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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 13/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 5326/2021 del Tribunale di Tivoli
promossa da c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to BORRE' LORENZO, per procura in atti,
Parte attrice
nei confronti di c,f, Controparte_1 C.F._2
e CP_2 CP_3
Parte convenuta contumace
Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la Sig.ra al fine di sentire Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e
reietta, per i motivi di cui in narrativa [dell'atto di citazione], dichiarare inefficace
nei confronti del sig. c.f. , e Parte_1 C.F._1
conseguentemente revocare – ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. – l'atto di
donazione a rogito Notaio di Roma, rep. n. 4417 e racc. n. 3326, Persona_1
stipulato in Roma in data 1.6.2017, trascritto in data 7.6.2017 alla Conservatoria dei
RR. II. di Roma 2 al n. 26435 reg. gen., 18234 reg. part., con cui la signora
c.f. , ha donato ai propri figli Controparte_1 C.F._2 CP_3
(nata a [...] il [...], C.F. - ) e
[...] C.F._3 CP_4
(nato a [...] il [...] C.F. - ) la piena
[...] C.F._4
proprietà del compendio immobiliare costituito da : a) appartamento sito in Capena
(Roma), Via Tiberina, distinto al Catasto fabbricati del Comune di Capena, sezione
urbana, al Foglio 22, Particella 430, Subalterno 501, cat. A2 , classe 5, consistenza
8,5 vani, 193 mq, rendita 1.470,61 euro. ; b) unità immobiliare sita in Capena, Via
Tiberina, distinta al Catasto fabbricati del Comune di Capena al Foglio 22,
Particella 426, Subalterno 47, cat. C6; c) 6. unità immobiliare sita in Capena, Via
Tiberina, distinta al Catasto fabbricati del Comune di Capena, Foglio 22 Particella
426 Subalterno 49, ordinando, conseguentemente, al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Roma di procedere alla trascrizione della emananda sentenza a
margine della trascrizione della presente domanda giudiziale, con esonero da ogni
responsabilità al riguardo;
B) per effetto delle pronunce e statuizioni surrichieste,
dichiarare che il sig. ha diritto di soddisfarsi esecutivamente sul Parte_1 compendio immobiliare oggetto dell'atto dispositivo predetto così come sopra
identificato e descritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente
causa oltre IVA, CAP e rimborso spese al 15%, come per legge.”
Il convenuto non si costituiva in giudizio optando per la contumacia.
La causa veniva istruita con il deposito della documentazione agli atti e parte attrice precisava le conclusioni come da propri atti e all'udienza del 19/6/24 dinanzi a questo Giudice.
*****
La domanda è fondata e provata e merita accoglimento.
Premesso,
-che il credito del sig. originato da un prestito effettuato in favore della Pt_1
convenuta, sig.ra in data 30.9.2015ed è cristallizzato nel Controparte_1
decreto di esecutorietà apposto in calce al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Tivoli;
-che in data 1/6717 la convenuta effettuava una donazione del compendio immobiliare meglio specificato nell'atto introduttivo, effettuata, poco dopo la scadenza del termine di restituzione del prestito, in favore dei figli CP_4
e . CP_3
Appaiono provati tutti gli elementi necessari per l'azione ex art 2901 c.c.
Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento(1);
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito(2).
Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto
L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.
Per il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria (detta anche actio pauliana) devono concorrere determinati presupposti: in primis deve essere presente un atto di disposizione, cioè un atto negoziale in forza del quale il debitore modifica la sua situazione patrimoniale, trasferendo ad altri un diritto che gli appartiene (ad esempio, vendendo un immobile o cedendo un credito) oppure assumendo un obbligo nuovo verso terzi (ad esempio, accendendo un mutuo) o ancora costituendo sui propri beni diritti a favore di altri (ad esempio diritti di usufrutto, ipoteca, ecc.); poi deve sussistere il cosiddetto eventus damni, ossia un serio pregiudizio per le ragioni creditorie insito nelle conseguenze dell'atto di disposizione compiuto che influisce negativamente sul patrimonio del debitore, non necessariamente in maniera totale;
ed infine deve esserci la scientia fraudis (o damni) del debitore, ossia la consapevolezza e la conoscenza del pregiudizio inferto alle ragioni del creditore, anche senza la specifica intenzione di nuocere allo stesso (animus nocendi).
