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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 02/10/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1237/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1237/2024 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SC AM, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Via Ginori,
n. 26, risulta elettivamente domiciliato;
- ATTORE OPPONENTE
E
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Controparte_2 P.IVA_2
Ludini, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso la casella pec dello stesso, e per essa quale mandataria (c.f. ), Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Miceli Sopo, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Brescia, Via Corfù, n. 102, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.-
Conclusioni: all'udienza del 01/10/2025, come in atti riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 tardiva ex art. 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 752/2010, emesso dal Tribunale di Grosseto in data 31.08.2010, con il quale veniva ingiunto al pagamento della somma pari ad € 775.953,76, nei confronti di IN SA OL s.p.a., in forza di una fideiussione concessa in data 03.08.2004, a garanzia delle obbligazioni contratte da Parte_2 derivanti da contratti di apertura di credito.
[...]
L'opponente citava in giudizio IN SA OL s.p.a., titolare originaria del credito,
quale cessionaria della pretesa creditoria, e per essa quale Controparte_2 mandataria Controparte_4
Il motivo di opposizione si incentrava, perlopiù, sulla vessatorietà della clausola contenuta nella suddetta fideiussione all'art. 6, comportante la deroga all'art. 1957 c.c., in quanto violativa della disciplina consumeristica (artt. 33 e ss D.lgs. n. 206/2005).
Per tali ragioni parte opponente formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di
Grosseto – rigettata ogni contraria istanza – previa revoca o sospensione della efficacia esecutiva, revocare il decreto ingiuntivo numero 752 / 2010 emesso dal Tribunale di
Grosseto in data 31 agosto 2010, procedimento presupposto numero 2380 / 2010 - stante la perdita di efficacia della fideiussione concessa da decorso invano il Parte_1 termine semestrale dettato dall'articolo 1957 cod. civ.; disapplicata la norma contrattuale inserita nell'articolo 6) delle condizioni di contratto associate alla fideiussione firmata da – quale contraente consumatore – il 4 novembre Parte_1
1999; clausola inefficace poiché responsabile di significativo squilibrio in assenza di specifica trattativa”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta CP_2
e per essa quale mandataria chiedendo il rigetto
[...] Controparte_4 dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito adottati tutti gli opportuni provvedimenti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedere:
Accertare e dichiarare la legittimazione ad agire di per mezzo Controparte_2 della procuratrice speciale (qui rappresentata da Controparte_4 [...]
, in quanto titolare del credito ceduto oggetto della procedura Controparte_5 esecutiva r.g.e. n. 309/2013 del Tribunale di Grosseto;
- 2 -
Per l'effetto revocare l'ordinanza emessa il 15 ottobre 2021 e notificata il 21 ottobre
2021 resa nel procedimento r.g.e. n. 309/2013 del Tribunale di Grosseto con cui è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva e, per l'effetto, disporre la prosecuzione della stessa;
Riformare il predetto provvedimento anche in punto di spese legali, secondo il principio della soccombenza.
Con vittoria di spese e competenze legali”.
Non si costituiva in giudizio IN SA OL s.p.a..
In data 09.12.2024 si costituiva in giudizio quale nuova procuratrice Controparte_3 speciale di in forza di una valida procura prodotta agli atti. Controparte_2
Con ordinanza del 18.12.2024, resa all'esito dell'udienza dell'11.12.2024, il giudice accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c. ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
All'udienza del 01.10.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice rimetteva la causa in decisione.
Orbene, passando all'analisi del merito dell'opposizione, la stessa risulta fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
La presente opposizione origina dalla sentenza resa dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 9479/2023, nella parte in cui stabilisce che la stabilità del decreto ingiuntivo non opposto dal consumatore possa essere messa in discussione relativamente alla questione concernente la sussistenza o meno di clausole abusive nel contratto consumeristico, in assenza di una motivazione sul punto nel titolo monitorio.
Dunque, le Sezioni Unite, oltre ad imporre al giudice del monitorio un obbligo cognitivo e motivazionale in ordine all'assenza di clausole vessatorie, quando viene in rilievo un contratto stipulato da un consumatore, ha stabilito che, ove tale motivazione manchi, la nullità delle clausole vada rilevata, anche in via officiosa, in sede esecutiva fino al momento della vendita o dell'assegnazione, con avviso al consumatore della possibilità di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., nell'ambito della quale la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo può essere sospesa, ai sensi dell'art. 649 c.p.c..
