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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 18/02/2026, n. 2839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2839 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2839/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL SORBO VINCENZO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, EL
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9900/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 14 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250010252047000 BOLLO AUTO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1401/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata del 29/04/2025 ad Agenzia Entrate Riscossione e
Regione Campania, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 27/05/2025, la società Ricorrente_1 s.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la seguente Cartella di Pagamento contenente iscrizioni a ruolo emesse da Regione Campania
a seguito del mancato pagamento della Tassa Auto per l'anno 2019:
- n. 100 2025 00102520 47 000, notificata in data 03/03/2025, di € 20.920,60.
Da quanto riportato nel predetto atto esattivo, alla ricorrente erano stati notificati i sottostanti Avvisi di
Accertamento.
La ricorrente ha impugnato la predetta Cartella di Pagamento eccependo:
- Omessa Notifica atti presupposti, non essendo mai stati notificati gli Avvisi di Accertamento ivi richiamati;
- Intervenuta Prescrizione del Credito e/o Decadenza dal potere di riscossione, essendo spirato il termine triennale previsto dalla legge in assenza di qualsiasi atto interruttivo, sia in ordine alla Tassa che in riferimento agli interessi;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Agenzia Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 24/06/2025, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi afferenti all'attività dell'Ente impositore e ritenendo infondate le ulteriori eccezioni, ha chiesto volersi dichiarare il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Regione Campania, intervenuta nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 07/01/2026, ha tra l'altro eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, attesa la regolare notificazione degli Avvisi di
Accertamento richiamati nella Cartella di Pagamento oggetto del giudizio che, non essendo stati a suo tempo impugnati, si sono resi definitivi, cristallizzando la pretesa creditoria.
Quanto allo spirare del termine di prescrizione ne ha fatto rilevare l'infondatezza, attesa la tempestiva notificazione della Cartella di Pagamento in questa sede impugnata. Ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di legittimare l'atto in contestazione, Regione Campania ha prodotto la documentazione, non contestata da parte ricorrente, comprovante la regolare e tempestiva notifica degli Avvisi di Accertamento sottesi alle Cartelle di Pagamento impugnate.
L'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti deve pertanto ritenersi infondata.
Pure priva di pregio deve ritenersi la censura riguardante l'intervenuta prescrizione, essendo stata notificata la successiva Cartella di Pagamento entro il termine dei successivi tre anni dalla notifica degli Avvisi di
Accertamento.
Per i sueposti motivi il ricorso deve essere respinto e l'atto impugnato confermato.
Al rigetto del ricorso segue la soccombenza delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli,
RESPINGE
il ricorso e condanna Parte ricorrente al pagamento delle spese di giustizia che liquida in € 2.000,00, oltre accessori se dovuti, da suddividersi, in parti uguali, tra le controparti costituite.
Napoli, 28/01/2026
Il EL Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Vincenzo Del Sorbo
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL SORBO VINCENZO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, EL
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9900/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 14 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250010252047000 BOLLO AUTO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1401/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata del 29/04/2025 ad Agenzia Entrate Riscossione e
Regione Campania, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 27/05/2025, la società Ricorrente_1 s.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la seguente Cartella di Pagamento contenente iscrizioni a ruolo emesse da Regione Campania
a seguito del mancato pagamento della Tassa Auto per l'anno 2019:
- n. 100 2025 00102520 47 000, notificata in data 03/03/2025, di € 20.920,60.
Da quanto riportato nel predetto atto esattivo, alla ricorrente erano stati notificati i sottostanti Avvisi di
Accertamento.
La ricorrente ha impugnato la predetta Cartella di Pagamento eccependo:
- Omessa Notifica atti presupposti, non essendo mai stati notificati gli Avvisi di Accertamento ivi richiamati;
- Intervenuta Prescrizione del Credito e/o Decadenza dal potere di riscossione, essendo spirato il termine triennale previsto dalla legge in assenza di qualsiasi atto interruttivo, sia in ordine alla Tassa che in riferimento agli interessi;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Agenzia Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 24/06/2025, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi afferenti all'attività dell'Ente impositore e ritenendo infondate le ulteriori eccezioni, ha chiesto volersi dichiarare il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Regione Campania, intervenuta nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 07/01/2026, ha tra l'altro eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, attesa la regolare notificazione degli Avvisi di
Accertamento richiamati nella Cartella di Pagamento oggetto del giudizio che, non essendo stati a suo tempo impugnati, si sono resi definitivi, cristallizzando la pretesa creditoria.
Quanto allo spirare del termine di prescrizione ne ha fatto rilevare l'infondatezza, attesa la tempestiva notificazione della Cartella di Pagamento in questa sede impugnata. Ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di legittimare l'atto in contestazione, Regione Campania ha prodotto la documentazione, non contestata da parte ricorrente, comprovante la regolare e tempestiva notifica degli Avvisi di Accertamento sottesi alle Cartelle di Pagamento impugnate.
L'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti deve pertanto ritenersi infondata.
Pure priva di pregio deve ritenersi la censura riguardante l'intervenuta prescrizione, essendo stata notificata la successiva Cartella di Pagamento entro il termine dei successivi tre anni dalla notifica degli Avvisi di
Accertamento.
Per i sueposti motivi il ricorso deve essere respinto e l'atto impugnato confermato.
Al rigetto del ricorso segue la soccombenza delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli,
RESPINGE
il ricorso e condanna Parte ricorrente al pagamento delle spese di giustizia che liquida in € 2.000,00, oltre accessori se dovuti, da suddividersi, in parti uguali, tra le controparti costituite.
Napoli, 28/01/2026
Il EL Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Vincenzo Del Sorbo
(firma digitale) (firma digitale)