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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 11/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 778/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di PA, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 778/2024
RG., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al Parte_1
ricorso, dagli Avv.ti Lucrezia Francesca Barba e Giada Maria Bonanno del Foro di
PA, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in
PA, Via Carducci n. 8/A;
RICORRENTE contro
RT
, con sede in PA,
[...]
via Melloni n.
4 - Palazzo della riserva – 43100, in persona del legale rappresentante pro tempore;
RESISTENTE TU ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 22.07.2024, conveniva in Parte_1
giudizio RT
, deducendo
[...]
l'illegittimità del provvedimento n. 7797227, a mezzo del quale il convenuto CP_1
richiedeva alla ricorrente la restituzione delle somme indebitamente percepite nel corso del rapporto di lavoro, per complessivi euro 12.936,40.
A fondamento della domanda, rappresentava:
- di avere sottoscritto, in data 1.09.2023, un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Istituto Comprensivo Malerba, con sede in Fornovo di Taro (PR), via Marconi n.
13, in qualità di docente di ruolo in prova (doc. 2 fasc. parte ricorrente);
- che il predetto Istituto, in data 17.04.2024, comunicava alla ricorrente la decadenza dal servizio a far data dall'1.09.2023 (doc. 3 fasc. parte ricorrente);
- che l'Istituto, in particolare, fondava il provvedimento di decadenza sulla circostanza che la ricorrente, nella procedura di assunzione, aveva omesso di dichiarare di essere stata condannata alla pena della reclusione di tre anni per bancarotta fraudolenta ed alla pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici per cinque anni;
- che, tuttavia, tale circostanza non corrispondeva al vero, in quanto la pena principale e accessoria della ricorrente veniva eseguita solo in data 9.02.2024, data a partire dalla quale la docente doveva considerarsi interdetta dai pubblici uffici;
- che l infatti, alla conclusione del Controparte_2
procedimento disciplinare, e vista la nota del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PA (con la quale veniva comunicato che le pene accessorie decorrevano dalla data in cui le stesse andavano eseguite), disponeva nei confronti della ricorrente la sospensione del servizio per la durata di anni cinque (doc. 4 fasc. parte ricorrente); - di avere pertanto impugnato, in data 10.06.2024, il provvedimento di decadenza, eccependone la nullità e l'illegittimità;
- di avere successivamente presentato, in data 15.07.2024, istanza di conciliazione presso l'ITL di PA-Reggio Emilia, il quale, tuttavia, al momento della presentazione del ricorso, non aveva ancora fissato il primo incontro (doc. 5 fasc. parte ricorrente);
- che il , in data 22.06.2024, notificava alla RT
ricorrente la richiesta di recupero del debito verso l'Erario per un importo di
€.12.936,40, ossia la restituzione della retribuzione percepita a far data dal 01.09.2023
(doc. 1 fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse fattuali, la ricorrente istava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“All'Ill.mo Tribunale di PA, in funzione del Giudice del Lavoro, espletati gli incombenti del rito, rigettata ogni contraria eccezione e deduzione, affinché Voglia:
- In via principale: dichiara nullo, annullabile o come meglio il provvedimento n°
7797227 per tutti i motivi esposti al punto A. del su esteso atto.
- In via ulteriormente principale: dichiarare non dovuta dalla lavoratrice la somma di
€.12936,40 per tutti i motivi esposti al punto B.
- In via subordinata: ridurre la somma alle sole mensilità di febbraio 2024 e Marzo
2024, per tutti i motivi esposti al punto B.
- In via ulteriormente subordinata: sospendere l'esecutorietà dell'impugnato provvedimento fino alla inoppugnabilità del provvedimento di decadenza.
Con Vittoria di spese e competenze per il presente Giudizio.”.
1.2. RT
, benché ritualmente
[...]
evocato, non si costituiva in giudizio;
di talché il Giudice, all'udienza del 10.12.2024, ne dichiarava la contumacia.
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 11.03.2025, il giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
Il ricorso è inammissibile, difettando, nel caso di specie, la legittimazione passiva in capo al convenuto. CP_1
Ed infatti unico soggetto legittimato passivamente in ordine alla domanda formulata dalla ricorrente è il , datore di lavoro della docente, cui fa capo Controparte_3
l'obbligo di pagamento delle retribuzioni a questa spettanti, così come l'eventuale diritto alla loro ripetizione.
Laddove, per contro, il attraverso le RT
Ragionerie Territoriali, è semplicemente l'ordinatore secondario di spesa, tenuto alla esecuzione dei pagamenti dei compensi di tutti i pubblici dipendenti, su disposizione dell'ordinatore primario di spesa, che è, appunto, il titolare del rapporto di CP_1
lavoro.
3. Le spese di lite.
Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione in giudizio ad opera del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di PA - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità del ricorso.
