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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/02/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione quarta civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4402 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da
), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
DANILO GUIDA e dall'avv. ANTONIO LOPA per procura allegata all'atto di citazione con domicilio digitale e Email_1 Email_2
- opponente - contro
), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ALEXIS CANDELA per procura allegata alla comparsa di costituzione con domicilio digitale
Email_3
- opposto - avente ad OGGETTO: spedizione (opposizione a decreto ingiuntivo).
CONCLUSIONI
Per “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bergamo adito, Parte_1
contrariis reiectis, così provvedere, previ gli accertamenti, le pronunce e le declaratorie tutte del caso.
1 - Dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 1299/2022 del
6 maggio 2022 emesso da questo Ill.mo Tribunale ad esito del procedimento R.G. 3169/2022 in quanto improponibile e/o inammissibile e/o inefficace e comunque privo di fondamento in fatto ed in diritto, in ragione di tutte le difese ed eccezioni esposte in narrativa.
2 - Rigettare la domanda riconvenzionale formulata dal siccome inammissibile Controparte_1
e comunque infondata in fatto ed in diritto e non provata.
3 - In ogni caso accertare e dichiarare
l'insussistenza in capo a in ragione di tutte le difese ed eccezioni, Parte_1
1 anche riconvenzionali, esposte in narrativa, per entrambe le partite di merce, dell'obbligo di consegna o di pagamento, in difetto di prestazione in natura, oltreché di risarcimento del danno pretesi dalla a carico del Controparte_2 Controparte_1 secondo quanto di ragione le spese e gli onorari dell'intero procedimento.” In via istruttoria
Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello del Curatore e per testi sulle circostanze di seguito capitolate precedute dalla locuzione “vero che”. 1) Lo spedizioniere tra ottobre e dicembre 2021, ha curato, per conto di Parte_1
in Concordato , l'importazione e il trasporto di due partite di merce CP_1 Parte_2
dalla Cina a Genova, stivate nei container n. OOCU7895866 (esportatore YO IC
RN) e n. OOCU7397354 (esportatore ON US),contrassegnate dalla sigla
d'ordine Brv 21 e 26, e, giunta la nave nel porto di Genova, lo spedizioniere prendeva in custodia la merce importata in attesa di istruzioni di in Concordato Preventivo CP_1
per lo sdoganamento/nazionalizzazione e per la successiva consegna della merce
(organizzazione del trasporto terrestre da Genova al magazzino . 2) CP_1 Parte_1
nel dicembre 2021, trasmetteva a in Concordato Preventivo le tre
[...] CP_1 CP_1
comunicazioni a mezzo PEC che si rammostrano (docc. 3,4,5). 3) Parte_1 stante l'assenza di istruzioni sullo sdoganamento e sulla consegna della merce, a fine dicembre
2021, cedeva la merce allo stato estero, sino a quel momento stoccata a Genova presso il terminal marittimo, ad una società specializzata, previa formale comunicazione alla Pt_3
come da documento che si rammostra (doc. 1). 4) Nel mese di gennaio 2022, ribadito a febbraio
2022, informava in Concordato Preventivo Parte_1 CP_1 dell'avvenuta cessione allo stato estero della merce importata dalla Cina. Per_1 Tes_1
residente a [...].
[...]
Per voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria Controparte_1
istanza, deduzione, eccezione e conclusione reietta e previe le declaratorie del caso: nel merito: confermare il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, rigettare le domande di
[...]
perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte;
in via Parte_1 riconvenzionale: accertare l'inadempimento di al contratto di Parte_1
spedizione e, conseguentemente, condannare al pagamento a favore Parte_1 del della somma di € 22.945,47, oltre interessi dal dovuto al saldo (corrispondente CP_1
al prezzo di acquisto della seconda fornitura, i girelli CA) oltre alla condanna al risarcimento del danno per entrambe le forniture (zaini RO e girelli CA) da liquidarsi in via equitativa;
in ogni caso: spese di causa interamente rifuse, oltre al rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 3/5/2022 il Controparte_1 sul presupposto dell'affidamento da parte della società
[...] CP_1
allorché era in concordato preventivo con continuità aziendale, a
[...] Parte_1
el trasporto dalla Cina sino al deposito sito in Palosco, di beni mobili acquistati
[...]
presso due società cinesi (n. 1040 zaini denominati RO acquistati da ON US Ltd. al prezzo pari a € 35.439,14 già interamente pagato;
n. 800 girelli denominati CA acquistatati da YO IC RN Co. Ltd. al prezzo pari a € 22.945,47 non saldato), ha chiesto di ingiungere a la consegna dei beni o, in via Parte_1
subordinata parziale rispetto alla consegna degli zaini, il pagamento ex art. 639 c.p.c. della somma di € 35.439,14 oltre agli interessi.
Con decreto ingiuntivo depositato in data 4/5/2022 è stata ingiunta a Parte_1
la consegna delle cose mobili indicate in ricorso e, a seguito di correzione del
[...]
5/5/2022, in difetto di prestazione in natura, il pagamento della somma di € 35.439,14.
