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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1175/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3588/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 340/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 3
e pubblicata il 13/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210007866317000 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2167/2025 depositato il
01/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 29720210007866317/000, notificata in data 1 febbraio
2023, conseguente alla rettifica della dichiarazione “modello UNICO 2018” per l'anno d'imposta 2017. Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) la pretesa dell'Ufficio riguarda l'importo di € 1.641,24, oltre accessori. per IRES su un ammontare di € 6.827,00 relativo a una perdita di esercizio precedente non riportato nel suo corretto ammontare nella dichiarazione
“modelloUNICO 2016”; b) l'Amministrazione ha inviato un avviso bonario cui la società ha replicato con istanza di sgravio in data 10 marzo 2020.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) come esposto nell'istanza di sgravio, il mancato riconoscimento dell'importo di € 6.827,00, incluso nella perdita indicata al rigo RN4 del modello
UNICO 2018 e scomputata per € 17.658,00, è dipeso dall'errato riporto (per l'ammontare di € 38.426,00 indicato al rigo RS44/5) in una prima dichiarazione integrativa relativa al modello UNICO 2016 con riferimento alle perdite riportate nella precedente dichiarazione modello UNICO 2015, ivi esposte al rigo RS44/7 per
€ 45.253,00; b) rilevato l'errore, in data 9 marzo 2020 la ricorrente ha presentato ulteriore dichiarazione integrativa relativa al modello UNICO 2016, indicando al rigo RS44/5 il corretto ammontare di € 45.253,00;
c) tale perdita è stata, poi, parzialmente scomputata, per € 27.595,00 nella dichiarazione per il successivo anno 2016 (modello UNICO 2017); d) è così residuata la perdita di €. 17.658,00 che è stata scomputata per intero nella successiva dichiarazione modello UNICO 2018; e) l'Ufficio non ha tenuto conto della seconda dichiarazione integrativa prodotta dalla ricorrente per l'anno 2016, che ricostruiva correttamente il riporto delle perdite nei precedenti esercizi;
f) pertanto, la perdita di € 6.827,00 è stata correttamente considerata a seguito del corretto riporto delle dichiarazioni degli anni precedenti.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) la contribuente afferma di aver correttamente inserito nella dichiarazione precedente la voce relativa alle perdite di esercizio, poi riportate all'anno successivo, in questa sede oggetto di contestazione;
b) al riguardo deve, però, osservarsi che le perdite indicate in € 38.426,00 al rigo RS44 del modello Unico 2016 sono state scomputate per € 27.595,00 in RN4 nel modello redditi 2017, residuando, pertanto, € 10.831,00, che potevano essere riportati nel modello Unico 2018; c) il dato di € 17.658,00 indicato dal contribuente non trova riscontro nelle dichiarazioni presentate, incluse le dichiarazioni integrative presentate per il periodo di imposta 2015.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il Collegio osserva quanto segue.
Come risulta dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente, nel Modello Unico 2015 sono state indicate perdite di impresa non compensate per € 45.253,00 (rigo RS44).
Nella prima dichiarazione integrativa relativa al Modello Unico 2016 sono state, invece, indicate perdite di impresa non compensate per € 38.426,00 (rigo RS44).
Nella seconda dichiarazione integrativa relativa al Modello Unico 2016 sono state nuovamente indicate perdite di impresa non compensate per € 45.253,00.
Con il Modello Unico 2017, come rappresentato da entrambe le parti, tale perdita è stata parzialmente scomputata, per € 27.595,00, in occasione del modello UNICO 2017.
Il residuo importo è pari ad € 17.658,00 (45.253,00 – 27.595,00 = 17.658,00).
L'Amministrazione, invece, sottrae l'importo di € 27.595,00 all'importo di € 38.426,00, giungendo all'importo di € 10.831,00 (38,426,00 – 27.595,00 = 10.831,00), non tenendo, quindi, conto della seconda dichiarazione integrativa, che è stata, però, versata in atti dalla parte ricorrente e che l'Agenzia non ha negato essere stata prodotta.
Pertanto, nel modello Unico 2018 la contribuente ha correttamente considerato l'importo di € 17.658,00, in luogo dell'importo di € 10.831,00, sicché il ricorso appare fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche tenuto conto della relativa semplicità della controversia.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa con atto del 15 Luglio 2024 deducendo i seguenti motivi.
