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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 17/06/2024, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 76/2023 del Tribunale di Spoleto - diritto del dirigente alla retribuzione di risultato e
alla retribuzione di posizione R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo italiano
L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A
- S E Z I O N E L A V O R O - composta dai magistrati:
Dr Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Alessandra Angeleri - Consigliere est.
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 172 dell'anno 2023 Ruolo
Gen. Contenzioso Lav. Prev. Pt_1
p r o m o s s a d a
, rappresentato e difeso – giusta procura speciale ri- Parte_2
lasciata su supporto analogico, la cui copia informatica, autenticata dal difen- sore con firma digitale, è stata trasmessa in via telematica, contestualmente al deposito dell'atto d'appello, ai sensi dell'art. 83, terzo comma, ultimo periodo c.p.c. – dall'avvocato Lietta Calzoni, presso il cui studio è elettivamente do- miciliato in Perugia, Via Luigi Bonazzi 9
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
, con sede in , Piazza del Comune 1, in Controparte_1 CP_1
persona del Sindaco pro tempore, dott. rappresentato e Parte_3 2
difeso dall'avvocato Monica Picena, dell'Avvocatura comunale, in forza di delibera della Giunta comunale n. 22 del 1o febbraio 2024 e di delega, rila- sciata su supporto analogico, la cui copia informatica, autenticata dal difen- sore con firma digitale, è stata trasmessa in via telematica, contestualmente al deposito della memoria di costituzione nel giudizio d'appello, ai sensi dell'art. 83, terzo comma, ultimo periodo c.p.c.
- a p p e l l a t o -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 76/2023 del Tribunale di
Spoleto - diritto del dirigente alla retribuzione di risultato e alla retri- buzione di posizione
Causa decisa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dopo la scadenza del termine per il deposito delle note sostitutive dell'udienza, fissato al 22 maggio 2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Spoleto in via telematica il 23 febbraio
2021 (ma iscritto a ruolo il giorno seguente), il OT già dirigente del Parte_2
, collocato in quiescenza, chiese la condanna dell'amministrazione ex Controparte_1 datrice di lavoro al pagamento della retribuzione di risultato per gli anni 2012 e 2013, in rap- porto all'incarico di direttore generale del assegnatogli dal 1o ottobre 2006 al 19 CP_1 giugno 2013, e al pagamento della retribuzione di posizione, parte variabile, per gli incarichi dirigenziali in staff affidatigli dal 26 giugno 2013 al 31 agosto 2015.
Il si costituì in giudizio, per contestare le pretese del ricorrente e Controparte_1 chiederne il rigetto.
Con la sentenza n. 76/2023, pronunciata, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., modificato dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, all'udienza del 13 aprile 2023, il Tribunale respinse il ri- corso e condannò il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dall'amministrazione resi- stente per il giudizio, liquidate in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre agli accessori e al rimborso delle spese generali.
2. Con atto depositato il 12 ottobre 2023, interpose appello avverso Parte_2 3
la decisione, e ne chiese la riforma, con il conseguente accoglimento delle domande svolte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Con decreto presidenziale del 14 ottobre 2023, fu fissata per la discussione l'udienza del
6 marzo 2024.
Nel costituirsi in giudizio con memoria depositata il 22 febbraio 2024, il CP_1
contestò il gravame e concluse per il suo rigetto.
[...]
All'udienza del 6 marzo 2024, terminata la discussione, la Corte d'appello, ritenuti op- portuni un differimento, per consentire un approfondimento dello studio delle questioni sol- levate dalle parti, e, altresì, la trattazione scritta del procedimento, ha disposto con ordinan- za, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, per cui ha assegnato termine alle parti fino al 22 maggio 2024.
Le parti hanno depositato le note, e la Corte ha deciso la causa, dopo la scadenza del ter- mine.
3. Nell'atto introduttivo, il OT espose di essere stato dirigente del Parte_2
dal 5 ottobre 2004 al 31 agosto 2015, e di aver ricoperto dal 1o ottobre Controparte_1
2006 al 19 giugno 2013 l'incarico di direttore generale, per il quale aveva percepito, fino al
2011, la retribuzione di risultato prevista dal contratto, che, invece, per gli anni 2012 e 2013 non gli era stata corrisposta, nonostante la valutazione positiva della sua performance. La condotta dell'amministrazione comunale, che s'era rifiutata di onorare l'obbligazione a causa della pendenza di alcuni procedimenti penali, contabili e disciplinari a carico del Parte_2 era illegittima. Gli artt. 217 e 218 del ROUS (Regolamento degli uffici e dei servizi del Pt_4
[... di ) subordinavano il diritto all'indennità di risultato unicamente alla valutazione CP_1 positiva, da parte del sindaco, della performance del direttore;
pertanto, appariva irrilevante la contestuale pendenza di procedimenti penali, disciplinari e contabili a carico del dirigente.
Nelle more, peraltro, i procedimenti instaurati dinanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdi- zionale regionale per l'Umbria, per accertare la responsabilità amministrativo-contabile del OT erano stati definiti con sentenze di assoluzione, confermate anche in gra- Parte_2 do d'appello.
Rimosso dall'incarico di direttore generale con delibera di giunta del 19 giugno 2013, per possibili profili di responsabilità in merito ad alcune criticità riscontrate nel bilancio con- suntivo del 2012, al OT erano stati affidati, per il periodo compreso tra il 25 Parte_2 giugno 2013 e il 31 dicembre 2013, l'incarico dirigenziale in staff per il progetto “ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale”, nonché gl'incarichi dirigenziali in staff di commissario liquidatore della , di commissario liqui- Parte_5 4
datore del e di responsabile della direzione del progetto di certificazione Controparte_2 ambientale. Quegl'incarichi erano stati poi prorogati, e, in aggiunta, per il periodo 1o gennaio
2014-31 agosto 2015, gli era stato assegnato l'incarico dirigenziale in staff di responsabile del servizio di protezione civile. L'amministrazione non aveva eseguito la necessaria “pesatura” della posizione dirigenziale per gl'incarichi conferiti al al quale, di conseguenza, Parte_2 non aveva corrisposto la parte variabile della retribuzione di posizione.
Il ricorrente rilevò l'illegittimità della condotta datoriale anche per codesto aspetto, con- siderato che la contrattazione collettiva di settore e l'art. 168 del prevedevano, per co- CP_3 loro cui erano attribuiti incarichi dirigenziali, la retribuzione di posizione, composta da una quota fissa e da una quota variabile, quest'ultima da determinare secondo i criteri generali stabiliti, appunto, dal secondo comma dell'art. 168.
