Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/05/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1313 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentate e difese dall'Avv. Francesco Massimo Paolo Alfisi, presso il cui studio a
Palermo, via Sciuti n. 164, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso depositato il 13/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 25/06/2004 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c. e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 4392/2020, emesso da questo Tribunale il 23/10/2020– 06/11/2020;
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Le parti, inoltre, hanno compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 13/03/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1. Il figlio minore (nato a [...] in data [...]) e la figlia ormai Persona_1
maggiorenne (nata a [...] in data [...]), resteranno affidati ad Persona_2
entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre.
Gli odierni ricorrenti, stante la parità dei ruoli, si impegnano a concordare e condividere le decisioni che dovranno essere assunte di volta in volta nell'esclusivo interesse del figlio minore nonchè della figlia ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente,
, ivi comprese quelle riguardanti l'educazione e l'istruzione, con Persona_2
reciproco dovere di informazione sulle questioni che li riguardano.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
2. La casa coniugale sita in Palermo nella via Dalmazia n. 5, di proprietà di terzi, rimane assegnata esclusivamente alla stessa sig.ra , che vi abiterà unitamente Parte_1
ai figli e che sosterrà interamente il costo del canone di locazione.
3. Gli odierni istanti, essendo economicamente indipendenti ed autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo di mantenimento in proprio favore.
4. Il sig. corrisponderà alla coniuge a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00), di cui 200,00 in favore di e 200,00 in favore di , entro il Persona_1 Persona_2
giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, senza la necessità di un'esplicita formale richiesta.
Inoltre, entrambi i genitori provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie dei figli con riguardo: sia a quelle sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori;
sia a quelle previamente concordate e documentate e pertanto, il genitore che intenderà sostenere una determinata spesa straordinaria dovrà comunicare il relativo importo, corredato da idonea documentazione, all'ex coniuge con un preavviso di almeno dieci giorni, e quest'ultimo avrà l'obbligo di
2 comunicare entro i sette giorni successivi l'eventuale alternativa meno onerosa, in difetto di riscontro la spesa si intenderà assentita e la quota parte dovrà essere rimborsata entro
15 giorni dalla richiesta corredata da idonea documentazione. A tal proposito entrambi i genitori si riportano al protocollo delle linee guida condivise per l'enucleazione e la regolamentazione dei criteri di contribuzione alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, adottato dal Tribunale di Palermo, che né diventa parte integrante del presente ricorso.
5. Il figlio minore , nonchè la figlia maggiore , manterranno la propria Per_1 Per_2 residenza presso l'abitazione della madre con possibilità per il padre di averli con sé nei termini appresso specificati:
Il padre avrà diritto ad avere il figlio minore con sé due giorni alla settimana dalle ore
14,00 alle ore 20,00, fatti salvi ovviamente gli obblighi scolastici ed extrascolastici dello stesso.
I giorni e gli orari potranno subire variazioni a causa degli impegni lavorativi del padre, in ogni caso, sempre previo e tempestivo accordo con la moglie;
inoltre, avrà diritto a tenere con sé il figlio alternativamente nei fine settimana, con pernottamento, dalle ore
14,00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica, compatibilmente comunque con gli obblighi scolastici dello stesso minori e gli eventuali impegni lavorativi del genitore;
Ancora, alternativamente, 1) durante le festività natalizie e pasquali per i periodi compresi tra il 23 ed il 29 dicembre e tra il 30 dicembre ed il 6 gennaio, compreso in tal caso il pernottamento;
2) durante le festività pasquali e segnatamente il giorno di Pasqua con uno dei genitori ed il successivo giorno di Lunedì dell'Angelo (c.d. pasquetta); 3) e così alternativamente anche per tutte le altre festività nazionali e patronali, ivi compreso il giorno del compleanno dei figli;
Infine, durante le vacanze estive, il minore potrà trascorrere un ulteriore periodo di quindici giorni anche non consecutivi con il proprio padre, previamente concordato tra i genitori entro il mese di aprile di ogni anno, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno.
6. I coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso, si prestano reciproco consenso per la concessione dei passaporti e si obbligano a reiterare tale consenso avanti la competente autorità ove ciò fosse da queste ultime richiesto.
7. Spese legali compensate”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 25/06/2004 da , nata a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
15/04/1972 , alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del C.F._2
13/03/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 63, parte II, serie A, vol. 2342, dell'anno 2004).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 09/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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