Illegittimità della sentenza per erroneità della motivazione in punto di valutazione delle perdite indicate nelle dichiarazioni integrative. In relazione al presenta capo di impugnazione si rileva che la sentenza risulta del tutto errata nella motivazione in quanto nelle dichiarazioni integrative presentate per l'anno di imposta 2015,
Modello unico 2016, la ricorrente ha indicato come perdite al quadro RS rigo 44 sempre l'importo di
€ 38.426,00. Più esattamente nella prima dichiarazione integrativa presentata in data 03.05.2017
Identificativo dichiarazione: 20422432644 la ricorrente ha riportato perdite pari ad € 38.426,00 .
Successivamente, la parte ha presentato ulteriore Dichiarazione integrativa in data 09.03.2020 protocollo dichiarazione identificativo n. 17240755310 da cui si evince che la società ha indicato nel quadro RS rigo
44 quale perdita, sempre e comunque l'importo di € 38,426,00, e non come invece specificato in ricorso dalla ricorrente € 45.253,00. Da ciò ne deriva che, il presupposto della cartella impugnata è dato dai dati indicati in dichiarazione dalla ricorrente e poiché anche nella dichiarazione integrativa del 09.03.2020 risulta che le perdite sono state indicate per € 38.426,00 al rigo rs44 dell'Unico 2016, e che di siffatto importo sono state scomputate perdite per € 27.595,00 in RN4 nel modello redditi 2017, il residuo importo, pertanto, è pari ad € 10.831,00 riportabili nel modello redditi 2018 (€ 38.426,00 – 27.595,00 precedentemente compensati). Da ciò ne è conseguito il recupero oggi in contestazione posto che il dato di € 17.658,00 indicato dalla contribuente nel modello Unico 2018 non trova riscontro nelle dichiarazioni presentate dalla stessa.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 340/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ragusa sez. 3 e depositata il 13
Maggio 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello la società Resistente_1 S.r.l. che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Soltanto con la lettura dell'appello oggetto della odierna controversia è emersa una circostanza assolutamente inattesa ed apparentemente inspiegabile. Nel file relativo alla seconda dichiarazione integrativa su UNICO 2016, quale pervenuto al sistema dell' Agenzia delle Entrate e come dimostrato dalla documentazione depositata dall'Ufficio in allegato all'appello, in effetti risultava indicato al rigo RS44/5 l'errato ammontare di €.38.426; Di contro, nel file memorizzato negli archivi della società che aveva proceduto alla trasmissione telematica della stessa dichiarazione risultava al medesimo rigo RS44/5 il corretto ammontare di €.45.253. Superata una prima sorpresa, la parte appellata procedeva a riscontrare sul proprio cassetto fiscale il contenuto della dichiarazione e scopriva che, malgrado avesse operato la necessaria correzione sulla integrativa del 9/3/2020 (presentata, appunto, al solo scopo di correggere l'ammontare indicato al rigo
RS44/5), sul file ricevuto dall' Agenzia delle Entrate risultava ancora esposto l'errato ammontare di €.38.426. A seguito di reiterate richieste di assistenza inoltrate a Società_1, finalmente, in data 6/12/2024, preveniva risposta identificata dal ticket n.14800429.
Emergeva quanto segue: Il software, in automatico, aveva operato lo scomputo di €.6.827, pari all'80% del reddito di €.
8.734 dichiarato per il 2015, detraendolo dall'ammontare delle perdite precedenti;
così operando l'ammontare delle perdite precedenti da €.45.253 si riduceva a €.38.426; Il redattore della dichiarazione, in sede di compilazione del quadro RN, aveva azzerato detto scomputo automatico, intendendo rinviare la compensazione a futuri esercizi e confidando nel fatto che il software avrebbe automaticamente aggiornato l'apposito prospetto perdite precedenti, che, sul programma, riflette l'ammontare che và annotato sul più volte citato rigo RS44/5. Tale riporto automatico purtroppo non avvenne, a motivo di malfunzionamento del software;
la prima integrativa riportò così l'ammontare di €.38.426; Accertata l'errata indicazione sulla prima integrativa, la parte predisponeva e trasmetteva la seconda integrativa correggendo manualmente l'importo segnato sul detto prospetto perdite con il corretto importo di €. 45.253;
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 28 Novembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'esame della documentazione in atti, le dichiarazioni fiscali prodotte nonché le specifiche ricostruzioni numeriche fornite dalla parte appellata, consentono di confermare la narrativa della sentenza impugnata. È pacifico che: la perdita originaria di € 45.253 dichiarata in UNICO 2015 non è mai stata oggetto di contestazione sulla sua esistenza;
nella prima integrativa di UNICO 2016 vi è stato un riporto errato determinato da malfunzionamenti del software di dichiarazione, come risulta dal ticket di assistenza tecnica allegato;
la seconda dichiarazione integrativa del 09.03.2020 – presentata manualmente al fine di correggere l'errore – presenta, secondo la copia conservata dalla contribuente e in linea con le intenzioni manifestate, il corretto importo di € 45.253. Lo scostamento fra i dati trasmessi e quelli risultati nella banca dati dell'Ufficio – come approfonditamente descritto nella produzione documentale (ticket software, “cassetto fiscale”, corrispondenza con Società_1) – si rivela derivare da un oggettivo e comprovato difetto di applicazione del programma gestionale, piuttosto che da volontà elusive della contribuente.
