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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 70/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 70/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. MICOZZI PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA G.
MAZZINI, 36 MACERATApresso il difensore avv. MICOZZI PAOLO
APPELLANTE/I contro
IN PROPRIO E PER I MINORI E Controparte_1 Persona_1 CP_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI CRISTIANA e
[...] C.F._1
dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO PIAVE 15 06023 GUALDO TADINOpresso il difensore avv. OLIVIERI CRISTIANA
pagina 1 di 23 IN PROPRIO E PER I MINORI E Parte_2 Persona_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI Controparte_2 C.F._2
CRISTIANA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO PIAVE 15 06023 GUALDO
TADINOpresso il difensore avv. OLIVIERI CRISTIANA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI Parte_3 C.F._3
CRISTIANA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO PIAVE 15 06023 GUALDO
TADINOpresso il difensore avv. OLIVIERI CRISTIANA
OLIVIERI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI Pt_4 C.F._4
CRISTIANA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO PIAVE 15 06023 GUALDO
TADINOpresso il difensore avv. OLIVIERI CRISTIANA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI Parte_5 C.F._5
CRISTIANA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO PIAVE 15 06023 GUALDO
TADINOpresso il difensore avv. OLIVIERI CRISTIANA
APPELLATO/I ED APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1359/2022 del 23 novembre 2022 resa dal
Tribunale di Ancona in materia di responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 giugno 2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, AZIENDA E GESTIONE LIQUIDATORIA EX Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa
e respinta,
in via istruttoria: disporre nuova CTU ovvero richiamo dei CCTTUU di cui all'ATP
Tribunale di Ancona RG 6379/2017 per le ragioni di cui all'atto di appello;
pagina 2 di 23 in via preliminare: dichiarare la nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione per omesso esame della richiesta di rinnovo della CTU o della richiesta di richiamo dei CCTTUU già nominati in sede di ATP;
sempre in via preliminare: dichiarare la inammissibilità dell'intervento dei Sigg.ri
e , quali esercenti la potestà genitoriale sulla Controparte_1 Parte_2
minore , e per tutte le Controparte_2 Parte_3 Controparte_3 Parte_5
ragioni di cui all'atto di appello;
nel merito: in totale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dell'interposto appello, rigettare la domanda proposta da e , in Controparte_1 Parte_2
proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore , Persona_1 CP
e , quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore
[...] Parte_2
, e per i motivi esposti Controparte_2 Parte_3 Controparte_3 Parte_5
in atto di appello e comunque perché infondata in fatto ed in diritto;
in via strettamente subordinata: riformare parzialmente la sentenza impugnata n.
1359/2022, resa dal Tribunale monocratico di Ancona il 22 novembre 2022, pubblicata il 23 novembre 2022 e notificata il 20 dicembre 2022 ai fini della decorrenza del termine breve, nella parte in cui quantifica il risarcimento delle singole voci di danno per tutte le motivazioni in atto di appello illustrate.
quanto all'appello incidentale avversario: rigettarlo integralmente perché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni che analiticamente verranno esposte nelle note conclusionali del presente giudizio.
Sempre e comunque con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
pagina 3 di 23 PER GLI APPELLATI ED APPELLANTI INCIDENTALI, e Controparte_1 [...]
, in proprio ed anche nella loro qualifica di genitori esercenti la Parte_2
potestà parentale sul minore , nonché per Persona_1 Parte_3
E :
[...] Controparte_3 Parte_5
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In Via preliminare e pregiudiziale
Dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_1 Parte_6
in persona della dott.ssa Commissario Straordinario della Parte_1 CP_4
di e in qualità di Commissario liquidatore della gestione liquidatoria della Pt_7
ex per tutti i motivi di cui alla comparsa di costituzione;
Parte_1
Nel merito
Rigettare il gravame proposto da Controparte_6
in persona della dott.ssa Commissario Straordinario della
[...] CP_4 CP_7
e in qualità di Commissario liquidatore della gestione liquidatoria della
[...] Pt_1
perché infondato in fatto ed in diritto e quindi, confermare la sentenza di
[...]
primo grado, emessa dal Tribunale di Ancona n. 1359/2022, resa nel giudizio Rg n.
4248/2018, pubblicata il 23.11.2022 e così come corretta con provvedimento cron.n.7932/2022 del 13.12.2022 reso nel giudizio rg n. 4248/2018-1, per tutti i motivi di cui alla comparsa di costituzione;
Sull'appello incidentale
in accoglimento dell'appello incidentale, proposto dai Sig.ri e Parte_2
in proprio, , , riformare la Controparte_1 Parte_3 Parte_5 Controparte_3
pagina 4 di 23 sentenza emessa dal Tribunale di Ancona n. 1359/2022, resa nel giudizio Rg n.
4248/2018, pubblicata il 23.11.2022 e così come corretta con provvedimento cron.n.7932/2022 del 13.12.2022 reso nel giudizio rg n. 4248/2018-1, nella parte in cui statuisce la condanna dell' al pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_1
in proprio a titolo di risarcimento danni della somma di € Parte_2
150.000,00 ciascuno e nella parte in cui statuisce la condanna dell' al Parte_1
pagamento, in favore di a titolo di risarcimento danni della somma di Parte_3
€30.000,00 ed in favore di €10.000,00 cadauno per e e, Controparte_3 Parte_5
quindi, per l'effetto condannare l'Azienda e Gestione liquidatoria della ex
[...]
in persona della dott.ssa Commissario Straordinario della Pt_1 CP_4 CP_7
e in qualità di Commissario liquidatore della gestione liquidatoria della ex
[...] [...]
al pagamento, in favore dei genitori, a titolo di risarcimento in proprio della Pt_1
somma di €300.000,00 ciascuno, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia e per anche la somma di €77.723,34 a titolo di Controparte_1
risarcimento per lucro cessante, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia a titolo di indennizzo, nonché al pagamento, in favore dei nonni
e della somma di €142.420,00 Parte_3 Controparte_3 Parte_5
ciascuno, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Oltre su tutte le somme la rivalutazione monetaria ed interessi compensativi e legali sul capitale via via rivalutato annualmente dall'evento lesivo al saldo, per tutti i motivi di cui alla comparsa di costituzione.
Con condanna alle spese e competenze, comprese quelle di registrazione, del primo e del secondo grado di giudizio, nonché con condanna alle spese per il giudizio sub 70-
1/2023 di cui alla istanza di sospensiva, oltre accessori di legge”.
pagina 5 di 23 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. e 8 legge n. 24/2017 in data 30 giugno 2018 CP
e , in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale
[...] Controparte_8
sul minore , convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona Persona_1
per sentir accertare la responsabilità dei sanitari del reparto di ostetricia Parte_1
e ginecologia dell' Severino Marche in relazione alla sofferenza Controparte_9
perinatale determinante del danno grave cerebrale subito dal figlio Per_1
ed ottenere il relativo risarcimento.
[...]
A tal fine i ricorrenti e , in proprio e quali genitori Controparte_1 Controparte_8
esercenti la potestà genitoriale sul minore , esponevano che il 5 Persona_1
febbraio 2011, presso il reparto di ostetricia e ginecologia dell' Controparte_10
nasceva il figlio , dopo un travaglio prolungato con parto vaginale
[...] Per_1
indotto distocico e applicazione di ventosa;
che il bambino, al momento della nascita, cioè alle ore 3,45, aveva un giro di cordone ombelicale intorno al collo, presentava ipotonia, pallore, assenza di attività cardiaca e respiratoria, tanto da dover essere rianimato con terapia cardio-polmonare ed intubato;
che le pratiche rianimatorie venivano eseguite nell'immediato dall'equipe ostetrica e dal ginecologo, non essendo presenti né l'anestesista, né il pediatra;
che solo alle ore 6,35 il neonato veniva trasportato, ancora intubato, al reparto di rianimazione dell'Ospedale Salesi di Pt_7
ove veniva ricoverato per asfissia alla nascita;
che il bambino restava intubato e sedato nel corso del trattamento ipotermico, ma nei giorni seguenti manifestava varie crisi convulsive da sofferenza ipossica-ischemica, tanto da essere sottoposto a terapia antiepilettica;
che veniva diagnosticata encefalopatia ipossico-ischemica grave con convulsioni, quale conseguenza dell'asfissia alla nascita, tanto che i tracciati pagina 6 di 23 evidenziavano una gravissima sofferenza cerebrale diffusa;
che il 15 aprile 2011 il bambino veniva trasferito presso il reparto di neuropsichiatria infantile, dove proseguiva il programma terapeutico dove veniva definitivamente confermata la predetta diagnosi, poi confermata ulteriormente dall'Ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma;
che il 21 novembre 2011 la Commissione di Prima Istanza dell' Pt_1
dichiarava il bambino invalido al 100% ed il 17 maggio 2012 ne accertava la necessità di assistenza continua con indennità di accompagnamento;
che in data 3 ottobre 2017 avevano iscritto al n. 6379/2017 RG del Tribunale di Ancona un ricorso per ATP ex artt.
