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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 5201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5201 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio il giudice ha depositato la sentenza che segue.
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice unico, ai sensi degli artt. 281 sexies e
281 terdecies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 il 16 novembre 2023 al numero 8213 avente per oggetto una controversia in materia di usucapione
TRA
, nato a [...] l'[...] (cf. Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di procura stesa in C.F._1
calce all'atto di citazione dall'Avv. Ludovico Montera, presso lo studio del quale, sito in Salerno alla via Diaz n. 12 è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (cf. Parte_1
); C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
1 Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. – richiamato dall'art. 281 terdecies
c.p.c. - sulla scorta delle conclusioni rassegnate nel corso dell'udienza del 18
dicembre 2025, integralmente richiamate in questa sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16 novembre 2023 , nato l'11 Parte_1
agosto 1963, ha adito il Tribunale di Salerno per ottenere l'accertamento dell'usucapione del diritto di proprietà del terreno agricolo sito in Capaccio
(Salerno), località Cafasso, identificato al foglio 34 del catasto e contrassegnato dalla particella 477, partita 918, appartenente a Parte_1
, nato il [...] – assente dinanzi al meditatore in sede di
[...]
procedura di mediazione obbligatoria -, rappresentando di aver posseduto il terreno uti dominus, in modo pacifico e indisturbato, da oltre venti anni,
avendolo coltivato e avendo provveduto a pagare il servizio idrico.
Instaurato il contraddittorio in data 22 marzo 2024, classe Parte_1
1937 ha deciso di non costituirsi.
All'esito dell'udienza del 23 maggio 2024, la causa, ritenuta sin da subito matura per la decisione, è stata differita per la discussione orale ai sensi della lettura coordinata degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. all'udienza del
18 dicembre 2025, all'esito della quale il Tribunale ha depositato la sentenza nel fascicolo telematico.
In limine, va dichiarata la contumacia di , nato a [...] Parte_1
(Salerno) il 04 gennaio 1937, il quale, sebbene regolarmente evocato in giudizio in data 22 marzo 2024, non ha accettato il contraddittorio.
Tanto puntualizzato, la controversia che impegna il Tribunale involge l'accertamento dei requisiti costitutivi dell'usucapione del diritto di proprietà
sull'appezzamento di terreno agricolo sito in Capaccio (Salerno), alla località
2 “Cafasso”, identificato al foglio 34 del catasto e contrassegnato dalla particella 477, partita 918.
Ebbene, ritiene questo giudice che la domanda non sia meritevole di accoglimento, in quanto , nato a [...] l'[...], Parte_1
non ha fornito puntuale dimostrazione dei requisiti costituitivi della fattispecie disciplinata dall'art. 1158 c.c., secondo cui “la proprietà dei beni
immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano
in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Procedendo con ordine, è noto, sul piano generale, che l'usucapione costituisce un effetto del possesso, definibile come il mezzo con cui, a seguito del possesso protratto per un certo tempo, e con la sussistenza di altri requisiti stabiliti dalla legge, si produce l'acquisto, a titolo originario, della proprietà (o di altri diritti reali di godimento). La ratio dell'istituto va rinvenuta, per un verso, nell'esigenza di rendere certa e stabile la proprietà,
nel senso che, altrimenti, sarebbe difficile, se non impossibile, la prova della provenienza del diritto di proprietà, dovendosi risalire al proprietario originario, e, per altro verso, nell'esigenza di favorire chi occupa l'immobile e lo rende produttivo, nell'interesse suo e della collettività, a fronte del proprietario che è inerte o lo trascura.
Dunque, i requisiti per la maturazione dell'usucapione sono il possesso e il tempo. Sotto il primo profilo, il possesso non deve essere vizioso (ne vi nec
clam), ossia non deve essere acquistato in modo violento, legittimandosi, al contrario, la violenza nei rapporti tra i consociati (ne cives ad arma ruant), né
clandestino, non potendosi attribuire valore ad una condotta, se non fraudolenta, quantomeno occulta, e quindi tale da impedire all'interessato di reagire con i rimedi predisposti dall'ordinamento. Sotto il secondo profilo, il
3 possesso deve essere continuativo per almeno venti anni, senza subire interruzioni, che possono essere civili, ossia quelle contemplate negli artt.
2943-2945 o naturali qualora il possessore sia stato privato del possesso per oltre un anno.
È noto altresì che, in tema di usucapione, il possesso si deve manifestare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà
o altro diritto reale, non ravvisabile nel mero godimento della cosa ove questo non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto.
Più nel dettaglio, è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. L'attore deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Detto altrimenti, ai fini dell'usucapione, è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. n. 31238 del 2021,
che richiama Cass. n. 23849 del 2018).
È dunque onere di colui che assume d'essere il proprietario di un bene provare il corpus e l'animus della fattispecie acquisitiva (Cass. n. 12894 del
2002), sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che l'elemento soggettivo possa desumersi da quello oggettivo (Cass. n. 15755 del 2001).
La prova si esaurisce, sostanzialmente, dunque, nella prova del possesso
(Cass. n. 7894 del 2000; Cass. n. 3063 del 2000; Cass. n. 43 del 2000; App.
Roma del 29 ottobre 2002). Di conseguenza, dovendosi provare null'altro che
4 una situazione di fatto, non sussistono limitazioni legali (si veda già Cass. n.
4068 del 1975 e Cass. n. 2977 del 2019, secondo cui la prova degli estremi integratori di un possesso "ad usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni). Inoltre, l'assolvimento dell'onere probatorio è soggetto alla regola della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che
non”, essendo invece estranea a tale giudizio la regola, propria del processo penale, della prova “oltre ogni ragionevole dubbio” (Cass. n. 3487 del 2019).
Sul piano della prova, va anche soggiunto che la delicatezza delle questioni in gioco – rappresentate dalla perdita del diritto di proprietà e dal contestuale acquisto di esso in capo ad altro soggetto - impone al giudicante un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla Carta europea dei diritti dell'Uomo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che si risolve nell'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento – anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà,
prevalente sul precedente titolo dominicale.
Più nello specifico, per costante orientamento giurisprudenziale, in materia di usucapione, la prova del suo maturarsi deve essere piena, rigorosa, certa e completa (Cass. n. 2326 del 1981). Ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'intero onere probatorio ricade su chi, sotto qualunque forma, faccia valere l'usucapione, e riguarda: a) l'esatta individuazione della cosa oggetto del possesso, nonché
del diritto reale a questo corrispondente (Cass. n. 3484 del 1972); b) il permanere del possesso con tutti i caratteri necessari ai fini dell'usucapione,
per tutto lo statutum tempus.
5 Invero, affinché si abbia possesso “ad usucapionem”, è necessaria – deve ribadirsi - la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa,
corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un “ius in re aliena”,
manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare. A tale scopo è necessario che quella signoria permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'“animus” che il “corpus”, nel senso che il possessore in ogni momento deve poter esplicare gli atti di signoria e che, in ogni caso, i singoli atti e le singole attività non siano dovute a mera tolleranza. Questa è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato (Cass. n. 8662 del 2010, n. 18392 del 2006, n.
4436 del 1996, n. 4092 del 1992, n. 1300 del 1980).
Ciò posto in punto di diritto, va osservato che l'attore ha chiaramente affidato la propria domanda, in via principale, al mezzo istruttorio della testimonianza. Al riguardo, deve rilevarsi che siffatta prova ben può
costituire anche l'unico strumento per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine per l'usucapione (Cass. n. 7692 del 1999). Tuttavia,
giova rammentare che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova e alla
6 controparte la preparazione di un'adeguata difesa (si veda Cass. n. 20997 del
2011). Del resto, l'articolazione della prova orale non può avvenire in modo generico e impreciso, ma deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare (già Cass. n. 1938 del 1987); ciò comporta che i capitoli articolati dalle parti per essere ammissibili debbano fissare temporalmente in modo preciso l'episodio da provare - con indicazione della relativa data - sul quale deve riferire il teste, nonché specificare il luogo e la circostanza in cui il fatto si sarebbe verificato, le modalità di accadimento dello stesso nonché i soggetti presenti (Cass. n. 9547 del 2009; Cass. n. 20997 del 2011).