L'omessa quantificazione della quota variabile dell'indennità da parte dell'amministra- zione non poteva considerarsi ostativa alla liquidazione dell'emolumento che, secondo il ri- corrente, poteva essere calcolata tenendo conto delle somme corrisposte agli altri dirigenti comunali con incarichi analoghi. In via subordinata, il ricorrente chiese che l'amministra- zione fosse condannata ad effettuare la cosiddetta “pesatura” della posizione dirigenziale, in base alle disposizioni degli art. 168 e 169 del CP_3
4. Nel contestare le pretese del la difesa del , con riguar- Parte_2 Controparte_1 do alla retribuzione di risultato per gli anni 2012 e 2013, rilevò come la valutazione positiva fosse stata compiuta dal sindaco, quando ancora l'amministrazione non aveva avuto notizia delle pendenze giudiziarie a carico del dirigente. Osservò che il ricorrente, sebbene fosse sta- to assolto nei procedimenti contabili, era stato condannato a quattro anni di reclusione, con l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, per il reato previsto dall'art. 479 c.p., in rap- porto a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni anche di direttore generale negli anni
2011, 2012, 2013. Inoltre, era stato condannato, in solido con altri imputati, anch'essi dipen- denti comunali, al risarcimento dei danni patiti dall'ente, e al pagamento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva di centomila euro. Ciò induceva a escludere che il dirigente aves- se sovrinteso alla gestione dell'ente perseguendo i livelli ottimali di efficacia ed efficienza indicati dall'art. 217 del ROUS, con la conseguente impossibilità di valutare positivamente la performance di quegli anni. Peraltro, per dimostrare di aver diritto alla retribuzione di risultato non era sufficiente allegare la scheda di valutazione, essendo invece necessario indicare e provare gli obiettivi raggiunti rispetto a quelli assegnati.
Circa l'indennità di posizione, precisato di aver corrisposto al dirigente, al pari che agli altri colleghi con analoghi incarichi in staff, la quota fissa dell'emolumento per € 11.533,00 5
annui, il osservò che la quota variabile non era stata erogata, perché gl'incarichi as- CP_1 segnati non prevedevano l'attribuzione di risorse umane finanziarie e strumentali, e, inoltre, perché il era stato assente per centootto giorni nel 2013 e novantotto giorni nel Parte_2
2014. A conferma di quanto affermato, rappresentò come lo stesso ricorrente, in un altro giudizio promosso contro l'amministrazione, si fosse lamentato per l'assegnazione d'inca- richi dirigenziali minori, privi di una struttura propria in termini di termini di risorse umane, finanziarie e strumentali.
5. Secondo il giudice di primo grado, il ricorrente non ha dimostrato il fatto costitutivo della domanda concernente il pagamento della retribuzione di risultato, da individuare nella coincidenza tra gli obiettivi assegnati e i risultati raggiunti, non avendo egli allegato l'atto con cui gli obiettivi erano stati fissati, né la relazione finale che avrebbe dovuto presentare, nella sua qualità di direttore generale, per consentire la comparazione tra gli uni e gli altri. Non sono sufficienti, a quel fine, le valutazioni positive del sindaco, prodotte in atti dal ricorrente, prive della data e dell'indicazione del periodo oggetto della valutazione, degli obiettivi fissati e dell'attestazione del loro raggiungimento.
Il Tribunale ha rilevato come, di contro, debba ritenersi provata la responsabilità penale del nella sua qualità di direttore generale dell'ente come in quella di dirigente del Parte_2 settore finanziario, per fatti commessi nel periodo compreso tra il 2011 e il 2013. La con- danna penale, insieme con le lacune probatorie poste in evidenza, non consente di ritenere raggiunti gli obiettivi fissati dalla lettera c dell'art. 218 del ROUS, ossia, sovrintendere alla ge- stione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficienza, anche tenuto conto delle voci stabi- lite nella tabella inserita nella norma e della necessità di una valutazione complessiva, “a 360 gradi” del direttore generale, come prescritto dal secondo comma dello stesso art. 218.
Altrettanto infondata, ad avviso del primo giudice, è la domanda di condanna dell'am- ministrazione al pagamento dell'indennità di posizione per gli incarichi dirigenziali in staff, svolti dal giugno 2013 all'agosto del 2015, alla luce dei parametri con i quali doveva essere misurata la complessità organizzativa e gestionale dell'incarico, così come indicati dagli art. 168 e 169 del Le dichiarazioni contenute nel ricorso introduttivo della causa n. CP_3
334/2014 R.G., promossa dal contro il liberamente valutabili come in- Parte_2 CP_1 dizi, e le risultanze dell'istruttoria orale hanno dimostrato come gl'incarichi in staff assegnati al ricorrente fossero privi di autonome risorse umane, finanziarie e strumentali, o, quanto- meno, caratterizzati da una ridotta complessità, dato l'esiguo numero di dipendenti assegnati e l'irrisorio budget a disposizione. Né, d'altra parte, a diverse conclusioni possono condurre le schede di valutazione allegate al ricorso (documenti n. 18 e 19 allegati al ricorso), prive di 6
sottoscrizione e di data certa, e in ogni caso, di qualsivoglia indicazione circa l'organo che le ha redatte e la loro finalità. L'accertamento della non spettanza della parte variabile della re- tribuzione di posizione, infine, ha indotto il giudice a respingere anche la domanda subor- dinata di condanna dell'amministrazione convenuta a eseguire la pesatura della posizione di- rigenziale, in rapporto agl'incarichi in staff conferiti al ricorrente.
6. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato le argomentazioni addotte dal Tribunale per desumerne la mancata dimostrazione degli elementi costituitivi del diritto alla retribuzione di risultato per la parte variabile. Con il secondo motivo, ha impugnato il capo della sentenza con cui è stata respinta la pretesa riguardante la retribuzione di posizione per gl'incarichi dirigenziali in staff.
7. Nelle note sostitutive dell'udienza di discussione, l'appellante ha, poi, rappresentato che la Sezione penale della Corte d'appello, con sentenza pronunciata, mediante la lettura del dispositivo, all'udienza del 5 aprile 2024, in riforma della sentenza n. 283/2021 emessa dal
Tribunale di Spoleto in composizione monocratica il 28 maggio 2021 e depositata il 7 luglio
2021, ha assolto lo stesso e gli altri imputati appellanti, e Parte_2 CP_4 CP_5 nella dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi E, I, K, L, M e N, “perché i fatti Pt_6 non sussistono”, revocato le statuizioni civili e confermato le restanti statuizioni della sen- tenza di primo grado che, nel caso del riguardavano la declaratoria di non do- Parte_2 versi procedere in ordine ai capi T e U, essendo i reati estinti per prescrizione, e di assolu- zione con formula piena per i capi O, P, Q, R.
