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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/11/2024, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 727/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Iolanda Golia Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 727/2024 promossa da:
(C.F. e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. IACOPONI FRANCESCA C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il predetto Email_1
difensore, via A. Volta n. 6, Cecina (LI) avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la separazione personale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 2 aprile 2005, contraevano, in Pomarance (PI) matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Pomarance (PI) al n. 1, parte II, serie A, anno 2005; - che dall'unione dei due è nata la figlia, il 6 gennaio 2009; Per_1
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_1 Parte_2
pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 10.04.2024, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente alla figlia ancora minorenne;
Per_1
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della figlia ancora minorenne e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013;
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia Per_1
nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro; - che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pomarance (PI) il 2 aprile
2005 tra e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Parte_1 Parte_2
Pomarance (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2005, n. 1, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE l'assegnazione della ex casa coniugale posta in Pomarance (PI), Viale del Gallerone n.
23, di proprietà della Sig.ra la quale continuerà ad abitarvi con la figlia Parte_2 Per_1
provvedendo al pagamento delle relative utenze. I mobili, gli arredi e le pertinenze rimangono di esclusiva proprietà della ricorrente. Qualora l'immobile ex abitazione coniugale dovesse essere venduto dalla Sig.ra per qualsiasi tipo di motivazione –salvo motivi inerenti alla salute Parte_2
della madre o della figlia – il 50% della somma ricavata dalla suddetta vendita dovrà essere versato dalla Sig.ra a prescindere dalla minore o maggiore età di sul conto corrente Parte_2 Per_1
intestato alla medesima qualora già ne possieda uno oppure aprendo un apposito conto corrente dove far confluire la suddetta somma.
DISPONE l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori e la sua Per_1
collocazione presso la madre, mantenendo la residenza in Pomarance (PI), Viale del Gallerone n. 23.
Di conseguenza, le decisioni di maggior interesse relative all'educazione e istruzione della figlia e ogni altra questione di particolare importanza riguardante la stessa dovranno essere valutate da entrambi i genitori congiuntamente mentre sulle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
DISPONE che, nel rispetto della volontà, degli impegni e degli interessi della figlia, e fino a quando la stessa avrà compiuto la maggiore età, la minore rimarrà con il padre il sabato e la domenica Per_1
a settimane alterne, dalle h. 8,00 del sabato fino alla domenica dopo cena, quando il padre la riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Inoltre, il padre terrà con sé la figlia anche un pomeriggio a settimana con eventuale pernottamento, preferibilmente il mercoledì ma comunque, in base alle sue esigenze lavorative, da concordare con la Sig.ra trascorrerà con il padre Pt_2 Per_1
o con la madre due settimane anche non consecutive – secondo le esigenze del genitore che usufruisce delle ferie – nel mese in cui ogni genitore avrà diritto alle ferie secondo le proprie esigenze lavorative, concordandole con congruo anticipo con l'altro. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dalla figlia ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, concordandone preventivamente la suddivisione, così come tutte le altre festività. Il tutto salvo diversi accordi con i genitori e comunque secondo le esigenze e le volontà della figlia. Resta ferma la facoltà per ciascun genitore di sentire la figlia ogni volta che lo desideri quando quest'ultima si trovi con l'altro genitore o con i parenti dell'uno o dell'altro.
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, l'onere Parte_1
di corrispondere la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre rivalutazione Istat annuale, da versarsi a entro il giorno 05 di ogni mese mediante bonifico bancario sul Parte_2
conto corrente intestato alla sig.ra Pt_2
DISPONE che le spese straordinarie per la figlia saranno corrisposte da uno dei coniugi all'altro coniuge che sostiene la spesa nella misura del 50%, previa documentazione. Resta fermo che le spese straordinarie superiori a € 100,00 saranno previamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgenza e necessità. Il genitore che intende fare una spesa straordinaria subordinata al consenso dell'altro, deve darne comunicazione all'altro coniuge (via sms, email o fax) per consentire a quest'ultimo di esprimere il suo eventuale dissenso.