Ancora, nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione, in cui la cronologia dei fatti assume un peculiare rilievo, risulta inoltre particolarmente calzante il richiamo all'orientamento della Suprema
Corte secondo cui "La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non
solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche
che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di
consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla
controparte la preparazione di un'adeguata difesa (..) " (vedasi Cass. n.
20997 del 2011; in senso analogo, si confronti ancora Cass. n. 9547 del
2009). Priva di rilievo, secondo la giurisprudenza unanime, deve essere considerata, allora, la testimonianza allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali "ha posseduto", "si è comportato come
proprietario" od anche "ha utilizzato" (senza specificare come), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza,
ad esprimere valutazioni (si confronti Cass. n. 1824 del 2000, secondo cui la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività
7 attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi;
conforme Cass. n.
22720 del 2014).
Pertanto, del tutto irrilevante è apparso a questo Tribunale il capitolo di prova di cui alla lettera d) [“vero che a partire dal 30.03.2002, il Sig.r Parte_1
, nato a [...] il [...], ha goduto e gode, in via
[...]
esclusiva, in modo pieno ed indisturbato, del terreno agricolo sito in
Capaccio (Sa), loc. Cafasso, identificato al NCEU al foglio 34, particella
477, partita 918;”).
Ancora, come già anticipato, l'attore che agisce per sentire dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore deve fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità
e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo altresì che gli atti compiuti rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
In tale prospettiva, nella consapevolezza di un contrario assetto interpretativo
(si confronti Cass. n. 26984 del 2013; Cass. n. 7500 del 2006; Cass. n. 11286
del 1998), deve, innanzitutto, osservarsi che, secondo la più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus di un fondo destinato ad uso agricolo, la dimostrazione dello svolgimento della coltivazione, poiché tale attività è
8 pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime,
comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (così, per indirizzo consolidato, Cass. n. 11663 del 2024; Cass. n. 1796 del 2022; Cass.
n. 6123 del 2020; Cass. n. 18215 del 2013; Cass. n. 19478 del 2007).
In altri termini, la coltivazione del fondo non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività
materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è
svolta uti dominus; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (Cass. n. 11663 del
2024; Cass. n. 17376 del 2018; Cass. n. 6123 del 2020; Cass. n. 18215 del
2013).
Se così è, i temi di prova afferenti alle attività di coltivazione riconducibili al ricorrente (e ai connessi benefici economici erogati da AGEA) sono del tutto irrilevanti e, pertanto, su di essi, non è stata svola l'istruttoria richiesta. Ed
infatti, il raggiungimento della prova circa la riferibilità delle summenzionate attività di coltivazione e di generale cura dell'appezzamento di terreno all'odierno ricorrente non avrebbe comportato, di per sé, la dimostrazione di una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui, ma la rappresentazione, piuttosto, di una serie di condizioni pienamente compatibili con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera
9 tolleranza del proprietario, condizioni inidonee ad esprimere l'intento di escludere i terzi dalla relazione materiale con la res.
Differentemente, la circostanza dotata d'indubbia valenza persuasiva circa il godimento e lo sfruttamento del fondo agricolo uti dominus è, senza dubbio,
la recinzione dell'area, univoca espressione della facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene, facoltà (cd. ius excludendi alios) che costituisce l'oggetto del diritto di proprietà. In tema, in giurisprudenza, è stato invero osservato che, con specifico riferimento ai fondi agricoli - che, per loro stessa natura, sono destinati allo sfruttamento agricolo - si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba,
essere manifestato. “Al riguardo, va considerato che la più eclatante
espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere
il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo,
quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios.
Ciò non esclude, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad
escludere i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde;
tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una
manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in
relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con
esso. Pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del
quale intenda usucapire la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver
compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di
proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo
godimento; esclusione che trova la sua primaria espressione, come già detto,
nella recinzione del fondo” (così testualmente Cass. n. 1796 del 2022).
10 La circostanza della recinzione, però, non è stata affatto allegata dalla parte ricorrente, che, conseguentemente, rispetto a essa non ha promosso alcuna istanza istruttoria.
