.c. – parte convenuta eccepiva: inapplicabilità dell'istituto della negoziazione assistita ai proce- dimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione; idoneità della fattura elettronica all'emis- sione del Decreto Ingiuntivo, con conseguente esonero dei soggetti obbligati ad emetterle dall' obbligo di annotazione nei registri contabili;
mancata indicazione del vizio
2 asseritamente afferente la fornitura;
genericità delle comunicazioni di non conformità dell' acidità volatile;
assenza di (prova di) detto vizio, ad es. tramite test, alla luce della provata consegna dei prodotti vinicoli;
decadenza dalla contestazione del vizio, a fronte del proprio esatto adempimento del contratto di vendita. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclu- sioni di cui in epigrafe.
* * *
Il procedimento di opposizione a D.I., disciplinato dagli artt. 645 e segg. del c.p.c. costituisce e dà luogo ad un normale giudizio civile, nel quale si trasforma il processo pro- mosso nelle forme monitorie speciali, volto ad accertare la pretesa fatta valere in dette forme, cioè l'esistenza del credito vantato ed azionato dal ricorrente-opposto.
La fase prevista dall'art. 645 del c.p.c. dà luogo ad un giudizio sul diritto soggettivo di credito e non ad un giudizio impugnatorio sull'atto - decreto ingiuntivo (Cass., III, n. 15037 del 2005; Cass., II, 9927, del 2004; Cass., n. 5055 del 1999; Cass., n. 3671 del 1999; Cass., n. 361 del 1988). Introduce un processo ordinario di cognizione diretto ad accertare l'esistenza del diritto di fatto valere con il ricorso per ingiunzione: tra l'altro la Sentenza che decide sull'op- posizione deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione, ove riscontri che le relative condizioni, pur se non al momento della presentazione del ricorso, sussistono al momento della decisione. Il Giudice all'esito del processo, è tenuto a pronunciarsi sempre sul merito della pretesa creditoria e non può limitarsi, né pronunciarsi, in merito a motivi di opposizione con cui si alleghi che il decreto sarebbe stato illegittimamente emesso (Cass., S.U., 19.04.82
n. 2387) in base ai presupposti previsti dagli art. 633 e 634 del c.p.c.. Il Giudice dell'opposi- zione non può revocare il Decreto Ingiuntivo emesso sulla sola base dell'assenza, pur ove accettata, dei presupposti previsti dagli artt. 633 e seguenti del c.p.c.. Da ciò deriva l'imme- diato rigetto dei motivi di opposizione fondati sull'asserita mancanza, nell'ambito del ricorso introduttivo degli estratti autentici delle scritture contabili e della fattura originale, in disparte ogni considerazione circa l'idoneità della fattura elettronica a costituire prova scritta utile all'emissione del provvedimento monitorio.
***
Nel giudizio di opposizione ciascuna parte conserva tutti gli oneri probatori previsti dall' art.
2.697 c.c., tenuto conto che il debitore diviene attore in opposizione (rectius
3 opponente), mentre il creditore assume la veste di convenuto in opposizione (rectius oppo- sto). Restano applicabili tutte le regole ordinarie in ordine al sistema di preclusioni e alle facoltà di modifica della domanda e finanche di mutamento della stessa alle condizioni or- dinarie. Sono applicabili al procedimento gli artt. 183 e ss. del cpc.
In particolare, in quest'ultima fase di giudizio il convenuto opposto, ricorrente nella precedente e parte opposta, convenuta in senso formale, conserva la posizione sostanziale di attore, come tale onerato di fornire la prova del credito di cui ha richiesto - ed ottenuto – il riconoscimento. Una volta che abbia dimostrato l'esistenza del credito in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 del c.c. (Cass., SU, 07.07.1993 n. 7448) - per la quale, giova osservare, non sono sufficienti le prove fornite nella fase monitoria - spetterà all'attore opponente-convenuta in senso sostanziale-dimostrare la fondatezza delle eccezioni alla pre- tesa dell'avversario, costituenti oggetto e sostanza dei motivi di opposizione. Insomma, il creditore deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa mentre il debitore, che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l' eccezione si fonda. E' onere primario di parte ricorrente-opposta dare la prova del credito. Solamente nell'ipotesi in cui la parte opposta riesca in tale intento, sarà allora onere di parte attrice-opponente provare le proprie eccezioni, ossia i fatti impeditivi ed estintivi del diritto.
