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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 11996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11996 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. NN AS, all'udienza del 20 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 112333/2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. ti David Pavoncello e Marco Pavoncello giusta Parte_1 procure speciale in atti.
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Federico CP_1 giusta procura speciale in atti.
Resistente
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che con ricorso depositato in via telematica il 2/4/2025 si è rivolto a Parte_1 questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la dal 27 maggio 2024 al 10 ottobre 2024, con diritto CP_1 all'inquadramento nel 2° livello del CCNL Pubblici Esercizi, e per l'effetto condannarsi detta società al pagamento della complessiva somma di € 5.034,94 a titolo di differenze retributive e spettanze di fine rapporto, oltre accessori e rifusione delle spese di lite;
che si è costituita la , contestando diffusamente la fondatezza della domanda;
CP_1 che all'odierna udiena i difensori delle parti hanno chiesto concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo stata la controversia definita in via transattiva.
Ritenuto che deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti, atteso che con l'accordo transattivo sottoscritto ed prodotto all'odierna udienza hanno definito transattivamente la presente controversia, con rinuncia da parte del ricorrente ad ogni pretesa avente titolo nel dedotto rapporto di lavoro, a fronte della dazione della somma complessiva di € 4.000,00.
1
Ritenuto che
può, pertanto, considerarsi venuta meno la materia del contendere, poichè alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si sostituisce la disciplina negoziale voluta dalle parti, che ha eliminato ogni interesse alla decisione e che, pertanto, venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che tale declaratoria, poi, obbliga il giudice a provvedere sulle spese del giudizio solo quando sul punto permanga contrasto tra le parti, dovendosi in tale ipotesi valutare se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero le spese debbano essere addebitate all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale;
Rilevato che nella fattispecie in esame le parti hanno espressamente regolamentato nell' accordo transattivo anche il regime delle spese di lite, prevedendo la non ripetibilità delle stesse.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
Spese come da accordo transattivo in atti.
Così deciso in Roma, il 20/11/2025 Il Giudice
NN AS
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. NN AS, all'udienza del 20 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 112333/2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. ti David Pavoncello e Marco Pavoncello giusta Parte_1 procure speciale in atti.
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Federico CP_1 giusta procura speciale in atti.
Resistente
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che con ricorso depositato in via telematica il 2/4/2025 si è rivolto a Parte_1 questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la dal 27 maggio 2024 al 10 ottobre 2024, con diritto CP_1 all'inquadramento nel 2° livello del CCNL Pubblici Esercizi, e per l'effetto condannarsi detta società al pagamento della complessiva somma di € 5.034,94 a titolo di differenze retributive e spettanze di fine rapporto, oltre accessori e rifusione delle spese di lite;
che si è costituita la , contestando diffusamente la fondatezza della domanda;
CP_1 che all'odierna udiena i difensori delle parti hanno chiesto concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo stata la controversia definita in via transattiva.
Ritenuto che deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti, atteso che con l'accordo transattivo sottoscritto ed prodotto all'odierna udienza hanno definito transattivamente la presente controversia, con rinuncia da parte del ricorrente ad ogni pretesa avente titolo nel dedotto rapporto di lavoro, a fronte della dazione della somma complessiva di € 4.000,00.
1
Ritenuto che
può, pertanto, considerarsi venuta meno la materia del contendere, poichè alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si sostituisce la disciplina negoziale voluta dalle parti, che ha eliminato ogni interesse alla decisione e che, pertanto, venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che tale declaratoria, poi, obbliga il giudice a provvedere sulle spese del giudizio solo quando sul punto permanga contrasto tra le parti, dovendosi in tale ipotesi valutare se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero le spese debbano essere addebitate all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale;
Rilevato che nella fattispecie in esame le parti hanno espressamente regolamentato nell' accordo transattivo anche il regime delle spese di lite, prevedendo la non ripetibilità delle stesse.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
Spese come da accordo transattivo in atti.
Così deciso in Roma, il 20/11/2025 Il Giudice
NN AS
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