Articolo 4 della Legge 16 giugno 1927, n. 1170
Articolo 3Articolo 5
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31 luglio 1927
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15 settembre 1946
Art. 4. ((Il disposto dell'art. 8, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, si applica anche nei casi di impieghi o cariche conferiti da enti che siano diretta emanazione di Governo estero, o da un istituto o ufficio pubblico internazionale, a cui lo Stato italiano non partecipi))
Entrata in vigore il 15 settembre 1946