Sulla rilevanza della dichiarazione integrativa, si evidenzia che la statuizione di primo grado si è correttamente allineata ai principi consolidati in forza dei quali le dichiarazioni integrative, tempestivamente presentate e redatte nel rispetto della normativa, producono pieno effetto ai fini della determinazione della posizione fiscale del contribuente. La consolidata giurisprudenza di legittimità stigmatizza il dovere dell'Amministrazione di considerare le dichiarazioni rettificative, purché regolarmente acquisite dalle procedure telematiche e non affette da vizi strutturali. Nella fattispecie oggetto di giudizio, l'Ufficio: non ha contestato la tempestività e la ritualità della dichiarazione integrativa della società; ha fondato la propria pretesa su presupposti numerici insuscettibili di trovare definitivo riscontro, tenuto conto delle circostanze di fatto e della documentazione in atti.
Dall'analisi della sequenza delle dichiarazioni emerge che: il riporto e lo scomputo di € 17.658 nell'anno d'imposta 2017 (UNICO 2018) appare, pertanto, coerente con la progressione formale e sostanziale dei dati dichiarativi, senza contestazione sostanziale o procedurale da parte dell'Amministrazione circa la determinazione dell'an e del quantum.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ragusa va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado. Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia e della peculiarità delle questioni trattate, per disporre la compensazione per intero delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 28 Novembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott.
SA Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3588/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 340/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 3
e pubblicata il 13/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210007866317000 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2167/2025 depositato il
01/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 29720210007866317/000, notificata in data 1 febbraio
2023, conseguente alla rettifica della dichiarazione “modello UNICO 2018” per l'anno d'imposta 2017. Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) la pretesa dell'Ufficio riguarda l'importo di € 1.641,24, oltre accessori. per IRES su un ammontare di € 6.827,00 relativo a una perdita di esercizio precedente non riportato nel suo corretto ammontare nella dichiarazione
“modelloUNICO 2016”; b) l'Amministrazione ha inviato un avviso bonario cui la società ha replicato con istanza di sgravio in data 10 marzo 2020.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) come esposto nell'istanza di sgravio, il mancato riconoscimento dell'importo di € 6.827,00, incluso nella perdita indicata al rigo RN4 del modello
UNICO 2018 e scomputata per € 17.658,00, è dipeso dall'errato riporto (per l'ammontare di € 38.426,00 indicato al rigo RS44/5) in una prima dichiarazione integrativa relativa al modello UNICO 2016 con riferimento alle perdite riportate nella precedente dichiarazione modello UNICO 2015, ivi esposte al rigo RS44/7 per
€ 45.253,00; b) rilevato l'errore, in data 9 marzo 2020 la ricorrente ha presentato ulteriore dichiarazione integrativa relativa al modello UNICO 2016, indicando al rigo RS44/5 il corretto ammontare di € 45.253,00;
c) tale perdita è stata, poi, parzialmente scomputata, per € 27.595,00 nella dichiarazione per il successivo anno 2016 (modello UNICO 2017); d) è così residuata la perdita di €. 17.658,00 che è stata scomputata per intero nella successiva dichiarazione modello UNICO 2018; e) l'Ufficio non ha tenuto conto della seconda dichiarazione integrativa prodotta dalla ricorrente per l'anno 2016, che ricostruiva correttamente il riporto delle perdite nei precedenti esercizi;
f) pertanto, la perdita di € 6.827,00 è stata correttamente considerata a seguito del corretto riporto delle dichiarazioni degli anni precedenti.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) la contribuente afferma di aver correttamente inserito nella dichiarazione precedente la voce relativa alle perdite di esercizio, poi riportate all'anno successivo, in questa sede oggetto di contestazione;
b) al riguardo deve, però, osservarsi che le perdite indicate in € 38.426,00 al rigo RS44 del modello Unico 2016 sono state scomputate per € 27.595,00 in RN4 nel modello redditi 2017, residuando, pertanto, € 10.831,00, che potevano essere riportati nel modello Unico 2018; c) il dato di € 17.658,00 indicato dal contribuente non trova riscontro nelle dichiarazioni presentate, incluse le dichiarazioni integrative presentate per il periodo di imposta 2015.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il Collegio osserva quanto segue.