Su aggiunga, poi, che il documento contenente la stampa dei dati afferenti al fascicolo aziendale (allegato denominato “Atto_iscrizione_Agea”) dà atto, da un lato, della disponibilità del terreno de quo agitur in capo all'odierno ricorrente a titolo di “comodato” [si confronti, specificamente, il punto 11)
alla seconda pagina, che fa riferimento proprio al fondo identificato al foglio
34 e contrassegnato dalla 477] e, dall'altro lato, dell'inserimento (si veda la sesta pagina), nel già riferito fascicolo, tra gli altri, di documenti afferenti a detto titolo, quali il contratto e, con precipuo riferimento al fondo in esame
(si confrontino i dati relativi al numero di protocollo
AGEA.CAA.25840000334) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità del comodatario e le generalità del proprietario comodante [il documento citato – prodotto dalla parte ricorrente - rappresenta una copia (o estratto) analogica del documento informatico, non sottoscritto,
costituito dalla corrispondente pagina web, la quale è ricompresa nella definizione di documento informatico, di cui all'art. 1, lett. p) del d.lgs. n. 82
del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), avente efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., sicché, giusta l'art. 23 del medesimo d.lgs. n. 82 del 2005, si presume conforme, quanto ai dati e alle operazioni in essa riportati, ai dati ricavabili dalla pagina web, in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite (si veda anche Cass. n. 17810
del 2020; Cass. n. 2607 del 2024)].
In tale ottica, allora, l'attivazione (e il pagamento) delle utenze – circostanza che pure la parte ricorrente ha valorizzato – costituisce un fatto certamente
11 compatibile con la detenzione qualificata discendente dalla stipulazione del contratto di comodato, comunque inferibile dai documenti prodotti [si veda,
sul punto, l'art. 1808, comma primo, c.c., norma tesa a escludere che il comodatario abbia diritto al rimborso delle spese sostenute per l'uso della cosa, sullo sfondo della quale si colloca, evidentemente, il principio per il quale l'onere economico per l'uso della cosa deve far carico al comodatario;
tra gli oneri economici per l'uso della cosa è certamente annoverabile quello relativo alle utenze (arg. Cass. n. 12942 del 2007)], non apparendo affatto indice univoco e pregnante dell'esercizio del possesso uti dominus (Cass.
21726 del 2019).
In tale prospettiva, avrebbe giovato al ricorrente invocante l'usucapione del terreno, identificato al foglio 34 e contrassegnato dalla particella 477, la dimostrazione di una sopraggiunta interversio possessionis nei modi previsti dall'articolo 1141, comma secondo, c.c., che – come noto - rappresenta una forma di acquisto a titolo originario del possesso determinato dal mutamento del titolo a fondamento della disponibilità materiale della res per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione manifestata dal detentore nei confronti del possessore (analoga disposizione è contenuta nell'art. 1164
c.c., disciplinante i rapporti tra possesso di un diritto reale limitato e diritto di proprietà). È appena il caso di rammentare, sul punto, che, ai fini dell'accertamento dell'interversione di cui al secondo comma dell'art. 1141
c.c., occorre l'allegazione e la prova della trasformazione della detenzione in possesso utile ad usucapionem attraverso il compimento di idonee attività
materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario-
possessore (Cass. n. 7271 del 2003), non essendo sufficienti né il prolungarsi della detenzione né il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del
12 possesso che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (Cass. n. 14593
del 2011; Cass. n. 21252 del 2007; Cass. n. 4701 del 1999; Cass. n. 10289 del
2018).
La questione dell'interversio possessionis, però, non integra affatto il thema
decidendum ac probandum, in quanto non è stato specificamente e univocamente lambito dalle deduzioni argomentative della parte ricorrente.
In definitiva, per le assorbenti ragioni che precedono, la domanda promossa dall'attore non merita accoglimento.
La mancata costituzione del resistente preclude la regolamentazione delle spese di lite (si confronti Cass. n. 20869 del 2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice unico, dott. Giulio Fortunato, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1) dichiara la contumacia di , nato a [...] il Parte_1
04 gennaio 1937
2) rigetta la domanda di accertamento dell'usucapione proposta nell'interesse di , nato a [...] l'[...]; Parte_1
3) dichiara non doversi provvedere sulle spese di lite.