696 bis c.p.c. e 8 legge n. 24/2017 all'esito del quale, costituitosi il contraddittorio con l' i CTU designati accertavano l'esistenza del nesso causale tra l'evento lesivo e la Pt_1
condotta dei sanitari dell'Ospedale di che, nelle ore perinatali non Controparte_10
avevano diagnosticato tempestivamente la sofferenza fetale.
Si costituiva con comparsa in data 24 ottobre 2018 concludendo per il Parte_1
rigetto della domanda.
Con atto depositato il 16 novembre 2018 spiegavano intervento nel processo già pendente e , quali esercenti la potestà Controparte_1 Parte_2
genitoriale sulla minore (sorella di ), nonché Controparte_2 Per_1 Parte_3
(nonno paterno di ), e (nonni materni di
[...] Per_1 Controparte_3 Parte_5
), aderendo alla domanda dei ricorrenti originari e articolando proprie Per_1
domande di condanna.
Con comparsa del 24 gennaio 2019 l' chiedeva dichiararsi inammissibile Parte_1
l'intervento e, comunque, rigettarsi le domande.
Disposto il mutamento del rito ed espletata l'istruttoria orale, con la sentenza n.
1359/2022 del 23 novembre 2022 il Tribunale di Ancona:
pagina 7 di 23 1) accoglieva le domande di parte attrice e, per l'effetto, condannava l Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di CP
e , in proprio, a titolo di risarcimento danni, della somma
[...] Parte_2
di euro 150.000,00 ciascuno;
2) accoglieva le domande di parte attrice e, per l'effetto, condannava l Parte_1
al pagamento in favore di e , in qualità di Controparte_1 Parte_2
genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio , a titolo di Persona_1
risarcimento danni, della somma di euro 1.234.073,36, di cui euro 36.135,00 a titolo di inabilità temporanea totale;
3)accoglieva le domande di parte attrice e, per l'effetto, condannava l Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore di CP
e , in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale
[...] Parte_2
sul figlio di una rendita vitalizia dell'importo di euro 6.000,00 Persona_1
annui, da versarsi in via anticipata, a far data dalla presente pronuncia, per tutta la durata della vita del beneficiario (somma da rivalutare annualmente, secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell'Unione europea (IPCA), con l'obbligo di stipulare, a garanzia della rendita vitalizia, una polizza sulla vita, a premio unico, a vita intera ed in forma di rendita a beneficio di;
Persona_1
4) accoglieva le domande degli intervenuti e Parte_3 Controparte_3 Parte_5
e, per l'effetto, condannava l in persona del legale
[...] Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del primo della somma di €.
30.000,00 e di €, 10.000,00 cadauno in favore degli altri due;
5) disponeva che gli importi fossero devalutati alla data del sinistro, e successivamente rivalutati fino alla data della sentenza, con applicazione di anno in anno degli interessi pagina 8 di 23 legali maturati, e che sugli stessi fossero inoltre applicati gli interessi al tasso legale vigente dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
6) rigettava le domande formulate da parte di e Controparte_1 Parte_2
quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore e regolava Controparte_2
le spese del giudizio, ivi comprese quelle di CTU.
Azienda e Gestione Liquidatoria dell'ex impugnava la predetta sentenza Parte_1
innanzi alla Corte di Appello di Ancona per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituivano gli appellati e , in proprio ed anche Controparte_1 Parte_2
nella loro qualifica di genitori esercenti la potestà parentale sul minore Per_1
, nonché e , che formulavano
[...] Parte_3 Controparte_3 Parte_5
anche appello incidentale.
All'udienza dell'11 giugno 2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con termini di legge per conclusionali e repliche a decorrere dalla comunicazione del provvedimento del 9 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) La sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 1359/2022 del 23 novembre 2022, il Tribunale ha in sintesi osservato e ritenuto che:
• la responsabilità dei sanitari era stata acclarata ed affermata dai consulenti nominati, all'esito del minuzioso esame della documentazione clinica e del materiale processuale, anche in replica alle osservazioni dei consulenti Pt_1
• parte convenuta, dal canto suo, non aveva assolto all'onere su di essa incombente di dimostrare l'esatto adempimento o l'impossibilità di pagina 9 di 23 adempimento a sé non imputabile, come - ad esempio - l'insorgenza di fattori causali alternativi idonei ad interrompere il nesso causale tra le omissioni e il danno;
• in merito alla eccepita inammissibilità dell'intervento in giudizio di Controparte_1
e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Parte_2
, e rilevava che Controparte_2 Parte_3 Controparte_3 Parte_5
l'atto di intervento era stato depositato anteriormente alla prima udienza del
16.11.2019, per far valere il diritto al risarcimento dei danni, quali familiari della vittima primaria e considerato che tale domanda era connessa, collegata ed avente il medesimo oggetto di quella principale essa non subiva le preclusioni previste per il rito di lavoro, nei ristretti termini di costituzione del convenuto;
Ciò in quanto ex art 268 cpc co 1, l'intervento del terzo può effettuarsi sino al momento della precisazione delle conclusioni, con il solo limite, stabilito dal secondo comma, del compimento di atti che al momento del suo intervento non sono più consentiti alle parti, intendendosi per tali attività, unicamente quelle relative alle preclusioni istruttorie, eventualmente maturate al tempo dell'intervento;
• la conversione in termini pecuniari del danno doveva essere compiuta in applicazione del metodo del punto variabile come recepito nella tabella del
Tribunale di Milano, senza personalizzazione;
• era esclusa la capacità lavorativa del danneggiato ed il relativo danno poteva liquidarsi secondo il criterio fondato sul triplo della pensione sociale (art. 137, c.
III, D.Lgs. n. 239/05, riconosciuto congruo dalla più autorevole giurisprudenza di legittimità), ovvero dell'assegno sociale ex art. 3, comma VI, L. 335/95;
pagina 10 di 23 • spettava la liquidazione per il danno futuro determinato dalle costanti necessità di cura e assistenza del minore per tutta la sua vita;
• sussisteva il danno non patrimoniale di genitori e nonni, mentre non spettava il risarcimento a , sorella postuma del danneggiato. Controparte_2
I motivi di appello
VIZIO DI MOTIVAZIONE PER OMESSO ESAME DELLA RICHIESTA DI RINNOVO DELLA
CTU O DELLA RICHIESTA DI RICHIAMO DEI CCTTUU GIA' NOMINATI IN SEDE DI ATP
Deduce l'appellante che sarebbe insufficiente – ai fini di una corretta motivazione della sentenza – la mera adesione del giudice alle conclusioni dei CTU in presenza delle articolate critiche di consulenti di parte e Difensori a sostegno di tesi opposte: in detta ipotesi, il giudice dovrebbe “spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione" (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15147 del
11/06/2018)" (Cass. ordinanza n. 31591 del 04-11-2021)”.
Il motivo è manifestamente infondato e deve essere respinto.
In realtà, la tesi dell'appellante non coglie che il principio di cui alle due sentenze di legittimità richiamate, è stato enunciato in materia di indennità di esproprio, mentre in materia medico-legale lo stesso deve essere precisato e riferito – come pure correttamente evidenzia il primo giudice- alle caratteristiche tecnico-scientifiche della materia trattata ed alla natura percipiente della CTU.
Non a caso, la Suprema Corte ha più di recente sostenuto (vds. Cass. n. 15733 del 17 maggio 2022) che l'omesso esame, da parte del giudice di merito che recepisca le conclusioni di una consulenza tecnica d'ufficio in materia medico-legale, dei rilievi contenuti in una consulenza tecnica di parte e trascurati dal consulente tecnico pagina 11 di 23 d'ufficio, in tanto rileva come vizio di omessa motivazione, denunciabile in cassazione, in quanto la parte ne indichi, con riferimento a serie e documentate argomentazioni medico-legali, la decisività, ossia l'incidenza sulla valutazione della sussistenza o meno di un determinato stato patologico.
Nel caso di specie, l'appellante si limita a riproporre in questa sede profili che non solo non sono stati tralasciati dai consulenti tecnici (in ciò giustificandosi l'adesione del primo giudice al parere dei CTU, ancorchè ritenuta acritica), ma che difettano con ogni evidenza del requisito della decisività, già solo sul piano logico (l'unico invero apprezzabile da un giudice, in materia medico-legale).
Lamenta, essenzialmente, l'appellante che deduceva sostenendo che la Parte_1
patologia di ipossi-asfittica di cui risulta affetto il minore può Persona_1
essere addebitata a causa prenatali o a cause perinatali. La responsabilità della struttura sanitaria palesata dai ricorrenti si riferisce solo alla ipotesi perinatale. Ebbene restano da esaminare tutti gli indici che porterebbero ad escludere tale responsabilità”.
Invero, sono talmente numerose le criticità registrate al momento del parto - e riportate dai CTU – che appare arduo escludere – già sul piano meramente logico –
l'assenza di ogni effetto sulla sofferenza fetale che ha condotto alle patologie da cui è affetto , quantomeno in termini di concausa. Persona_1
Segnalano infatti i CTU che i tracciati uterini del 4 febbraio già indicavano un giro di cordone ombelicale intorno al collo fetale con alcune decelerazioni variabili e tachicardia compensatoria (con lieve sofferenza fetale); inoltre, si giunse alla dilatazione completa alle ore 2,30 del 5 febbraio, ma le registrazioni continue del in
CTG erano state interrotte sin dalle ore 23,20, con il risultato di far mancare preziose informazioni per la più completa valutazione dello stato di sofferenza del feto e della pagina 12 di 23 sua progressione: ciò senza dire che dalla documentazione medica risulta allegata una copia timbrata di un tracciato del 5 febbraio in cui l'orario è incomprensibilmente corretto a penna da 00,14 a 01,14.
I CTU, poi, non hanno rinvenuto le registrazioni del BCF indicanti le “decelerazioni del
BCF <95 bpm nelle ultime spinte”, riferite dal ginecologo al neonatologo dell'Ospedale
Salesi il 10 febbraio 2011, che già di per sé “avrebbero dovuto imporre l'esecuzione del taglio cesareo in nullipara, non giovane, a rischio perché definita “oltre termine”, con previsione di feto di peso importante (gr. 3500 +/- 10%), in condizioni di arresto della progressione della parte presentata fetale dalle ore 2,30 immutata a -1”.
Il risultato di tali omissioni e negligenze fu che il periodo espulsivo fu protratto senza l'ausilio di evidenze CTG delle variazioni del BCF per oltre tre ore: da poco dopo le ore
24,00 del 4 febbraio alle 3,45 del 5 febbraio 2011 “probabilmente non avendo considerato le annotazioni ecografiche certificate, sui parametri fetali in gravidanza”.
Come pure osservato dai CTU alle pagg. 23 e seguenti della consulenza, le criticità e le omissioni (soprattutto quella di non aver eseguito il parto cesareo già alle ore 2,00 del
5 febbraio) innanzi riportate e riferite sia all'attività degli ecografisti che a quella del ginecologo di turno la notte del parto, sono talmente gravi che rispetto ad esse è recessiva ogni ulteriore considerazione che miri a far risalire la patologia oggetto del giudizio esclusivamente a momenti pre-natali o a condizioni fetali già preesistenti.
Invero, si rammenta che l'onere probatorio della parte, in questo caso l' si Pt_1
aggrava nella misura in cui avrebbe dovuto dimostrare – senza limitarsi semplicemente ad ignorarle - l'assoluta irrilevanza e neutralità causale di tutte le predette criticità rispetto alla patologia di e, dunque, l'esclusiva ascrivibilità di Persona_1
pagina 13 di 23 questa a condizioni preesistenti al parto e non infuenzabili dalle modalità della sua conduzione.
La censura dell'appellante è poi del tutto infondata perché i CTU hanno lungamente esaminato anche l'epoca pre-natale, cioè la gestione della gravidanza (carente anch'essa), per evidenziare che non è stato né percepito né trattato adeguatamente il ritardo di crescita intrauterino del feto.
Tuttavia, detto profilo – pur importante – rileva agli odierni fini solo perché la corretta percezione della problematica avrebbe assai probabilmente dovuto indurre i sanitari a programmare un taglio cesareo, che avrebbe quantomeno evitato le sequele di eventi poi registrate in sede di parto, privando in quel caso di rilievo causale la condotta dei sanitari che è invece oggi oggetto di giudizio.
Con specifico riferimento, poi, alle osservazioni dei consulenti di parte i CTU ne Pt_1
hanno compiuto una lunga analisi (pagg. 27 e seg. della consulenza) ed il tentativo di parte di spostare l'attenzione su problematiche genetiche collide logicamente - come riferito dai CTU – con l'accertata normalità del DNA di (i CTU Persona_1
riferiscono che è depositata certificazione cromosica), al punto da far apparire effettivamente inutile – oltre che illogica – un'ulteriore analisi del genoma neonatale che non si fonderebbe su alcun elemento di fatto ignoto.
Non omettono, poi, i CTU di segnalare come le osservazioni di parte omettano di considerare carenze evidenti nella condotta dei sanitari (assenza del tracciato CTG, le correzioni a penna dell'orario dell'esame, i dati riferiti dal ginecologo al neonatologo, il blocco della progressione fetale e l'esecuzione di manovre di progressione con applicazione di ventosa in periodo non permittente, l'omesso esame anatomo-
pagina 14 di 23 patologico della placenta), così finendo per negare il fatto stesso della sofferenza fetale.
Allo stesso modo – sempre sul piano meramente logico – segnalano i CTU che le osservazioni dei consulenti di parte negano la sofferenza ipossico-ischemica Pt_1
nonostante l'avessero condivisa nel corso delle operazioni, così come non spiegano l'omissione di esami – quali il monitoraggio continuo fino al parto – che invece sarebbe quantomeno consueto in eventi della specie, oltre che in qualsiasi parto.
Nulla spiegano i consulenti di parte circa il dato di laboratorio riferito ad un'acidosi gravissima che va ricondotta alla sofferenza ipossico-ischemica.
Sono pertanto prive di ogni supporto fattuale le affermazioni dell'appellante secondo cui “in primo luogo va detto che l'esame della flussimetria effettuato alla Sig.ra CP
(mamma del piccolo ) non evidenziò alcun elemento patologico
[...] Per_1
riconducibile ad una sofferenza fetale acuta. Ancora il tracciato cardiotografico mostrò il percorso della gestante nella norma.
Sulla base di tali elementi i sanitari attesero la normale evoluzione fisiologica del parto con progressiva dilatazione del collo uterino e delle contrazioni fino all'espletamento spontaneo del feto avvenuto alle ore 02.30.
Solo in quel momento si ebbe un arresto della progressione del feto e si dovette ricorrere al presidio WIKI”
. . . .
In conclusione affermava che tale ipossia non poté che derivare dal giro Parte_1
di cordone attorno al collo del feto resosi apprezzabile solo nella fase espulsiva quando ormai, purtroppo, aveva dato l'insulto ischemico per una compressione tra il collo
pagina 15 di 23 stesso del feto ed il canale del parto che aveva generato, quindi, un critico ostacolo alla circolazione del sangue nei vasi ombelicali ed in particolare nella vena ombelicale..
Il lungo richiamo alle linee guida è poi superfluo visto che non è riferito e non risolve tutte le omissioni e carenze riscontrabili nella condotta dei sanitari e riferite dai CTU, al pari dei continui riferimenti statistici superati dal fatto e dalle omissioni non spiegate.
La difesa dell'appellante riporta le stesse osservazioni dei propri consulenti già esaminate ed analizzate dai CTU, senza che ne emergano illogicità tali da suggerire l'opportunità di integrare o ripetere la consulenza già svolta.
A diverse conclusioni non si perviene neppure con riferimento ai profili che – secondo l'appellante – i consulenti di questi avrebbero evidenziato ed i CTU avrebbero trascurato (quelli a pagg. 33 e 34 dell'atto di appello) essendo evidente, in proposito, che si tratta o di circostanze del tutto irrilevanti (“appare fortemente contestabile proporre la nascita di un feto a termine al 50° percentile presso un centro di III livello") oppure estranee alla condotta dei sanitari oggetto del presente giudizio, cioè, alla fase del parto, perché ad essa successive.
Le considerazioni sin qui esposte rendono quindi superfluo l'esame del motivo di appello relativo all'assenza del nesso causale.
INAMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO DEI SIGG.RI E Controparte_1 [...]
, QUALI ESERCENTI LA POTESTA' GENITORIALE SULLA MINORE Parte_2
, E Controparte_2 Parte_3 Controparte_3 Parte_5
PERCHE' TARDIVO
Rileva la Corte che l'appellante non ha alcun interesse a contestare l'intervento di e , quali esercenti la potestà genitoriale sulla Parte_2 Controparte_1
pagina 16 di 23 minore , atteso che la relativa domanda è stata respinta e che non è Controparte_2
stato proposto sul punto l'appello incidentale.
Discute poi l'appellante del momento in cui il terzo può intervenire volontariamente in giudizio ritenendo preferibile l'interpretazione che estende al rito sommario la previsione del processo del lavoro (cioè l'art. 419 c.p.c.), cioè entro il termine di costituzione del convenuto, in ossequio – essenzialmente alle esigenze di celerità del rito sommario.
Ora, premesso che i terzi in questione sono intervenuti ancor prima della prima udienza, sicchè non si vede quale celerità del rito sommario (peraltro poi mutato in rito ordinario) sia stata compromessa, ha ritenuto la Suprema Corte (vds. Cass. n. 23931 del
7 agosto 2023) che anche nel procedimento sommario di cognizione, come in quello ordinario e a maggior ragione in considerazione della sostanziale deformalizzazione del rito, deve escludersi la sussistenza di una preclusione alla formulazione da parte del terzo interveniente di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, costituendo la formulazione della domanda l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile.
