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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/06/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1986/2024
Il giorno 19/06/2025, nella causa iscritta al n RG 1986 /2024
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1986/2024 promossa da:
AVV. ), elettivamente domiciliato in n Roma, Via Parte_1 C.F._1
Gino Funaioli 54/56, difeso in proprio ex art. 86 c.p.c.
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in VIA DEI Controparte_1 C.F._2
GRACCHI, 29/B 00192 ROMA con l'avv. PELLEGRINI STEFANO ) dal C.F._3 quale rappresentato e difeso giusta procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 30.8.2024, l'avv. ha Parte_1 agito in giudizio al fine di sentir condannare al pagamento nei suoi confronti della Controparte_1 somma di € 16.760,91 a titolo di compenso per l'attività professionale prestatagli nei procedimenti penali RGNR 5808/2019 e RGNR 5130/2019 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di
Civitavecchia, sino alla revoca del mandato avvenuta in data 7.8.2023.
2 di 5 si è costituito eccependo in via preliminare l'inammissibilità/improcedibilità Controparte_1 della domanda per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell'articolo 28 della L.
13 giugno 1942, n. 794, dell'art. 14 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, e dell'art.281-undecies,
c.p.c., e, per quanto occorra, dell'art.3, D. L. n.132 del 2014, conv. in L. n.162 del 2014, non applicabile per i compensi in materia penale;
nel merito, ha chiesto che l'importo dovuto sia ridotto in considerazione dell'attività effettivamente espletata dal difensore.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. In via preliminare, va chiarito che la liquidazione del compenso con riguardo alle attività giudiziali penali non rientra tra le cause soggette al rito speciale di cui all'art. 14 del d.lgs. 150/2011
(che richiama la legge 794/1942: “Onorari di avvocato e di Procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile”).
La domanda rientra quindi nell'ambito della generale giurisdizione contenziosa civile del
Tribunale in composizione monocratica, per il quale è certamente applicabile il rito di cui agli artt.
281 decies e seguenti c.p.c., con esclusione delle speciali disposizioni di cui al d.lgs. 150/2011.
Pertanto, il ricorso non può essere ritenuto inammissibile, dovendo procedersi alla sua valutazione con sentenza (monocratica) ex art. 281 terdecies c.p.c..
3. Passando all'esame del merito del ricorso, parte ricorrente ha dedotto e provato documentalmente di aver eseguito in favore del resistente l'attività di assistenza legale e rappresentanza processuale nell'ambito di due procedimenti penali, sopra richiamati. La sussistenza del rapporto professionale, sino alla revoca del 7.8.2023, è peraltro incontestata, essendo controversa unicamente la quantificazione del compenso.
In mancanza di pattuizione tra le parti circa il compenso, lo stesso va liquidato in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 e al d.m. 147/2022 (rispettivamente applicabili ratione temporis), tenuto conto della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta.
In particolare, dalla documentazione depositata dal ricorrente risulta che l'avv.
[...]
è stato nominato difensore di fiducia di nel procedimento penale RGNR Pt_1 Controparte_1
5808/2019– RG. Gip 3660/2020, avente ad oggetto la contestazione del delitto previsto e punito dall'art. 2 D.lgs 74/2000 e 81 c.p. nei confronti dello stesso e definito con sentenza di non CP_1 luogo a procedere n. 176/2021.
L'attività dell'avv. subentrato al precedente difensore di fiducia, risulta essere Pt_1 consistita nella redazione della memoria difensiva ex art. 127 c.p.p. per l'udienza camerale del 21
3 di 5 aprile 2021. Non risultano verbali di udienza e, pertanto, non può essere accertata la partecipazione dell'avv. ad udienze istruttorie. Pt_1
Il compenso va quindi liquidato per la sola fase decisionale dinanzi al Gip, in applicazione dei parametri medi (d.m. 55/2014 ratione temporis applicabile) nella somma di € 1.418,00.
L'avv. è stato altresì nominato difensore di fiducia di nel Pt_1 Controparte_1 procedimento penale RGNR 5130/2019 – RG. Dib. 1068/20, avente ad oggetto la contestazione nei confronti dello stesso del delitto previsto e punito dall'art. 2 D.lgs 74/2000 e 81 c.p., sino alla CP_1 revoca del mandato in data 7.8.2023.
L'attività dell'avv. subentrato anche in tal caso al precedente difensore di fiducia, è Pt_1 consistita nella redazione della lista testi per l'udienza dibattimentale del 31 marzo 2021, nella redazione della memoria difensiva ex artt. 121 e 129 c.p.p. per l'udienza dibattimentale del 18 maggio
2022 e nella partecipazione all'udienza istruttoria del 24 aprile 2023.
Il compenso va quindi liquidato per la sola fase istruttoria dibattimentale dinanzi al Tribunale monocratico, in applicazione dei parametri medi (d.m. 147/2022) nella somma di € 1.134,00.
L'importo complessivo del compenso spettante all'avv. è quindi pari ad € 2.552,00, Pt_1 oltre Iva e Cpa come per legge.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia, determinato tenuto conto dell'importo liquidato anziché di quello richiesto, in ossequio al disposto dell'art. 5 del citato decreto (da € 1.101 ad € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1 della somma di € 2.552,00 a titolo di compenso professionale, oltre Iva e Parte_1
Cpa come per legge;
- condanna al pagamento in favore dell'avv. delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che liquida in € 1.276,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
4 di 5 Civitavecchia, 19 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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