DISPONE che l'assegno unico, o ogni altro sostegno economico pubblico deve essere introdotto per la figlia, continuerà ad essere interamente percepito dalla Sig.ra Pt_2
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che i coniugi confermano di essere economicamente autosufficienti, di rinunciare a ogni contributo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra e di aver già definito prima della separazione ogni questione economica e patrimoniale.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Pomarance (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 19 novembre 2024.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Iolanda Golia Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 727/2024 promossa da:
(C.F. e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. IACOPONI FRANCESCA C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il predetto Email_1
difensore, via A. Volta n. 6, Cecina (LI) avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la separazione personale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 2 aprile 2005, contraevano, in Pomarance (PI) matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Pomarance (PI) al n. 1, parte II, serie A, anno 2005; - che dall'unione dei due è nata la figlia, il 6 gennaio 2009; Per_1
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_1 Parte_2
pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 10.04.2024, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente alla figlia ancora minorenne;
Per_1
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della figlia ancora minorenne e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013;
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia Per_1
nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro; - che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pomarance (PI) il 2 aprile
2005 tra e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Parte_1 Parte_2
Pomarance (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2005, n. 1, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE l'assegnazione della ex casa coniugale posta in Pomarance (PI), Viale del Gallerone n.
23, di proprietà della Sig.ra la quale continuerà ad abitarvi con la figlia Parte_2 Per_1
provvedendo al pagamento delle relative utenze. I mobili, gli arredi e le pertinenze rimangono di esclusiva proprietà della ricorrente. Qualora l'immobile ex abitazione coniugale dovesse essere venduto dalla Sig.ra per qualsiasi tipo di motivazione –salvo motivi inerenti alla salute Parte_2
della madre o della figlia – il 50% della somma ricavata dalla suddetta vendita dovrà essere versato dalla Sig.ra a prescindere dalla minore o maggiore età di sul conto corrente Parte_2 Per_1
intestato alla medesima qualora già ne possieda uno oppure aprendo un apposito conto corrente dove far confluire la suddetta somma.
DISPONE l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori e la sua Per_1
collocazione presso la madre, mantenendo la residenza in Pomarance (PI), Viale del Gallerone n. 23.
Di conseguenza, le decisioni di maggior interesse relative all'educazione e istruzione della figlia e ogni altra questione di particolare importanza riguardante la stessa dovranno essere valutate da entrambi i genitori congiuntamente mentre sulle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
DISPONE che, nel rispetto della volontà, degli impegni e degli interessi della figlia, e fino a quando la stessa avrà compiuto la maggiore età, la minore rimarrà con il padre il sabato e la domenica Per_1
a settimane alterne, dalle h. 8,00 del sabato fino alla domenica dopo cena, quando il padre la riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Inoltre, il padre terrà con sé la figlia anche un pomeriggio a settimana con eventuale pernottamento, preferibilmente il mercoledì ma comunque, in base alle sue esigenze lavorative, da concordare con la Sig.ra trascorrerà con il padre Pt_2 Per_1
o con la madre due settimane anche non consecutive – secondo le esigenze del genitore che usufruisce delle ferie – nel mese in cui ogni genitore avrà diritto alle ferie secondo le proprie esigenze lavorative, concordandole con congruo anticipo con l'altro. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dalla figlia ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, concordandone preventivamente la suddivisione, così come tutte le altre festività. Il tutto salvo diversi accordi con i genitori e comunque secondo le esigenze e le volontà della figlia. Resta ferma la facoltà per ciascun genitore di sentire la figlia ogni volta che lo desideri quando quest'ultima si trovi con l'altro genitore o con i parenti dell'uno o dell'altro.
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, l'onere Parte_1
di corrispondere la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre rivalutazione Istat annuale, da versarsi a entro il giorno 05 di ogni mese mediante bonifico bancario sul Parte_2
conto corrente intestato alla sig.ra Pt_2
DISPONE che le spese straordinarie per la figlia saranno corrisposte da uno dei coniugi all'altro coniuge che sostiene la spesa nella misura del 50%, previa documentazione. Resta fermo che le spese straordinarie superiori a € 100,00 saranno previamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgenza e necessità. Il genitore che intende fare una spesa straordinaria subordinata al consenso dell'altro, deve darne comunicazione all'altro coniuge (via sms, email o fax) per consentire a quest'ultimo di esprimere il suo eventuale dissenso.
DISPONE che l'assegno unico, o ogni altro sostegno economico pubblico deve essere introdotto per la figlia, continuerà ad essere interamente percepito dalla Sig.ra Pt_2
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che i coniugi confermano di essere economicamente autosufficienti, di rinunciare a ogni contributo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra e di aver già definito prima della separazione ogni questione economica e patrimoniale.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Pomarance (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 19 novembre 2024.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina