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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 01/04/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2980 /2024 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Marina Righi, ha pronunciato.
la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2980 /2024 R.G. promossa da:
.F. Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARTINO CARLO MARIA, , Parte_2 [...]
giusta mandato allegato all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso Parte_3
il suo studio
- attore -
contro
Controparte_1
- convenuto contumace-
C.F. CP_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. D'AURIA MATTEO , giusta mandato allegato all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio.
- convenuto –
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
1. in linea principale, accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato stante
l'assoluta indeterminatezza dell'atto impositivo e che di conseguenza nulla è dovuto – a qualsiasi
titolo - da al Pt_1 CP_1 Controparte_1
2. in linea subordinata, accertare e dichiarare che nessun importo a titolo di canone unico
patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 è esigibile con riferimento all'attività svolta nel
Comune di da soggetto che non occupa, neppure in via mediata, suolo Controparte_1 Pt_1
pubblico e che nessun importo è dovuto neanche a titolo di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e
spese; per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte convenuta:
Si chiede pertanto che il Tribunale adìto, previa rimessione in decisione della causa confermi la
sentenza n. 1414/2023 del 14.12.2023 del Giudice di Pace di Treviso – dott. Rizzo RG 5402/2023 –
e respinga l'appello proposto da accertando e dichiarando la legittimità e fondatezza Parte_1
dell'avviso di accertamento n. 3 del 12.07.2023 emesso da a carico di per i CP_2 Parte_1
motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione e risposta e successive difese con ogni conseguenziale
statuizione di legge. In ogni caso con vittoria nelle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Il 14 luglio 2023 il ha notificato a per il tramite del Controparte_1 Parte_1
concessionario l'avviso di accertamento n. 3 del 12 luglio 2023, recante una CP_2
ingiunzione di pagamento di complessivi Euro 1.154,00 (docc. 2 e 3 del fascicolo di primo grado).
Con ricorso depositato l'8 settembre 2023, ha proposto opposizione avverso l'anzidetto Pt_1 avviso di accertamento, domandando all'Ill.mo Giudice di Pace di Treviso di accogliere le seguenti conclusioni nei confronti del : di sospendere l'efficacia Controparte_3
esecutiva dell'avviso; di dichiararne la nullità; o comunque di dichiarare che nulla è dovuto. Si è costituita in giudizio la quale ha resistito alle domande di chiedendone il rigetto, CP_2 Pt_1
siccome infondate.
Il Giudice di Pace di treviso, con sentenza del 13.12.23, ha rigettato le domande proposte da parte attrice, condannandola al pagamento delle spese processuali nei confronti del convenuto, rilevando:
- quanto alla domanda di nullità dell'avviso di accertamento per indeterminatezza, che l'atto impugnato “riporta ogni elemento utile sia per individuare i presupposti normativi che quelli di fatto, anche nel quantum”;
- quanto alla domanda di annullamento dell'avviso che la legge 160/2019 istitutiva del CUP, ha fornito un'interpretazione definitiva dell'art. 1 comma 831 in rapporto al comma 848 della legge
178/2021 per la quale, anziché individuare il soggetto passivo nel solo titolare della concessione che poi doveva rivalersi sulle aziende utilizzatrici, ha chiarito il concetto di soggettività passiva in via mediata quale presupposto per l'applicazione del canone, individuando come soggetti passivi tutti gli utilizzatori anche in via mediata (ossia mediante collegamenti VULA, NGA e SLU) la rete dell'ex monopolista delle infrastrutture Telecom spa, sulla base del numero delle utenze che di fatto utilizzano in virtù di accordi privati con il concessionario. Inoltre, che nel settore delle telecomunicazioni il legislatore non imporrebbe una separazione tra soggetto fornitore e soggetto venditore del prodotto finale e anzi incentiva la condivisione delle reti, mentre per la distribuzione del gas e dell'energia elettrica opera il principio contrario.
L'appellante ha dedotto:
1) la violazione dell'art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006 in ordine alla mancata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto dell'avviso di accertamento impugnato e omessa pronuncia;
2) l'erroneità della motivazione in punto di violazione dell'art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019
e dell'assenza dei presupposti applicativi del canone;
3) nelle conclusioni ha chiesto la riforma della sentenza anche in punto spese.
ha chiesto il rigetto dell'appello e contestato diffusamente le deduzioni attoree. CP_2
Non si è costituito in giudizio il del quale deve essere dichiarata la Controparte_4
contumacia.
