Articolo 28 della Legge 26 aprile 1974, n. 191
Articolo 27Articolo 29
Versione
8 giugno 1974
Art. 28.
La costruzione delle linee di contatto per trazione elettrica e' regolata da disposizioni emanate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
L'altezza minima dal piano del ferro del conduttore di contatto non potra' comunque essere inferiore a metri 4,40.
Entrata in vigore il 8 giugno 1974