Nel caso deciso dalla Suprema Corte, il terzo si era costituito addirittura tardivamente all'udienza di comparizione delle parti ed è stato richiamato il principio “. . di diritto, affermato da questa Sezione (con sent. n. 15787 del 2005, in relazione ad intervento volontario proposto dall' nel corso di controversia di risarcimento danni e Pt_9
contenente domanda di rivalsa nei confronti del danneggiante per l'indennizzo corrisposto al soggetto danneggiato) e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità successiva (cfr., tra le altre, Cass. n. 3186 del 2006 e Cass. n. 25620 del 2016),
pagina 17 di 23 divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento “fino all'udienza di precisazione delle conclusioni”, configurandosi solo l'obbligo, per
l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie>>. Detto principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte al processo ordinario, viene qui esteso anche al processo sommario: non solo perché non si ravvisano ragioni ostative, ma anche, a maggior ragione, in considerazione della sostanziale deformalizzazione di quest'ultimo. Di tale principio di diritto, assolutamente consolidato ed alla stregua del quale si configura un'ipotesi di inammissibilità per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., la corte territoriale ha dato corretta applicazione laddove (p. 8) ha affermato che la , Controparte_11
intervenendo alla prima udienza, ha potuto formulare le domande rispondenti al proprio interesse”.
Infine, osserva la Corte che l'inammissibilità prevista dall'art. 419 c.p.c., invocata dall'appellante (sanzione peraltro tassativa e non estensibile in via analogica ad ipotesi per le quali la legge non la prevede) si sarebbe tradotta solo nell'onere per gli intervenienti di proporre le stesse domande in un separato giudizio che il giudice avrebbe poi dovuto riunire per evitare di duplicare inutilmente attività processuali identiche e per escludere un rischio di giudicati contrastanti.
ERRATA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
Il motivo è formulato “in via strettamente subordinata e residuale” rispetto a quelli sin qui esaminati.
Sostiene l'appellante che il primo giudice non avrebbe dovuto comprendere nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione permanente del diritto alla salute,
pagina 18 di 23 l'incremento del 50% per “sofferenza soggettiva”, perché “purtroppo (e con tutto il rispetto per la vicenda umana), il piccolo “non risponde agli stimoli”; quindi è Per_1
impossibile per il medesimo “percepire alcuna sofferenza o patema d'animo””.
Premesso che la sentenza della Suprema Corte richiamata dall'appellante (Cass. n.
18641/11) valorizza esplicitamente il danno morale ribadendo che, aldilà dei casi in cui sia connesso alla commissione di un da reato, esso risarcisce “ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, alla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen.”, la Corte si limita ad osservare sul punto in esame che nella stessa sentenza di legittimità richiamata dall'appellante si afferma che “integrale conferma merita, altresì,
l motivazionale seguito dal giudice ligure nel confermare la legittimità della liquidazione del danno morale sofferto dal piccolo così come Persona_2
riconosciuto in prime cure, laddove (f. 52 della sentenza impugnata) si rileva, del tutto condivisibilmente, la inconcepibilità di una omessa liquidazione del danno morale nei confronti di un bambino per il quale i danni sofferti (tetraparesi spastico-distonica di grado rilevante, attività psichica ridotta a manifestazioni prevalentemente vegetative, notevole compromissione della partecipazione all'ambiente e notevole riduzione della capacità visiva e uditiva) si mostrano tra i più gravi che la persona possa subire per la concreta considerazione delle condizioni di vita del danneggiato direttamente derivanti dalle patologie accertate.
In proposito, la giurisprudenza di questa corte regolatrice ha già avuto modo di affermare (Cass. 4970/2001, in motivazione, sub 4.) che il risarcimento del danno morale non può essere escluso quando non risulti con assoluta certezza, in base a
pagina 19 di 23 specifiche acquisizioni medico legali risultanti da una apposita consulenza, la totale ed assoluta incapacità di percepire il dolore da parte del neonato, id est il suo permanente
e irreversibile stato totalmente vegetativo”.
Applicati detti principi al caso di specie, osserva la Corte che dalla relazione dei CTU risulta che – al momento della visita – agli stessi è stato riferito e questi hanno osservato che “il piccolo non fa nulla, sente e vede poco. Dal 25 ottobre va all'asilo, viene custodito dai nonni e dai genitori. Ha contatto con i genitori, soprattutto con il padre. Non ha il controllo del busto ed indossa tutore per gambe”.
E' escluso che non percepisca la sofferenza del suo stato perché – Persona_1
sia pure a livello di presunzione semplice – la descrizione fattane dai CTU è incompatibile con l'assoluta assenza di percezione e con un totale stato vegetativo.
Censura poi l'appellante la liquidazione riferita all'inabilità temporanea totale fissata dai CTU in 12 mesi, osservando che – trattandosi di un neonato – non sarebbe ipotizzabile un'inabilità temporanea.
La Corte non condivide la tesi dell'appellante che condurrebbe ad escludere la risarcibilità del danno sul presupposto che un neonato non abbia occupazioni della vita quotidiana, proprie di un adulto, senza considerare che un neonato si “dedica” a quanto richiesto dall'età evolutiva, nel caso di specie totalmente compromesso: le ordinarie funzioni di vita non possono essere solo le attività occupazionali (in tal caso nulla spetterebbe agli inoccupati o ai disoccupati).
A proposito dell'importo riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, poi, sostiene l'appellante che “a tal proposito va detto che non risulta che il Giudice abbia applicato il tasso di sconto in virtù della anticipazione di tale somma. Inoltre va detto che si deve tener conto anche della pensione di invalidità riconosciuta al piccolo ”. Per_1
pagina 20 di 23 Così formulato, il motivo è inammissibile, per la genericità che l'inficia, perché
l'appellante non offre alcuna prova dei presupposti di fatto indicati né offre alcuna quantificazione alternativa.
Neppure può essere condivisa la censura relativa alla presunta insufficienza del Servizio sanitario.
Il primo giudice, liquidando la rendita vitalizia per far fronte alle prevedibili spese necessarie per l'assistenza continuativa, non ha affatto inteso affermare che il
[...]
non sarà in grado di farvi fronte, ma ha semplicemente sostenuto che lo stato CP3
del minore è talmente grave da richiedere forme di assistenza – per tutta la vita – ben più complesse ed impegnative di quelle – esclusivamente sanitarie o assistenziali – che il servizio sanitario può garantire, essendo invero notorio che le esigenze del minore non si esauriranno in esse.
Per quanto concerne i profili relativi alle liquidazioni iure proprio in favore di genitori e nonni, gli stessi sono inammissibili (non si può censurare la valutazione del primo giudice sostenendo che un altro Tribunale in un caso analogo ha liquidato un danno minore, soprattutto se si premette che si tratta di valutazioni equitative) e comunque infondate visto che gli interventi sono ammissibili.
E' infine inammissibile la censura relativa al riconoscimento degli interessi compensativi visto che l'appellante si limita ad invocare un principio di diritto senza allegare i fatti che nel presente giudizio dovrebbero costituirne il fondamento, a parte la correttezza dei principi invocati ex adverso dagli appellati e condivisi dalla Corte.
I motivi di appello incidentale
di motivazione per errata quantificazione del danno parentale subito iure proprio dai genitori della vittima primaria e dai nonni, omessa valutazione delle pagina 21 di 23 prove orali e documentali. Vizio di legge per omessa applicazione delle Tabelle di
Milano.
I motivi riferiti alla liquidazione del danno in favore dei genitori e dei nonni sono infondati perché si risolvono in un mero apprezzamento di incongruità delle somme riconosciute rispetto alla gravità del dramma parentale.
Invero, le stesse tabelle del Tribunale di Milano anno 2021, di cui gli appellanti incidentali non contestano l'applicazione, non riportano valori minimi in caso di danno parentale conseguente a gravi lesioni della vittima primaria, prevedendo piuttosto che la determinazione del suo ammontare è disancorata dalla gravità del danno biologico subito dalla vittima primaria e fa riferimento piuttosto all'intensità ed al grado di sconvolgimento del rapporto parentale e della vita, esitando in ogni caso in una valutazione equitativa che, nel caso concreto, il primo giudice ha motivato considerando ogni profilo emerso dalla tristissima vicenda.
Nulla spetta neppure a titolo di danno emergente per la madre atteso che la riduzione e/o l'abbattimento dello stipendio non sono conseguenza immediata e diretta del fatto dannoso, ma frutto di una comprensibile ed encomiabile scelta del genitore, fermo restando che il primo giudice ha liquidato somme in vista di ogni ipotizzabile esigenza di assistenza del minore.
Le spese del presente grado del giudizio possono essere compensate per la reciproca parziale soccombenza.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
70/2023, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
pagina 22 di 23 • rigetta l'appello principale;
• rigetta l'appello incidentale;
• conferma integralmente la sentenza impugnata;
• compensa tra le parti le spese del grado;
• sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo per l'appellante principale e per gli appellanti incidentali.
