Art. 14.
Belle contravvenzioni previste dall'articolo 12, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, puo' presentare domanda di oblazione all'Ispettorato del lavoro competente per il territorio, il quale determina la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo delle rispettive ammente, con facolta' di ridurre l'importo sino alla meta'.
Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui al primo comma dell'articolo 12 l'ammontare della somma non puo' essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta con la precedente contravvenzione e, in tal caso, non si tiene conto del limite massimo stabilito dal comma stesso.
Il versamento della somma fissata, dall'Ispettorato del lavoro deve essere effettuato dal contravventore entro 15 giorni da quella della relativa comunicazione e, in caso contrario, ha luogo il procedimento penale.
Belle contravvenzioni previste dall'articolo 12, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, puo' presentare domanda di oblazione all'Ispettorato del lavoro competente per il territorio, il quale determina la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo delle rispettive ammente, con facolta' di ridurre l'importo sino alla meta'.
Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui al primo comma dell'articolo 12 l'ammontare della somma non puo' essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta con la precedente contravvenzione e, in tal caso, non si tiene conto del limite massimo stabilito dal comma stesso.
Il versamento della somma fissata, dall'Ispettorato del lavoro deve essere effettuato dal contravventore entro 15 giorni da quella della relativa comunicazione e, in caso contrario, ha luogo il procedimento penale.