Avverso tale decreto, a proposto opposizione esponendo Parte_1
(in sintesi) che: il contratto di spedizione si era sciolto prima del fallimento di CP_1
in quanto essa, a seguito di inerzia della destinataria dopo l'arrivo della merce al porto
[...]
di Genova, aveva legittimamente esercitato i diritti derivanti dalla ritenzione privilegiata di cui agli art. 2761 e 2756 c.c., provvedendo poi ex art. 2797 c.c. alla cessione della merce;
nonostante l'intimazione e la diffida, on aveva proposto opposizione Controparte_1 all'esecuzione così attuata;
conseguentemente, si era estinto il diritto di credito azionato in via monitoria;
in ogni caso, l'importatore non avrebbe potuto acquisire il possesso della merce senza l'esibizione dell'originale della polizza di carico.
Tanto esposto, ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo e di dichiarare in ogni caso l'insussistenza a suo carico dell'obbligo di consegna o, in difetto di prestazione in natura, di pagamento. si è costituita esponendo che: non ricorrevano i Controparte_1
presupposti per il legittimo ricorso da parte dello spedizioniere alla procedura di cui all'art. 2797 c.c. in quanto la vendita non era stata preceduta da una diffida riferibile al legale rappresentante di né da una valida intimazione;
non vi era Parte_1
prova della cessione a terzi;
l'importo del credito dello spedizioniere era inferiore al valore della merce;
la vendita ex art. 2797 c.c. non aveva determinato lo scioglimento del contratto come confermato dall'insinuazione al passivo fatta dallo stesso spedizioniere in data 5/5/2022 anche
3 con riferimento alle fatture emesse per le spedizioni relative alla merce oggetto dell'ingiunzione; in mancanza di consegna, a fronte dell'inadempimento al contratto di spedizione nella sua interezza, aveva diritto ad ottenere il pagamento anche del valore della fornitura di girelli di importo pari a € 22.945,47; dall'inadempimento all'obbligo di consegna erano derivati anche danni stante l'impossibilità di rivendita dei beni.
Tanto esposto, ha chiesto di confermare il decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, di condannare l'opponente al pagamento della somma di € 22.945,47 e al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenuta in data 24/9/2024 con modalità
c.d. cartolari, con ordinanza comunicata in data 27/9/2024, la causa è stata trattenuta in decisione con termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. In via logicamente preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'opponente rispetto alle domande proposte dall'opposto in via riconvenzionale.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione dell'originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello “ius variandi” posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non “stricto sensu” riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (Cass.
S.U. 26727/2024).
Nel caso di specie, in applicazione del richiamato principio, la domanda dell'opposto volta a
“condannare al pagamento a favore del della somma di Parte_1 CP_1
€ 22.945,47, oltre interessi dal dovuto al saldo (corrispondente al prezzo di acquisto della seconda fornitura, i girelli CA)” risulta ammissibile, trattandosi di domanda connessa
(per alternatività) alla (sola) domanda di consegna inizialmente formulata con il ricorso per decreto ingiuntivo rispetto alla fornitura di girelli e riferibile alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
La domanda di condanna al risarcimento del danno per entrambe le forniture (zaini RO e girelli CA), invece, risulta inammissibile.
Infatti, tale domanda non si pone in posizione alternativa o sostitutiva, bensì aggiuntiva rispetto alle domande già proposte in via monitoria e non può dirsi derivata, quale reconventio reconventionis, dalle difese dell'opponente (che non ha proposto domande riconvenzionali),
4 essendo stata l'ipotesi di mancata consegna già considerata dallo stesso opposto con l'indicazione nel ricorso monitorio della somma alternativa richiesta, per tale ipotesi, con riferimento alla prima fornitura.
2. È pacifico tra le parti, e risulta comunque dalla documentazione prodotta, l'affidamento da parte di allora in concordato preventivo con continuità aziendale, a Controparte_1
del trasporto dalla Cina di vari beni mobili dalla prima Parte_1
acquistati presso due società cinesi (n. 1040 zaini denominati RO acquistati da ON
US Ltd. e n. 800 girelli denominati CA acquistatati da YO IC RN
Co. Ltd.).
Dopo l'arrivo della merce al porto di Genova, in mancanza Parte_1
di istruzioni per lo sdoganamento e di pagamento del corrispettivo, ha provveduto a vendere a terzi (D.Ser s.r.l.) la merce destinata a nello “stato estero” in cui si Controparte_1
trovava, ossia prima dell'acquisto della posizione doganale di merce unionale.
La vendita è stata dichiaratamente eseguita dall'opponente ai sensi dell'art. 2797 c.c., applicabile ai crediti derivanti dal trasporto in base al combinato disposto dell'art. 2761, primo e ultimo comma, c.c. e dell'art. 2756, ultimo comma, c.c.
Nella specie, anche a prescindere dalla ricorrenza di una valida intimazione preliminare, la vendita realizzata dall'opponete non è opponibile all'opposto, se non altro perché la creditrice ha proceduto a una vendita diretta, mentre l'art. 2797 c.c. prevede nel caso, quale quello di specie, di merce che non ha un prezzo di mercato (da intendersi, in analogia con l'art. 1515
c.c., quale prezzo stabilito per atto della pubblica autorità ovvero risultante da listini di borsa o mercuriali), che la vendita stessa deve avere luogo al pubblico incanto.