8. Il Tribunale, con riguardo alla domanda di condanna al pagamento della retribuzione di risultato, oggetto della statuizione censurata con il primo motivo d'appello, ha fatto pro- prie, in sostanza, le argomentazioni difensive del . Controparte_1
8.1. Ad avviso del collegio, quelle argomentazioni non sono condivisibili.
Si osserva, anzitutto, che il pagamento della retribuzione di risultato era subordinato dall'art. 217 del ROUS alla valutazione della performance del direttore generale da parte del sin- daco, attinente alla verifica delle funzioni e dei compiti attribuiti, con particolare riferimento al positivo contributo fornito alla collaborazione attiva nel perseguimento degli obiettivi pro- pri dell'amministrazione. La valutazione operava su un parametro complessivo pari a cento: ebbene, al il sindaco attribuì un punteggio di 70/100 per Parte_2 Persona_1
l'anno 2012 e di 65/100 per l'anno 2013, valutando così positivamente l'attività da lui esple- tata nelle funzioni di direttore generale.
Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, i documenti n. 18 e 19 del fa- scicolo depositato in primo grado dal ricorrente, dai quali risulta, per l'appunto, la valuta- 7
zione positiva operata dal sindaco pro tempore circa l'attività di direttore generale prestata dal negli anni in contestazione, sono idonei a provare il raggiungimento degli obiet- Parte_2 tivi assegnati. Quei documenti, depositati dal ricorrente in allegato all'atto introduttivo, reca- no ciascuno l'indicazione dell'anno cui la valutazione è riferita;
questa, inoltre, è il frutto di un esame analitico dei singoli aspetti dell'operato del direttore, suddivisi in tre ambiti tema- tici (attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, capacità pro- fessionali e problem solving, leadership e capacità di gestire relazioni efficaci e problem solving), con attribuzione di un punteggio da 1 a 10 per ciascuna voce;
la valutazione complessiva – ossia, quella che indica se gli obiettivi siano stati nel loro insieme raggiunti – è data dalla somma- toria dei voti attribuiti alle varie voci. Per esempio, nel primo ambito (attuazione degli indi- rizzi e degli obiettivi etc.), sono inclusi: “Capacità di orientare continuamente le azioni al perseguimento degli obiettivi stabiliti dall'Ente”, “Tempestività nell'adozione dei programmi attuativi e degli atti connessi”, “Orientamento al controllo dei costi, capacità di valutazione economica e del miglioramento costi/benefìci connesse alle funzioni assegnate, con partico- lare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione (efficienza delle attività svolte)”.
Altrettanto particolareggiate sono le voci incluse negli altri due ambiti. Complessivamente,
l'attività del direttore generale viene valutata sotto dieci diversi profili. Pertanto, non si può convenire con il primo giudice, quando afferma che non è stata fornita la prova del raggiun- gimento degli obiettivi: questa, al contrario, è rappresentata dalla valutazione ampiamente sufficiente e, quindi, positiva, attribuita dal sindaco per i due anni considerati.
8.2. Per quanto s'è appena detto, non è corretta l'affermazione del Tribunale, secondo cui i documenti n. 18 e 19 non avevano efficacia probatoria, perché erano privi di data certa.
Essi, come già sottolineato, recano l'indicazione dell'anno cui la valutazione si riferisce, men- tre non è essenziale conoscere in quale data furono redatti dal sindaco.
Essi, d'altra parte, non furono contestati dal il quale, anzi, li allegò esso stesso, CP_1 come documento n. 12, alla memoria di costituzione, nella quale, a pagina 5, fu dato atto come fosse “incontestato che la valutazione del ricorrente effettuata dal Sindaco dell'epoca per gli anni
2012-2013” era stata positiva. Di conseguenza, poiché nessuna contestazione il a- CP_1 veva mosso circa la genuinità e la pertinenza di codesti documenti ai fatti di causa, il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere definitivamente acquisite al processo, come previsto dall'art. 115 c.p.c., le circostanze che da essi emergevano, ovverosia, la valutazione positiva dell'attività svolta dal direttore generale negli anni 2012 e 2013, compiuta dal sindaco.
8.3. La sentenza della Corte d'appello penale, che ha assolto il dalle impu- Parte_2 tazioni per le quali era stato, invece, condannato dal Tribunale di Spoleto, sgombra il campo 8
dall'ultimo motivo che, secondo il giudice di primo grado, rendeva infondata la pretesa con- cernente la retribuzione di risultato.
In sostanza, in seguito alla parziale riforma della sentenza di primo grado, il OT
[...] risulta assolto con l'ampia formula “perché i fatti non sussistono” da tutti i capi CP_6
d'imputazione a lui ascritti, ossia, E, I (quest'ultimo solo in relazione al reato di cui al capo
E), K, L, M, N (quest'ultimo solo in relazione ai capi K e M), Q, R, mentre è confermata l'estinzione dei reati di cui ai capi T e U.
Pertanto, il alla data odierna, non è stato condannato per alcun reato com- Parte_2 messo nella sua qualità di direttore generale, e ha beneficiato della prescrizione per i soli reati di cui ai capi T e U1. La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, però, non può essere assimilata a una condanna: la statuizione significa soltanto che non è risultato evidente dagli atti del processo “che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non co- stituisce reato” e che, pertanto, il giudice non ha potuto emettere, come previsto dall'art. 129
c.p.p., la pronuncia con una delle medesime formule assolutorie. Restano, dunque, impregiu- dicate la sussistenza del fatto e la responsabilità dell'imputato. In sede civile, qualora si voglia far accertare incidenter tantum il reato, occorrerà pertanto compiere un accertamento, in base agli elementi di prova forniti dalle parti.
Tuttavia, nel caso di specie, nessuna indagine è stata chiesta al giudice del lavoro sul punto, né, tantomeno, sono stati forniti indizi da cui si possa evincere la responsabilità pe- nale dell'odierno appellante per i fatti oggetto dei due capi d'imputazione. Ne discende che la declaratoria di prescrizione dei reati sub T e U rappresenta un dato neutro ai fini della deci- sione odierna. Da quella statuizione penale, dunque, non può trarsi alcun elemento ostativo al riconoscimento del diritto del a percepire la retribuzione di risultato per gli Parte_2 anni 2012 e 2013, rispetto al quale l'unico dato rilevante è la valutazione positiva del suo o- perato da parte del sindaco, circostanza, questa, già acquisita al processo.
8.4. In conclusione, la domanda di condanna dell'amministrazione al pagamento in fa- vore del ricorrente dell'indennità di risultato per gli anni 2012 e 2013 era fondata. Nell'atto introduttivo, il ricorrente ne aveva indicato l'importo in € 7.700,00 per il 2012 e in € 3.575,00 per il 2013, quando l'incarico di direttore generale era stato svolto solo per metà anno. L'am- ministrazione non ha sollevato alcuna contestazione rispetto alle somme richieste, né ai cri- teri, specificamente enunciati nel ricorso, in base ai quali erano state calcolate. Pertanto, que- gl'importi devono essere ritenuti corretti e, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., dev'essere ritenuto 1 In entrambi i capi, il era imputato, nella sua qualità di direttore generale e dirigente della direzione Parte_2 risorse finanziari, in concorso con responsabile del gruppo di attività omogenee bilancio e Parte_7 programmazione, del delitto di cui agli art. 48, 110 e 479 c.p., in merito a varie dichiarazioni di regolarità dei residui attivi e passivi del bilancio comunale per l'anno 2012. 9
definitivamente accertato il diritto dell'appellante a percepirli.
