Articolo 3 della Legge 24 aprile 1968, n. 452
Articolo 2Articolo 4
Versione
25 aprile 1968
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro, sentita la commissione di cui all' articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050 , corrispondera' per i casi previsti dall'accordo e dalle annesse note un indennizzo per ogni persona fisica e giuridica che risulti titolare di beni, diritti ed interessi di cui all'articolo 1 dell'accordo ed in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2. L'indennizzo, sulla base di accertamenti e valutazioni da effettuarsi a cura del Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali - sara' commisurato, per i beni mobili, per i beni immobili, per le aziende e per le partecipazioni azionarie, al valore al 1938, corrente in Cecoslovacchia, moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione di 12 volte, tenendo conto della loro consistenza al 31 dicembre 1945.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, il Ministro per il tesoro, sentito il parere della commissione, autorizzera' la corresponsione di anticipazioni agli interessati, in misura non superiore al 50 per cento del valore dei beni, diritto ed interessi di cui all'articolo 1 dell'accordo.
Entrata in vigore il 25 aprile 1968