Come risulta dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente, nel Modello Unico 2015 sono state indicate perdite di impresa non compensate per € 45.253,00 (rigo RS44).
Nella prima dichiarazione integrativa relativa al Modello Unico 2016 sono state, invece, indicate perdite di impresa non compensate per € 38.426,00 (rigo RS44).
Nella seconda dichiarazione integrativa relativa al Modello Unico 2016 sono state nuovamente indicate perdite di impresa non compensate per € 45.253,00.
Con il Modello Unico 2017, come rappresentato da entrambe le parti, tale perdita è stata parzialmente scomputata, per € 27.595,00, in occasione del modello UNICO 2017.
Il residuo importo è pari ad € 17.658,00 (45.253,00 – 27.595,00 = 17.658,00).
L'Amministrazione, invece, sottrae l'importo di € 27.595,00 all'importo di € 38.426,00, giungendo all'importo di € 10.831,00 (38,426,00 – 27.595,00 = 10.831,00), non tenendo, quindi, conto della seconda dichiarazione integrativa, che è stata, però, versata in atti dalla parte ricorrente e che l'Agenzia non ha negato essere stata prodotta.
Pertanto, nel modello Unico 2018 la contribuente ha correttamente considerato l'importo di € 17.658,00, in luogo dell'importo di € 10.831,00, sicché il ricorso appare fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche tenuto conto della relativa semplicità della controversia.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa con atto del 15 Luglio 2024 deducendo i seguenti motivi.
Illegittimità della sentenza per erroneità della motivazione in punto di valutazione delle perdite indicate nelle dichiarazioni integrative. In relazione al presenta capo di impugnazione si rileva che la sentenza risulta del tutto errata nella motivazione in quanto nelle dichiarazioni integrative presentate per l'anno di imposta 2015,
Modello unico 2016, la ricorrente ha indicato come perdite al quadro RS rigo 44 sempre l'importo di
€ 38.426,00. Più esattamente nella prima dichiarazione integrativa presentata in data 03.05.2017
Identificativo dichiarazione: 20422432644 la ricorrente ha riportato perdite pari ad € 38.426,00 .
Successivamente, la parte ha presentato ulteriore Dichiarazione integrativa in data 09.03.2020 protocollo dichiarazione identificativo n. 17240755310 da cui si evince che la società ha indicato nel quadro RS rigo
44 quale perdita, sempre e comunque l'importo di € 38,426,00, e non come invece specificato in ricorso dalla ricorrente € 45.253,00. Da ciò ne deriva che, il presupposto della cartella impugnata è dato dai dati indicati in dichiarazione dalla ricorrente e poiché anche nella dichiarazione integrativa del 09.03.2020 risulta che le perdite sono state indicate per € 38.426,00 al rigo rs44 dell'Unico 2016, e che di siffatto importo sono state scomputate perdite per € 27.595,00 in RN4 nel modello redditi 2017, il residuo importo, pertanto, è pari ad € 10.831,00 riportabili nel modello redditi 2018 (€ 38.426,00 – 27.595,00 precedentemente compensati). Da ciò ne è conseguito il recupero oggi in contestazione posto che il dato di € 17.658,00 indicato dalla contribuente nel modello Unico 2018 non trova riscontro nelle dichiarazioni presentate dalla stessa.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 340/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ragusa sez. 3 e depositata il 13
Maggio 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello la società Resistente_1 S.r.l. che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Soltanto con la lettura dell'appello oggetto della odierna controversia è emersa una circostanza assolutamente inattesa ed apparentemente inspiegabile. Nel file relativo alla seconda dichiarazione integrativa su UNICO 2016, quale pervenuto al sistema dell' Agenzia delle Entrate e come dimostrato dalla documentazione depositata dall'Ufficio in allegato all'appello, in effetti risultava indicato al rigo RS44/5 l'errato ammontare di €.38.426; Di contro, nel file memorizzato negli archivi della società che aveva proceduto alla trasmissione telematica della stessa dichiarazione risultava al medesimo rigo RS44/5 il corretto ammontare di €.45.253. Superata una prima sorpresa, la parte appellata procedeva a riscontrare sul proprio cassetto fiscale il contenuto della dichiarazione e scopriva che, malgrado avesse operato la necessaria correzione sulla integrativa del 9/3/2020 (presentata, appunto, al solo scopo di correggere l'ammontare indicato al rigo
RS44/5), sul file ricevuto dall' Agenzia delle Entrate risultava ancora esposto l'errato ammontare di €.38.426. A seguito di reiterate richieste di assistenza inoltrate a Società_1, finalmente, in data 6/12/2024, preveniva risposta identificata dal ticket n.14800429.