2. Nulla sulle spese di lite stante la contumacia del convenuto. CP_1 Così deciso in PA, il giorno 11 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di PA, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 778/2024
RG., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al Parte_1
ricorso, dagli Avv.ti Lucrezia Francesca Barba e Giada Maria Bonanno del Foro di
PA, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in
PA, Via Carducci n. 8/A;
RICORRENTE contro
RT
, con sede in PA,
[...]
via Melloni n.
4 - Palazzo della riserva – 43100, in persona del legale rappresentante pro tempore;
RESISTENTE TU ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 22.07.2024, conveniva in Parte_1
giudizio RT
, deducendo
[...]
l'illegittimità del provvedimento n. 7797227, a mezzo del quale il convenuto CP_1
richiedeva alla ricorrente la restituzione delle somme indebitamente percepite nel corso del rapporto di lavoro, per complessivi euro 12.936,40.
A fondamento della domanda, rappresentava:
- di avere sottoscritto, in data 1.09.2023, un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Istituto Comprensivo Malerba, con sede in Fornovo di Taro (PR), via Marconi n.
13, in qualità di docente di ruolo in prova (doc. 2 fasc. parte ricorrente);
- che il predetto Istituto, in data 17.04.2024, comunicava alla ricorrente la decadenza dal servizio a far data dall'1.09.2023 (doc. 3 fasc. parte ricorrente);
- che l'Istituto, in particolare, fondava il provvedimento di decadenza sulla circostanza che la ricorrente, nella procedura di assunzione, aveva omesso di dichiarare di essere stata condannata alla pena della reclusione di tre anni per bancarotta fraudolenta ed alla pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici per cinque anni;
- che, tuttavia, tale circostanza non corrispondeva al vero, in quanto la pena principale e accessoria della ricorrente veniva eseguita solo in data 9.02.2024, data a partire dalla quale la docente doveva considerarsi interdetta dai pubblici uffici;
- che l infatti, alla conclusione del Controparte_2
procedimento disciplinare, e vista la nota del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PA (con la quale veniva comunicato che le pene accessorie decorrevano dalla data in cui le stesse andavano eseguite), disponeva nei confronti della ricorrente la sospensione del servizio per la durata di anni cinque (doc. 4 fasc. parte ricorrente); - di avere pertanto impugnato, in data 10.06.2024, il provvedimento di decadenza, eccependone la nullità e l'illegittimità;
- di avere successivamente presentato, in data 15.07.2024, istanza di conciliazione presso l'ITL di PA-Reggio Emilia, il quale, tuttavia, al momento della presentazione del ricorso, non aveva ancora fissato il primo incontro (doc. 5 fasc. parte ricorrente);
- che il , in data 22.06.2024, notificava alla RT
ricorrente la richiesta di recupero del debito verso l'Erario per un importo di
€.12.936,40, ossia la restituzione della retribuzione percepita a far data dal 01.09.2023
(doc. 1 fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse fattuali, la ricorrente istava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“All'Ill.mo Tribunale di PA, in funzione del Giudice del Lavoro, espletati gli incombenti del rito, rigettata ogni contraria eccezione e deduzione, affinché Voglia:
- In via principale: dichiara nullo, annullabile o come meglio il provvedimento n°
7797227 per tutti i motivi esposti al punto A. del su esteso atto.
- In via ulteriormente principale: dichiarare non dovuta dalla lavoratrice la somma di
€.12936,40 per tutti i motivi esposti al punto B.
- In via subordinata: ridurre la somma alle sole mensilità di febbraio 2024 e Marzo
2024, per tutti i motivi esposti al punto B.
- In via ulteriormente subordinata: sospendere l'esecutorietà dell'impugnato provvedimento fino alla inoppugnabilità del provvedimento di decadenza.
Con Vittoria di spese e competenze per il presente Giudizio.”.
1.2. RT
, benché ritualmente
[...]
evocato, non si costituiva in giudizio;
di talché il Giudice, all'udienza del 10.12.2024, ne dichiarava la contumacia.
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 11.03.2025, il giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
Il ricorso è inammissibile, difettando, nel caso di specie, la legittimazione passiva in capo al convenuto. CP_1
Ed infatti unico soggetto legittimato passivamente in ordine alla domanda formulata dalla ricorrente è il , datore di lavoro della docente, cui fa capo Controparte_3
l'obbligo di pagamento delle retribuzioni a questa spettanti, così come l'eventuale diritto alla loro ripetizione.
Laddove, per contro, il attraverso le RT
Ragionerie Territoriali, è semplicemente l'ordinatore secondario di spesa, tenuto alla esecuzione dei pagamenti dei compensi di tutti i pubblici dipendenti, su disposizione dell'ordinatore primario di spesa, che è, appunto, il titolare del rapporto di CP_1
lavoro.
3. Le spese di lite.
Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione in giudizio ad opera del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di PA - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità del ricorso.
2. Nulla sulle spese di lite stante la contumacia del convenuto. CP_1 Così deciso in PA, il giorno 11 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri