Ordinanza cautelare 13 luglio 2023
Ordinanza collegiale 9 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 14 marzo 2024
Ordinanza collegiale 27 marzo 2024
Sentenza 1 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/06/2025, n. 4799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4799 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04799/2025REG.PROV.COLL.
N. 08703/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8703 del 2024, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS- in qualità di legali rappresentanti del figlio minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgia Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carmen Di Carlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 13289/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Gli odierni appellanti hanno adito il Giudice di prime cure per ottenere l’accertamento, previa adozione delle misure cautelari più idonee, del diritto del figlio minore a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento -OMISSIS- nella misura di almeno 20 ore settimanali, nonché la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inerzia serbata nell’erogare le terapie -OMISSIS-.
2. Il Tar adito ha accolto parzialmente il gravame, evidenziando che:
“ La scelta finale della terapia da erogarsi nei confronti del singolo paziente spetta all’esclusiva competenza dell’ASL e implica l’attivazione delle relative strutture sanitarie, secondo schemi di valutazione tecnico-scientifica del caso specifico, essendo il diritto alla miglior prestazione in materia conformato dalla legge e il percorso socio-sanitario delineato nella pertinente regolamentazione nazionale e regionale nella materia.
In particolare, la ASL, attraverso le proprie strutture, deve stabilire la durata e la frequenza degli interventi terapeutici sulla base di oggettivi riscontri normativi e/o scientifici – adattati alla peculiarità del caso clinico – che attengono al corretto svolgimento del protocollo previsto nella normativa nazionale e regionale al riguardo….
La scelta del trattamento deve essere, comunque, individuale, ovvero rispondente alle specifiche esigenze del singolo bambino sulla base della maggiore o minore gravità del suo peculiare caso, del suo contesto socio-ambientale e del suo personale percorso di recupero.
… il ricorso introduttivo del giudizio è in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte fondato.
Per l’effetto l’ASL dovrà provvedere a rimborsare le spese documentate già sostenute dai genitori per le terapie relative al trattamento -OMISSIS- nella misura di 10 ore dal -OMISSIS- – data in cui è stata richiesta la presa in carico in forma diretta o in forma indiretta alla quale la ASL ROMA 3 non ha offerto riscontro – sino al giorno in cui è stata data esecuzione all’ordinanza n. 3759 del 13 luglio 2023 di questa Sezione…
- il ricorso per motivi aggiunti con il quale i genitori del minore hanno chiesto l’annullamento della predetta nota della ASL -OMISSIS- è infondato, in quanto il CTU ha ritenuto il progetto terapeutico ivi formulato “adeguato alle caratteristiche sintomatologiche del bambino, al suo profilo di funzionamento globale e al suo momento evolutivo” dal CTU ””.
3. Con l’appello qui in scrutinio, i ricorrenti:
- censurano la sentenza “ nella parte in cui i giudici di prime cure hanno erroneamente dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Più nello specifico, si impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il collegio ha erroneamente statuito che “il bene della vita cui potevano ambire i ricorrenti con il ricorso in esame era esclusivamente l’adozione del piano terapeutico con conseguente presa in carico del minore, e non anche l’accertamento del diritto ad ottenere 20 ore di terapia -OMISSIS-”
- sostengono che la sentenza è altresì illegittima “ in quanto i giudici si sono limitati a recepire le conclusioni del CTU nominato, nonostante lo stesso abbia effettuato una valutazione contraria non solo alle certificazioni prodotte provenienti da strutture pubbliche di rilievo, ma anche contrarie alle Linee Guida dell’I.S.S..
Ed infatti il Collegio adito ha erroneamente ritenuto completo e non necessitante di ulteriori integrazioni l’elaborato peritale, giungendo addirittura ad affermare che il CTU avrebbe esplicitato “il percorso logico motivazionale seguito sia nella scelta del metodo che nella valutazione della minore”.