Le parti hanno precisato le conclusioni per l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 27.3.2025, trattata con modalità cartolari ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*** 1) Del primo motivo di appello.
Il primo motivo di appello è infondato.
ha rilevato, anche in sede di appello, la nullità dell'avviso di accertamento per il Parte_1
difetto di motivazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche dello stesso e lamentato che la sentenza impugnata sarebbe del tutto carente di motivazione.
La deduzione di nullità non può essere condivisa.
L'avviso, pur richiamando nelle premesse le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 816 al 847, della legge n. 160/2019, esplicita, quale ragione giustificativa dell'accertamento, l'omesso pagamento del
“canone di occupazione spazi e aree pubbliche dovuto per le occupazioni riportate nella tabella di pagina 3”.
Il rinvio è alla “Tabella Occupazioni” che, nella parte descrittiva della natura del tributo, così recita:
“Infrastrutture – Servizi di Pubblica Utilità” (v. documento 3 del fascicolo di primo grado di
[...]
. Parte_1
I contenuti dell'avviso, ance se sintetici, identificano chiaramente sia il presupposto fattuale dell'avviso (l'occupazione di suolo pubblico per l'anno 2022) sia la sua ragione giuridica, che il riferimento ai “servizi di pubblica utilità” consente di individuare nell'art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019 ossia nell'unica disposizione (delle trentadue richiamate) che menziona, quale presupposto applicativo del cosiddetto CUP, le “occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete”.
L'avviso, dunque, è sufficientemente specifico nell'individuazione della fattispecie.
Il motivo di appello non può quindi essere accolto.
2) Del secondo motivo di appello.
Con riferimento al secondo motivo di appello, va premesso che la pretesa del Controparte_1
riguarda il pagamento del canone unico patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico.
[...]
Nello specifico la pretesa è fondata sull'art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019 che, come detto, riguarda le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete. La norma, nella versione originaria, prevedeva che il canone fosse “dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria”; e disponeva che il concessionario avesse il “diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze”.
La norma è stata modificata dalla legge n. 178/2020 (legge finanziaria per il 2021) e, nel testo attualmente vigente, dispone: “il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria …”.
L'art. 5, comma 14 quinquies, del decreto legge n. 146/2021 ha introdotto una norma di interpretazione autentica e stabilito che l'art. 1, comma 831, si interpreta nel senso che “… per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita …”.
Il giudice di pace ha ritenuto che la norma, come modificata dalla legge n. 178/2020, abbia introdotto
“il concetto di soggettività passiva in via mediata” quale presupposto di applicazione del canone, individuando come soggetti passivi tutti coloro che di fatto utilizzano anche in via mediata (ossia mediante collegamenti VULA, NGA e SLU) “la rete dell'ex monopolista delle infrastrutture Telecom
s.p.a.” in virtù di accordi privati con il concessionario.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure ha omesso di considerare che in realtà la norma impone l'obbligo del pagamento del canone:
- agli operatori titolari di infrastruttura di rete fissa, i quali sono muniti delle relative concessioni per l'occupazione di suolo pubblico;
- agli operatori che si avvalgono della infrastruttura di rete fissa altrui, installandovi “propri cavi che arrivano all'utenza”, i quali occupano in via mediata il suolo pubblico utilizzando “materialmente”
l'infrastruttura altrui.
Di contro, la norma non riguarderebbe gli operatori – come – che non utilizzano Parte_1 materialmente l'infrastruttura altrui ma solo virtualmente, stipulando con il concessionario servizi di trasporto del segnale agli utenti finali. Proprio in ragione dell'assetto dei rapporti contrattuali in essere con il concessionario, sussisterebbe nel caso di specie quella separazione tra il soggetto proprietario della infrastruttura ed il soggetto titolare del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, in presenza della quale, secondo la norma di interpretazione autentica sopra richiamata, il canone deve essere pagato dal solo soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture.