9. A una conclusione diversa, invece, si perviene, con riguardo alla domanda concer- nente la parte variabile dell'indennità di posizione, pretesa dal OT per gl'in- Parte_2 carichi dirigenziali in staff affidatigli nel periodo 26 giugno 2013-31 agosto 2015, segna- tamente:
- per tutto il periodo indicato: progetto ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, commissario liquidatore della Fondazione Scuola di alta cuci- na, commissario liquidatore del consorzio e responsabile della direzione del CP_2 progetto di certificazione ambientale;
- dal 1o aprile 2014 al 31 agosto 2015, in aggiunta agl'incarichi precedenti: responsabile del servizio di protezione civile.
9.1. Senza entrare nel merito delle censure rivolte alle considerazioni del Tribunale circa la gestione da parte del di un numero esiguo di unità di personale e di risorse fi- Parte_2 nanziarie d'importo parimenti ridotto, che hanno portato alla pronuncia di rigetto, la do- manda non appare meritevole di accoglimento, sotto un diverso punto di vista.
Il OT come già accennato, aveva chiesto nel ricorso introduttivo, in via Parte_2 principale, di condannare il al pagamento della parte variabile della re- Controparte_1 tribuzione di posizione per gl'incarichi in staff; dato atto che il non aveva compiuto CP_1 la pesatura della posizione corrispondente a quegl'incarichi, necessaria per la determinazione dell'emolumento, aveva chiesto che le somme dovute gli fossero liquidate in un ammontare corrispondente a quello riconosciuto dall'amministrazione ad altri soggetti per lo svolgimen- to d'incarichi analoghi, indicandone l'importo in € 17.427,00 complessivi. In via subordinata, aveva chiesto che l'ente fosse condannato a effettuare la pesatura della posizione dirigen- ziale, ai fini della quantificazione e della corresponsione dell'elemento retributivo oggetto della domanda.
Riguardo alla domanda svolta in via principale, si osserva che la Suprema Corte ha affer- mato un principio, in tema di retribuzione di posizione dei dirigenti medici, estensibile, ad avviso del collegio, in via generale anche all'analogo emolumento degli altri dirigenti pub- blici, sintetizzato dalla seguente massima: “In tema di dirigenza medica, l'obbligo della P.A. di at- tivare e completare il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi non viene meno né per il mancato rispetto dei termini endoprocedimentali relativi alla fase di consultazione sindacale, né per l'omessa conclusione delle trattative, ma la sua violazione non le- gittima il dirigente medico interessato a chiedere l'adempimento di tale obbligo, bensì a domandare giudi- zialmente il risarcimento del danno per perdita della «chance» di percepire la parte variabile della retri- 10
buzione di posizione, allegando la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l'inadempimento del datore di lavoro, sul quale grava l'onere di provare i fatti estintivi o impeditivi della pretesa oppure la non imputa- bilità dell'inadempimento” (Cass., Sez. Lav., 9 marzo 2023, n. 7110; conformi: 9 ottobre 2023, n.
28258; 27 ottobre 2023, n. 29855; 3 maggio 2024, n. 11955).
Nel caso in esame, come già rilevato, il ricorrente ha chiesto non il risarcimento per perdita di chance, bensì il pagamento della parte variabile della retribuzione di posizione, in misura pari a quella liquidata dal a dirigenti assegnatari di incarichi analoghi. L'ac- CP_1 coglimento di una domanda siffatta comporterebbe la valutazione di equivalenza d'incarichi dirigenziali di diversa natura e caratteristiche, che non compete all'autorità giudiziaria, essen- do riservata all'apprezzamento discrezionale della pubblica amministrazione.
La domanda subordinata, a sua volta, è diretta a ottenere l'emissione nei confronti del-
l'amministrazione di una condanna a un facĕre: anche in questo caso, si tratta di un provvedi- mento che esula dai poteri del giudice ordinario. La condanna a eseguire, ora per allora, la pesatura della posizione dovrebbe supplire a un'omissione dell'amministrazione, ma, in un'ipotesi simile, l'unica azione esperibile è quella per il risarcimento del danno, che il ri- corrente, però, non ha proposto.
Entrambe le domande, principale e subordinata, appaiono, dunque, inammissibili, e non possono essere accolte. Sul punto, la sentenza dev'essere confermata, con la modifica della motivazione, nel senso precisato.
10. In definitiva, in parziale riforma della sentenza impugnata, il Controparte_1 dev'essere condannato a pagare ad a titolo di retribuzione di risultato, Parte_2
€ 7.700,00 per l'anno 2012 e € 3.575,00 per l'anno 2013, e così, complessivamente,
€ 11.275,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla ma- turazione di ciascun credito al saldo, accessori da calcolarsi secondo i criteri previsti dall'art. 16, sesto comma della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22, 36o comma della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La sentenza dev'essere confermata, con riguardo alla pronuncia di rigetto delle domande concernenti la parte variabile della retribuzione di posi- zione, seppur modificata nella motivazione.
11. In considerazione della parziale soccombenza reciproca, appare equo dichiarare compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, in ragione della metà. Il Co- mune di , maggiormente soccombente, dev'essere condannato a rifondere la rima- CP_1 nente metà delle spese sostenute dall'appellante per i due gradi, liquidate nella misura indica- ta nel dispositivo, determinata tenendo conto dei parametri stabiliti – per le controversie di valore compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00 – dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, modificato dal 11
D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO in parziale riforma della sentenza impugnata:
- condanna il al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_2 somma complessiva di € 11.275,00, a titolo di retribuzione di risultato per gli anni
2012 e 2013, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo, accessori da calcolarsi secondo i criteri stabiliti dall'art. 16, sesto comma della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22, 36o comma della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- compensa fra le parti le spese del primo grado di giudizio, in ragione della metà, e condanna il alla rifusione in favore dell'appellante della rimanente metà, CP_1 liquidata in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre a IVA e contributo ex art. 11 della legge n. 576/1980, e oltre al rimborso delle spese generali, pari al 15% del com- penso liquidato.
Conferma, nel resto, la sentenza impugnata.
Compensa fra le parti le spese di questo grado, in ragione della metà, e condanna il CP_1 alla rifusione in favore dell'appellante della rimanente metà, liquidata in € 1.300,00 per compenso professionale, oltre a IVA e contributo ex art. 11 della legge n. 576/1980, e oltre al rimborso delle spese generali, pari al 15% del compenso liquidato.
Così deciso in Perugia, il 15 giugno 2024.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Alessandra Angeleri Vincenzo Pio Baldi (firma digitale) (firma digitale)
alla retribuzione di posizione R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo italiano
L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A
- S E Z I O N E L A V O R O - composta dai magistrati:
Dr Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Alessandra Angeleri - Consigliere est.
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 172 dell'anno 2023 Ruolo
Gen. Contenzioso Lav. Prev. Pt_1
p r o m o s s a d a
, rappresentato e difeso – giusta procura speciale ri- Parte_2
lasciata su supporto analogico, la cui copia informatica, autenticata dal difen- sore con firma digitale, è stata trasmessa in via telematica, contestualmente al deposito dell'atto d'appello, ai sensi dell'art. 83, terzo comma, ultimo periodo c.p.c. – dall'avvocato Lietta Calzoni, presso il cui studio è elettivamente do- miciliato in Perugia, Via Luigi Bonazzi 9
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
, con sede in , Piazza del Comune 1, in Controparte_1 CP_1
persona del Sindaco pro tempore, dott. rappresentato e Parte_3 2
difeso dall'avvocato Monica Picena, dell'Avvocatura comunale, in forza di delibera della Giunta comunale n. 22 del 1o febbraio 2024 e di delega, rila- sciata su supporto analogico, la cui copia informatica, autenticata dal difen- sore con firma digitale, è stata trasmessa in via telematica, contestualmente al deposito della memoria di costituzione nel giudizio d'appello, ai sensi dell'art. 83, terzo comma, ultimo periodo c.p.c.
- a p p e l l a t o -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 76/2023 del Tribunale di
Spoleto - diritto del dirigente alla retribuzione di risultato e alla retri- buzione di posizione
Causa decisa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dopo la scadenza del termine per il deposito delle note sostitutive dell'udienza, fissato al 22 maggio 2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Spoleto in via telematica il 23 febbraio
2021 (ma iscritto a ruolo il giorno seguente), il OT già dirigente del Parte_2
, collocato in quiescenza, chiese la condanna dell'amministrazione ex Controparte_1 datrice di lavoro al pagamento della retribuzione di risultato per gli anni 2012 e 2013, in rap- porto all'incarico di direttore generale del assegnatogli dal 1o ottobre 2006 al 19 CP_1 giugno 2013, e al pagamento della retribuzione di posizione, parte variabile, per gli incarichi dirigenziali in staff affidatigli dal 26 giugno 2013 al 31 agosto 2015.
Il si costituì in giudizio, per contestare le pretese del ricorrente e Controparte_1 chiederne il rigetto.
Con la sentenza n. 76/2023, pronunciata, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., modificato dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, all'udienza del 13 aprile 2023, il Tribunale respinse il ri- corso e condannò il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dall'amministrazione resi- stente per il giudizio, liquidate in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre agli accessori e al rimborso delle spese generali.
2. Con atto depositato il 12 ottobre 2023, interpose appello avverso Parte_2 3
la decisione, e ne chiese la riforma, con il conseguente accoglimento delle domande svolte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Con decreto presidenziale del 14 ottobre 2023, fu fissata per la discussione l'udienza del
6 marzo 2024.
Nel costituirsi in giudizio con memoria depositata il 22 febbraio 2024, il CP_1
contestò il gravame e concluse per il suo rigetto.
[...]
All'udienza del 6 marzo 2024, terminata la discussione, la Corte d'appello, ritenuti op- portuni un differimento, per consentire un approfondimento dello studio delle questioni sol- levate dalle parti, e, altresì, la trattazione scritta del procedimento, ha disposto con ordinan- za, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, per cui ha assegnato termine alle parti fino al 22 maggio 2024.
Le parti hanno depositato le note, e la Corte ha deciso la causa, dopo la scadenza del ter- mine.
3. Nell'atto introduttivo, il OT espose di essere stato dirigente del Parte_2
dal 5 ottobre 2004 al 31 agosto 2015, e di aver ricoperto dal 1o ottobre Controparte_1
2006 al 19 giugno 2013 l'incarico di direttore generale, per il quale aveva percepito, fino al
2011, la retribuzione di risultato prevista dal contratto, che, invece, per gli anni 2012 e 2013 non gli era stata corrisposta, nonostante la valutazione positiva della sua performance. La condotta dell'amministrazione comunale, che s'era rifiutata di onorare l'obbligazione a causa della pendenza di alcuni procedimenti penali, contabili e disciplinari a carico del Parte_2 era illegittima. Gli artt. 217 e 218 del ROUS (Regolamento degli uffici e dei servizi del Pt_4
[... di ) subordinavano il diritto all'indennità di risultato unicamente alla valutazione CP_1 positiva, da parte del sindaco, della performance del direttore;
pertanto, appariva irrilevante la contestuale pendenza di procedimenti penali, disciplinari e contabili a carico del dirigente.
Nelle more, peraltro, i procedimenti instaurati dinanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdi- zionale regionale per l'Umbria, per accertare la responsabilità amministrativo-contabile del OT erano stati definiti con sentenze di assoluzione, confermate anche in gra- Parte_2 do d'appello.
Rimosso dall'incarico di direttore generale con delibera di giunta del 19 giugno 2013, per possibili profili di responsabilità in merito ad alcune criticità riscontrate nel bilancio con- suntivo del 2012, al OT erano stati affidati, per il periodo compreso tra il 25 Parte_2 giugno 2013 e il 31 dicembre 2013, l'incarico dirigenziale in staff per il progetto “ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale”, nonché gl'incarichi dirigenziali in staff di commissario liquidatore della , di commissario liqui- Parte_5 4
datore del e di responsabile della direzione del progetto di certificazione Controparte_2 ambientale. Quegl'incarichi erano stati poi prorogati, e, in aggiunta, per il periodo 1o gennaio
2014-31 agosto 2015, gli era stato assegnato l'incarico dirigenziale in staff di responsabile del servizio di protezione civile. L'amministrazione non aveva eseguito la necessaria “pesatura” della posizione dirigenziale per gl'incarichi conferiti al al quale, di conseguenza, Parte_2 non aveva corrisposto la parte variabile della retribuzione di posizione.
Il ricorrente rilevò l'illegittimità della condotta datoriale anche per codesto aspetto, con- siderato che la contrattazione collettiva di settore e l'art. 168 del prevedevano, per co- CP_3 loro cui erano attribuiti incarichi dirigenziali, la retribuzione di posizione, composta da una quota fissa e da una quota variabile, quest'ultima da determinare secondo i criteri generali stabiliti, appunto, dal secondo comma dell'art. 168.