Più nello specifico, -OMISSIS- ha omesso di considerare nella CTU la copiosa documentazione dell’Ospedale Bambin Gesù che segue il bambino da anni e che prescrive di seguire l’intervento -OMISSIS- secondo le Linee Guida dell’I.S.S., che raccomandano, come si è già detto e ripetuto, un intervento di almeno 20 ore settimanali.
Il trattamento deve essere intensivo perché non si limita agli insegnamenti diretti al minore, ma contempla anche il tempo necessario a formare le figure che ruotano attorno al minore durante un’intera giornata, ovvero i genitori, le maestre, né pertanto sono limitate ad attività strutturate a tavolino in contesto domestico e/o scolastico, ma possono e anzi devono contemplare per favorire la generalizzazione degli apprendimenti che l’insegnamento abbia luogo anche in contesti naturali, come per esempio il mare o il parco ”;
- ritengono che “ la sentenza gravata deve essere riformata nella parte in cui ha addossato integralmente a carico degli odierni appellanti le spese per la CTU.
Ed infatti la giurisprudenza amministrativa ha recentemente avuto modo di chiarire che “L'obbligazione nei confronti del consulente tecnico d'ufficio, per il soddisfacimento del suo credito al compenso, dovrebbe di per sé gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla disciplina in ordine alla ripartizione delle spese processuali fra le parti” (TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, n. 239 del 30.1.2023).
Più nello specifico, è stato ripetutamente affermato che “È legittimo il provvedimento del giudice amministrativo che, nell'ambito di una pronuncia di compensazione per giusti motivi delle spese giudiziali, dispone la ripartizione tra le parti per quote uguali anche delle spese liquidate in favore del consulente tecnico d'ufficio atteso che il CTU, in quanto strumento di ausilio al giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, quindi, correlativamente nell'interesse comune delle parti” (Cons. Stato, Sez. V, n. 3807 del 23.6.2011; Cons. Stato, Sez. IV, n. 2842 del 17.5.2012; TAR Campania, Salerno, Sez. I, n. 1330 del 18.7.2023).
Nel caso di specie, peraltro, giova ancora una volta sottolineare che gli odierni appellanti, come dimostrato dai documenti prodotti in ordine alla condizione reddituale, non sono economicamente in grado di sostenere il costo della terapia nella misura attualmente fornita e necessaria ”.
3.1. Con successiva memoria e deposito di atti, gli appellanti reiterano le doglianze, censurando la relazione del CTU, ritenuta illegittima e contraddittoria e rimarcando che:
“ Il giudice infatti, quale peritus peritorum, “non è vincolato a recepire le risultanze della disposta CTU, ben potendo discostarsene, attraverso un'analisi critica delle stesse che trovi riscontro in un'adeguata motivazione” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6681 del 29.7.2022).
Peraltro nel caso di specie il capo della sentenza relativo all’esame della CTU dimostra che quest’ultima non è stata oggetto di attento esame da parte del collegio, essendosi piuttosto i giudici aditi limitati a richiamare apoditticamente le conclusioni ivi contenute, omettendo di prendere in considerazione le osservazioni sollevate sul punto dagli odierni appellanti e dal CTP.
Ne discende che la sentenza gravata non potrà che essere riformata in parte de qua.
In merito alle spese liquidate per la C.T.U. e poste a carico dei ricorrenti, si fa presente che la famiglia le ha corrisposte alla C.T.U., con enorme sacrificio, visti i redditi molto bassi della famiglia.
Si insiste, pertanto, anche nella domanda di riformare la sentenza, accogliendo le domande formulate nel ricorso e nei motivi aggiunti, con vittoria delle spese di lite del doppio grado da liquidarsi in favore del procuratore antistatario e di C.T.U. ”.