Tutto ciò premesso, in merito all'onere di parte opposta si deve tuttavia osservare che l'art. 115, c. I del c.p.c. prevede, nella sua nuova formulazione prevista dall'art. 45, c. XIV,
L. 18/06/2009 n. 69, con decorrenza per i giudizi instaurati dopo la data suddetta (art. 58, c.
I, disp. trans.), fra cui è il presente, che "…il giudice deve porre a fondamento della decisione…i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita".
Secondo univoco orientamento giurisprudenziale, “il fatto non contestato non ha biso- gno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (sul punto Cass., III, 05.03.2009, n. 5356; Cass., III,
10.11.2010, n. 22837). La ratio del principio di non contestazione, difatti, va ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, ed anche, nella responsabilità o auto-responsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. La contestazione, inoltre,
4 deve essere tempestiva;
l'ultimo momento utile per contestare i fatti avversi è, infatti, la prima difesa utile (Cass., 21 maggio 2008, n. 13078).
Fra i fatti non specificatamente contestati tali fatti vi sono, sicuramente, i fatti addotti dal convenuto opposto a sostegno della propria pretesa creditoria, e cioè la consegna di una determinata quantità di merce (vino) in esecuzione di un contratto di compravendita, il quale prevede quale obbligazione a carico di parte acquirente, il pagamento del prezzo.
Passando perciò ad analizzare i residui motivi di opposizione, si osserva quanto se- gue.
***
Si rigetta il motivo fondato sul mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita. Invero, l'art. 3, c. I, del D.L. n. 132/2014 prevede che “chi intende esercitare in giu- dizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo prece- dente (omissis), chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita
è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito”.
Tuttavia, il c. III della medesima disposizione prevede che “la disposizione di cui al c.
I non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”. Dunque la sanzione d' improcedibilità è espressamente esclusa dal legislatore nelle ipotesi di procedimenti di ingiunzione di pagamento e della eventuale fase di opposizione.
***
Passando al merito, parte opponente denuncia la presenza di vizi nella partita di vino regolarmente consegnatale da parte convenuta opposta, come da d.d.t. prodotto in giudizio,
5 non recante la firma del consegnatario, ma non contestato da parte attrice opponente (doc. 3 opposta).
Parte attrice opponente non ha dimostrato, né tantomeno ha richiesto di poter dimo- strare, l'esistenza effettiva del vizio, labialmente denunciato e consistente nel “valore di aci- dità volatile riscontrato, ben superiore a quello concordato” per cui “non è stato possibile piazzare la partita al prezzo precedentemente concordato con il cliente” (doc. 3). Nonché, nella “anomalia in quanto l'acidità volatile nella massa di Chianti superiore A.A.D. 2021 di HL 200 è di 0,65 a differenza del precedente campione ricevuto che era 0,60, valore che avevamo chiesto come limite per il ritiro del vino” (doc. 3 opponente).
In assenza di prova della fondatezza della eccezione di compensazione, formante corpo del motivo di opposizione dedotto da parte attrice nei confronti del Decreto Ingiuntivo per cui è opposizione, la medesima viene rigettata, con contestuale, integrale conferma dello stesso Decreto Ingiuntivo, il quale dovrà altresì essere dichiarato esecutivo, ex Art. 653, c.
I, del cpc.