Pertanto, in questa sede il sindacato giurisdizionale deve involgere unicamente il carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto posto alla base del decreto ingiuntivo, non prevedendo quest'ultimo una motivazione in tal senso, senza che sia possibile rimettere in
- 3 -
discussione l'intero rapporto, alla luce del bilanciamento tra il valore dell'intangibilità del giudicato e il principio di effettività della tutela consumeristica, di matrice eurounitaria.
Ed infatti, il thema decidendum del presente giudizio non potrà che involgere unicamente l'eventuale abusività delle clausole con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo, restando fuori ogni altra questione, comprese quelle concernenti la legittimazione attiva dell'opposta.
Ciò premesso, in ordine alla natura di consumatore dell'opponente, bisogna osservare che riveste la qualifica di socio della società debitrice principale, Parte_1 [...]
con una quota di partecipazione al 15%, rispetto alla quale si costituiva Parte_2 fideiussore a garanzia delle aperture di credito accordate all'impresa da IN SA OL
s.p.a..
Ebbene, in tema di fideiussione, va osservato che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore (“in materia di contratti stipulati dal
"consumatore", con riferimento ad un contratto di fideiussione stipulato da uno dei soci in favore della società, i requisiti soggettivi validi per l'applicazione della disciplina legislativa consumeristica, vanno stimati tenendo conto delle parti del medesimo (e non già del differente contratto principale), attribuendo rilievo –sulla scorta della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sent. 19/11/2005, in causa C-74/15 )- sia Per_1 all'entità della partecipazione al capitale sociale, sia all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore”, Corte appello Torino, n.
940/2022). Dunque, bisogna ritenere consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire un atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (ex multis Cass. Civ. n. 28217/2021; Cass. Civ. n. 1666/2020; Cass. Civ. Sez. Un. n.
5868/2023; Cass. Civ. n. 19516/2024).
- 4 -
Pertanto, deve darsi rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore
(Cass. Civ. n. 32225/2018).
Nel caso di specie, la partecipazione societaria è pacificamente del tutto minoritaria (15%) e, inoltre, non sono risultate qualità gestorie incidenti, men che meno al momento della stipula del contratto, idonee ad incidere sull'andamento della società, né tantomeno il ruolo di amministratore (all. 5 alla comparsa di costituzione di
. Controparte_2
Deve essere, pertanto, ritenuta applicabile la disciplina del Codice del Consumo.
Parte opponente fa valere la nullità della clausola inserita nella fideiussione all'art. 6, contenente la deroga all'art. 1957 c.c. e, dunque, la possibilità per la Banca di escutere il debitore o il fideiussore senza il rispetto del limite temporale di cui alla norma richiamata, restando i diritti di credito integri sino alla totale estinzione di ogni credito verso il debitore (all. 7 al fascicolo monitorio). Tale clausola, secondo la prospettazione di parte opponente, si porrebbe in contrasto con la disciplina consumeristica.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente ma costante, la clausola in deroga all'art. 1957 c.c. è vessatoria nei confronti del consumatore in quanto limita la facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria prestata e determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Nell'ambito di un contratto di fideiussione, le parti possono escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957
c.c., ma se il garante è qualificabile come consumatore, tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionato secondo i modi e le forme previste dal Codice del
Consumo, con onere per il professionista di provare che le clausole (considerate vessatorie) sono state oggetto di trattativa individuale ex art. 34, comma 5, D.lgs. n.
206/2005, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c. (Trib. Firenze 2023, Trib. Milano 2019, Trib. Lecco 2024).
Tali principi sono stati di recente affermati anche dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. Civ. 2023 n. 27558), che ha sottolineato come con la deroga all'art. 1957 c.c. viene prolungato il tempo in cui la può agire non solo verso l'obbligato principale ma CP_3 anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita CP_3
- 5 -
Tale clausola, in assenza di trattativa privata, il cui onere incombe sul professionista, appare idonea a configurare un significativo squilibrio a danno del consumatore.
Nel caso di specie non risulta provata alcuna trattativa intercorsa con Parte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la nullità della clausola n. 6 della fideiussione sottoscritta da in quanto vessatoria ai Parte_1 sensi dell'art. 33, lett. t), Cod. Cons., secondo cui si presumono vessatorie le clausole che hanno come oggetto o come effetto quello di “sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”.
