Art. 2.
Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto di cui all'art. 1, sono estese, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai primi avieri del ruolo servizi, categoria governo, raffermati, che abbiano prestato almeno sei anni di servizio effettivo.
Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto di cui all'art. 1, sono estese, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai primi avieri del ruolo servizi, categoria governo, raffermati, che abbiano prestato almeno sei anni di servizio effettivo.