Articolo 93 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
Articolo 92Articolo 94
Versione
15 marzo 1969
Art. 93.

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma, per l'anno finanziario 1969, e' fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 , come appresso:

sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.000 graduati e militari di truppa. . . . . . . . . . . . . . . . n. 5.000
Entrata in vigore il 15 marzo 1969