***
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte attrice opponente. In mancanza di notula, in applicazione dei valori minimi (istante la mole il pregio dell'opera prestata) delle fasi di giudizio effettivamente espletate (studio, introdut- tiva, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi €2906 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
6
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da in persona del Parte_4 suo legale rappresentante pro-tempore, avverso il Decreto Ingiuntivo n. 24/2024, depositato il 09.01.2024, emesso dal Tribunale di Arezzo in favore di
[...]
per l'effetto, Parte_2
- Dichiara la esecutività dello stesso Decreto Ingiuntivo;
- Condanna in persona del suo legale rappresen- Parte_4 tante pro-tempore alle spese di giudizio per € 2.906,00 oltre accessori, come da motivazione;
Arezzo, 03/11/2025
Il giudice
RI HI
7
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. RI HI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 547/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. GORACCI EMILIANO ( , come da procura in calce a atto di citazione, con domicilio C.F._1 eletto presso il suo studio in via Inghilterra 75 Grosseto - parte attrice opponente - CONCLUDE come da atto di citazione: “IN VIA PRELIMINARE Accertare il mancato avvio della negoziazione assistita e dichiarare la improcedibilità del D.I. n. 24/24 emesso il 9.1.24 dal Tribunale di Arezzo, notificato in data 26.1.24, RG n. 2898/23; Accertare la Nullità del D.I. n. 872/23 emesso il 4.11.23 dal Tribunale di Siena, notificato in data 7.11.23, RG n. 2285/23 per mancanza dell'estratto autentico delle scritture contabili della fattura telematica. NEL MERITO “Disporre la revoca del D.I. n. 24/24 emesso il 9.1.24 dal Tribunale di Arezzo, notificato in data 26.1.24, RG n. 2898/23 e in accoglimento della proposta opposizione accertare e dichiarare che Parte_2
non ha adempiuto il contratto di fornitura e per l'effetto che la Società ha subito danni
[...] CP_1 per l'importo corrispondente all'importo di € 20000 o come verrà meglio quantificato a seguito di CTU. Accertata la sussistenza del danno pari ad € 20000 o quella somma che verrà accertata a seguito di ctu in favore della si chiede che il Tribunale di Arezzo di porre detta somma in compensazione con il credito CP_1 eventualmente accertato in corso di causa in relazione alla fatture azionate nel D.I. quella somma maggiore
o minore ritenuta di giustizia, accertando la mancata consegna della merce di cui al contratto del 14.3.24 pari a circa € 1550 oltre iva e decurtando l'importo suddetto dalla fattura azionata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
1 E
- ), parte rappre- Parte_2 C.F._2 sentata e difesa dall'Avv. DE SANTIS SAMUELE ( ), come C.F._3 da procura in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA A. GARGANA 40 VITERBO - parte convenuta opposta - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta: “Si rigetti l'opposizione essendo evi- dentemente infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese”
Vendita di cose mobili
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la , premesso che: aveva ricevuto notifi- Parte_3 cazione del Decreto n. 24/2024, depositato il 09.1.2024, con cui il Tribunale di Arezzo le aveva ingiunto il pagamento di € 39.354,76 oltre interessi e spese, in favore di
[...]
a titolo prezzo relativo a contratto di compravendita di vino, come Parte_2 da fattura. Nel proporre opposizione, deduceva quali motivi: improcedibilità/nullità del D.I. per mancato esperimento della negoziazione assistita e mancanza degli estratti autentici delle scritture contabili e della fattura originale. Nel merito, contestava la stessa per l'inadempi- mento dell'ingiungente, non avendo il venditore consegnato merce avente quantità e qualità promesse dal campione (nella fattispecie, vino con acidità volatile diversa), con conseguente rifiuto da parte delle aziende potenzialmente interessate alla rivendita, per cui proponeva eccezione di compensazione con il proprio credito risarcitorio, quantificato in € 20.000,00.
Ciò premesso, adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi - tardivamente rispetto al termine previsto dall'Art 166 del c.p.c. – parte convenuta eccepiva: inapplicabilità dell'istituto della negoziazione assistita ai proce- dimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione; idoneità della fattura elettronica all'emis- sione del Decreto Ingiuntivo, con conseguente esonero dei soggetti obbligati ad emetterle dall' obbligo di annotazione nei registri contabili;
mancata indicazione del vizio
2 asseritamente afferente la fornitura;
genericità delle comunicazioni di non conformità dell' acidità volatile;
assenza di (prova di) detto vizio, ad es. tramite test, alla luce della provata consegna dei prodotti vinicoli;
decadenza dalla contestazione del vizio, a fronte del proprio esatto adempimento del contratto di vendita. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclu- sioni di cui in epigrafe.
