Art. 14.
Le disposizioni degli articoli 12 e 13 hanno effetto dal 1 gennaio 1977.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le disposizioni degli articoli 12 e 13 hanno effetto dal 1 gennaio 1977.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.