La vendita diretta a terzi conclusa senza il rispetto delle forme previste, pur comportando di fatto l'impossibilità materiale di eseguire la consegna, non fa venir meno il diritto del destinatario dei beni a conseguire, in luogo di essi, il ricavato della relativa vendita fatta comunque per suo conto quale debitore del credito privilegiato.
D'altra parte, anche in caso di vendita ritualmente eseguita con le forme dell'art. 2797 c.c., sussiste l'obbligo del creditore di rendere il conto e rimettere al debitore l'eventuale residuo del prezzo ricavato ove superiore al netto del credito.
Poiché il risultato finale non è conseguito a una vendita svolta con le forme previste, l'obbligo di rimessione non può essere determinato in base al prezzo in concreto pagato dal terzo acquirente (D.Ser s.r.l.), bensì tenendo conto del miglior prezzo ricavabile che, nella specie può essere determinato, nei limiti della richiesta subordinata dell'opposto, in conformità al prezzo originario delle forniture pari a complessivi € 58.384,61 (€ 35.439,14 + € 22.945,47).
5 Il credito sussiste anche in relazione alla fornitura non ancora saldata, essendo comunque configurabile per l'opposto, nei rapporti con il fornitore estero, il debito del prezzo della merce che, tra l'altro, dopo la vendita a terzi, sia pure attuata dallo spedizioniere, deve intendersi comunque definitivamente acquisita dalla destinataria.
L'accertata illegittimità della vendita attuata dall'opponente travolge anche l'estinzione del credito per il cui soddisfacimento essa era stata fatta.
Pertanto, dall'importo sopra indicato va detratto il credito dell'opponente che, in quanto sorto prima del fallimento, risulta opponibile in compensazione anche alla procedura.
La compensazione non è preclusa dall'esclusione del credito fatta dal giudice delegato in considerazione dell'azione ordinaria promossa dal fallimento, stante la valenza esclusivamente endofallimentare ex art. 96, sesto comma, l. fall del decreto di approvazione dello sato passivo.
Tenuto conto delle fatture originariamente emesse dall'opponente per le spedizioni in discussione (successivamente stornate sul presupposto, invero risultato insussistente, del soddisfacimento del credito tramite la vendita speciale invalidamente promossa) ed esclusi i costi dei servizi non eseguiti (consegna a Palosco e rientro del camion vuoto a Genova), il credito relativo alla spedizione dei girelli (baby walker) risulta pari a € 13.562,19 e quello relativo alla spedizione degli zaini (baby stroller) risulta parti a € 16.854,00 per complessivi €
30.416,19.
Nessuna altra spesa inerente alle spedizioni risulta specificamente dedotta dall'opponente che in questa sede si è limitata a produrre una serie di fatture senza alcuna specifica indicazione.
Detratto l'importo così quantificato, il credito dell'opposto per la vendita dei beni a esso destinati risulta pari a € 27.968,42.
Entro tali limiti va accolta la domanda alternativa di pagamento proposta dall'opposto già in via monitoria, con riferimento alla spedizione degli zaini, e in via riconvenzionale nel presente giudizio di opposizione, con riferimento alla spedizione dei girelli.
3. In conclusione, il decreto opposto, stante l'impossibilità delle consegne ingiunte, va revocato, ma l'opponente va condannata al pagamento dell'importo sopra quantificato.
A fronte di una richiesta generica quanto alla relativa decorrenza, gli interessi moratori sono attribuiti dalla domanda giudiziale al saldo nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma c.p.c.
4. Le spese dell'opposizione seguono la prevalente soccombenza dell'opponente.
Ai fini della quantificazione del compenso, poiché è stata accolta solo la domanda di condanna al pagamento, nei limiti di 27.968,42, vanno applicati i parametri dello scaglione di riferimento in base alla somma attribuita (da € 26.000,01 a € 52.000,00).
6 In particolare, per le fasi di studio, introduzione e decisione, appaiono congrui gli ordinari parametri medi, mentre per la fase istruttoria e/o di trattazione appare congruo il parametro minimo, tenuto conto che l'attività istruttoria si è esaurita nell'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
Pertanto, va liquidato un compenso di € 6.713,00, risultante dalla somma di € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 903,00 per la fase istruttoria ed
€ 2.905,00 per la fase decisionale.
Va escluso il rimborso del contributo unificato versato dall'opposto per la proposizione della domanda di risarcimento di valore indeterminato dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita
- revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n. 1299/2022;
- dichiara l'inammissibilità della domanda di risarcimento danni proposta in via riconvenzionale dal Controparte_1
- condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...] della somma di € 27.968,42 oltre agli interessi ex art. 1284, quarto Controparte_1
comma, c.c. dal 6/10/2022 al saldo;
- condanna al rimborso in favore del Parte_1 [...] elle spese processuali che liquida in € 6.713,00 per compenso oltre Controparte_1
alle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e oltre IVA, se dovuta, e CPA.
Così deciso in Bergamo in data 15/02/2025.
Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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