Emergeva quanto segue: Il software, in automatico, aveva operato lo scomputo di €.6.827, pari all'80% del reddito di €.
8.734 dichiarato per il 2015, detraendolo dall'ammontare delle perdite precedenti;
così operando l'ammontare delle perdite precedenti da €.45.253 si riduceva a €.38.426; Il redattore della dichiarazione, in sede di compilazione del quadro RN, aveva azzerato detto scomputo automatico, intendendo rinviare la compensazione a futuri esercizi e confidando nel fatto che il software avrebbe automaticamente aggiornato l'apposito prospetto perdite precedenti, che, sul programma, riflette l'ammontare che và annotato sul più volte citato rigo RS44/5. Tale riporto automatico purtroppo non avvenne, a motivo di malfunzionamento del software;
la prima integrativa riportò così l'ammontare di €.38.426; Accertata l'errata indicazione sulla prima integrativa, la parte predisponeva e trasmetteva la seconda integrativa correggendo manualmente l'importo segnato sul detto prospetto perdite con il corretto importo di €. 45.253;
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 28 Novembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'esame della documentazione in atti, le dichiarazioni fiscali prodotte nonché le specifiche ricostruzioni numeriche fornite dalla parte appellata, consentono di confermare la narrativa della sentenza impugnata. È pacifico che: la perdita originaria di € 45.253 dichiarata in UNICO 2015 non è mai stata oggetto di contestazione sulla sua esistenza;
nella prima integrativa di UNICO 2016 vi è stato un riporto errato determinato da malfunzionamenti del software di dichiarazione, come risulta dal ticket di assistenza tecnica allegato;
la seconda dichiarazione integrativa del 09.03.2020 – presentata manualmente al fine di correggere l'errore – presenta, secondo la copia conservata dalla contribuente e in linea con le intenzioni manifestate, il corretto importo di € 45.253. Lo scostamento fra i dati trasmessi e quelli risultati nella banca dati dell'Ufficio – come approfonditamente descritto nella produzione documentale (ticket software, “cassetto fiscale”, corrispondenza con Società_1) – si rivela derivare da un oggettivo e comprovato difetto di applicazione del programma gestionale, piuttosto che da volontà elusive della contribuente.
Sulla rilevanza della dichiarazione integrativa, si evidenzia che la statuizione di primo grado si è correttamente allineata ai principi consolidati in forza dei quali le dichiarazioni integrative, tempestivamente presentate e redatte nel rispetto della normativa, producono pieno effetto ai fini della determinazione della posizione fiscale del contribuente. La consolidata giurisprudenza di legittimità stigmatizza il dovere dell'Amministrazione di considerare le dichiarazioni rettificative, purché regolarmente acquisite dalle procedure telematiche e non affette da vizi strutturali. Nella fattispecie oggetto di giudizio, l'Ufficio: non ha contestato la tempestività e la ritualità della dichiarazione integrativa della società; ha fondato la propria pretesa su presupposti numerici insuscettibili di trovare definitivo riscontro, tenuto conto delle circostanze di fatto e della documentazione in atti.
Dall'analisi della sequenza delle dichiarazioni emerge che: il riporto e lo scomputo di € 17.658 nell'anno d'imposta 2017 (UNICO 2018) appare, pertanto, coerente con la progressione formale e sostanziale dei dati dichiarativi, senza contestazione sostanziale o procedurale da parte dell'Amministrazione circa la determinazione dell'an e del quantum.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ragusa va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado. Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia e della peculiarità delle questioni trattate, per disporre la compensazione per intero delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 28 Novembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott.
SA Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)