Salerno, 18 dicembre 2025
Il giudice dott. Giulio Fortunato
13
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice unico, ai sensi degli artt. 281 sexies e
281 terdecies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 il 16 novembre 2023 al numero 8213 avente per oggetto una controversia in materia di usucapione
TRA
, nato a [...] l'[...] (cf. Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di procura stesa in C.F._1
calce all'atto di citazione dall'Avv. Ludovico Montera, presso lo studio del quale, sito in Salerno alla via Diaz n. 12 è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (cf. Parte_1
); C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
1 Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. – richiamato dall'art. 281 terdecies
c.p.c. - sulla scorta delle conclusioni rassegnate nel corso dell'udienza del 18
dicembre 2025, integralmente richiamate in questa sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16 novembre 2023 , nato l'11 Parte_1
agosto 1963, ha adito il Tribunale di Salerno per ottenere l'accertamento dell'usucapione del diritto di proprietà del terreno agricolo sito in Capaccio
(Salerno), località Cafasso, identificato al foglio 34 del catasto e contrassegnato dalla particella 477, partita 918, appartenente a Parte_1
, nato il [...] – assente dinanzi al meditatore in sede di
[...]
procedura di mediazione obbligatoria -, rappresentando di aver posseduto il terreno uti dominus, in modo pacifico e indisturbato, da oltre venti anni,
avendolo coltivato e avendo provveduto a pagare il servizio idrico.
Instaurato il contraddittorio in data 22 marzo 2024, classe Parte_1
1937 ha deciso di non costituirsi.
All'esito dell'udienza del 23 maggio 2024, la causa, ritenuta sin da subito matura per la decisione, è stata differita per la discussione orale ai sensi della lettura coordinata degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. all'udienza del
18 dicembre 2025, all'esito della quale il Tribunale ha depositato la sentenza nel fascicolo telematico.
In limine, va dichiarata la contumacia di , nato a [...] Parte_1
(Salerno) il 04 gennaio 1937, il quale, sebbene regolarmente evocato in giudizio in data 22 marzo 2024, non ha accettato il contraddittorio.
Tanto puntualizzato, la controversia che impegna il Tribunale involge l'accertamento dei requisiti costitutivi dell'usucapione del diritto di proprietà
sull'appezzamento di terreno agricolo sito in Capaccio (Salerno), alla località
2 “Cafasso”, identificato al foglio 34 del catasto e contrassegnato dalla particella 477, partita 918.
Ebbene, ritiene questo giudice che la domanda non sia meritevole di accoglimento, in quanto , nato a [...] l'[...], Parte_1
non ha fornito puntuale dimostrazione dei requisiti costituitivi della fattispecie disciplinata dall'art. 1158 c.c., secondo cui “la proprietà dei beni
immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano
in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Procedendo con ordine, è noto, sul piano generale, che l'usucapione costituisce un effetto del possesso, definibile come il mezzo con cui, a seguito del possesso protratto per un certo tempo, e con la sussistenza di altri requisiti stabiliti dalla legge, si produce l'acquisto, a titolo originario, della proprietà (o di altri diritti reali di godimento). La ratio dell'istituto va rinvenuta, per un verso, nell'esigenza di rendere certa e stabile la proprietà,
nel senso che, altrimenti, sarebbe difficile, se non impossibile, la prova della provenienza del diritto di proprietà, dovendosi risalire al proprietario originario, e, per altro verso, nell'esigenza di favorire chi occupa l'immobile e lo rende produttivo, nell'interesse suo e della collettività, a fronte del proprietario che è inerte o lo trascura.
Dunque, i requisiti per la maturazione dell'usucapione sono il possesso e il tempo. Sotto il primo profilo, il possesso non deve essere vizioso (ne vi nec
clam), ossia non deve essere acquistato in modo violento, legittimandosi, al contrario, la violenza nei rapporti tra i consociati (ne cives ad arma ruant), né
clandestino, non potendosi attribuire valore ad una condotta, se non fraudolenta, quantomeno occulta, e quindi tale da impedire all'interessato di reagire con i rimedi predisposti dall'ordinamento. Sotto il secondo profilo, il
3 possesso deve essere continuativo per almeno venti anni, senza subire interruzioni, che possono essere civili, ossia quelle contemplate negli artt.
2943-2945 o naturali qualora il possessore sia stato privato del possesso per oltre un anno.
È noto altresì che, in tema di usucapione, il possesso si deve manifestare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà
o altro diritto reale, non ravvisabile nel mero godimento della cosa ove questo non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto.
Più nel dettaglio, è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. L'attore deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Detto altrimenti, ai fini dell'usucapione, è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. n. 31238 del 2021,
che richiama Cass. n. 23849 del 2018).
È dunque onere di colui che assume d'essere il proprietario di un bene provare il corpus e l'animus della fattispecie acquisitiva (Cass. n. 12894 del
2002), sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che l'elemento soggettivo possa desumersi da quello oggettivo (Cass. n. 15755 del 2001).
La prova si esaurisce, sostanzialmente, dunque, nella prova del possesso
(Cass. n. 7894 del 2000; Cass. n. 3063 del 2000; Cass. n. 43 del 2000; App.
Roma del 29 ottobre 2002). Di conseguenza, dovendosi provare null'altro che
4 una situazione di fatto, non sussistono limitazioni legali (si veda già Cass. n.
4068 del 1975 e Cass. n. 2977 del 2019, secondo cui la prova degli estremi integratori di un possesso "ad usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni). Inoltre, l'assolvimento dell'onere probatorio è soggetto alla regola della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che
non”, essendo invece estranea a tale giudizio la regola, propria del processo penale, della prova “oltre ogni ragionevole dubbio” (Cass. n. 3487 del 2019).
Sul piano della prova, va anche soggiunto che la delicatezza delle questioni in gioco – rappresentate dalla perdita del diritto di proprietà e dal contestuale acquisto di esso in capo ad altro soggetto - impone al giudicante un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla Carta europea dei diritti dell'Uomo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che si risolve nell'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento – anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà,
prevalente sul precedente titolo dominicale.
Più nello specifico, per costante orientamento giurisprudenziale, in materia di usucapione, la prova del suo maturarsi deve essere piena, rigorosa, certa e completa (Cass. n. 2326 del 1981). Ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'intero onere probatorio ricade su chi, sotto qualunque forma, faccia valere l'usucapione, e riguarda: a) l'esatta individuazione della cosa oggetto del possesso, nonché
del diritto reale a questo corrispondente (Cass. n. 3484 del 1972); b) il permanere del possesso con tutti i caratteri necessari ai fini dell'usucapione,
per tutto lo statutum tempus.
5 Invero, affinché si abbia possesso “ad usucapionem”, è necessaria – deve ribadirsi - la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa,
corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un “ius in re aliena”,
manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare. A tale scopo è necessario che quella signoria permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'“animus” che il “corpus”, nel senso che il possessore in ogni momento deve poter esplicare gli atti di signoria e che, in ogni caso, i singoli atti e le singole attività non siano dovute a mera tolleranza. Questa è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato (Cass. n. 8662 del 2010, n. 18392 del 2006, n.
4436 del 1996, n. 4092 del 1992, n. 1300 del 1980).
Ciò posto in punto di diritto, va osservato che l'attore ha chiaramente affidato la propria domanda, in via principale, al mezzo istruttorio della testimonianza. Al riguardo, deve rilevarsi che siffatta prova ben può
costituire anche l'unico strumento per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine per l'usucapione (Cass. n. 7692 del 1999). Tuttavia,
giova rammentare che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova e alla
6 controparte la preparazione di un'adeguata difesa (si veda Cass. n. 20997 del
2011). Del resto, l'articolazione della prova orale non può avvenire in modo generico e impreciso, ma deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare (già Cass. n. 1938 del 1987); ciò comporta che i capitoli articolati dalle parti per essere ammissibili debbano fissare temporalmente in modo preciso l'episodio da provare - con indicazione della relativa data - sul quale deve riferire il teste, nonché specificare il luogo e la circostanza in cui il fatto si sarebbe verificato, le modalità di accadimento dello stesso nonché i soggetti presenti (Cass. n. 9547 del 2009; Cass. n. 20997 del 2011).
Ancora, nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione, in cui la cronologia dei fatti assume un peculiare rilievo, risulta inoltre particolarmente calzante il richiamo all'orientamento della Suprema
Corte secondo cui "La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non
solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche
che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di
consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla
controparte la preparazione di un'adeguata difesa (..) " (vedasi Cass. n.
20997 del 2011; in senso analogo, si confronti ancora Cass. n. 9547 del
2009). Priva di rilievo, secondo la giurisprudenza unanime, deve essere considerata, allora, la testimonianza allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali "ha posseduto", "si è comportato come
proprietario" od anche "ha utilizzato" (senza specificare come), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza,
ad esprimere valutazioni (si confronti Cass. n. 1824 del 2000, secondo cui la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività
7 attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi;
conforme Cass. n.
22720 del 2014).
Pertanto, del tutto irrilevante è apparso a questo Tribunale il capitolo di prova di cui alla lettera d) [“vero che a partire dal 30.03.2002, il Sig.r Parte_1
, nato a [...] il [...], ha goduto e gode, in via
[...]
esclusiva, in modo pieno ed indisturbato, del terreno agricolo sito in
Capaccio (Sa), loc. Cafasso, identificato al NCEU al foglio 34, particella
477, partita 918;”).
Ancora, come già anticipato, l'attore che agisce per sentire dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore deve fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità
e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo altresì che gli atti compiuti rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
In tale prospettiva, nella consapevolezza di un contrario assetto interpretativo
(si confronti Cass. n. 26984 del 2013; Cass. n. 7500 del 2006; Cass. n. 11286
del 1998), deve, innanzitutto, osservarsi che, secondo la più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus di un fondo destinato ad uso agricolo, la dimostrazione dello svolgimento della coltivazione, poiché tale attività è
8 pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime,
comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (così, per indirizzo consolidato, Cass. n. 11663 del 2024; Cass. n. 1796 del 2022; Cass.
n. 6123 del 2020; Cass. n. 18215 del 2013; Cass. n. 19478 del 2007).
In altri termini, la coltivazione del fondo non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività
materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è
svolta uti dominus; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (Cass. n. 11663 del
2024; Cass. n. 17376 del 2018; Cass. n. 6123 del 2020; Cass. n. 18215 del
2013).
Se così è, i temi di prova afferenti alle attività di coltivazione riconducibili al ricorrente (e ai connessi benefici economici erogati da AGEA) sono del tutto irrilevanti e, pertanto, su di essi, non è stata svola l'istruttoria richiesta. Ed
infatti, il raggiungimento della prova circa la riferibilità delle summenzionate attività di coltivazione e di generale cura dell'appezzamento di terreno all'odierno ricorrente non avrebbe comportato, di per sé, la dimostrazione di una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui, ma la rappresentazione, piuttosto, di una serie di condizioni pienamente compatibili con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera
9 tolleranza del proprietario, condizioni inidonee ad esprimere l'intento di escludere i terzi dalla relazione materiale con la res.
Differentemente, la circostanza dotata d'indubbia valenza persuasiva circa il godimento e lo sfruttamento del fondo agricolo uti dominus è, senza dubbio,
la recinzione dell'area, univoca espressione della facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene, facoltà (cd. ius excludendi alios) che costituisce l'oggetto del diritto di proprietà. In tema, in giurisprudenza, è stato invero osservato che, con specifico riferimento ai fondi agricoli - che, per loro stessa natura, sono destinati allo sfruttamento agricolo - si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba,
essere manifestato. “Al riguardo, va considerato che la più eclatante
espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere
il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo,
quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios.
Ciò non esclude, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad
escludere i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde;
tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una
manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in
relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con
esso. Pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del
quale intenda usucapire la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver
compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di
proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo
godimento; esclusione che trova la sua primaria espressione, come già detto,
nella recinzione del fondo” (così testualmente Cass. n. 1796 del 2022).
10 La circostanza della recinzione, però, non è stata affatto allegata dalla parte ricorrente, che, conseguentemente, rispetto a essa non ha promosso alcuna istanza istruttoria.
Su aggiunga, poi, che il documento contenente la stampa dei dati afferenti al fascicolo aziendale (allegato denominato “Atto_iscrizione_Agea”) dà atto, da un lato, della disponibilità del terreno de quo agitur in capo all'odierno ricorrente a titolo di “comodato” [si confronti, specificamente, il punto 11)
alla seconda pagina, che fa riferimento proprio al fondo identificato al foglio
34 e contrassegnato dalla 477] e, dall'altro lato, dell'inserimento (si veda la sesta pagina), nel già riferito fascicolo, tra gli altri, di documenti afferenti a detto titolo, quali il contratto e, con precipuo riferimento al fondo in esame
(si confrontino i dati relativi al numero di protocollo
AGEA.CAA.25840000334) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità del comodatario e le generalità del proprietario comodante [il documento citato – prodotto dalla parte ricorrente - rappresenta una copia (o estratto) analogica del documento informatico, non sottoscritto,
costituito dalla corrispondente pagina web, la quale è ricompresa nella definizione di documento informatico, di cui all'art. 1, lett. p) del d.lgs. n. 82
del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), avente efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., sicché, giusta l'art. 23 del medesimo d.lgs. n. 82 del 2005, si presume conforme, quanto ai dati e alle operazioni in essa riportati, ai dati ricavabili dalla pagina web, in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite (si veda anche Cass. n. 17810
del 2020; Cass. n. 2607 del 2024)].
In tale ottica, allora, l'attivazione (e il pagamento) delle utenze – circostanza che pure la parte ricorrente ha valorizzato – costituisce un fatto certamente
11 compatibile con la detenzione qualificata discendente dalla stipulazione del contratto di comodato, comunque inferibile dai documenti prodotti [si veda,
sul punto, l'art. 1808, comma primo, c.c., norma tesa a escludere che il comodatario abbia diritto al rimborso delle spese sostenute per l'uso della cosa, sullo sfondo della quale si colloca, evidentemente, il principio per il quale l'onere economico per l'uso della cosa deve far carico al comodatario;
tra gli oneri economici per l'uso della cosa è certamente annoverabile quello relativo alle utenze (arg. Cass. n. 12942 del 2007)], non apparendo affatto indice univoco e pregnante dell'esercizio del possesso uti dominus (Cass.
21726 del 2019).
In tale prospettiva, avrebbe giovato al ricorrente invocante l'usucapione del terreno, identificato al foglio 34 e contrassegnato dalla particella 477, la dimostrazione di una sopraggiunta interversio possessionis nei modi previsti dall'articolo 1141, comma secondo, c.c., che – come noto - rappresenta una forma di acquisto a titolo originario del possesso determinato dal mutamento del titolo a fondamento della disponibilità materiale della res per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione manifestata dal detentore nei confronti del possessore (analoga disposizione è contenuta nell'art. 1164
c.c., disciplinante i rapporti tra possesso di un diritto reale limitato e diritto di proprietà). È appena il caso di rammentare, sul punto, che, ai fini dell'accertamento dell'interversione di cui al secondo comma dell'art. 1141
c.c., occorre l'allegazione e la prova della trasformazione della detenzione in possesso utile ad usucapionem attraverso il compimento di idonee attività
materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario-
possessore (Cass. n. 7271 del 2003), non essendo sufficienti né il prolungarsi della detenzione né il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del
12 possesso che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (Cass. n. 14593
del 2011; Cass. n. 21252 del 2007; Cass. n. 4701 del 1999; Cass. n. 10289 del
2018).
La questione dell'interversio possessionis, però, non integra affatto il thema
decidendum ac probandum, in quanto non è stato specificamente e univocamente lambito dalle deduzioni argomentative della parte ricorrente.
In definitiva, per le assorbenti ragioni che precedono, la domanda promossa dall'attore non merita accoglimento.
La mancata costituzione del resistente preclude la regolamentazione delle spese di lite (si confronti Cass. n. 20869 del 2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice unico, dott. Giulio Fortunato, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1) dichiara la contumacia di , nato a [...] il Parte_1
04 gennaio 1937
2) rigetta la domanda di accertamento dell'usucapione proposta nell'interesse di , nato a [...] l'[...]; Parte_1
3) dichiara non doversi provvedere sulle spese di lite.
Salerno, 18 dicembre 2025
Il giudice dott. Giulio Fortunato
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