L'omessa quantificazione della quota variabile dell'indennità da parte dell'amministra- zione non poteva considerarsi ostativa alla liquidazione dell'emolumento che, secondo il ri- corrente, poteva essere calcolata tenendo conto delle somme corrisposte agli altri dirigenti comunali con incarichi analoghi. In via subordinata, il ricorrente chiese che l'amministra- zione fosse condannata ad effettuare la cosiddetta “pesatura” della posizione dirigenziale, in base alle disposizioni degli art. 168 e 169 del CP_3
4. Nel contestare le pretese del la difesa del , con riguar- Parte_2 Controparte_1 do alla retribuzione di risultato per gli anni 2012 e 2013, rilevò come la valutazione positiva fosse stata compiuta dal sindaco, quando ancora l'amministrazione non aveva avuto notizia delle pendenze giudiziarie a carico del dirigente. Osservò che il ricorrente, sebbene fosse sta- to assolto nei procedimenti contabili, era stato condannato a quattro anni di reclusione, con l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, per il reato previsto dall'art. 479 c.p., in rap- porto a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni anche di direttore generale negli anni
2011, 2012, 2013. Inoltre, era stato condannato, in solido con altri imputati, anch'essi dipen- denti comunali, al risarcimento dei danni patiti dall'ente, e al pagamento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva di centomila euro. Ciò induceva a escludere che il dirigente aves- se sovrinteso alla gestione dell'ente perseguendo i livelli ottimali di efficacia ed efficienza indicati dall'art. 217 del ROUS, con la conseguente impossibilità di valutare positivamente la performance di quegli anni. Peraltro, per dimostrare di aver diritto alla retribuzione di risultato non era sufficiente allegare la scheda di valutazione, essendo invece necessario indicare e provare gli obiettivi raggiunti rispetto a quelli assegnati.
Circa l'indennità di posizione, precisato di aver corrisposto al dirigente, al pari che agli altri colleghi con analoghi incarichi in staff, la quota fissa dell'emolumento per € 11.533,00 5
annui, il osservò che la quota variabile non era stata erogata, perché gl'incarichi as- CP_1 segnati non prevedevano l'attribuzione di risorse umane finanziarie e strumentali, e, inoltre, perché il era stato assente per centootto giorni nel 2013 e novantotto giorni nel Parte_2
2014. A conferma di quanto affermato, rappresentò come lo stesso ricorrente, in un altro giudizio promosso contro l'amministrazione, si fosse lamentato per l'assegnazione d'inca- richi dirigenziali minori, privi di una struttura propria in termini di termini di risorse umane, finanziarie e strumentali.
5. Secondo il giudice di primo grado, il ricorrente non ha dimostrato il fatto costitutivo della domanda concernente il pagamento della retribuzione di risultato, da individuare nella coincidenza tra gli obiettivi assegnati e i risultati raggiunti, non avendo egli allegato l'atto con cui gli obiettivi erano stati fissati, né la relazione finale che avrebbe dovuto presentare, nella sua qualità di direttore generale, per consentire la comparazione tra gli uni e gli altri. Non sono sufficienti, a quel fine, le valutazioni positive del sindaco, prodotte in atti dal ricorrente, prive della data e dell'indicazione del periodo oggetto della valutazione, degli obiettivi fissati e dell'attestazione del loro raggiungimento.
Il Tribunale ha rilevato come, di contro, debba ritenersi provata la responsabilità penale del nella sua qualità di direttore generale dell'ente come in quella di dirigente del Parte_2 settore finanziario, per fatti commessi nel periodo compreso tra il 2011 e il 2013. La con- danna penale, insieme con le lacune probatorie poste in evidenza, non consente di ritenere raggiunti gli obiettivi fissati dalla lettera c dell'art. 218 del ROUS, ossia, sovrintendere alla ge- stione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficienza, anche tenuto conto delle voci stabi- lite nella tabella inserita nella norma e della necessità di una valutazione complessiva, “a 360 gradi” del direttore generale, come prescritto dal secondo comma dello stesso art. 218.
Altrettanto infondata, ad avviso del primo giudice, è la domanda di condanna dell'am- ministrazione al pagamento dell'indennità di posizione per gli incarichi dirigenziali in staff, svolti dal giugno 2013 all'agosto del 2015, alla luce dei parametri con i quali doveva essere misurata la complessità organizzativa e gestionale dell'incarico, così come indicati dagli art. 168 e 169 del Le dichiarazioni contenute nel ricorso introduttivo della causa n. CP_3
334/2014 R.G., promossa dal contro il liberamente valutabili come in- Parte_2 CP_1 dizi, e le risultanze dell'istruttoria orale hanno dimostrato come gl'incarichi in staff assegnati al ricorrente fossero privi di autonome risorse umane, finanziarie e strumentali, o, quanto- meno, caratterizzati da una ridotta complessità, dato l'esiguo numero di dipendenti assegnati e l'irrisorio budget a disposizione. Né, d'altra parte, a diverse conclusioni possono condurre le schede di valutazione allegate al ricorso (documenti n. 18 e 19 allegati al ricorso), prive di 6
sottoscrizione e di data certa, e in ogni caso, di qualsivoglia indicazione circa l'organo che le ha redatte e la loro finalità. L'accertamento della non spettanza della parte variabile della re- tribuzione di posizione, infine, ha indotto il giudice a respingere anche la domanda subor- dinata di condanna dell'amministrazione convenuta a eseguire la pesatura della posizione di- rigenziale, in rapporto agl'incarichi in staff conferiti al ricorrente.
6. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato le argomentazioni addotte dal Tribunale per desumerne la mancata dimostrazione degli elementi costituitivi del diritto alla retribuzione di risultato per la parte variabile. Con il secondo motivo, ha impugnato il capo della sentenza con cui è stata respinta la pretesa riguardante la retribuzione di posizione per gl'incarichi dirigenziali in staff.
7. Nelle note sostitutive dell'udienza di discussione, l'appellante ha, poi, rappresentato che la Sezione penale della Corte d'appello, con sentenza pronunciata, mediante la lettura del dispositivo, all'udienza del 5 aprile 2024, in riforma della sentenza n. 283/2021 emessa dal
Tribunale di Spoleto in composizione monocratica il 28 maggio 2021 e depositata il 7 luglio
2021, ha assolto lo stesso e gli altri imputati appellanti, e Parte_2 CP_4 CP_5 nella dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi E, I, K, L, M e N, “perché i fatti Pt_6 non sussistono”, revocato le statuizioni civili e confermato le restanti statuizioni della sen- tenza di primo grado che, nel caso del riguardavano la declaratoria di non do- Parte_2 versi procedere in ordine ai capi T e U, essendo i reati estinti per prescrizione, e di assolu- zione con formula piena per i capi O, P, Q, R.
8. Il Tribunale, con riguardo alla domanda di condanna al pagamento della retribuzione di risultato, oggetto della statuizione censurata con il primo motivo d'appello, ha fatto pro- prie, in sostanza, le argomentazioni difensive del . Controparte_1
8.1. Ad avviso del collegio, quelle argomentazioni non sono condivisibili.
Si osserva, anzitutto, che il pagamento della retribuzione di risultato era subordinato dall'art. 217 del ROUS alla valutazione della performance del direttore generale da parte del sin- daco, attinente alla verifica delle funzioni e dei compiti attribuiti, con particolare riferimento al positivo contributo fornito alla collaborazione attiva nel perseguimento degli obiettivi pro- pri dell'amministrazione. La valutazione operava su un parametro complessivo pari a cento: ebbene, al il sindaco attribuì un punteggio di 70/100 per Parte_2 Persona_1
l'anno 2012 e di 65/100 per l'anno 2013, valutando così positivamente l'attività da lui esple- tata nelle funzioni di direttore generale.
Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, i documenti n. 18 e 19 del fa- scicolo depositato in primo grado dal ricorrente, dai quali risulta, per l'appunto, la valuta- 7
zione positiva operata dal sindaco pro tempore circa l'attività di direttore generale prestata dal negli anni in contestazione, sono idonei a provare il raggiungimento degli obiet- Parte_2 tivi assegnati. Quei documenti, depositati dal ricorrente in allegato all'atto introduttivo, reca- no ciascuno l'indicazione dell'anno cui la valutazione è riferita;
questa, inoltre, è il frutto di un esame analitico dei singoli aspetti dell'operato del direttore, suddivisi in tre ambiti tema- tici (attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, capacità pro- fessionali e problem solving, leadership e capacità di gestire relazioni efficaci e problem solving), con attribuzione di un punteggio da 1 a 10 per ciascuna voce;
la valutazione complessiva – ossia, quella che indica se gli obiettivi siano stati nel loro insieme raggiunti – è data dalla somma- toria dei voti attribuiti alle varie voci. Per esempio, nel primo ambito (attuazione degli indi- rizzi e degli obiettivi etc.), sono inclusi: “Capacità di orientare continuamente le azioni al perseguimento degli obiettivi stabiliti dall'Ente”, “Tempestività nell'adozione dei programmi attuativi e degli atti connessi”, “Orientamento al controllo dei costi, capacità di valutazione economica e del miglioramento costi/benefìci connesse alle funzioni assegnate, con partico- lare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione (efficienza delle attività svolte)”.
Altrettanto particolareggiate sono le voci incluse negli altri due ambiti. Complessivamente,
l'attività del direttore generale viene valutata sotto dieci diversi profili. Pertanto, non si può convenire con il primo giudice, quando afferma che non è stata fornita la prova del raggiun- gimento degli obiettivi: questa, al contrario, è rappresentata dalla valutazione ampiamente sufficiente e, quindi, positiva, attribuita dal sindaco per i due anni considerati.
8.2. Per quanto s'è appena detto, non è corretta l'affermazione del Tribunale, secondo cui i documenti n. 18 e 19 non avevano efficacia probatoria, perché erano privi di data certa.
Essi, come già sottolineato, recano l'indicazione dell'anno cui la valutazione si riferisce, men- tre non è essenziale conoscere in quale data furono redatti dal sindaco.
Essi, d'altra parte, non furono contestati dal il quale, anzi, li allegò esso stesso, CP_1 come documento n. 12, alla memoria di costituzione, nella quale, a pagina 5, fu dato atto come fosse “incontestato che la valutazione del ricorrente effettuata dal Sindaco dell'epoca per gli anni
2012-2013” era stata positiva. Di conseguenza, poiché nessuna contestazione il a- CP_1 veva mosso circa la genuinità e la pertinenza di codesti documenti ai fatti di causa, il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere definitivamente acquisite al processo, come previsto dall'art. 115 c.p.c., le circostanze che da essi emergevano, ovverosia, la valutazione positiva dell'attività svolta dal direttore generale negli anni 2012 e 2013, compiuta dal sindaco.
8.3. La sentenza della Corte d'appello penale, che ha assolto il dalle impu- Parte_2 tazioni per le quali era stato, invece, condannato dal Tribunale di Spoleto, sgombra il campo 8
dall'ultimo motivo che, secondo il giudice di primo grado, rendeva infondata la pretesa con- cernente la retribuzione di risultato.
In sostanza, in seguito alla parziale riforma della sentenza di primo grado, il OT
[...] risulta assolto con l'ampia formula “perché i fatti non sussistono” da tutti i capi CP_6
d'imputazione a lui ascritti, ossia, E, I (quest'ultimo solo in relazione al reato di cui al capo
E), K, L, M, N (quest'ultimo solo in relazione ai capi K e M), Q, R, mentre è confermata l'estinzione dei reati di cui ai capi T e U.
Pertanto, il alla data odierna, non è stato condannato per alcun reato com- Parte_2 messo nella sua qualità di direttore generale, e ha beneficiato della prescrizione per i soli reati di cui ai capi T e U1. La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, però, non può essere assimilata a una condanna: la statuizione significa soltanto che non è risultato evidente dagli atti del processo “che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non co- stituisce reato” e che, pertanto, il giudice non ha potuto emettere, come previsto dall'art. 129
c.p.p., la pronuncia con una delle medesime formule assolutorie. Restano, dunque, impregiu- dicate la sussistenza del fatto e la responsabilità dell'imputato. In sede civile, qualora si voglia far accertare incidenter tantum il reato, occorrerà pertanto compiere un accertamento, in base agli elementi di prova forniti dalle parti.
Tuttavia, nel caso di specie, nessuna indagine è stata chiesta al giudice del lavoro sul punto, né, tantomeno, sono stati forniti indizi da cui si possa evincere la responsabilità pe- nale dell'odierno appellante per i fatti oggetto dei due capi d'imputazione. Ne discende che la declaratoria di prescrizione dei reati sub T e U rappresenta un dato neutro ai fini della deci- sione odierna. Da quella statuizione penale, dunque, non può trarsi alcun elemento ostativo al riconoscimento del diritto del a percepire la retribuzione di risultato per gli Parte_2 anni 2012 e 2013, rispetto al quale l'unico dato rilevante è la valutazione positiva del suo o- perato da parte del sindaco, circostanza, questa, già acquisita al processo.
8.4. In conclusione, la domanda di condanna dell'amministrazione al pagamento in fa- vore del ricorrente dell'indennità di risultato per gli anni 2012 e 2013 era fondata. Nell'atto introduttivo, il ricorrente ne aveva indicato l'importo in € 7.700,00 per il 2012 e in € 3.575,00 per il 2013, quando l'incarico di direttore generale era stato svolto solo per metà anno. L'am- ministrazione non ha sollevato alcuna contestazione rispetto alle somme richieste, né ai cri- teri, specificamente enunciati nel ricorso, in base ai quali erano state calcolate. Pertanto, que- gl'importi devono essere ritenuti corretti e, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., dev'essere ritenuto 1 In entrambi i capi, il era imputato, nella sua qualità di direttore generale e dirigente della direzione Parte_2 risorse finanziari, in concorso con responsabile del gruppo di attività omogenee bilancio e Parte_7 programmazione, del delitto di cui agli art. 48, 110 e 479 c.p., in merito a varie dichiarazioni di regolarità dei residui attivi e passivi del bilancio comunale per l'anno 2012. 9
definitivamente accertato il diritto dell'appellante a percepirli.
9. A una conclusione diversa, invece, si perviene, con riguardo alla domanda concer- nente la parte variabile dell'indennità di posizione, pretesa dal OT per gl'in- Parte_2 carichi dirigenziali in staff affidatigli nel periodo 26 giugno 2013-31 agosto 2015, segna- tamente:
- per tutto il periodo indicato: progetto ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, commissario liquidatore della Fondazione Scuola di alta cuci- na, commissario liquidatore del consorzio e responsabile della direzione del CP_2 progetto di certificazione ambientale;
- dal 1o aprile 2014 al 31 agosto 2015, in aggiunta agl'incarichi precedenti: responsabile del servizio di protezione civile.
9.1. Senza entrare nel merito delle censure rivolte alle considerazioni del Tribunale circa la gestione da parte del di un numero esiguo di unità di personale e di risorse fi- Parte_2 nanziarie d'importo parimenti ridotto, che hanno portato alla pronuncia di rigetto, la do- manda non appare meritevole di accoglimento, sotto un diverso punto di vista.
Il OT come già accennato, aveva chiesto nel ricorso introduttivo, in via Parte_2 principale, di condannare il al pagamento della parte variabile della re- Controparte_1 tribuzione di posizione per gl'incarichi in staff; dato atto che il non aveva compiuto CP_1 la pesatura della posizione corrispondente a quegl'incarichi, necessaria per la determinazione dell'emolumento, aveva chiesto che le somme dovute gli fossero liquidate in un ammontare corrispondente a quello riconosciuto dall'amministrazione ad altri soggetti per lo svolgimen- to d'incarichi analoghi, indicandone l'importo in € 17.427,00 complessivi. In via subordinata, aveva chiesto che l'ente fosse condannato a effettuare la pesatura della posizione dirigen- ziale, ai fini della quantificazione e della corresponsione dell'elemento retributivo oggetto della domanda.
Riguardo alla domanda svolta in via principale, si osserva che la Suprema Corte ha affer- mato un principio, in tema di retribuzione di posizione dei dirigenti medici, estensibile, ad avviso del collegio, in via generale anche all'analogo emolumento degli altri dirigenti pub- blici, sintetizzato dalla seguente massima: “In tema di dirigenza medica, l'obbligo della P.A. di at- tivare e completare il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi non viene meno né per il mancato rispetto dei termini endoprocedimentali relativi alla fase di consultazione sindacale, né per l'omessa conclusione delle trattative, ma la sua violazione non le- gittima il dirigente medico interessato a chiedere l'adempimento di tale obbligo, bensì a domandare giudi- zialmente il risarcimento del danno per perdita della «chance» di percepire la parte variabile della retri- 10
buzione di posizione, allegando la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l'inadempimento del datore di lavoro, sul quale grava l'onere di provare i fatti estintivi o impeditivi della pretesa oppure la non imputa- bilità dell'inadempimento” (Cass., Sez. Lav., 9 marzo 2023, n. 7110; conformi: 9 ottobre 2023, n.
28258; 27 ottobre 2023, n. 29855; 3 maggio 2024, n. 11955).
Nel caso in esame, come già rilevato, il ricorrente ha chiesto non il risarcimento per perdita di chance, bensì il pagamento della parte variabile della retribuzione di posizione, in misura pari a quella liquidata dal a dirigenti assegnatari di incarichi analoghi. L'ac- CP_1 coglimento di una domanda siffatta comporterebbe la valutazione di equivalenza d'incarichi dirigenziali di diversa natura e caratteristiche, che non compete all'autorità giudiziaria, essen- do riservata all'apprezzamento discrezionale della pubblica amministrazione.
La domanda subordinata, a sua volta, è diretta a ottenere l'emissione nei confronti del-
l'amministrazione di una condanna a un facĕre: anche in questo caso, si tratta di un provvedi- mento che esula dai poteri del giudice ordinario. La condanna a eseguire, ora per allora, la pesatura della posizione dovrebbe supplire a un'omissione dell'amministrazione, ma, in un'ipotesi simile, l'unica azione esperibile è quella per il risarcimento del danno, che il ri- corrente, però, non ha proposto.
Entrambe le domande, principale e subordinata, appaiono, dunque, inammissibili, e non possono essere accolte. Sul punto, la sentenza dev'essere confermata, con la modifica della motivazione, nel senso precisato.
10. In definitiva, in parziale riforma della sentenza impugnata, il Controparte_1 dev'essere condannato a pagare ad a titolo di retribuzione di risultato, Parte_2
€ 7.700,00 per l'anno 2012 e € 3.575,00 per l'anno 2013, e così, complessivamente,
€ 11.275,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla ma- turazione di ciascun credito al saldo, accessori da calcolarsi secondo i criteri previsti dall'art. 16, sesto comma della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22, 36o comma della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La sentenza dev'essere confermata, con riguardo alla pronuncia di rigetto delle domande concernenti la parte variabile della retribuzione di posi- zione, seppur modificata nella motivazione.
11. In considerazione della parziale soccombenza reciproca, appare equo dichiarare compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, in ragione della metà. Il Co- mune di , maggiormente soccombente, dev'essere condannato a rifondere la rima- CP_1 nente metà delle spese sostenute dall'appellante per i due gradi, liquidate nella misura indica- ta nel dispositivo, determinata tenendo conto dei parametri stabiliti – per le controversie di valore compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00 – dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, modificato dal 11
D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO in parziale riforma della sentenza impugnata:
- condanna il al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_2 somma complessiva di € 11.275,00, a titolo di retribuzione di risultato per gli anni
2012 e 2013, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo, accessori da calcolarsi secondo i criteri stabiliti dall'art. 16, sesto comma della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22, 36o comma della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- compensa fra le parti le spese del primo grado di giudizio, in ragione della metà, e condanna il alla rifusione in favore dell'appellante della rimanente metà, CP_1 liquidata in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre a IVA e contributo ex art. 11 della legge n. 576/1980, e oltre al rimborso delle spese generali, pari al 15% del com- penso liquidato.
Conferma, nel resto, la sentenza impugnata.
Compensa fra le parti le spese di questo grado, in ragione della metà, e condanna il CP_1 alla rifusione in favore dell'appellante della rimanente metà, liquidata in € 1.300,00 per compenso professionale, oltre a IVA e contributo ex art. 11 della legge n. 576/1980, e oltre al rimborso delle spese generali, pari al 15% del compenso liquidato.
Così deciso in Perugia, il 15 giugno 2024.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Alessandra Angeleri Vincenzo Pio Baldi (firma digitale) (firma digitale)