La norma in esame è posta allo scopo di ovviare alla possibilità, da parte del debitore, di porre in essere una cosciente violazione del proprio obbligo di condotta,
che gli impone di mantenere il patrimonio in condizioni tali da garantire la soddisfazione delle pretese dei creditori, anche di fronte alla minaccia della procedura esecutiva.
Nella fattispecie concreta sussiste il requisito della preesistenza del credito rispetto all'atto dispositivo di cui si è chiesta la dichiarazione di inefficacia.
Occorre pertanto un rapporto di connessione, teleologico e temporale, perché l'una entità possa entrare in funzione dell'altra ai fini della legittimazione dell'azione.
Sussiste la natura pregiudizievole dell'atto dispositivo in questione, costituito da una donazione di compendio immobiliare effettuata in data 1.6.2017 (poco dopo la scadenza del termine di restituzione del prestito) dalla sig.ra in Controparte_1
favore dei figli e all'evidente fine di spogliarsi CP_4 CP_3
del proprio bene.
L'eventus damni a cui si riferisce l'articolo deve arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore.
Il pregiudizio deve consistere in una apprezzabile diminuzione della garanzia patrimoniale, nel senso della determinazione, o dell'aggravarsi dell'atto, di una situazione di insolvenza, totale o parziaria. mento, Come si deduce dalla voce
«recare.... » deve cioè sussistere fra. l'atto e l'insolvenza un nesso di causalità diretta,
per cui Possa presumersi venir meno, ormai, per il creditore la possibilità del soddisfacimento, anche in relazione alla concorrenza d'altri crediti.
La giurisprudenza è concorde nell'affermare che in caso di donazione effettuata dal debitore in favore dei figli “la natura gratuita dell'operazione rende irrilevante la sussistenza della consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore in capo al terzo beneficiato. Per contro, il debitore è ovviamente consapevole del pregiudizio che con l'atto arreca alle ragioni creditorie”.
Gli elementi necessari presupposti dell'azione revocatoria sono,
conseguentemente, tutti accertati.
La domanda, dunque, va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1)accoglie la domanda e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti del sig.
e conseguentemente revoca – ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 Parte_1
c.c. – l'atto di donazione a rogito Notaio di Roma, rep. n. 4417 e Persona_1
racc. n. 3326, stipulato in Roma in data 1.6.2017, trascritto in data 7.6.2017 alla
Conservatoria dei RR. II. di Roma 2 al n. 26435 reg. gen., 18234 reg. part., con cui la signora c.f. , ha donato ai propri figli Controparte_1 C.F._2
(nata a [...] il [...], C.F. - ) e CP_3 C.F._3
(nato a [...] il [...] C.F. - ) la piena CP_4 C.F._4
proprietà del compendio immobiliare costituito da :
a) appartamento sito in Capena (Roma), Via Tiberina, distinto al Catasto fabbricati del Comune di Capena, sezione urbana, al Foglio 22, Particella 430, Subalterno 501,
cat. A2 , classe 5, consistenza 8,5 vani, 193 mq, rendita 1.470,61 euro. ; b) unità
immobiliare sita in Capena, Via Tiberina, distinta al Catasto fabbricati del Comune di Capena al Foglio 22, Particella 426, Subalterno 47, cat. C6; c) 6. unità immobiliare sita in Capena, Via Tiberina, distinta al Catasto fabbricati del Comune di Capena,
Foglio 22 Particella 426 Subalterno 49, ordinando, conseguentemente, al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di procedere alla trascrizione della emananda sentenza a margine della trascrizione della presente domanda giudiziale,
con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
2)condanna la parte convenuta in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.810,00 oltre accessori di legge e secondo lo scaglione di riferimento ex
D.M. 55/14.
Tivoli 13/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Mazzacane