L'interpretazione offerta dall'appellante non può essere condivisa.
Si ritiene, soprattutto alla luce della modifica del testo normativo ad opera della legge n. 178/2020, che il legislatore abbia inteso imporre il pagamento del canone de quo a tutti gli operatori che, nell'erogare il servizio di pubblica utilità (quale è quello delle telecomunicazioni), si avvalgono dei cavi e delle strutture del soggetto che è titolare della concessione e che, per il tramite di questo utilizzo mediato, occupano il suolo pubblico.
L'espressione “utilizzo materiale” va interpretata alla luce di tale voluntas legis come sinonimo di utilizzo che non necessariamente rimanda ad una modificazione della realtà esterna (quale è quella, ipotizzata dall'appellante, che si realizza con l'installazione di “cavi propri” nella infrastruttura a rete fissa altrui).
Ciò in quanto il canone è imposto a quanti comunque si avvalgono di fatto delle occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture. E poiché è incontestato che Parte_1
Co attraverso le varie forme di tecnologia descritte in atti, si avvale della rete infrastrutturale di , si ritiene che essa rientri fra i soggetti obbligati contemplati dalla norma.
Né può giovare all'appellante l'interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 14 quinquies, del decreto legge n. 146/2021.
Si condivide sul punto l'interpretazione secondo la quale il concetto di “separazione” di cui sopra si applica a casi differenti da quello oggetto di disamina e che ineriscono a settori, come quelli del gas e dell'energia elettrica, in cui la normativa di riferimento (v. l'art. 21 d. lgs. n. 164/2000 concernente le disposizioni di attuazione della direttiva n. 98/30/CE inerente la distribuzione del gas naturale, oltre che l'art. 1 d. lgs. n. 73/2007, convertito in legge n. 125/2007) impone una netta separazione tra l'attività di distribuzione e quella di vendita, al fine di liberalizzare il mercato ed evitare la formazione di monopoli.
Tale separazione si concreta nel fatto che il gas o l'energia elettrica vengono distribuiti in rete da una determinata società ed una volta che i beni sono “transitati” nell'infrastruttura concessionaria, di proprietà esclusiva di un unico soggetto, vengono commercializzate da altre società (deputate alla sola vendita) per poi raggiungere l'utente finale. In questi casi il titolare del contratto di vendita non occupa in via mediata e nemmeno utilizza materialmente il suolo pubblico, dato che le società titolari dei contratti di vendita si limitano a commercializzare il prodotto nei confronti dell'utente finale, a causa della rigorosa divisione delle attività imposta.
Diversa considerazione vale invece per il servizio di telefonia offerto da perché, al Parte_1
Co fine di erogare ai clienti finali tale servizio, essa si collega all'infrastruttura di mediante i sistemi descritti in atto di appello (“VULA”, “NGA”, “ULL” e “WLR”) e occupa in via mediata Co l'infrastruttura oggetto della concessione in favore di . come da lei stessa riconosciuto, Pt_1
dispone di infrastrutture proprie, che erogano il servizio venduto, utilizzando anche le infrastrutture
Co di , unitamente ad altri operatori, nel senso che quest'ultima raccoglie il traffico a banda larga dei clienti e lo consegna ad una cabina di o lo trasporta alla centrale propria perché poi venga Pt_1 Pt_1
erogato al cliente finale.
non è società di vendita di traffico telefonico, ma un operatore del settore della telefonia, Pt_1
che si avvale di proprie infrastrutture e, in via mediata, di infrastrutture di terzi concessionari.
Alla luce delle esposte osservazioni la sentenza appellata non può essere riformata, se non in punto spese.
La novità delle questioni trattate ed il contrasto giurisprudenziale in ordine all'interpretazione delle norme sono motivi che giustificano la compensazione delle spese processuali del primo grado di giudizio e del presente appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 9658/2023 del Giudice di Pace di Treviso nei confronti di e del CP_2
così provvede: Controparte_1
dichiara la contumacia del Controparte_1
accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, previa riforma sul punto della sentenza appellata, compensa tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
conferma la sentenza impugnata nel resto;
compensa tra le parti le spese processuali del presente giudizio di appello.
Treviso, 28.3.25 Il Giudice
Marina Righi