Ancona, 7 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 70/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. MICOZZI PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA G.
MAZZINI, 36 MACERATApresso il difensore avv. MICOZZI PAOLO
APPELLANTE/I contro
IN PROPRIO E PER I MINORI E Controparte_1 Persona_1 CP_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI CRISTIANA e
[...] C.F._1
dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO PIAVE 15 06023 GUALDO TADINOpresso il difensore avv. OLIVIERI CRISTIANA
pagina 1 di 23 IN PROPRIO E PER I MINORI E Parte_2 Persona_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI Controparte_2 C.F._2
CRISTIANA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO PIAVE 15 06023 GUALDO
TADINOpresso il difensore avv. OLIVIERI CRISTIANA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI Parte_3 C.F._3
CRISTIANA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO PIAVE 15 06023 GUALDO
TADINOpresso il difensore avv. OLIVIERI CRISTIANA
OLIVIERI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI Pt_4 C.F._4
CRISTIANA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO PIAVE 15 06023 GUALDO
TADINOpresso il difensore avv. OLIVIERI CRISTIANA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI Parte_5 C.F._5
CRISTIANA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO PIAVE 15 06023 GUALDO
TADINOpresso il difensore avv. OLIVIERI CRISTIANA
APPELLATO/I ED APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1359/2022 del 23 novembre 2022 resa dal
Tribunale di Ancona in materia di responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 giugno 2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, AZIENDA E GESTIONE LIQUIDATORIA EX Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa
e respinta,
in via istruttoria: disporre nuova CTU ovvero richiamo dei CCTTUU di cui all'ATP
Tribunale di Ancona RG 6379/2017 per le ragioni di cui all'atto di appello;
pagina 2 di 23 in via preliminare: dichiarare la nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione per omesso esame della richiesta di rinnovo della CTU o della richiesta di richiamo dei CCTTUU già nominati in sede di ATP;
sempre in via preliminare: dichiarare la inammissibilità dell'intervento dei Sigg.ri
e , quali esercenti la potestà genitoriale sulla Controparte_1 Parte_2
minore , e per tutte le Controparte_2 Parte_3 Controparte_3 Parte_5
ragioni di cui all'atto di appello;
nel merito: in totale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dell'interposto appello, rigettare la domanda proposta da e , in Controparte_1 Parte_2
proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore , Persona_1 CP
e , quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore
[...] Parte_2
, e per i motivi esposti Controparte_2 Parte_3 Controparte_3 Parte_5
in atto di appello e comunque perché infondata in fatto ed in diritto;
in via strettamente subordinata: riformare parzialmente la sentenza impugnata n.
1359/2022, resa dal Tribunale monocratico di Ancona il 22 novembre 2022, pubblicata il 23 novembre 2022 e notificata il 20 dicembre 2022 ai fini della decorrenza del termine breve, nella parte in cui quantifica il risarcimento delle singole voci di danno per tutte le motivazioni in atto di appello illustrate.
quanto all'appello incidentale avversario: rigettarlo integralmente perché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni che analiticamente verranno esposte nelle note conclusionali del presente giudizio.
Sempre e comunque con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
pagina 3 di 23 PER GLI APPELLATI ED APPELLANTI INCIDENTALI, e Controparte_1 [...]
, in proprio ed anche nella loro qualifica di genitori esercenti la Parte_2
potestà parentale sul minore , nonché per Persona_1 Parte_3
E :
[...] Controparte_3 Parte_5
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In Via preliminare e pregiudiziale
Dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_1 Parte_6
in persona della dott.ssa Commissario Straordinario della Parte_1 CP_4
di e in qualità di Commissario liquidatore della gestione liquidatoria della Pt_7
ex per tutti i motivi di cui alla comparsa di costituzione;
Parte_1
Nel merito
Rigettare il gravame proposto da Controparte_6
in persona della dott.ssa Commissario Straordinario della
[...] CP_4 CP_7
e in qualità di Commissario liquidatore della gestione liquidatoria della
[...] Pt_1
perché infondato in fatto ed in diritto e quindi, confermare la sentenza di
[...]
primo grado, emessa dal Tribunale di Ancona n. 1359/2022, resa nel giudizio Rg n.
4248/2018, pubblicata il 23.11.2022 e così come corretta con provvedimento cron.n.7932/2022 del 13.12.2022 reso nel giudizio rg n. 4248/2018-1, per tutti i motivi di cui alla comparsa di costituzione;
Sull'appello incidentale
in accoglimento dell'appello incidentale, proposto dai Sig.ri e Parte_2
in proprio, , , riformare la Controparte_1 Parte_3 Parte_5 Controparte_3
pagina 4 di 23 sentenza emessa dal Tribunale di Ancona n. 1359/2022, resa nel giudizio Rg n.
4248/2018, pubblicata il 23.11.2022 e così come corretta con provvedimento cron.n.7932/2022 del 13.12.2022 reso nel giudizio rg n. 4248/2018-1, nella parte in cui statuisce la condanna dell' al pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_1
in proprio a titolo di risarcimento danni della somma di € Parte_2
150.000,00 ciascuno e nella parte in cui statuisce la condanna dell' al Parte_1
pagamento, in favore di a titolo di risarcimento danni della somma di Parte_3
€30.000,00 ed in favore di €10.000,00 cadauno per e e, Controparte_3 Parte_5
quindi, per l'effetto condannare l'Azienda e Gestione liquidatoria della ex
[...]
in persona della dott.ssa Commissario Straordinario della Pt_1 CP_4 CP_7
e in qualità di Commissario liquidatore della gestione liquidatoria della ex
[...] [...]
al pagamento, in favore dei genitori, a titolo di risarcimento in proprio della Pt_1
somma di €300.000,00 ciascuno, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia e per anche la somma di €77.723,34 a titolo di Controparte_1
risarcimento per lucro cessante, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia a titolo di indennizzo, nonché al pagamento, in favore dei nonni
e della somma di €142.420,00 Parte_3 Controparte_3 Parte_5
ciascuno, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Oltre su tutte le somme la rivalutazione monetaria ed interessi compensativi e legali sul capitale via via rivalutato annualmente dall'evento lesivo al saldo, per tutti i motivi di cui alla comparsa di costituzione.
Con condanna alle spese e competenze, comprese quelle di registrazione, del primo e del secondo grado di giudizio, nonché con condanna alle spese per il giudizio sub 70-
1/2023 di cui alla istanza di sospensiva, oltre accessori di legge”.
pagina 5 di 23 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. e 8 legge n. 24/2017 in data 30 giugno 2018 CP
e , in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale
[...] Controparte_8
sul minore , convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona Persona_1
per sentir accertare la responsabilità dei sanitari del reparto di ostetricia Parte_1
e ginecologia dell' Severino Marche in relazione alla sofferenza Controparte_9
perinatale determinante del danno grave cerebrale subito dal figlio Per_1
ed ottenere il relativo risarcimento.
[...]
A tal fine i ricorrenti e , in proprio e quali genitori Controparte_1 Controparte_8
esercenti la potestà genitoriale sul minore , esponevano che il 5 Persona_1
febbraio 2011, presso il reparto di ostetricia e ginecologia dell' Controparte_10
nasceva il figlio , dopo un travaglio prolungato con parto vaginale
[...] Per_1
indotto distocico e applicazione di ventosa;
che il bambino, al momento della nascita, cioè alle ore 3,45, aveva un giro di cordone ombelicale intorno al collo, presentava ipotonia, pallore, assenza di attività cardiaca e respiratoria, tanto da dover essere rianimato con terapia cardio-polmonare ed intubato;
che le pratiche rianimatorie venivano eseguite nell'immediato dall'equipe ostetrica e dal ginecologo, non essendo presenti né l'anestesista, né il pediatra;
che solo alle ore 6,35 il neonato veniva trasportato, ancora intubato, al reparto di rianimazione dell'Ospedale Salesi di Pt_7
ove veniva ricoverato per asfissia alla nascita;
che il bambino restava intubato e sedato nel corso del trattamento ipotermico, ma nei giorni seguenti manifestava varie crisi convulsive da sofferenza ipossica-ischemica, tanto da essere sottoposto a terapia antiepilettica;
che veniva diagnosticata encefalopatia ipossico-ischemica grave con convulsioni, quale conseguenza dell'asfissia alla nascita, tanto che i tracciati pagina 6 di 23 evidenziavano una gravissima sofferenza cerebrale diffusa;
che il 15 aprile 2011 il bambino veniva trasferito presso il reparto di neuropsichiatria infantile, dove proseguiva il programma terapeutico dove veniva definitivamente confermata la predetta diagnosi, poi confermata ulteriormente dall'Ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma;
che il 21 novembre 2011 la Commissione di Prima Istanza dell' Pt_1
dichiarava il bambino invalido al 100% ed il 17 maggio 2012 ne accertava la necessità di assistenza continua con indennità di accompagnamento;
che in data 3 ottobre 2017 avevano iscritto al n. 6379/2017 RG del Tribunale di Ancona un ricorso per ATP ex artt.