4. L’ASL si è costituita, sostenendo l’infondatezza dell’appello, in quanto “ preme rilevare che in sede di giudizio innanzi al TAR Lazio (procedimento Rg.n. 8511/2023), il Collegio, proprio in virtù della complessità della materia trattata, che richiedeva il possesso di apposite conoscenze specialistiche, disponeva apposita CTU medico legale al fine di verificare la bontà del progetto prospettato dalla Asl Roma 3 con nota prot. -OMISSIS- (cfr. all. 1 memoria di costituzione fascicolo 1° grado).
Il quesito a cui era tenuto a rispondere il CTU era il seguente: “accerti il CTU se il Progetto Terapeutico -OMISSIS-, per come integrato con la nota -OMISSIS-, costituisca la terapia più adatta per la cura del minore, in caso contrario individui la terapia più idonea nonché le relative modalità di svolgimento e il numero delle ore di terapia di cui il minore necessiti”.
In buona sostanza, il TAR Lazio demandava al CTU di verificare la bontà del progetto redatto dalla Asl Roma 3 e, in caso negativo, di predisporre alternativo PRI che si adattasse alle condizioni del minore.
Orbene, il CTU dopo aver ripercorso capillarmente l’excursus clinico del paziente, ha affermato che “dalla raccolta dei dati anamnestici, dalla documentazione presente agli atti e dall’osservazione diretta del minore, si ritiene di poter suggerire che il progetto terapeutico di tipo multimodale proposto dalla Asl Roma 3 per il minore -OMISSIS- sia al momento adeguato alle caratteristiche sintomatologiche del bambino, al suo profilo di funzionamento globale e al suo momento evolutivo … questo tipo di progetto ha come obiettivo di favorire una maggiore flessibilità cognitiva, modulare e ridurre i comportamenti fortemente disfunzionali, aumentare i tempi di attenzione, favorire e consolidare l’acquisizione di strategie e regole sociali per migliorare la relazione con i pari”.
Dunque, il TAR Lazio, con sentenza n. 13289/2024, ha affermato che “Le argomentazioni del CTU sono pienamente condivise dal Collegio … Il Consulente Tecnico, infatti, ha elaborato il trattamento terapeutico dopo aver valutato tanto il minore quanto i genitori, tenendo conto altresì dei progressi conseguiti a seguito del trattamento terapeutico svolto sino ad oggi dal minore …
L’elaborato peritale risulta dunque completo e non necessita di ulteriori integrazioni, avendo il CTU esplicitato il percorso motivazionale seguito sia nella scelta del metodo che nella valutazione del minore”.
È indiscutibile che il succitato provvedimento sia frutto delle risultanze rese dalla CTU, atteso che solo il Consulente nominato appariva in possesso delle necessarie conoscenze mediche tecnico-specialistiche per verificare la bontà del PRI redatto dalla Asl Roma 3 ”.
4.1. Con successiva memoria, l’Amministrazione appellata evidenzia che “ la sentenza n. 3289/2024 ha capillarmente e totalmente analizzato tutti gli aspetti tecnici della controversia, mediante apposita CTU espletata nel precedente grado di giudizio….
…il sindacato del Giudice va esercitato nei soli limiti degli indici sintomatici del non corretto esercizio del potere amministrativo, ossia in caso di difetto di motivazione, di illogicità o manifesta contraddittorietà; tutti vizi, questi, totalmente assenti nel caso in esame…
Infine, relativamente alla censura di parte appellante, secondo la quale il TAR Lazio avrebbe recepito acriticamente le risultanze della CTU, si rende necessario osservare che il Tribunale Amministrativo si è uniformato alle risultanze della CTU non sulla base di un acritico richiamo e una mera adesione delle stesse, ma ha motivato esaustivamente le ragioni per cui si è discostata dalle conclusioni del Consulente di parte.