Va altresì precisato che il Giudice del monitorio era tenuto a rilevare d'ufficio la nullità di tale clausola o comunque a dare atto in motivazione dell'accertamento effettuato, pur non essendo una clausola che attiene direttamente ai fatti costitutivi del credito.
Il mancato rilievo della nullità della clausola di rinuncia all'eccezione di decadenza non ha quindi consentito al consumatore di valutare la possibilità di proporre opposizione al fine di sollevare tale eccezione, che può quindi avanzare per la prima volta in questa sede
(Tribunale Firenze n. 379/2025).
Conseguentemente deve ritenersi operante il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. entro il quale il creditore è tenuto a proporre le sue istanze contro il debitore, che nel caso di specie non risulta rispettato, essendo provato che alcuna iniziativa giudiziale sia stata intrapresa dalla Banca nei confronti del debitore principale né del fideiussore nel termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione. Ed infatti, il termine semestrale di decadenza dettato dall'art. 1957 c.c. non risulta rispettato in quanto il credito è divenuto esigibile non già dal momento della revoca degli affidamenti (all. 8-
21 al fascicolo monitorio), bensì dal momento della scadenza dell'obbligazione principale
(Cass. Civ. n. 16938/2024) che, nel caso in esame, si individua alla data del 31.03.2008
(all.ti 1-4 al fascicolo monitorio).
Successivamente a tale momento non risulta alcuna iniziativa intrapresa dalla fino CP_3 al deposito del ricorso monitorio nell'agosto 2010.
Ragion per cui è evidente che, essendo maturata la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., il decreto ingiuntivo deve essere, senz'altro, revocato nei confronti di Parte_1
Ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita.
- 6 -
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00), delle fasi effettivamente svolte (per la fase istruttoria e decisionale valori minimi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di IN SA OL s.p.a.;
b) Revoca il decreto ingiuntivo n. 752/2010, emesso dal Tribunale di Grosseto in data
31.08.2010 nei confronti di Parte_1
a) Condanna e per essa quale mandataria e IN Controparte_2 Controparte_3
SA OL s.p.a. al pagamento, in solido, nei confronti di delle spese di Parte_1 lite che si liquidano in € 18.420,00 per compensi e € 870,00 per spese, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 02.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
- 7 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1237/2024 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SC AM, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Via Ginori,
n. 26, risulta elettivamente domiciliato;
- ATTORE OPPONENTE
E
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Controparte_2 P.IVA_2
Ludini, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso la casella pec dello stesso, e per essa quale mandataria (c.f. ), Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Miceli Sopo, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Brescia, Via Corfù, n. 102, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.-
Conclusioni: all'udienza del 01/10/2025, come in atti riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 tardiva ex art. 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 752/2010, emesso dal Tribunale di Grosseto in data 31.08.2010, con il quale veniva ingiunto al pagamento della somma pari ad € 775.953,76, nei confronti di IN SA OL s.p.a., in forza di una fideiussione concessa in data 03.08.2004, a garanzia delle obbligazioni contratte da Parte_2 derivanti da contratti di apertura di credito.
[...]
L'opponente citava in giudizio IN SA OL s.p.a., titolare originaria del credito,
quale cessionaria della pretesa creditoria, e per essa quale Controparte_2 mandataria Controparte_4
Il motivo di opposizione si incentrava, perlopiù, sulla vessatorietà della clausola contenuta nella suddetta fideiussione all'art. 6, comportante la deroga all'art. 1957 c.c., in quanto violativa della disciplina consumeristica (artt. 33 e ss D.lgs. n. 206/2005).
Per tali ragioni parte opponente formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di
Grosseto – rigettata ogni contraria istanza – previa revoca o sospensione della efficacia esecutiva, revocare il decreto ingiuntivo numero 752 / 2010 emesso dal Tribunale di
Grosseto in data 31 agosto 2010, procedimento presupposto numero 2380 / 2010 - stante la perdita di efficacia della fideiussione concessa da decorso invano il Parte_1 termine semestrale dettato dall'articolo 1957 cod. civ.; disapplicata la norma contrattuale inserita nell'articolo 6) delle condizioni di contratto associate alla fideiussione firmata da – quale contraente consumatore – il 4 novembre Parte_1
1999; clausola inefficace poiché responsabile di significativo squilibrio in assenza di specifica trattativa”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta CP_2
e per essa quale mandataria chiedendo il rigetto
[...] Controparte_4 dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito adottati tutti gli opportuni provvedimenti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedere:
Accertare e dichiarare la legittimazione ad agire di per mezzo Controparte_2 della procuratrice speciale (qui rappresentata da Controparte_4 [...]
, in quanto titolare del credito ceduto oggetto della procedura Controparte_5 esecutiva r.g.e. n. 309/2013 del Tribunale di Grosseto;
- 2 -
Per l'effetto revocare l'ordinanza emessa il 15 ottobre 2021 e notificata il 21 ottobre
2021 resa nel procedimento r.g.e. n. 309/2013 del Tribunale di Grosseto con cui è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva e, per l'effetto, disporre la prosecuzione della stessa;
Riformare il predetto provvedimento anche in punto di spese legali, secondo il principio della soccombenza.
Con vittoria di spese e competenze legali”.
Non si costituiva in giudizio IN SA OL s.p.a..
In data 09.12.2024 si costituiva in giudizio quale nuova procuratrice Controparte_3 speciale di in forza di una valida procura prodotta agli atti. Controparte_2
Con ordinanza del 18.12.2024, resa all'esito dell'udienza dell'11.12.2024, il giudice accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c. ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
All'udienza del 01.10.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice rimetteva la causa in decisione.
Orbene, passando all'analisi del merito dell'opposizione, la stessa risulta fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
La presente opposizione origina dalla sentenza resa dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 9479/2023, nella parte in cui stabilisce che la stabilità del decreto ingiuntivo non opposto dal consumatore possa essere messa in discussione relativamente alla questione concernente la sussistenza o meno di clausole abusive nel contratto consumeristico, in assenza di una motivazione sul punto nel titolo monitorio.
Dunque, le Sezioni Unite, oltre ad imporre al giudice del monitorio un obbligo cognitivo e motivazionale in ordine all'assenza di clausole vessatorie, quando viene in rilievo un contratto stipulato da un consumatore, ha stabilito che, ove tale motivazione manchi, la nullità delle clausole vada rilevata, anche in via officiosa, in sede esecutiva fino al momento della vendita o dell'assegnazione, con avviso al consumatore della possibilità di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., nell'ambito della quale la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo può essere sospesa, ai sensi dell'art. 649 c.p.c..
Pertanto, in questa sede il sindacato giurisdizionale deve involgere unicamente il carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto posto alla base del decreto ingiuntivo, non prevedendo quest'ultimo una motivazione in tal senso, senza che sia possibile rimettere in
- 3 -
discussione l'intero rapporto, alla luce del bilanciamento tra il valore dell'intangibilità del giudicato e il principio di effettività della tutela consumeristica, di matrice eurounitaria.
Ed infatti, il thema decidendum del presente giudizio non potrà che involgere unicamente l'eventuale abusività delle clausole con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo, restando fuori ogni altra questione, comprese quelle concernenti la legittimazione attiva dell'opposta.
Ciò premesso, in ordine alla natura di consumatore dell'opponente, bisogna osservare che riveste la qualifica di socio della società debitrice principale, Parte_1 [...]
con una quota di partecipazione al 15%, rispetto alla quale si costituiva Parte_2 fideiussore a garanzia delle aperture di credito accordate all'impresa da IN SA OL
s.p.a..
Ebbene, in tema di fideiussione, va osservato che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore (“in materia di contratti stipulati dal
"consumatore", con riferimento ad un contratto di fideiussione stipulato da uno dei soci in favore della società, i requisiti soggettivi validi per l'applicazione della disciplina legislativa consumeristica, vanno stimati tenendo conto delle parti del medesimo (e non già del differente contratto principale), attribuendo rilievo –sulla scorta della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sent. 19/11/2005, in causa C-74/15 )- sia Per_1 all'entità della partecipazione al capitale sociale, sia all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore”, Corte appello Torino, n.
940/2022). Dunque, bisogna ritenere consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire un atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (ex multis Cass. Civ. n. 28217/2021; Cass. Civ. n. 1666/2020; Cass. Civ. Sez. Un. n.
5868/2023; Cass. Civ. n. 19516/2024).
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Pertanto, deve darsi rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore
(Cass. Civ. n. 32225/2018).
Nel caso di specie, la partecipazione societaria è pacificamente del tutto minoritaria (15%) e, inoltre, non sono risultate qualità gestorie incidenti, men che meno al momento della stipula del contratto, idonee ad incidere sull'andamento della società, né tantomeno il ruolo di amministratore (all. 5 alla comparsa di costituzione di
. Controparte_2
Deve essere, pertanto, ritenuta applicabile la disciplina del Codice del Consumo.
Parte opponente fa valere la nullità della clausola inserita nella fideiussione all'art. 6, contenente la deroga all'art. 1957 c.c. e, dunque, la possibilità per la Banca di escutere il debitore o il fideiussore senza il rispetto del limite temporale di cui alla norma richiamata, restando i diritti di credito integri sino alla totale estinzione di ogni credito verso il debitore (all. 7 al fascicolo monitorio). Tale clausola, secondo la prospettazione di parte opponente, si porrebbe in contrasto con la disciplina consumeristica.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente ma costante, la clausola in deroga all'art. 1957 c.c. è vessatoria nei confronti del consumatore in quanto limita la facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria prestata e determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Nell'ambito di un contratto di fideiussione, le parti possono escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957
c.c., ma se il garante è qualificabile come consumatore, tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionato secondo i modi e le forme previste dal Codice del
Consumo, con onere per il professionista di provare che le clausole (considerate vessatorie) sono state oggetto di trattativa individuale ex art. 34, comma 5, D.lgs. n.
206/2005, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c. (Trib. Firenze 2023, Trib. Milano 2019, Trib. Lecco 2024).
Tali principi sono stati di recente affermati anche dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. Civ. 2023 n. 27558), che ha sottolineato come con la deroga all'art. 1957 c.c. viene prolungato il tempo in cui la può agire non solo verso l'obbligato principale ma CP_3 anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita CP_3
- 5 -
Tale clausola, in assenza di trattativa privata, il cui onere incombe sul professionista, appare idonea a configurare un significativo squilibrio a danno del consumatore.
Nel caso di specie non risulta provata alcuna trattativa intercorsa con Parte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la nullità della clausola n. 6 della fideiussione sottoscritta da in quanto vessatoria ai Parte_1 sensi dell'art. 33, lett. t), Cod. Cons., secondo cui si presumono vessatorie le clausole che hanno come oggetto o come effetto quello di “sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”.
Va altresì precisato che il Giudice del monitorio era tenuto a rilevare d'ufficio la nullità di tale clausola o comunque a dare atto in motivazione dell'accertamento effettuato, pur non essendo una clausola che attiene direttamente ai fatti costitutivi del credito.
Il mancato rilievo della nullità della clausola di rinuncia all'eccezione di decadenza non ha quindi consentito al consumatore di valutare la possibilità di proporre opposizione al fine di sollevare tale eccezione, che può quindi avanzare per la prima volta in questa sede
(Tribunale Firenze n. 379/2025).
Conseguentemente deve ritenersi operante il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. entro il quale il creditore è tenuto a proporre le sue istanze contro il debitore, che nel caso di specie non risulta rispettato, essendo provato che alcuna iniziativa giudiziale sia stata intrapresa dalla Banca nei confronti del debitore principale né del fideiussore nel termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione. Ed infatti, il termine semestrale di decadenza dettato dall'art. 1957 c.c. non risulta rispettato in quanto il credito è divenuto esigibile non già dal momento della revoca degli affidamenti (all. 8-
21 al fascicolo monitorio), bensì dal momento della scadenza dell'obbligazione principale
(Cass. Civ. n. 16938/2024) che, nel caso in esame, si individua alla data del 31.03.2008
(all.ti 1-4 al fascicolo monitorio).
Successivamente a tale momento non risulta alcuna iniziativa intrapresa dalla fino CP_3 al deposito del ricorso monitorio nell'agosto 2010.
Ragion per cui è evidente che, essendo maturata la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., il decreto ingiuntivo deve essere, senz'altro, revocato nei confronti di Parte_1
Ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita.
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Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00), delle fasi effettivamente svolte (per la fase istruttoria e decisionale valori minimi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di IN SA OL s.p.a.;
b) Revoca il decreto ingiuntivo n. 752/2010, emesso dal Tribunale di Grosseto in data
31.08.2010 nei confronti di Parte_1
a) Condanna e per essa quale mandataria e IN Controparte_2 Controparte_3
SA OL s.p.a. al pagamento, in solido, nei confronti di delle spese di Parte_1 lite che si liquidano in € 18.420,00 per compensi e € 870,00 per spese, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 02.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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