696 bis c.p.c. e 8 legge n. 24/2017 all'esito del quale, costituitosi il contraddittorio con l' i CTU designati accertavano l'esistenza del nesso causale tra l'evento lesivo e la Pt_1
condotta dei sanitari dell'Ospedale di che, nelle ore perinatali non Controparte_10
avevano diagnosticato tempestivamente la sofferenza fetale.
Si costituiva con comparsa in data 24 ottobre 2018 concludendo per il Parte_1
rigetto della domanda.
Con atto depositato il 16 novembre 2018 spiegavano intervento nel processo già pendente e , quali esercenti la potestà Controparte_1 Parte_2
genitoriale sulla minore (sorella di ), nonché Controparte_2 Per_1 Parte_3
(nonno paterno di ), e (nonni materni di
[...] Per_1 Controparte_3 Parte_5
), aderendo alla domanda dei ricorrenti originari e articolando proprie Per_1
domande di condanna.
Con comparsa del 24 gennaio 2019 l' chiedeva dichiararsi inammissibile Parte_1
l'intervento e, comunque, rigettarsi le domande.
Disposto il mutamento del rito ed espletata l'istruttoria orale, con la sentenza n.
1359/2022 del 23 novembre 2022 il Tribunale di Ancona:
pagina 7 di 23 1) accoglieva le domande di parte attrice e, per l'effetto, condannava l Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di CP
e , in proprio, a titolo di risarcimento danni, della somma
[...] Parte_2
di euro 150.000,00 ciascuno;
2) accoglieva le domande di parte attrice e, per l'effetto, condannava l Parte_1
al pagamento in favore di e , in qualità di Controparte_1 Parte_2
genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio , a titolo di Persona_1
risarcimento danni, della somma di euro 1.234.073,36, di cui euro 36.135,00 a titolo di inabilità temporanea totale;
3)accoglieva le domande di parte attrice e, per l'effetto, condannava l Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore di CP
e , in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale
[...] Parte_2
sul figlio di una rendita vitalizia dell'importo di euro 6.000,00 Persona_1
annui, da versarsi in via anticipata, a far data dalla presente pronuncia, per tutta la durata della vita del beneficiario (somma da rivalutare annualmente, secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell'Unione europea (IPCA), con l'obbligo di stipulare, a garanzia della rendita vitalizia, una polizza sulla vita, a premio unico, a vita intera ed in forma di rendita a beneficio di;
Persona_1
4) accoglieva le domande degli intervenuti e Parte_3 Controparte_3 Parte_5
e, per l'effetto, condannava l in persona del legale
[...] Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del primo della somma di €.
30.000,00 e di €, 10.000,00 cadauno in favore degli altri due;
5) disponeva che gli importi fossero devalutati alla data del sinistro, e successivamente rivalutati fino alla data della sentenza, con applicazione di anno in anno degli interessi pagina 8 di 23 legali maturati, e che sugli stessi fossero inoltre applicati gli interessi al tasso legale vigente dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
6) rigettava le domande formulate da parte di e Controparte_1 Parte_2
quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore e regolava Controparte_2
le spese del giudizio, ivi comprese quelle di CTU.
Azienda e Gestione Liquidatoria dell'ex impugnava la predetta sentenza Parte_1
innanzi alla Corte di Appello di Ancona per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituivano gli appellati e , in proprio ed anche Controparte_1 Parte_2
nella loro qualifica di genitori esercenti la potestà parentale sul minore Per_1
, nonché e , che formulavano
[...] Parte_3 Controparte_3 Parte_5
anche appello incidentale.
All'udienza dell'11 giugno 2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con termini di legge per conclusionali e repliche a decorrere dalla comunicazione del provvedimento del 9 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) La sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 1359/2022 del 23 novembre 2022, il Tribunale ha in sintesi osservato e ritenuto che:
• la responsabilità dei sanitari era stata acclarata ed affermata dai consulenti nominati, all'esito del minuzioso esame della documentazione clinica e del materiale processuale, anche in replica alle osservazioni dei consulenti Pt_1
• parte convenuta, dal canto suo, non aveva assolto all'onere su di essa incombente di dimostrare l'esatto adempimento o l'impossibilità di pagina 9 di 23 adempimento a sé non imputabile, come - ad esempio - l'insorgenza di fattori causali alternativi idonei ad interrompere il nesso causale tra le omissioni e il danno;
• in merito alla eccepita inammissibilità dell'intervento in giudizio di Controparte_1
e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Parte_2
, e rilevava che Controparte_2 Parte_3 Controparte_3 Parte_5
l'atto di intervento era stato depositato anteriormente alla prima udienza del
16.11.2019, per far valere il diritto al risarcimento dei danni, quali familiari della vittima primaria e considerato che tale domanda era connessa, collegata ed avente il medesimo oggetto di quella principale essa non subiva le preclusioni previste per il rito di lavoro, nei ristretti termini di costituzione del convenuto;
Ciò in quanto ex art 268 cpc co 1, l'intervento del terzo può effettuarsi sino al momento della precisazione delle conclusioni, con il solo limite, stabilito dal secondo comma, del compimento di atti che al momento del suo intervento non sono più consentiti alle parti, intendendosi per tali attività, unicamente quelle relative alle preclusioni istruttorie, eventualmente maturate al tempo dell'intervento;
• la conversione in termini pecuniari del danno doveva essere compiuta in applicazione del metodo del punto variabile come recepito nella tabella del
Tribunale di Milano, senza personalizzazione;
• era esclusa la capacità lavorativa del danneggiato ed il relativo danno poteva liquidarsi secondo il criterio fondato sul triplo della pensione sociale (art. 137, c.
III, D.Lgs. n. 239/05, riconosciuto congruo dalla più autorevole giurisprudenza di legittimità), ovvero dell'assegno sociale ex art. 3, comma VI, L. 335/95;
pagina 10 di 23 • spettava la liquidazione per il danno futuro determinato dalle costanti necessità di cura e assistenza del minore per tutta la sua vita;
• sussisteva il danno non patrimoniale di genitori e nonni, mentre non spettava il risarcimento a , sorella postuma del danneggiato. Controparte_2
I motivi di appello
VIZIO DI MOTIVAZIONE PER OMESSO ESAME DELLA RICHIESTA DI RINNOVO DELLA
CTU O DELLA RICHIESTA DI RICHIAMO DEI CCTTUU GIA' NOMINATI IN SEDE DI ATP
Deduce l'appellante che sarebbe insufficiente – ai fini di una corretta motivazione della sentenza – la mera adesione del giudice alle conclusioni dei CTU in presenza delle articolate critiche di consulenti di parte e Difensori a sostegno di tesi opposte: in detta ipotesi, il giudice dovrebbe “spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione" (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15147 del
11/06/2018)" (Cass. ordinanza n. 31591 del 04-11-2021)”.
Il motivo è manifestamente infondato e deve essere respinto.
In realtà, la tesi dell'appellante non coglie che il principio di cui alle due sentenze di legittimità richiamate, è stato enunciato in materia di indennità di esproprio, mentre in materia medico-legale lo stesso deve essere precisato e riferito – come pure correttamente evidenzia il primo giudice- alle caratteristiche tecnico-scientifiche della materia trattata ed alla natura percipiente della CTU.
Non a caso, la Suprema Corte ha più di recente sostenuto (vds. Cass. n. 15733 del 17 maggio 2022) che l'omesso esame, da parte del giudice di merito che recepisca le conclusioni di una consulenza tecnica d'ufficio in materia medico-legale, dei rilievi contenuti in una consulenza tecnica di parte e trascurati dal consulente tecnico pagina 11 di 23 d'ufficio, in tanto rileva come vizio di omessa motivazione, denunciabile in cassazione, in quanto la parte ne indichi, con riferimento a serie e documentate argomentazioni medico-legali, la decisività, ossia l'incidenza sulla valutazione della sussistenza o meno di un determinato stato patologico.
Nel caso di specie, l'appellante si limita a riproporre in questa sede profili che non solo non sono stati tralasciati dai consulenti tecnici (in ciò giustificandosi l'adesione del primo giudice al parere dei CTU, ancorchè ritenuta acritica), ma che difettano con ogni evidenza del requisito della decisività, già solo sul piano logico (l'unico invero apprezzabile da un giudice, in materia medico-legale).
Lamenta, essenzialmente, l'appellante che deduceva sostenendo che la Parte_1
patologia di ipossi-asfittica di cui risulta affetto il minore può Persona_1
essere addebitata a causa prenatali o a cause perinatali. La responsabilità della struttura sanitaria palesata dai ricorrenti si riferisce solo alla ipotesi perinatale. Ebbene restano da esaminare tutti gli indici che porterebbero ad escludere tale responsabilità”.