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Il procedimento di opposizione a D.I., disciplinato dagli artt. 645 e segg. del c.p.c. costituisce e dà luogo ad un normale giudizio civile, nel quale si trasforma il processo pro- mosso nelle forme monitorie speciali, volto ad accertare la pretesa fatta valere in dette forme, cioè l'esistenza del credito vantato ed azionato dal ricorrente-opposto.
La fase prevista dall'art. 645 del c.p.c. dà luogo ad un giudizio sul diritto soggettivo di credito e non ad un giudizio impugnatorio sull'atto - decreto ingiuntivo (Cass., III, n. 15037 del 2005; Cass., II, 9927, del 2004; Cass., n. 5055 del 1999; Cass., n. 3671 del 1999; Cass., n. 361 del 1988). Introduce un processo ordinario di cognizione diretto ad accertare l'esistenza del diritto di fatto valere con il ricorso per ingiunzione: tra l'altro la Sentenza che decide sull'op- posizione deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione, ove riscontri che le relative condizioni, pur se non al momento della presentazione del ricorso, sussistono al momento della decisione. Il Giudice all'esito del processo, è tenuto a pronunciarsi sempre sul merito della pretesa creditoria e non può limitarsi, né pronunciarsi, in merito a motivi di opposizione con cui si alleghi che il decreto sarebbe stato illegittimamente emesso (Cass., S.U., 19.04.82
n. 2387) in base ai presupposti previsti dagli art. 633 e 634 del c.p.c.. Il Giudice dell'opposi- zione non può revocare il Decreto Ingiuntivo emesso sulla sola base dell'assenza, pur ove accettata, dei presupposti previsti dagli artt. 633 e seguenti del c.p.c.. Da ciò deriva l'imme- diato rigetto dei motivi di opposizione fondati sull'asserita mancanza, nell'ambito del ricorso introduttivo degli estratti autentici delle scritture contabili e della fattura originale, in disparte ogni considerazione circa l'idoneità della fattura elettronica a costituire prova scritta utile all'emissione del provvedimento monitorio.
***
Nel giudizio di opposizione ciascuna parte conserva tutti gli oneri probatori previsti dall' art.
2.697 c.c., tenuto conto che il debitore diviene attore in opposizione (rectius
3 opponente), mentre il creditore assume la veste di convenuto in opposizione (rectius oppo- sto). Restano applicabili tutte le regole ordinarie in ordine al sistema di preclusioni e alle facoltà di modifica della domanda e finanche di mutamento della stessa alle condizioni or- dinarie. Sono applicabili al procedimento gli artt. 183 e ss. del cpc.
In particolare, in quest'ultima fase di giudizio il convenuto opposto, ricorrente nella precedente e parte opposta, convenuta in senso formale, conserva la posizione sostanziale di attore, come tale onerato di fornire la prova del credito di cui ha richiesto - ed ottenuto – il riconoscimento. Una volta che abbia dimostrato l'esistenza del credito in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 del c.c. (Cass., SU, 07.07.1993 n. 7448) - per la quale, giova osservare, non sono sufficienti le prove fornite nella fase monitoria - spetterà all'attore opponente-convenuta in senso sostanziale-dimostrare la fondatezza delle eccezioni alla pre- tesa dell'avversario, costituenti oggetto e sostanza dei motivi di opposizione. Insomma, il creditore deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa mentre il debitore, che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l' eccezione si fonda. E' onere primario di parte ricorrente-opposta dare la prova del credito. Solamente nell'ipotesi in cui la parte opposta riesca in tale intento, sarà allora onere di parte attrice-opponente provare le proprie eccezioni, ossia i fatti impeditivi ed estintivi del diritto.
Tutto ciò premesso, in merito all'onere di parte opposta si deve tuttavia osservare che l'art. 115, c. I del c.p.c. prevede, nella sua nuova formulazione prevista dall'art. 45, c. XIV,
L. 18/06/2009 n. 69, con decorrenza per i giudizi instaurati dopo la data suddetta (art. 58, c.
I, disp. trans.), fra cui è il presente, che "…il giudice deve porre a fondamento della decisione…i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita".
Secondo univoco orientamento giurisprudenziale, “il fatto non contestato non ha biso- gno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (sul punto Cass., III, 05.03.2009, n. 5356; Cass., III,
10.11.2010, n. 22837). La ratio del principio di non contestazione, difatti, va ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, ed anche, nella responsabilità o auto-responsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. La contestazione, inoltre,
4 deve essere tempestiva;
l'ultimo momento utile per contestare i fatti avversi è, infatti, la prima difesa utile (Cass., 21 maggio 2008, n. 13078).
Fra i fatti non specificatamente contestati tali fatti vi sono, sicuramente, i fatti addotti dal convenuto opposto a sostegno della propria pretesa creditoria, e cioè la consegna di una determinata quantità di merce (vino) in esecuzione di un contratto di compravendita, il quale prevede quale obbligazione a carico di parte acquirente, il pagamento del prezzo.
Passando perciò ad analizzare i residui motivi di opposizione, si osserva quanto se- gue.
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Si rigetta il motivo fondato sul mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita. Invero, l'art. 3, c. I, del D.L. n. 132/2014 prevede che “chi intende esercitare in giu- dizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo prece- dente (omissis), chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita
è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito”.
Tuttavia, il c. III della medesima disposizione prevede che “la disposizione di cui al c.
I non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”. Dunque la sanzione d' improcedibilità è espressamente esclusa dal legislatore nelle ipotesi di procedimenti di ingiunzione di pagamento e della eventuale fase di opposizione.
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Passando al merito, parte opponente denuncia la presenza di vizi nella partita di vino regolarmente consegnatale da parte convenuta opposta, come da d.d.t. prodotto in giudizio,
5 non recante la firma del consegnatario, ma non contestato da parte attrice opponente (doc. 3 opposta).
Parte attrice opponente non ha dimostrato, né tantomeno ha richiesto di poter dimo- strare, l'esistenza effettiva del vizio, labialmente denunciato e consistente nel “valore di aci- dità volatile riscontrato, ben superiore a quello concordato” per cui “non è stato possibile piazzare la partita al prezzo precedentemente concordato con il cliente” (doc. 3). Nonché, nella “anomalia in quanto l'acidità volatile nella massa di Chianti superiore A.A.D. 2021 di HL 200 è di 0,65 a differenza del precedente campione ricevuto che era 0,60, valore che avevamo chiesto come limite per il ritiro del vino” (doc. 3 opponente).
In assenza di prova della fondatezza della eccezione di compensazione, formante corpo del motivo di opposizione dedotto da parte attrice nei confronti del Decreto Ingiuntivo per cui è opposizione, la medesima viene rigettata, con contestuale, integrale conferma dello stesso Decreto Ingiuntivo, il quale dovrà altresì essere dichiarato esecutivo, ex Art. 653, c.
I, del cpc.
***
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte attrice opponente. In mancanza di notula, in applicazione dei valori minimi (istante la mole il pregio dell'opera prestata) delle fasi di giudizio effettivamente espletate (studio, introdut- tiva, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi €2906 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da in persona del Parte_4 suo legale rappresentante pro-tempore, avverso il Decreto Ingiuntivo n. 24/2024, depositato il 09.01.2024, emesso dal Tribunale di Arezzo in favore di
[...]
per l'effetto, Parte_2
- Dichiara la esecutività dello stesso Decreto Ingiuntivo;
- Condanna in persona del suo legale rappresen- Parte_4 tante pro-tempore alle spese di giudizio per € 2.906,00 oltre accessori, come da motivazione;
Arezzo, 03/11/2025
Il giudice
RI HI
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