Art. 9.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per aiuto sono nominate dal presidente degli Istituti fisioterapici e sono costituite:
1) dal presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri o per sua delega dal direttore dell'Istituto "Regina Elena" con funzioni di presidente;
2) da due professori universitari di ruolo o fuori ruolo di materie attinenti o affini a quelle previste per singoli concorsi, scelti su terne proposte dalla competente sezione del Consiglio superiore di sanita';
3) dal primario o dal capo laboratorio della divisione per cui e' stato bandito il concorso;
4) da un medico appartenente ai ruoli del Ministero della sanita' di qualifica, non inferiore ad ispettore generale, designato da detto Ministero.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' designato dal Ministero stesso.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per aiuto sono nominate dal presidente degli Istituti fisioterapici e sono costituite:
1) dal presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri o per sua delega dal direttore dell'Istituto "Regina Elena" con funzioni di presidente;
2) da due professori universitari di ruolo o fuori ruolo di materie attinenti o affini a quelle previste per singoli concorsi, scelti su terne proposte dalla competente sezione del Consiglio superiore di sanita';
3) dal primario o dal capo laboratorio della divisione per cui e' stato bandito il concorso;
4) da un medico appartenente ai ruoli del Ministero della sanita' di qualifica, non inferiore ad ispettore generale, designato da detto Ministero.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' designato dal Ministero stesso.