E in ogni caso si osserva che nelle cause in cui, come quella de qua, è necessario che il Giudice si avvalga di un ausiliario con particolare e specifica competenza tecnica, è logico e motivato che nel corpo della sentenza vi siano espliciti richiami alla Consulenza Tecnica espletata nella fase istruttoria del giudizio, atteso che in tal caso il Giudice, vista la complessità della materia, può affidare al Consulente non solo l’incarico di valutare i fatti, ma anche quello di accertare tali fatti, con la conseguenza che la CTU possa valere anche come fonte oggettiva di prova (cfr. Corte di Cassazione, Sezione III, 6093/2013) ”.
5. La Regione Lazio non si è costituita in giudizio.
6. All’udienza pubblica del 10 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
1.1. Anzitutto, è corretta la declaratoria di improcedibilità effettuata dal Tar in relazione all’originario ricorso nella parte in cui i ricorrenti non chiedevano solo l’accertamento del diritto a ricevere la terapia -OMISSIS- per il figlio minore, ma anche che fosse erogata nel numero di ore da essi richiesto senza che l’ASL potesse stabilire in autonomia il numero di ore. Il Tar ha ben evidenziato che a fronte di una richiesta di terapia -OMISSIS-, compete all’ASL predisporre il relativo piano, sicché non vi è un diritto incondizionato a conseguire il numero di ore richieste, salvo a contestare eventuali profili di illegittimità del piano predisposto dall’ASL.
2. In secondo luogo, occorre osservare che in quanto peritus peritorum il Giudice ha il potere di valutare, con piena libertà ed autonomia, gli accertamenti, le argomentazioni e i pareri scientifici del consulente tecnico d’ufficio, che non rivestono, comunque, carattere vincolante per l’organo giudicante.
2.1. La finalità di tale attività, come da giurisprudenza consolidata, è quella di assistere il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti e nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze (vds. ex plurimis Consiglio di Stato, VI Sez. sent. n. 04213/2023).
3. Nel caso in esame la relazione depositata in primo grado dal CTU afferma che:
“ dalla raccolta dei dati anamnestici, dall'analisi della documentazione presente agli atti e dall'osservazione diretta del minore si ritiene di potere suggerire che il progetto terapeutico di tipo multimodale proposto dalla ASL Roma 3 per il minore (…) sia al momento adeguato alle caratteristiche sintomatologiche del bambino, al suo profilo di funzionamento globale e al suo momento evolutivo ”.
4. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU appaiono complete, chiare ed esaustive, e pertanto il Collegio ritiene di condividere le valutazioni esperite dal Giudice di primo grado nella sentenza qui in scrutinio. Il Tar si è già dato carico di confutare gli argomenti di parte secondo cui la CTU sarebbe erronea e andrebbero preferite le conclusioni dei medici che hanno visitato il minore su richiesta dei genitori. Non vi è alcun appiattimento acritico della decisione del Tar sulle conclusioni del CTU, ma, al contrario, una condivisione delle stesse previo esame critico delle stesse. L’appello in parte qua si limita a reiterare argomenti già esposti in prime cure, che sono inidonei a scalfire il ragionamento del Tar, pienamente condiviso dal Collegio di appello. Il piano terapeutico dell’ASL prevede 3 ore settimanali di -OMISSIS- in regime domiciliare, 4 ore settimanali di terapia -OMISSIS- in regime domiciliare, 10 ore di terapia -OMISSIS-, anche con metodologia -OMISSIS-, distribuite nei diversi contesti di vita del bambino, 1 ora di parent-training a frequenza quindicinale e appare pienamente adeguato alle esigenze terapeutiche e di vita del minore.
5. In conclusione, la sentenza di primo grado, riposando su solide basi giuridiche, ben resiste alle censure degli appellanti, che non possono essere accolte, compresa quella relativa alle spese per gli oneri relativi alla consulenza tecnica d’ufficio, correttamente imputati dal Tar alla parte ricorrente.
6. Le spese del presente grado di giudizio possono invece essere compensate, in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità degli appellanti e di ogni altra persona fisica citata nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO