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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VIVALDI ROBERTA, Presidente
MORETTI PIETRO, EL
FABBRI RICCARDO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 379/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ravenna - Via Magazzini Posteriori 28 /x 48100 Ravenna RA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320239003166760000 TRIBUTI VARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320090001427423000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320090001427423000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320090001427423000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320090001427423000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320090001427423000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320110003212577000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320110003212577000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320110003212577000 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 326/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il Ricorrente insiste nell'integrale accoglimento del ricorso.
Resistente: per parte resistente nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, cosi come meglio individuato, rappresentato e difeso dal proprio nominato difensore giusta procura agli atti, ricorre
contro
Agenzia Entrate
Riscossione chiedendo l'annullamento della ricevuta intimazione di pagamento n. 0932023900316760000 relativa a n. 3 cartelle di pagamento asseritamente notificate il 16/09/2009 e il 19/11/2011.
Il ricorso illustra le ragioni e motivazioni di merito e diritto in ragione delle quali si eccepisce l'insussistenza della pretesa tributaria in quanto rilevata l'omissione della notifica degli atti presupposti e la prescrizione della pretesa tributaria evidenziata nell'atto di intimazione opposto.
Si costituisce nel procedimento depositando le proprie controdeduzioni parte convenuta.
Controdeduzioni la cui illustrazione è finalizzata a contestare la eccepita prescrizione della pretesa tributaria e la regolare notifica degli atti prodromici all'emissione dellavviso di intimazione opposto.
L'Ufficio conclude chiedendo che il ricorso venga dichiarato inamissibile e comunque infondato in fatto e in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto contenuto nella documentazione richiamata ed allegata dalle parti, suo malgrado deve prendere atto che le copie delle notifiche prodotte dall'Ufficio, richiamati quali documenti dal n.1 al n. 4 (evidenza a pag. 2 delle controdeduzioni) sono di fatto totalmente incomprensibili per quanto riguarda la "comprensibilità" con riguardo all'indicazione del nominativo del destinatario ( riferimento notifica del 16.08.2009) e medesima rilevata "incomprensibilità" per quanto riguarda le due successive notifiche del
19.11.2011 nelle quali, oltre a evidenziarsi l'"incomprensibilità" del nominativo del destinatario (risulta infatti evidente anche la specifica differenza di quanto riportato quale nominativo) si evidenzia anche la differenza della sottoscrizione del documento notificato nonchè anche della diversità della firma del messo notificatore apposta nella prima notifica rispetto alle successive;
mentre per quanto riguarda la notifica dell'intimazione del 07.05.2012 perlomeno, in questo caso, il nominativo del destinatario è stampato nell'avviso di ricevimento sottoscritto da un familiare convivente (moglie).
Appare del tutto evidente che la documentazione prodotta di per se, con con tali specifiche caratteristiche, non può costituire una fonte di prova certa ed incontrovertibile, del corretto operato della Riscossione comportando pertanto che non è provata documentalmente la notifica delle varie cartelle di pagamento e quindi la conseguente nullità del successivo atto d'intimazione opposto.
Per le ragioni e motivazioni sopra richiamate la Corte non può pertanto che accogliere il ricorso statuendo altresì per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VIVALDI ROBERTA, Presidente
MORETTI PIETRO, EL
FABBRI RICCARDO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 379/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ravenna - Via Magazzini Posteriori 28 /x 48100 Ravenna RA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320239003166760000 TRIBUTI VARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320090001427423000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320090001427423000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320090001427423000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320090001427423000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320090001427423000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320110003212577000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320110003212577000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320110003212577000 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 326/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il Ricorrente insiste nell'integrale accoglimento del ricorso.
Resistente: per parte resistente nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, cosi come meglio individuato, rappresentato e difeso dal proprio nominato difensore giusta procura agli atti, ricorre
contro
Agenzia Entrate
Riscossione chiedendo l'annullamento della ricevuta intimazione di pagamento n. 0932023900316760000 relativa a n. 3 cartelle di pagamento asseritamente notificate il 16/09/2009 e il 19/11/2011.
Il ricorso illustra le ragioni e motivazioni di merito e diritto in ragione delle quali si eccepisce l'insussistenza della pretesa tributaria in quanto rilevata l'omissione della notifica degli atti presupposti e la prescrizione della pretesa tributaria evidenziata nell'atto di intimazione opposto.
Si costituisce nel procedimento depositando le proprie controdeduzioni parte convenuta.
Controdeduzioni la cui illustrazione è finalizzata a contestare la eccepita prescrizione della pretesa tributaria e la regolare notifica degli atti prodromici all'emissione dellavviso di intimazione opposto.
L'Ufficio conclude chiedendo che il ricorso venga dichiarato inamissibile e comunque infondato in fatto e in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto contenuto nella documentazione richiamata ed allegata dalle parti, suo malgrado deve prendere atto che le copie delle notifiche prodotte dall'Ufficio, richiamati quali documenti dal n.1 al n. 4 (evidenza a pag. 2 delle controdeduzioni) sono di fatto totalmente incomprensibili per quanto riguarda la "comprensibilità" con riguardo all'indicazione del nominativo del destinatario ( riferimento notifica del 16.08.2009) e medesima rilevata "incomprensibilità" per quanto riguarda le due successive notifiche del
19.11.2011 nelle quali, oltre a evidenziarsi l'"incomprensibilità" del nominativo del destinatario (risulta infatti evidente anche la specifica differenza di quanto riportato quale nominativo) si evidenzia anche la differenza della sottoscrizione del documento notificato nonchè anche della diversità della firma del messo notificatore apposta nella prima notifica rispetto alle successive;
mentre per quanto riguarda la notifica dell'intimazione del 07.05.2012 perlomeno, in questo caso, il nominativo del destinatario è stampato nell'avviso di ricevimento sottoscritto da un familiare convivente (moglie).
Appare del tutto evidente che la documentazione prodotta di per se, con con tali specifiche caratteristiche, non può costituire una fonte di prova certa ed incontrovertibile, del corretto operato della Riscossione comportando pertanto che non è provata documentalmente la notifica delle varie cartelle di pagamento e quindi la conseguente nullità del successivo atto d'intimazione opposto.
Per le ragioni e motivazioni sopra richiamate la Corte non può pertanto che accogliere il ricorso statuendo altresì per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.