Invero, sono talmente numerose le criticità registrate al momento del parto - e riportate dai CTU – che appare arduo escludere – già sul piano meramente logico –
l'assenza di ogni effetto sulla sofferenza fetale che ha condotto alle patologie da cui è affetto , quantomeno in termini di concausa. Persona_1
Segnalano infatti i CTU che i tracciati uterini del 4 febbraio già indicavano un giro di cordone ombelicale intorno al collo fetale con alcune decelerazioni variabili e tachicardia compensatoria (con lieve sofferenza fetale); inoltre, si giunse alla dilatazione completa alle ore 2,30 del 5 febbraio, ma le registrazioni continue del in
CTG erano state interrotte sin dalle ore 23,20, con il risultato di far mancare preziose informazioni per la più completa valutazione dello stato di sofferenza del feto e della pagina 12 di 23 sua progressione: ciò senza dire che dalla documentazione medica risulta allegata una copia timbrata di un tracciato del 5 febbraio in cui l'orario è incomprensibilmente corretto a penna da 00,14 a 01,14.
I CTU, poi, non hanno rinvenuto le registrazioni del BCF indicanti le “decelerazioni del
BCF <95 bpm nelle ultime spinte”, riferite dal ginecologo al neonatologo dell'Ospedale
Salesi il 10 febbraio 2011, che già di per sé “avrebbero dovuto imporre l'esecuzione del taglio cesareo in nullipara, non giovane, a rischio perché definita “oltre termine”, con previsione di feto di peso importante (gr. 3500 +/- 10%), in condizioni di arresto della progressione della parte presentata fetale dalle ore 2,30 immutata a -1”.
Il risultato di tali omissioni e negligenze fu che il periodo espulsivo fu protratto senza l'ausilio di evidenze CTG delle variazioni del BCF per oltre tre ore: da poco dopo le ore
24,00 del 4 febbraio alle 3,45 del 5 febbraio 2011 “probabilmente non avendo considerato le annotazioni ecografiche certificate, sui parametri fetali in gravidanza”.
Come pure osservato dai CTU alle pagg. 23 e seguenti della consulenza, le criticità e le omissioni (soprattutto quella di non aver eseguito il parto cesareo già alle ore 2,00 del
5 febbraio) innanzi riportate e riferite sia all'attività degli ecografisti che a quella del ginecologo di turno la notte del parto, sono talmente gravi che rispetto ad esse è recessiva ogni ulteriore considerazione che miri a far risalire la patologia oggetto del giudizio esclusivamente a momenti pre-natali o a condizioni fetali già preesistenti.
Invero, si rammenta che l'onere probatorio della parte, in questo caso l' si Pt_1
aggrava nella misura in cui avrebbe dovuto dimostrare – senza limitarsi semplicemente ad ignorarle - l'assoluta irrilevanza e neutralità causale di tutte le predette criticità rispetto alla patologia di e, dunque, l'esclusiva ascrivibilità di Persona_1
pagina 13 di 23 questa a condizioni preesistenti al parto e non infuenzabili dalle modalità della sua conduzione.
La censura dell'appellante è poi del tutto infondata perché i CTU hanno lungamente esaminato anche l'epoca pre-natale, cioè la gestione della gravidanza (carente anch'essa), per evidenziare che non è stato né percepito né trattato adeguatamente il ritardo di crescita intrauterino del feto.
Tuttavia, detto profilo – pur importante – rileva agli odierni fini solo perché la corretta percezione della problematica avrebbe assai probabilmente dovuto indurre i sanitari a programmare un taglio cesareo, che avrebbe quantomeno evitato le sequele di eventi poi registrate in sede di parto, privando in quel caso di rilievo causale la condotta dei sanitari che è invece oggi oggetto di giudizio.
Con specifico riferimento, poi, alle osservazioni dei consulenti di parte i CTU ne Pt_1
hanno compiuto una lunga analisi (pagg. 27 e seg. della consulenza) ed il tentativo di parte di spostare l'attenzione su problematiche genetiche collide logicamente - come riferito dai CTU – con l'accertata normalità del DNA di (i CTU Persona_1
riferiscono che è depositata certificazione cromosica), al punto da far apparire effettivamente inutile – oltre che illogica – un'ulteriore analisi del genoma neonatale che non si fonderebbe su alcun elemento di fatto ignoto.
Non omettono, poi, i CTU di segnalare come le osservazioni di parte omettano di considerare carenze evidenti nella condotta dei sanitari (assenza del tracciato CTG, le correzioni a penna dell'orario dell'esame, i dati riferiti dal ginecologo al neonatologo, il blocco della progressione fetale e l'esecuzione di manovre di progressione con applicazione di ventosa in periodo non permittente, l'omesso esame anatomo-
pagina 14 di 23 patologico della placenta), così finendo per negare il fatto stesso della sofferenza fetale.
Allo stesso modo – sempre sul piano meramente logico – segnalano i CTU che le osservazioni dei consulenti di parte negano la sofferenza ipossico-ischemica Pt_1
nonostante l'avessero condivisa nel corso delle operazioni, così come non spiegano l'omissione di esami – quali il monitoraggio continuo fino al parto – che invece sarebbe quantomeno consueto in eventi della specie, oltre che in qualsiasi parto.
Nulla spiegano i consulenti di parte circa il dato di laboratorio riferito ad un'acidosi gravissima che va ricondotta alla sofferenza ipossico-ischemica.
Sono pertanto prive di ogni supporto fattuale le affermazioni dell'appellante secondo cui “in primo luogo va detto che l'esame della flussimetria effettuato alla Sig.ra CP
(mamma del piccolo ) non evidenziò alcun elemento patologico
[...] Per_1
riconducibile ad una sofferenza fetale acuta. Ancora il tracciato cardiotografico mostrò il percorso della gestante nella norma.
Sulla base di tali elementi i sanitari attesero la normale evoluzione fisiologica del parto con progressiva dilatazione del collo uterino e delle contrazioni fino all'espletamento spontaneo del feto avvenuto alle ore 02.30.
Solo in quel momento si ebbe un arresto della progressione del feto e si dovette ricorrere al presidio WIKI”
. . . .
In conclusione affermava che tale ipossia non poté che derivare dal giro Parte_1
di cordone attorno al collo del feto resosi apprezzabile solo nella fase espulsiva quando ormai, purtroppo, aveva dato l'insulto ischemico per una compressione tra il collo
pagina 15 di 23 stesso del feto ed il canale del parto che aveva generato, quindi, un critico ostacolo alla circolazione del sangue nei vasi ombelicali ed in particolare nella vena ombelicale..
Il lungo richiamo alle linee guida è poi superfluo visto che non è riferito e non risolve tutte le omissioni e carenze riscontrabili nella condotta dei sanitari e riferite dai CTU, al pari dei continui riferimenti statistici superati dal fatto e dalle omissioni non spiegate.
La difesa dell'appellante riporta le stesse osservazioni dei propri consulenti già esaminate ed analizzate dai CTU, senza che ne emergano illogicità tali da suggerire l'opportunità di integrare o ripetere la consulenza già svolta.
A diverse conclusioni non si perviene neppure con riferimento ai profili che – secondo l'appellante – i consulenti di questi avrebbero evidenziato ed i CTU avrebbero trascurato (quelli a pagg. 33 e 34 dell'atto di appello) essendo evidente, in proposito, che si tratta o di circostanze del tutto irrilevanti (“appare fortemente contestabile proporre la nascita di un feto a termine al 50° percentile presso un centro di III livello") oppure estranee alla condotta dei sanitari oggetto del presente giudizio, cioè, alla fase del parto, perché ad essa successive.
Le considerazioni sin qui esposte rendono quindi superfluo l'esame del motivo di appello relativo all'assenza del nesso causale.
INAMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO DEI SIGG.RI E Controparte_1 [...]
, QUALI ESERCENTI LA POTESTA' GENITORIALE SULLA MINORE Parte_2
, E Controparte_2 Parte_3 Controparte_3 Parte_5
PERCHE' TARDIVO
Rileva la Corte che l'appellante non ha alcun interesse a contestare l'intervento di e , quali esercenti la potestà genitoriale sulla Parte_2 Controparte_1
pagina 16 di 23 minore , atteso che la relativa domanda è stata respinta e che non è Controparte_2
stato proposto sul punto l'appello incidentale.
Discute poi l'appellante del momento in cui il terzo può intervenire volontariamente in giudizio ritenendo preferibile l'interpretazione che estende al rito sommario la previsione del processo del lavoro (cioè l'art. 419 c.p.c.), cioè entro il termine di costituzione del convenuto, in ossequio – essenzialmente alle esigenze di celerità del rito sommario.
Ora, premesso che i terzi in questione sono intervenuti ancor prima della prima udienza, sicchè non si vede quale celerità del rito sommario (peraltro poi mutato in rito ordinario) sia stata compromessa, ha ritenuto la Suprema Corte (vds. Cass. n. 23931 del
7 agosto 2023) che anche nel procedimento sommario di cognizione, come in quello ordinario e a maggior ragione in considerazione della sostanziale deformalizzazione del rito, deve escludersi la sussistenza di una preclusione alla formulazione da parte del terzo interveniente di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, costituendo la formulazione della domanda l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile.
Nel caso deciso dalla Suprema Corte, il terzo si era costituito addirittura tardivamente all'udienza di comparizione delle parti ed è stato richiamato il principio “. . di diritto, affermato da questa Sezione (con sent. n. 15787 del 2005, in relazione ad intervento volontario proposto dall' nel corso di controversia di risarcimento danni e Pt_9
contenente domanda di rivalsa nei confronti del danneggiante per l'indennizzo corrisposto al soggetto danneggiato) e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità successiva (cfr., tra le altre, Cass. n. 3186 del 2006 e Cass. n. 25620 del 2016),
pagina 17 di 23 divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento “fino all'udienza di precisazione delle conclusioni”, configurandosi solo l'obbligo, per
l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie>>. Detto principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte al processo ordinario, viene qui esteso anche al processo sommario: non solo perché non si ravvisano ragioni ostative, ma anche, a maggior ragione, in considerazione della sostanziale deformalizzazione di quest'ultimo. Di tale principio di diritto, assolutamente consolidato ed alla stregua del quale si configura un'ipotesi di inammissibilità per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., la corte territoriale ha dato corretta applicazione laddove (p. 8) ha affermato che la , Controparte_11
intervenendo alla prima udienza, ha potuto formulare le domande rispondenti al proprio interesse”.
Infine, osserva la Corte che l'inammissibilità prevista dall'art. 419 c.p.c., invocata dall'appellante (sanzione peraltro tassativa e non estensibile in via analogica ad ipotesi per le quali la legge non la prevede) si sarebbe tradotta solo nell'onere per gli intervenienti di proporre le stesse domande in un separato giudizio che il giudice avrebbe poi dovuto riunire per evitare di duplicare inutilmente attività processuali identiche e per escludere un rischio di giudicati contrastanti.
ERRATA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
Il motivo è formulato “in via strettamente subordinata e residuale” rispetto a quelli sin qui esaminati.
Sostiene l'appellante che il primo giudice non avrebbe dovuto comprendere nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione permanente del diritto alla salute,
pagina 18 di 23 l'incremento del 50% per “sofferenza soggettiva”, perché “purtroppo (e con tutto il rispetto per la vicenda umana), il piccolo “non risponde agli stimoli”; quindi è Per_1
impossibile per il medesimo “percepire alcuna sofferenza o patema d'animo””.
Premesso che la sentenza della Suprema Corte richiamata dall'appellante (Cass. n.
18641/11) valorizza esplicitamente il danno morale ribadendo che, aldilà dei casi in cui sia connesso alla commissione di un da reato, esso risarcisce “ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, alla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen.”, la Corte si limita ad osservare sul punto in esame che nella stessa sentenza di legittimità richiamata dall'appellante si afferma che “integrale conferma merita, altresì,
l motivazionale seguito dal giudice ligure nel confermare la legittimità della liquidazione del danno morale sofferto dal piccolo così come Persona_2
riconosciuto in prime cure, laddove (f. 52 della sentenza impugnata) si rileva, del tutto condivisibilmente, la inconcepibilità di una omessa liquidazione del danno morale nei confronti di un bambino per il quale i danni sofferti (tetraparesi spastico-distonica di grado rilevante, attività psichica ridotta a manifestazioni prevalentemente vegetative, notevole compromissione della partecipazione all'ambiente e notevole riduzione della capacità visiva e uditiva) si mostrano tra i più gravi che la persona possa subire per la concreta considerazione delle condizioni di vita del danneggiato direttamente derivanti dalle patologie accertate.
In proposito, la giurisprudenza di questa corte regolatrice ha già avuto modo di affermare (Cass. 4970/2001, in motivazione, sub 4.) che il risarcimento del danno morale non può essere escluso quando non risulti con assoluta certezza, in base a
pagina 19 di 23 specifiche acquisizioni medico legali risultanti da una apposita consulenza, la totale ed assoluta incapacità di percepire il dolore da parte del neonato, id est il suo permanente
e irreversibile stato totalmente vegetativo”.
Applicati detti principi al caso di specie, osserva la Corte che dalla relazione dei CTU risulta che – al momento della visita – agli stessi è stato riferito e questi hanno osservato che “il piccolo non fa nulla, sente e vede poco. Dal 25 ottobre va all'asilo, viene custodito dai nonni e dai genitori. Ha contatto con i genitori, soprattutto con il padre. Non ha il controllo del busto ed indossa tutore per gambe”.
E' escluso che non percepisca la sofferenza del suo stato perché – Persona_1
sia pure a livello di presunzione semplice – la descrizione fattane dai CTU è incompatibile con l'assoluta assenza di percezione e con un totale stato vegetativo.
Censura poi l'appellante la liquidazione riferita all'inabilità temporanea totale fissata dai CTU in 12 mesi, osservando che – trattandosi di un neonato – non sarebbe ipotizzabile un'inabilità temporanea.
La Corte non condivide la tesi dell'appellante che condurrebbe ad escludere la risarcibilità del danno sul presupposto che un neonato non abbia occupazioni della vita quotidiana, proprie di un adulto, senza considerare che un neonato si “dedica” a quanto richiesto dall'età evolutiva, nel caso di specie totalmente compromesso: le ordinarie funzioni di vita non possono essere solo le attività occupazionali (in tal caso nulla spetterebbe agli inoccupati o ai disoccupati).
A proposito dell'importo riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, poi, sostiene l'appellante che “a tal proposito va detto che non risulta che il Giudice abbia applicato il tasso di sconto in virtù della anticipazione di tale somma. Inoltre va detto che si deve tener conto anche della pensione di invalidità riconosciuta al piccolo ”. Per_1
pagina 20 di 23 Così formulato, il motivo è inammissibile, per la genericità che l'inficia, perché
l'appellante non offre alcuna prova dei presupposti di fatto indicati né offre alcuna quantificazione alternativa.
Neppure può essere condivisa la censura relativa alla presunta insufficienza del Servizio sanitario.
Il primo giudice, liquidando la rendita vitalizia per far fronte alle prevedibili spese necessarie per l'assistenza continuativa, non ha affatto inteso affermare che il
[...]
non sarà in grado di farvi fronte, ma ha semplicemente sostenuto che lo stato CP3
del minore è talmente grave da richiedere forme di assistenza – per tutta la vita – ben più complesse ed impegnative di quelle – esclusivamente sanitarie o assistenziali – che il servizio sanitario può garantire, essendo invero notorio che le esigenze del minore non si esauriranno in esse.
Per quanto concerne i profili relativi alle liquidazioni iure proprio in favore di genitori e nonni, gli stessi sono inammissibili (non si può censurare la valutazione del primo giudice sostenendo che un altro Tribunale in un caso analogo ha liquidato un danno minore, soprattutto se si premette che si tratta di valutazioni equitative) e comunque infondate visto che gli interventi sono ammissibili.
E' infine inammissibile la censura relativa al riconoscimento degli interessi compensativi visto che l'appellante si limita ad invocare un principio di diritto senza allegare i fatti che nel presente giudizio dovrebbero costituirne il fondamento, a parte la correttezza dei principi invocati ex adverso dagli appellati e condivisi dalla Corte.
I motivi di appello incidentale
di motivazione per errata quantificazione del danno parentale subito iure proprio dai genitori della vittima primaria e dai nonni, omessa valutazione delle pagina 21 di 23 prove orali e documentali. Vizio di legge per omessa applicazione delle Tabelle di
Milano.
I motivi riferiti alla liquidazione del danno in favore dei genitori e dei nonni sono infondati perché si risolvono in un mero apprezzamento di incongruità delle somme riconosciute rispetto alla gravità del dramma parentale.
Invero, le stesse tabelle del Tribunale di Milano anno 2021, di cui gli appellanti incidentali non contestano l'applicazione, non riportano valori minimi in caso di danno parentale conseguente a gravi lesioni della vittima primaria, prevedendo piuttosto che la determinazione del suo ammontare è disancorata dalla gravità del danno biologico subito dalla vittima primaria e fa riferimento piuttosto all'intensità ed al grado di sconvolgimento del rapporto parentale e della vita, esitando in ogni caso in una valutazione equitativa che, nel caso concreto, il primo giudice ha motivato considerando ogni profilo emerso dalla tristissima vicenda.
Nulla spetta neppure a titolo di danno emergente per la madre atteso che la riduzione e/o l'abbattimento dello stipendio non sono conseguenza immediata e diretta del fatto dannoso, ma frutto di una comprensibile ed encomiabile scelta del genitore, fermo restando che il primo giudice ha liquidato somme in vista di ogni ipotizzabile esigenza di assistenza del minore.
Le spese del presente grado del giudizio possono essere compensate per la reciproca parziale soccombenza.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
70/2023, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
pagina 22 di 23 • rigetta l'appello principale;
• rigetta l'appello incidentale;
• conferma integralmente la sentenza impugnata;
• compensa tra le parti le spese del grado;
• sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo per l'appellante principale e per gli appellanti incidentali.
Ancona, 7 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
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